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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 24 luglio 2026

Cassazione n. 24020/2026

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ettivamente domiciliata in Scandicci, allavia [OSCURATO:PERSONA], n. 16, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che haindicato il proprio indirizzo di p.e.c. e che la rappresenta e difende in virtù diprocura speciale su foglio allegato in calce al ricorso.RICORRENTEcontroCOMUNE di FIRENZE – [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA] – in persona del sindaco pro tempore,elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] edell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che hanno indicato i rispettivi indirizzi di p.e.c. e chedisgiuntamente e congiuntamente lo rappresentano e difendono in virtù di pro-cura speciale su foglio allegato in calce al controricorso.Numero registro generale 7329/2025Numero sezionale 2583/2026Numero di raccolta generale 24020/2026CONTRORICORRENTEData pubblicazione 24/07/2026avverso la sentenza n. 46/2025 della Corte d'appello di Firenze.Udita la relazione nella camera di consiglio del 10 giugno 2026 del consiglieredottor [OSCURATO:PERSONA].RILEVATO CHE1.

Il Comune di Firenze pronunciava in data 13.6.2019 ingiunzione con cuiintimava alla [OSCURATO:SOCIETA]. il pagamento della somma di euro 184.517,03 atitolo di imposta, relativa all'annualità 2016, asseritamente dovuta e non ver-sata in dipendenza dei soggiorni presso l'[OSCURATO:PERSONA].2.

Con atto ritualmente notificato la [OSCURATO:SOCIETA] citava il Comune di Firenze acomparire innanzi al Tribunale di Firenze ed in tal guisa proponeva opposizione.Instava per la declaratoria di nullità o per l'annullamento dell'ingiunzione.Il Comune di Firenze si costituiva.Chiedeva rigettarsi l'opposizione.3.

Con sentenza n. 1716/2021 il Tribunale di Firenze rigettava l'opposizione.4. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in liquidazione proponeva appello.Deduceva, peraltro, la nullità della gravata sentenza, siccome era stata pro-nunciata senza che vi fosse stato il previo invito a precisare le conclusioni equindi senza che fossero state previamente precisate le conclusioni.Resisteva il Comune di Firenze.5.

Con sentenza n. 46/2025 la Corte d'appello di Firenze rigettava il gravame.Reputava la Corte di Firenze che l'eccezione di nullità del primo dictum eradestituita di fondamento alla luce del principio - espresso dalla giurisprudenzadi legittimità - a tenor del quale il mancato invito alla precisazione delle conclu-Numero registro generale 7329/2025Numero sezionale 2583/2026Numero di raccolta generale 24020/2026Data pubblicazione 24/07/2026sioni non assume rilievo, allorché non sia stata dedotta alcuna concreta limita-zione delle facoltà difensive (cfr. sentenza d'appello, pag. 4).Reputava segnatamente che l'appellante non aveva allegato alcunché in or-dine alla concreta incidenza della denunciata omissione sul regolare eserciziodelle sue prerogative difensive (cfr. sentenza d'appello, pag. 5).Reputava altresì, la Corte di Firenze, che le ulteriori doglianze addotte – di-fetto di motivazione dell'ingiunzione, mancanza del visto di esecutorietà, difettodi legittimazione del funzionario firmatario dell'atto – attenevano esclusiva-mente a pretese violazioni di carattere formale, sicché non risultavano contro-versi l'oggetto della pretesa, la sua specifica riferibilità temporale ed il relativoquantum (cfr. sentenza d'appello, pagg. 5 - 6).Reputava inoltre, nel segno dell'elaborazione giurisprudenziale per cui la co-gnizione del giudice dell'opposizione ha da involgere l'accertamento circa l'esi-stenza e l'entità del credito, che il Tribunale avrebbe dovuto comunque opinareper la carenza di interesse all'opposizione, siccome ancorata unicamente allaprospettazione di vizi di asserita irregolarità formale dell'ingiunzione.Reputava dunque che il dictum di prime cure ed il rigetto dell'opposizioneerano da confermare seppur con la surriferita diversa motivazione (cfr. sentenzad'appello, pagg. 7 - 8).6.

Avverso tale sentenza ha proposto ricorso la [OSCURATO:SOCIETA]. in liquida-zione; ne ha chiesto sulla scorta di due motivi la cassazione con ogni conse-guente statuizione anche in ordine alle spese di lite.Il Comune di Firenze ha depositato controricorso; ha chiesto dichiararsi inam-missibile o rigettarsi il ricorso con il favore delle spese.Numero registro generale 7329/2025Numero sezionale 2583/2026Numero di raccolta generale 24020/2026Data pubblicazione 24/07/20267.

Il Consigliere delegato ha formulato proposta ex art. 380 bis cod. proc. civ.datata 1.9.2025 di definizione del giudizio in dipendenza della ritenuta inam-missibilità di ambedue i motivi di ricorso.8.

Con istanza depositata in data 9.10.2025 la [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazioneha chiesto che la causa venisse decisa.9.

La ricorrente ha depositato memoria.CONSIDERATO CHE10.

Con il primo motivo la ricorrente denuncia ai sensi dell'art. 360, 1° co.,n. 3, cod. proc. civ. la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 101 e 189(nella formulazione applicabile ratione temporis) cod. proc. civ. nonché degliartt. 24 e 111 Cost.Deduce che l'udienza in prime cure dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], in relazione alla quale siè lamentata l'irregolarità derivante dal mancato invito alla precisazione delleconclusioni, era dedicata ad un incombente del tutto diverso ovvero era stata“fissata per le sole determinazioni istruttorie” (cfr. ricorso, pag. 9).Deduce inoltre che – alla luce dell'elaborazione delle Sezioni Unite - la nullitàsi determina a prescindere dall'effettiva menomazione sofferta ovvero la viola-zione del diritto di difesa rileva ex se e non necessita di un'ulteriore allegazione(cfr. ricorso, pag. 9).11.

Il consigliere delegato, in ordine al primo motivo, ha esplicitato:«In realtà, la ricorrente non censura la ratio decidendi del giudice del merito,secondo la quale la [OSCURATO:SOCIETA] non aveva allegato alcun pregiudizio difensivoderivante dal mancato invito alla precisazione delle conclusioni, ma si limita acitare alcune decisioni di legittimità che, a suo dire, sarebbero di segno contrarioa Cass. 34861/22 menzionata dalla Corte a sostegno della decisione.Numero registro generale 7329/2025Numero sezionale 2583/2026Numero di raccolta generale 24020/2026Data pubblicazione 24/07/2026Tale carenza – anche a tacere del fatto che Cass. 34861/22 è stata corretta-mente invocata e che, per contro, sono i precedenti indicati dalla ricorrente anon essere invocabili nella presente fattispecie, in quanto resi in ipotesi total-mente diverse – rende di per sé il mezzo inammissibile».12.

Ebbene, il Collegio reputa senz'altro di condividere e recepire i rilievi dicui alla proposta ex art. 380 bis cod. proc. civ. (cfr. altresì Cass. (ord.)24.1.2025, n. 1769; Cass. (ord.) 20.11.2020, n. 26419).13.

Al contempo, pur ad ammettere che la ricorrente abbia censurato la “ratioin parte qua decidendi”, il motivo è in ogni caso inammissibile.È sufficiente il riferimento all'insegnamento di questa Corte secondo cui l'o-missione dell'invito alla precisazione delle conclusioni integra una semplice irre-golarità, che non invalida l'ulteriore fase del giudizio, poiché tale invito non èprescritto a pena di nullità e la sua mancanza non importa una lesione del prin-cipio del contraddittorio, non impedendo ai contendenti di precisare, ed even-tualmente modificare, le rispettive conclusioni prima della spedizione della causaal collegio (cfr. Cass. 11.12.2012, n. 22618.

Cfr. altresì Cass. 10.11.2006, n.24041, secondo cui, posto che la rimessione della causa al collegio, da parte delgiudice istruttore, non è condizionata dalla fissazione di un'udienza destinatapreventivamente alla precisazione delle conclusioni, la relativa omissione inte-gra una semplice irregolarità, che non invalida l'ulteriore fase del giudizio, giac-ché tale invito non è prescritto a pena di nullità e la sua mancanza non importa,di regola, alcuna lesione del principio del contraddittorio, non impedendo ai con-tendenti di precisare, ed eventualmente modificare, le rispettive conclusioniprima della spedizione della causa al collegio).14.

Con il secondo motivo la ricorrente denuncia ai sensi dell'art. 360, 1° co.,n. 4, cod. proc. civ. la nullità della sentenza per motivazione apparente, la vio-Numero registro generale 7329/2025Numero sezionale 2583/2026Numero di raccolta generale 24020/2026Data pubblicazione 24/07/2026lazione e/o falsa applicazione degli artt. 132 e 112 cod. proc. civ. e dell'art. 111Cost.Deduce che con l'iniziale opposizione aveva addotto che la motivazionedell'opposta ingiunzione non indicava i relativi presupposti di fatto e le relativeragioni giuridiche (cfr. ricorso, pag. 10).Deduce che, contrariamente a quanto assunto dalla Corte di Firenze, con l'i-niziale opposizione aveva addotto inoltre che non risultavano allegati “gli atti afondamento dell'ingiunzione” ed in ogni caso aveva contestato “gli importi in-giunti ad ogni effetto di legge (…) sia in punto di an che in punto di quantum”(cfr. ricorso, pag. 11).Deduce quindi che erroneamente la Corte d'appello ha equiparato la conte-stazione circa l'an e il quantum dell'avversa pretesa ad una mera contestazionedi regolarità formale (cfr. ricorso, pag. 13).15.

Il Consigliere delegato, in ordine al secondo motivo, ha esplicitato:«(…) la parte convenuta in giudizio (quale era la [OSCURATO:SOCIETA]) è tenuta a con-testare tutte le pretese attoree, prendendo posizione sui fatti costitutivi allegatidall'attore (art. 167 cod. proc. civ., nel testo anteriore alle modifiche del 2022).Il nuovo testo dell'art. 167 cod. proc. civ. chiarisce, inoltre, che tale presa diposizione deve essere fatta “in modo chiaro e specifico” con un'espressione che,sebbene introdotta col d.lgs. n° 149/22, recepisce il consolidato orientamentodella giurisprudenza di legittimità anteriore alla riforma Cartabia.Ora, la [OSCURATO:SOCIETA] non trascrive gli atti processuali del primo grado, né neillustra il contenuto, come prescrive l'art. 366 n° 6 cod. proc. civ., ma affida ilmezzo a deduzioni ed allegazioni, in sostanza a temi, che nemmeno risultanodalla sentenza impugnata».16.

Il secondo motivo è del pari inammissibile.Numero registro generale 7329/2025Numero sezionale 2583/2026Numero di raccolta generale 24020/2026Data pubblicazione 24/07/202617.

Si osserva, per un verso, che vanno appieno condivise e ribadite le argo-mentazioni di cui alla proposta ex art. 380 bis cod. proc. civ.Segnatamente, la ricorrente non ha compiutamente assolto l'onere dell'auto-sufficienza ovvero non ha riprodotto il testo dell'iniziale opposizione e si è limi-tata a menzionarne – mercè richiamo (cfr. ricorso, pagg. 10 – 11) alla pagina 2e alla pagina 3 della propria opposizione - singoli riferimenti (cfr. Cass. (ord.)1.3.2022, n. 6769, secondo cui, in tema di ricorso per cassazione, il principio diautosufficienza, riferito alla specifica indicazione degli atti processuali, dei do-cumenti e dei contratti o accordi collettivi su cui il ricorso si fonda ai sensidell'art. 366, n. 6, cod. proc. civ., anche interpretato alla luce dei principi con-tenuti nella sentenza della Corte EDU, sez.

I, 28 ottobre 2021, r.g. n. 55064/11,non può ritenersi rispettato qualora il motivo di ricorso faccia rinvio agli attiallegati e contenuti nel fascicolo di parte senza riassumerne il contenuto al finedi soddisfare il requisito ineludibile dell'autonomia del ricorso per cassazione,fondato sulla idoneità del contenuto delle censure a consentire la decisione;Cass. (ord.) 29.9.2017, n. 22880, secondo cui l'esercizio del potere di direttoesame degli atti del giudizio di merito, riconosciuto al giudice di legittimità ovesia denunciato un “error in procedendo”, presuppone comunque l'ammissibilitàdel motivo di censura, onde il ricorrente non è dispensato dall'onere di specifi-care (a pena, appunto, di inammissibilità) il contenuto della critica mossa allasentenza impugnata, indicando anche specificamente i fatti processuali alla basedell'errore denunciato, e tale specificazione deve essere contenuta nello stessoricorso per cassazione, per il principio di autosufficienza di esso).18.

Si osserva, per altro verso, che la ricorrente in fondo censura l'interpre-tazione che dell'atto di opposizione la Corte di Firenze ha operato (“sfugge aquesta difesa il ragionamento logico-giuridico – e tale non è l'apparente moti-Numero registro generale 7329/2025Numero sezionale 2583/2026Numero di raccolta generale 24020/2026vazione precedentemente criticata – per il quale una espressa contestazione nelData pubblicazione 24/07/2026merito avente ad oggetto an e quantum sia equiparata o equiparabile ad unmero vizio di regolarità formale”: così ricorso, pag. 13).E nondimeno questa Corte spiega, in tema di interpretazione degli atti pro-cessuali, che la parte che censuri il significato attribuito dal giudice di meritodeve dedurre la specifica violazione dei criteri di ermeneutica contrattuale di cuiagli artt. 1362 e ss. cod. civ., la cui portata è generale, o il vizio di motivazionesulla loro applicazione, indicando altresì nel ricorso, a pena d'inammissibilità, leconsiderazioni del giudice in contrasto con i criteri ermeneutici ed il testodell'atto oggetto di erronea interpretazione (cfr. Cass. (ord.) 31.1.2025, n.2360).18.1.

Su tale scorta si rimarca che la ricorrente né ha indicato i criteri erme-neutici asseritamente violati né ha denunciato vizi motivazionali specificamenteafferenti all'applicazione dei medesimi criteri, ma si è limitata a prefigurare unasserito vizio di motivazione apparente.E tuttavia – così come si evince dall'illustrazione dell'impugnato dictum dap-prima operata ‒ la motivazione vi è e dà ragione congruamente ed esaustiva-mente dell'iter logico-giuridico che sorregge la gravata statuizione (si tengaconto che tra le anomalie motivazionali rilevanti nel segno della pronuncia n.8053 del 7.4.2014 delle Sezioni Unite di questa Corte l' “insufficienza” della mo-tivazione non è più annoverabile).19.

Si osserva, per altro verso ancora, che i rilievi di cui alla memoria dellaricorrente non valgono in nessun modo ad incrinare e le ragioni di cui alla pro-posta di definizione anticipata e le ulteriori ragioni esplicitate in questa sede.20.

In dipendenza dell'inammissibilità del ricorso la ricorrente va condannataa rimborsare al controricorrente le spese del presente giudizio di legittimità.Numero registro generale 7329/2025Numero sezionale 2583/2026Numero di raccolta generale 24020/2026Data pubblicazione 24/07/2026La liquidazione segue come da dispositivo.21.

Ai sensi dell'art. 380 bis, 3° co., cod. proc. civ., se la parte ha chiesto ladecisione dopo la comunicazione della proposta di definizione anticipata e laCorte definisce il giudizio in conformità alla proposta, si applicano il 3° co. e il4° co. dell'art. 96 cod. proc. civ.La ricorrente deve quindi, ai sensi dell'art. 96, 3° co., cod. proc. civ., esserecondannata al pagamento, in favore del controricorrente, di una somma equi-tativamente determinata in misura pari all'importo degli onorari di giudizio non-ché, ai sensi dell'art. 96, 4° co., cod. proc. civ., al pagamento, in favore dellaCassa delle ammende, di una somma pari ad euro 2.500,00.22.

Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento,da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

P.Q.MLa Corte così provvede:dichiara inammissibile il ricorso;condanna la ricorrente, [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione, a rimborsare al con-troricorrente, Comune di Firenze, le spese del presente giudizio di legittimità,che si liquidano nel complesso in euro 5.200,00, di cui euro 200,00 per esborsi,oltre rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15% ed accessoridi legge;condanna la ricorrente a pagare al controricorrente, ai sensi dell'art. 96, 3°co., cod. proc. civ., la somma di euro 5.000,00;condanna la ricorrente a pagare alla Cassa delle ammende, ai sensi dell'art.96, 4° co., cod. proc. civ., la somma di euro 2.500,00;Numero registro generale 7329/2025Numero sezionale 2583/2026Numero di raccolta generale 24020/2026Data pubblicazione 24/07/2026ai sensi dell'art. 13, 1° co. quater, d.P.R. n. 115/2002 dà atto della sussi-stenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente diun ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per ilricorso ai sensi dell'art. 13, 1° co. bis, d.P.R. cit., se dovuto.Così deciso in Roma nella camera di consiglio della I sez. civ. della CorteSuprema di Cassazione, il 10 giugno 2026.Il presidenteGuido Mercolino

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ettivamente domiciliata in Scandicci, allavia [OSCURATO:PERSONA], n. 16, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che haindicato il proprio indirizzo di p.e.c. e che la rappresenta e difende in virtù diprocura speciale su foglio allegato in calce al ricorso.RICORRENTEcontroCOMUNE di FIRENZE – [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA] – in persona del sindaco pro tempore,elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] edell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che hanno indicato i rispettivi indirizzi di p.e.c. e chedisgiuntamente e congiuntamente lo rappresentano e difendono in virtù di pro-cura speciale su foglio allegato in calce al controricorso.Numero registro generale 7329/2025Numero sezionale 2583/2026Numero di raccolta generale 24020/2026CONTRORICORRENTEData pubblicazione 24/07/2026avverso la sentenza n. 46/2025 della Corte d'appello di Firenze.Udita la relazione nella camera di consiglio del 10 giugno 2026 del consiglieredottor [OSCURATO:PERSONA].RILEVATO CHE1. Il Comune di Firenze pronunciava in data 13.6.2019 ingiunzione con cuiintimava alla [OSCURATO:SOCIETA]. il pagamento della somma di euro 184.517,03 atitolo di imposta, relativa all'annualità 2016, asseritamente dovuta e non ver-sata in dipendenza dei soggiorni presso l'[OSCURATO:PERSONA].2. Con atto ritualmente notificato la [OSCURATO:SOCIETA] citava il Comune di Firenze acomparire innanzi al Tribunale di Firenze ed in tal guisa proponeva opposizione.Instava per la declaratoria di nullità o per l'annullamento dell'ingiunzione.Il Comune di Firenze si costituiva.Chiedeva rigettarsi l'opposizione.3. Con sentenza n. 1716/2021 il Tribunale di Firenze rigettava l'opposizione.4. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in liquidazione proponeva appello.Deduceva, peraltro, la nullità della gravata sentenza, siccome era stata pro-nunciata senza che vi fosse stato il previo invito a precisare le conclusioni equindi senza che fossero state previamente precisate le conclusioni.Resisteva il Comune di Firenze.5. Con sentenza n. 46/2025 la Corte d'appello di Firenze rigettava il gravame.Reputava la Corte di Firenze che l'eccezione di nullità del primo dictum eradestituita di fondamento alla luce del principio - espresso dalla giurisprudenzadi legittimità - a tenor del quale il mancato invito alla precisazione delle conclu-Numero registro generale 7329/2025Numero sezionale 2583/2026Numero di raccolta generale 24020/2026Data pubblicazione 24/07/2026sioni non assume rilievo, allorché non sia stata dedotta alcuna concreta limita-zione delle facoltà difensive (cfr. sentenza d'appello, pag. 4).Reputava segnatamente che l'appellante non aveva allegato alcunché in or-dine alla concreta incidenza della denunciata omissione sul regolare eserciziodelle sue prerogative difensive (cfr. sentenza d'appello, pag. 5).Reputava altresì, la Corte di Firenze, che le ulteriori doglianze addotte – di-fetto di motivazione dell'ingiunzione, mancanza del visto di esecutorietà, difettodi legittimazione del funzionario firmatario dell'atto – attenevano esclusiva-mente a pretese violazioni di carattere formale, sicché non risultavano contro-versi l'oggetto della pretesa, la sua specifica riferibilità temporale ed il relativoquantum (cfr. sentenza d'appello, pagg. 5 - 6).Reputava inoltre, nel segno dell'elaborazione giurisprudenziale per cui la co-gnizione del giudice dell'opposizione ha da involgere l'accertamento circa l'esi-stenza e l'entità del credito, che il Tribunale avrebbe dovuto comunque opinareper la carenza di interesse all'opposizione, siccome ancorata unicamente allaprospettazione di vizi di asserita irregolarità formale dell'ingiunzione.Reputava dunque che il dictum di prime cure ed il rigetto dell'opposizioneerano da confermare seppur con la surriferita diversa motivazione (cfr. sentenzad'appello, pagg. 7 - 8).6. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso la [OSCURATO:SOCIETA]. in liquida-zione; ne ha chiesto sulla scorta di due motivi la cassazione con ogni conse-guente statuizione anche in ordine alle spese di lite.Il Comune di Firenze ha depositato controricorso; ha chiesto dichiararsi inam-missibile o rigettarsi il ricorso con il favore delle spese.Numero registro generale 7329/2025Numero sezionale 2583/2026Numero di raccolta generale 24020/2026Data pubblicazione 24/07/20267. Il Consigliere delegato ha formulato proposta ex art. 380 bis cod. proc. civ.datata 1.9.2025 di definizione del giudizio in dipendenza della ritenuta inam-missibilità di ambedue i motivi di ricorso.8. Con istanza depositata in data 9.10.2025 la [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazioneha chiesto che la causa venisse decisa.9. La ricorrente ha depositato memoria.CONSIDERATO CHE10. Con il primo motivo la ricorrente denuncia ai sensi dell'art. 360, 1° co.,n. 3, cod. proc. civ. la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 101 e 189(nella formulazione applicabile ratione temporis) cod. proc. civ. nonché degliartt. 24 e 111 Cost.Deduce che l'udienza in prime cure dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], in relazione alla quale siè lamentata l'irregolarità derivante dal mancato invito alla precisazione delleconclusioni, era dedicata ad un incombente del tutto diverso ovvero era stata“fissata per le sole determinazioni istruttorie” (cfr. ricorso, pag. 9).Deduce inoltre che – alla luce dell'elaborazione delle Sezioni Unite - la nullitàsi determina a prescindere dall'effettiva menomazione sofferta ovvero la viola-zione del diritto di difesa rileva ex se e non necessita di un'ulteriore allegazione(cfr. ricorso, pag. 9).11. Il consigliere delegato, in ordine al primo motivo, ha esplicitato:«In realtà, la ricorrente non censura la ratio decidendi del giudice del merito,secondo la quale la [OSCURATO:SOCIETA] non aveva allegato alcun pregiudizio difensivoderivante dal mancato invito alla precisazione delle conclusioni, ma si limita acitare alcune decisioni di legittimità che, a suo dire, sarebbero di segno contrarioa Cass. 34861/22 menzionata dalla Corte a sostegno della decisione.Numero registro generale 7329/2025Numero sezionale 2583/2026Numero di raccolta generale 24020/2026Data pubblicazione 24/07/2026Tale carenza – anche a tacere del fatto che Cass. 34861/22 è stata corretta-mente invocata e che, per contro, sono i precedenti indicati dalla ricorrente anon essere invocabili nella presente fattispecie, in quanto resi in ipotesi total-mente diverse – rende di per sé il mezzo inammissibile».12. Ebbene, il Collegio reputa senz'altro di condividere e recepire i rilievi dicui alla proposta ex art. 380 bis cod. proc. civ. (cfr. altresì Cass. (ord.)24.1.2025, n. 1769; Cass. (ord.) 20.11.2020, n. 26419).13. Al contempo, pur ad ammettere che la ricorrente abbia censurato la “ratioin parte qua decidendi”, il motivo è in ogni caso inammissibile.È sufficiente il riferimento all'insegnamento di questa Corte secondo cui l'o-missione dell'invito alla precisazione delle conclusioni integra una semplice irre-golarità, che non invalida l'ulteriore fase del giudizio, poiché tale invito non èprescritto a pena di nullità e la sua mancanza non importa una lesione del prin-cipio del contraddittorio, non impedendo ai contendenti di precisare, ed even-tualmente modificare, le rispettive conclusioni prima della spedizione della causaal collegio (cfr. Cass. 11.12.2012, n. 22618. Cfr. altresì Cass. 10.11.2006, n.24041, secondo cui, posto che la rimessione della causa al collegio, da parte delgiudice istruttore, non è condizionata dalla fissazione di un'udienza destinatapreventivamente alla precisazione delle conclusioni, la relativa omissione inte-gra una semplice irregolarità, che non invalida l'ulteriore fase del giudizio, giac-ché tale invito non è prescritto a pena di nullità e la sua mancanza non importa,di regola, alcuna lesione del principio del contraddittorio, non impedendo ai con-tendenti di precisare, ed eventualmente modificare, le rispettive conclusioniprima della spedizione della causa al collegio).14. Con il secondo motivo la ricorrente denuncia ai sensi dell'art. 360, 1° co.,n. 4, cod. proc. civ. la nullità della sentenza per motivazione apparente, la vio-Numero registro generale 7329/2025Numero sezionale 2583/2026Numero di raccolta generale 24020/2026Data pubblicazione 24/07/2026lazione e/o falsa applicazione degli artt. 132 e 112 cod. proc. civ. e dell'art. 111Cost.Deduce che con l'iniziale opposizione aveva addotto che la motivazionedell'opposta ingiunzione non indicava i relativi presupposti di fatto e le relativeragioni giuridiche (cfr. ricorso, pag. 10).Deduce che, contrariamente a quanto assunto dalla Corte di Firenze, con l'i-niziale opposizione aveva addotto inoltre che non risultavano allegati “gli atti afondamento dell'ingiunzione” ed in ogni caso aveva contestato “gli importi in-giunti ad ogni effetto di legge (…) sia in punto di an che in punto di quantum”(cfr. ricorso, pag. 11).Deduce quindi che erroneamente la Corte d'appello ha equiparato la conte-stazione circa l'an e il quantum dell'avversa pretesa ad una mera contestazionedi regolarità formale (cfr. ricorso, pag. 13).15. Il Consigliere delegato, in ordine al secondo motivo, ha esplicitato:«(…) la parte convenuta in giudizio (quale era la [OSCURATO:SOCIETA]) è tenuta a con-testare tutte le pretese attoree, prendendo posizione sui fatti costitutivi allegatidall'attore (art. 167 cod. proc. civ., nel testo anteriore alle modifiche del 2022).Il nuovo testo dell'art. 167 cod. proc. civ. chiarisce, inoltre, che tale presa diposizione deve essere fatta “in modo chiaro e specifico” con un'espressione che,sebbene introdotta col d.lgs. n° 149/22, recepisce il consolidato orientamentodella giurisprudenza di legittimità anteriore alla riforma Cartabia.Ora, la [OSCURATO:SOCIETA] non trascrive gli atti processuali del primo grado, né neillustra il contenuto, come prescrive l'art. 366 n° 6 cod. proc. civ., ma affida ilmezzo a deduzioni ed allegazioni, in sostanza a temi, che nemmeno risultanodalla sentenza impugnata».16. Il secondo motivo è del pari inammissibile.Numero registro generale 7329/2025Numero sezionale 2583/2026Numero di raccolta generale 24020/2026Data pubblicazione 24/07/202617. Si osserva, per un verso, che vanno appieno condivise e ribadite le argo-mentazioni di cui alla proposta ex art. 380 bis cod. proc. civ.Segnatamente, la ricorrente non ha compiutamente assolto l'onere dell'auto-sufficienza ovvero non ha riprodotto il testo dell'iniziale opposizione e si è limi-tata a menzionarne – mercè richiamo (cfr. ricorso, pagg. 10 – 11) alla pagina 2e alla pagina 3 della propria opposizione - singoli riferimenti (cfr. Cass. (ord.)1.3.2022, n. 6769, secondo cui, in tema di ricorso per cassazione, il principio diautosufficienza, riferito alla specifica indicazione degli atti processuali, dei do-cumenti e dei contratti o accordi collettivi su cui il ricorso si fonda ai sensidell'art. 366, n. 6, cod. proc. civ., anche interpretato alla luce dei principi con-tenuti nella sentenza della Corte EDU, sez. I, 28 ottobre 2021, r.g. n. 55064/11,non può ritenersi rispettato qualora il motivo di ricorso faccia rinvio agli attiallegati e contenuti nel fascicolo di parte senza riassumerne il contenuto al finedi soddisfare il requisito ineludibile dell'autonomia del ricorso per cassazione,fondato sulla idoneità del contenuto delle censure a consentire la decisione;Cass. (ord.) 29.9.2017, n. 22880, secondo cui l'esercizio del potere di direttoesame degli atti del giudizio di merito, riconosciuto al giudice di legittimità ovesia denunciato un “error in procedendo”, presuppone comunque l'ammissibilitàdel motivo di censura, onde il ricorrente non è dispensato dall'onere di specifi-care (a pena, appunto, di inammissibilità) il contenuto della critica mossa allasentenza impugnata, indicando anche specificamente i fatti processuali alla basedell'errore denunciato, e tale specificazione deve essere contenuta nello stessoricorso per cassazione, per il principio di autosufficienza di esso).18. Si osserva, per altro verso, che la ricorrente in fondo censura l'interpre-tazione che dell'atto di opposizione la Corte di Firenze ha operato (“sfugge aquesta difesa il ragionamento logico-giuridico – e tale non è l'apparente moti-Numero registro generale 7329/2025Numero sezionale 2583/2026Numero di raccolta generale 24020/2026vazione precedentemente criticata – per il quale una espressa contestazione nelData pubblicazione 24/07/2026merito avente ad oggetto an e quantum sia equiparata o equiparabile ad unmero vizio di regolarità formale”: così ricorso, pag. 13).E nondimeno questa Corte spiega, in tema di interpretazione degli atti pro-cessuali, che la parte che censuri il significato attribuito dal giudice di meritodeve dedurre la specifica violazione dei criteri di ermeneutica contrattuale di cuiagli artt. 1362 e ss. cod. civ., la cui portata è generale, o il vizio di motivazionesulla loro applicazione, indicando altresì nel ricorso, a pena d'inammissibilità, leconsiderazioni del giudice in contrasto con i criteri ermeneutici ed il testodell'atto oggetto di erronea interpretazione (cfr. Cass. (ord.) 31.1.2025, n.2360).18.1. Su tale scorta si rimarca che la ricorrente né ha indicato i criteri erme-neutici asseritamente violati né ha denunciato vizi motivazionali specificamenteafferenti all'applicazione dei medesimi criteri, ma si è limitata a prefigurare unasserito vizio di motivazione apparente.E tuttavia – così come si evince dall'illustrazione dell'impugnato dictum dap-prima operata ‒ la motivazione vi è e dà ragione congruamente ed esaustiva-mente dell'iter logico-giuridico che sorregge la gravata statuizione (si tengaconto che tra le anomalie motivazionali rilevanti nel segno della pronuncia n.8053 del 7.4.2014 delle Sezioni Unite di questa Corte l' “insufficienza” della mo-tivazione non è più annoverabile).19. Si osserva, per altro verso ancora, che i rilievi di cui alla memoria dellaricorrente non valgono in nessun modo ad incrinare e le ragioni di cui alla pro-posta di definizione anticipata e le ulteriori ragioni esplicitate in questa sede.20. In dipendenza dell'inammissibilità del ricorso la ricorrente va condannataa rimborsare al controricorrente le spese del presente giudizio di legittimità.Numero registro generale 7329/2025Numero sezionale 2583/2026Numero di raccolta generale 24020/2026Data pubblicazione 24/07/2026La liquidazione segue come da dispositivo.21. Ai sensi dell'art. 380 bis, 3° co., cod. proc. civ., se la parte ha chiesto ladecisione dopo la comunicazione della proposta di definizione anticipata e laCorte definisce il giudizio in conformità alla proposta, si applicano il 3° co. e il4° co. dell'art. 96 cod. proc. civ.La ricorrente deve quindi, ai sensi dell'art. 96, 3° co., cod. proc. civ., esserecondannata al pagamento, in favore del controricorrente, di una somma equi-tativamente determinata in misura pari all'importo degli onorari di giudizio non-ché, ai sensi dell'art. 96, 4° co., cod. proc. civ., al pagamento, in favore dellaCassa delle ammende, di una somma pari ad euro 2.500,00.22. Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento,da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato. P.Q.MLa Corte così provvede:dichiara inammissibile il ricorso;condanna la ricorrente, [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione, a rimborsare al con-troricorrente, Comune di Firenze, le spese del presente giudizio di legittimità,che si liquidano nel complesso in euro 5.200,00, di cui euro 200,00 per esborsi,oltre rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15% ed accessoridi legge;condanna la ricorrente a pagare al controricorrente, ai sensi dell'art. 96, 3°co., cod. proc. civ., la somma di euro 5.000,00;condanna la ricorrente a pagare alla Cassa delle ammende, ai sensi dell'art.96, 4° co., cod. proc. civ., la somma di euro 2.500,00;Numero registro generale 7329/2025Numero sezionale 2583/2026Numero di raccolta generale 24020/2026Data pubblicazione 24/07/2026ai sensi dell'art. 13, 1° co. quater, d.P.R. n. 115/2002 dà atto della sussi-stenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente diun ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per ilricorso ai sensi dell'art. 13, 1° co. bis, d.P.R. cit., se dovuto.Così deciso in Roma nella camera di consiglio della I sez. civ. della CorteSuprema di Cassazione, il 10 giugno 2026.Il presidenteGuido Mercolino
Sentenza Cassazione n. 24020/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris