CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 23 maggio 2023
Cassazione n. 31847/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/10/2022 della CORTE APPELLO di MESSINAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG; (1/ [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Messina ha riformato la prima sentenza in punto di pena e, per il resto, ha confermato la declaratoria di responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di guida in stato di ebbrezza di cui all'art. 186, commi 2, lett. b), cod. strada (fatto del 9.7.2018). 2. Avverso la sentenza propone ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, lamentando (in sintesi, giusta il disposto di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. c.p.p.) quanto segue. I) Violazione di legge e vizio di motivazione in punto di valutazione degli indizi sintomatici lo stato di ebbrezza, tenuto conto dello svolgimento di un'unica misurazione valida mediante etilometro e della mancanza di attitudine dimostrativa degli ulteriori elementi a rappresentare la rilevanza penale del fatto. II) Violazione di legge e vizio di motivazione, per avere disatteso l'eccezione di malfunzionamento dell'etilometro, ancorandola ad una prova mai acquisita nel processo, costituita dall'asserita indicazione sul display dell'etilometro della dicitura "volume insufficiente". 3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha chiesto il rigetto del ricorso. 4. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. 4.1. Il motivo sub I) deduce una non consentita censura di merito, a fronte di motivazione che ha logicamente - e quindi insindacabilmente - accertato lo stato di ebbrezza del prevenuto, sulla scorta dell'unica misurazione valida mediante etilometro e delle deposizioni testimoniali acquisite. 4.2. Il motivo sub II) è generico e non rispetta il requisito dell'autosufficienza, pretendendo il ricorrente di sostenere, senza allegare alcunché in proposito, che non sarebbe vero quanto scritto dal giudice in ordine alla dicitura apparsa sul display dell'etilometro nella vicenda in esame. Invero, il ricorrente non offre alcun elemento idoneo a smentire l'unica misurazione etilometrica ritenuta processualmente valida, certamente utilizzabile dal giudice per fondare il giudizio di condanna (cfr. Sez. 4, n. 4633 del 04/12/2019 - deo. 2020, Rv. 278291 - 01). 5. Stante l'inammissibilità del ricorso, e non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Colte cost. sent. n. 186/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria, che si stima equo quantificare nella misura indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 23 maggio 2023 Il Consigliere est