Corte di giustizia UEsentenza
Corte di giustizia UE/1999
ECLI:EU:C:1999:27
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
61997CC0405_IT
[OSCURATO:PERSONA] dell avvocato generale
[OSCURATO:PERSONA] dell avvocato generale
1 Nel caso in esame il Finanzgericht di Brema chiede alla Corte di pronunciarsi in merito all'interpretazione del regolamento (CEE) della [OSCURATO:PERSONA] 10 agosto 1993, n. 2551/93 (1), che modifica l'allegato I al regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (2).
Il giudice a quo chiede inoltre alla Corte di statuire sulla validità dell'art. 522, n. 3, del regolamento (CEE) della [OSCURATO:PERSONA] 2 luglio 1993, n. 2454, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario (3), nonché sull'efficacia retroattiva delle disposizioni contenute negli artt. 522 e 526, n. 4, del regolamento (CE) della [OSCURATO:PERSONA] 19 dicembre 1994, n. 3254, recante modifica del regolamento (CEE) n. 2454/93 (4), rispetto alle dichiarazioni in dogana effettuate prima della sua entrata in vigore.
Il quadro normativo
2 La nomenclatura combinata della Tariffa doganale comune (in prosieguo: la «TDC») figura nell'allegato I al citato regolamento del Consiglio n. 2658/87. L'art. 12 di tale atto conferisce alla [OSCURATO:PERSONA] il compito di adottare ogni anno «un regolamento che riprende la versione completa della nomenclatura combinata e delle relative aliquote dei dazi autonomi e convenzionali della tariffa doganale comune, così come essa risulta dalle decisioni adottate dal Consiglio o dalla [OSCURATO:PERSONA]».
3 Al momento in cui sono state effettuate le importazioni controverse il testo applicabile della nomenclatura tariffaria era quello contenuto nel citato regolamento del Consiglio n. 2658/87 e nell'allegato I al regolamento della [OSCURATO:PERSONA] n. 2551/93.
Nel caso in esame rilevano, in particolare, le seguenti voci della nomenclatura combinata (in prosieguo: la «NC»):
a) 0802 Altre frutta a guscio, fresche o secche, anche sgusciate o decorticate:
- Noci comuni:
0802 32 00 - - sgusciate
b) 0811 Frutta, anche cotte in acqua o al vapore, congelate, anche con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti:
0811 90 99 - - altre.
La nota n. 2 del Capitolo 8 («Frutta commestibili; scorze di agrumi o di meloni») dell'allegato I al regolamento della [OSCURATO:PERSONA] n. 2551/93, precisa che la frutta refrigerata deve essere classificata sotto le medesime voci della corrispondente frutta fresca. La nota successiva specifica che la frutta secca può essere parzialmente reidratata o trattata al fine di migliorarne la conservazione o la stabilità ovvero di migliorarne o mantenerne l'aspetto, purché essa mantenga il proprio carattere di frutta secca. Entrambe le note non forniscono, tuttavia, alcuna definizione su cosa debba intendersi per frutta fresca e frutta secca (5).
4 Viene poi in rilievo l'art. 109 del regolamento n. 2913/92, che istituisce il codice doganale comunitario (in prosieguo: il «codice») (6). Esso prevede che le merci d'importazione in regime di deposito doganale possono, previa autorizzazione dell'autorità doganale, formare oggetto di «manipolazioni usuali», effettuate manualmente o non, intese a garantirne la conservazione, a migliorarne la presentazione o la qualità commerciale o a prepararne la distribuzione o la rivendita (7).
Il successivo art. 112, n. 2, precisa che, qualora la merce abbia subito manipolazioni usuali ai sensi dell'art. 109, «la qualità, il valore in dogana e la quantità da prendere in considerazione per determinare l'importo dei dazi all'importazione sono, su richiesta del dichiarante, quelli che sarebbero da prendere in considerazione per tale merce se, al momento di cui all'articolo 214 (8), non avesse subito le manipolazioni anzidette». Possono essere stabilite deroghe a questa disposizione, nel rispetto della procedura definita «del comitato» di cui all'art. 249 del codice (9).
5 L'art. 522, n. 3, del citato regolamento della [OSCURATO:PERSONA] n. 2454/93 prevede tuttavia che, qualora dalla manipolazione risulti un importo di dazi all'importazione superiore a quello applicabile alle merci prima della manipolazione, l'interessato è obbligato a rinunciare alla domanda di cui all'art. 112, n. 2, ora ricordato. In tal caso, «il depositante di un deposito doganale di tipo D deve rinunciare a qualsiasi vantaggio che gli procurerebbe l'applicazione degli elementi di tassazione riconosciuti o ammessi per le merci manipolate al momento del loro vincolo al regime».
6 L'art. 522 del regolamento della [OSCURATO:PERSONA] è stato poi modificato dall'art. 1, punto 16, del citato regolamento n. 3254/94 della [OSCURATO:PERSONA], entrato in vigore il 7 gennaio 1995. Nella nuova versione esso non contiene più la disposizione restrittiva di cui al n. 3 del testo precedente.
I fatti e i quesiti pregiudiziali
7 La società [OSCURATO:PERSONA] GmbH (in prosieguo: la «ricorrente») importava dalla Cina una partita di noci comuni fresche. Durante il trasporto la merce veniva refrigerata ad una temperatura tra zero e cinque gradi centigradi. Al suo arrivo in Germania, la merce veniva collocata in un deposito doganale di tipo D ed ivi sottoposta a surgelazione, ad una temperatura di ventiquattro gradi sotto lo zero, ai fini di una migliore conservazione durante il periodo del deposito. Prima dell'immissione in libera pratica le noci venivano prelevate dal deposito e collocate in un altro ambiente a temperatura superiore allo zero.
8 Il 22 dicembre 1994 la ricorrente dichiarava allo [OSCURATO:PERSONA] (Ufficio doganale, in prosieguo: lo «[OSCURATO:PERSONA]»), ai fini; dell'immissione in libera pratica, la suddetta partita di merce. La stessa era composta, per la precisione, da 1 533 cartoni da 12,5 Kg l'uno di pezzi di noci comuni fresche, sgusciate e senza aggiunta di zucchero. La ricorrente indicava, ai fini del trattamento doganale, il codice NC 0802 3200 0000 della nomenclatura tariffaria, che si riferisce alle «noci comuni sgusciate fresche o secche», facendo presente che si trattava di merce decongelata, sottoposta a manipolazione usuale al fine di garantirne la conservazione, la distribuzione e la rivendita.
[OSCURATO:PERSONA] classificava invece la merce come «noci comuni congelate» di cui al codice NC 0811 9099. L'aliquota doganale convenzionale veniva quindi fissata al 18%, mentre la classificazione indicata dalla ricorrente avrebbe portato all'applicazione dell'aliquota dell'8%.
9 Con atto del 16 gennaio 1995 la ricorrente presentava un ricorso dinanzi allo [OSCURATO:PERSONA] - Freihafen (Ufficio principale delle dogane, in prosieguo: lo «[OSCURATO:PERSONA]»), con cui chiedeva l'annullamento della classificazione operata dallo [OSCURATO:PERSONA] e quindi l'applicazione della disposizione più favorevole contenuta nell'art. 112, n. 2, del codice doganale. La ricorrente faceva presente che, al momento della dichiarazione in dogana, i pezzi di noci secche erano stati scongelati; gli stessi erano stati sottoposti a processo di surgelazione all'arrivo ad Amburgo esclusivamente ai fini di una migliore conservazione durante il periodo di deposito. Essi andavano dunque considerati come merce «fresca o secca», sottoposta a manipolazione usuale, da cui l'applicazione del dazio dell'8% previsto dalla corrispondente voce della TDC. La ricorrente sosteneva inoltre che nella fattispecie non poteva farsi riferimento alla soluzione raggiunta nel caso Riemer, in cui la Corte di giustizia aveva statuito che il termine «bacche fresche» non comprende le bacche che sono state surgelate e poi scongelate. Ciò in quanto, nel caso di specie, le noci secche non avrebbero subito, a causa degli stessi processi, delle modificazioni irreversibili, tali cioè da alterare la struttura dei tessuti o da causare la perdita delle loro proprietà naturali.
La ricorrente sosteneva inoltre l'invalidità dell'art. 522, n. 3, del regolamento della [OSCURATO:PERSONA] n. 2454/93 per violazione delle norme sovraordinate di cui all'art. 112 del codice, nella parte in cui la prima, pur emanata in attuazione delle disposizioni del codice, non consentirebbe di usufruire del principio della neutralità delle «manipolazioni usuali» ai fini dell'applicazione dell'aliquota dei dazi doganali.
10 [OSCURATO:PERSONA] rigettava il ricorso in quanto non fondato. In merito alla prima questione riteneva che un prodotto alimentare precedentemente congelato non potesse essere equiparato ad un identico prodotto fresco, sebbene fosse stato presentato al momento dello sdoganamento come non congelato. Per quel che concerne l'applicazione del principio della «neutralità» delle manipolazioni usuali, lo [OSCURATO:PERSONA] decideva che la previsione più favorevole alla società importatrice, di cui all'art. 112, n. 2, del codice, non poteva essere applicata nel caso di specie: ciò in ragione del fatto che l'art. 522, n. 3, del regolamento della [OSCURATO:PERSONA] n. 2551/93 era stato correttamente adottato in conformità alla delega prevista dall'art. 112, n. 2, ultima frase, del codice.
11 Avverso detta decisione, il 3 aprile 1996 la ricorrente presentava ricorso al Finanzgericht di Brema, dinanzi al quale faceva valere in sostanza le stesse argomentazioni invocate dinanzi agli uffici doganali. Con ordinanza del 19 agosto 1996 il Finanzgericht disponeva una consulenza tecnica al fine di accertare se le noci in pezzi, importate via mare e refrigerate ad una temperatura compresa tra zero e cinque gradi centigradi, avessero subito modifiche della struttura del tessuto, del sapore e dell'aspetto esteriore al momento dell'immissione in commercio, avvenuta dopo un periodo di deposito, della durata compresa tra uno e dodici mesi, in ambiente refrigerato alla temperatura di ventiquattro gradi sotto lo zero. Il consulente concludeva nel senso che il trattamento ora descritto non era da intendere, dal punto di vista tecnico, come un «procedimento di surgelazione»; ciò in quanto le noci non contengono acqua soggetta a congelazione. Si tratterebbe dunque, a parere del consulente, solo di un processo di refrigerazione. [OSCURATO:PERSONA] manteneva tuttavia la propria posizione, facendo valere che il processo al quale erano state sottoposte le noci, se pure non equivalente ad un surgelamento in senso tecnico, non sarebbe rimasto senza effetti, in quanto avrebbe impedito il processo di maturazione e quindi l'inacidimento del prodotto. Esso non potrebbe dunque essere trascurato al momento della sua classificazione. Da parte sua, la ricorrente riteneva di trovare conferma delle sue tesi nel parere del consulente tecnico: come chiarito dalla consulenza, le noci non avrebbero mai subito un processo di «congelamento» in senso proprio, per cui per definizione non potrebbero essere classificate nella voce della TDC che concerne i prodotti surgelati.
12 Con ordinanza del 7 ottobre 1997 il Finanzgericht rivolgeva allora alla Corte i seguenti quesiti pregiudiziali:
«1) Se la Tariffa doganale comune, nel testo di cui all'allegato I del regolamento (CEE) della [OSCURATO:PERSONA] 10 agosto 1993, n. 2551 (GU L 241), che modifica l'allegato I al regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla Tariffa doganale comune (nomenclatura combinata 1994), debba essere interpretata nel senso che noci in pezzi, importate da un paese terzo, sottoposte a surgelazione in un deposito doganale nel territorio della Comunità e successivamente scongelate ai fini dell'immissione in libera pratica, sono ricomprese nella voce 0802.
2) In caso di risposta negativa al quesito sub 1):
Se l'art. 522, n. 3, del regolamento (CEE) della [OSCURATO:PERSONA] 2 luglio 1993, n. 2454, abrogato per effetto della riformulazione dell'art. 522 contenuta nel regolamento (CE) della [OSCURATO:PERSONA] 19 dicembre 1994, n. 3254 (GU L 346, pag. 1), sia invalido.
3) In caso di risposta affermativa al secondo quesito:
Se l'art. 522, nel combinato disposto con l'art. 526, n. 4, del codice doganale, nel testo di cui all'art. 1, n. 16 e n. 18, del regolamento (CE) della [OSCURATO:PERSONA] 19 dicembre 1994, n. 3254, sia applicabile alle dichiarazioni in dogana effettuate anteriormente al 7 gennaio 1995».
Sul primo quesito pregiudiziale
13 Con il primo quesito pregiudiziale il Finanzgericht di Brema chiede alla Corte se il testo della TDC, contenuto nell'allegato I del regolamento della [OSCURATO:PERSONA] n. 2551/93, debba essere interpretato in modo da ricomprendere alla voce 0802 i prodotti di cui è causa, nonostante i processi ai quali sono stati sottoposti successivamente al loro arrivo nel territorio della Comunità.
14 Nelle osservazioni presentate dalla [OSCURATO:PERSONA] e dalla ricorrente - che concordano sulla classificazione doganale della merce nella voce 0802 - si evidenzia che alla luce della giurisprudenza della Corte il criterio decisivo per la classificazione doganale delle merci, in conformità al testo delle voci e sottovoci della nomenclatura combinata ed alle note delle sottosezioni o dei capitoli, deve ricercarsi nelle loro caratteristiche e proprietà obiettive quali si presentano alle amministrazioni doganali degli Stati membri al momento dello sdoganamento (10). Ai fini dell'interpretazione uniforme della Tariffa doganale comune la Corte attribuisce altresì rilevanza alle note esplicative del Consiglio di cooperazione doganale relativo al sistema armonizzato (11).
15 La soluzione al problema della qualificazione delle merci di cui è causa nell'ambito della nomenclatura combinata deve dunque rinvenirsi in tale sistema. Secondo le note esplicative, si intende per prodotto «congelato» un prodotto raffreddato al di sotto del proprio punto di congelazione (congelé au coeur), mentre si intende per prodotto «refrigerato» un prodotto mantenuto ad una bassa temperatura, comunque superiore a quella di congelamento (12). Come in precedenza sottolineato, ai fini della classificazione tariffaria avrebbero dovuto essere considerate unicamente le caratteristiche obiettive del prodotto al momento in cui è sorta l'obbligazione doganale. In tale momento, la merce si presentava «decongelata» in senso tecnico. Infatti, come rilevato dal consulente tecnico dinanzi alla giurisdizione rimettente, essa non era stata sottoposta ad un processo di congelamento stricto sensu, dato lo scarso contenuto d'acqua delle noci comuni secche, ma, piuttosto, ad un processo di raffreddamento forzato, cioè ad una temperatura più bassa (- 24 _C) rispetto a quella di refrigerazione (0 - 5 _C). Non si sono quindi verificate, in conseguenza del trattamento subito, quelle «alterazioni irreversibili, soprattutto nella struttura tissulare» che la Corte ha indicato, nella sentenza Reimer (13), come elemento determinante per valutare se i frutti di cui si discuteva fossero stati «congelati».
16 Le caratteristiche obiettive del prodotto giustificano pertanto la sua classificazione sotto la voce 0802, in quanto pezzi di «altra frutta a guscio, fresche o secche, anche sgusciate o decorticate», e più precisamente la sua classificazione alla sottovoce 0802 3200, «noci comuni sgusciate», per le quali diviene applicabile un dazio convenzionale dell'8%.
17 Propongo dunque alla Corte di rispondere al primo quesito pregiudiziale nella maniera seguente: la Tariffa doganale comune, nel testo di cui all'allegato I del regolamento (CEE) della [OSCURATO:PERSONA] 10 agosto 1993, n. 2551/93, deve essere interpretata nel senso che noci in pezzi importate da un paese terzo, sottoposte ad un processo di refrigerazione in un deposito doganale nel territorio della Comunità e successivamente immesse in libera pratica ad una temperatura superiore allo zero, devono essere classificate nella posizione 0802.
Sul secondo quesito pregiudiziale
18 La conclusione ora raggiunta rispetto al primo quesito pregiudiziale, in virtù della quale la merce di cui si discute va classificata alla voce 0802 della Tariffa doganale comune, priva di oggetto i due quesiti successivi, che il giudice a quo ha infatti condizionato ad una risposta negativa al primo. Tuttavia, nel caso in cui la Corte intendesse raggiungere una soluzione diversa, qualificando le merci in discorso come «congelate» ai sensi della voce 0811 della Tariffa doganale, sottopongo alla Corte le osservazioni che seguono.
19 Con il secondo quesito pregiudiziale il giudice a quo chiede alla Corte di pronunciarsi in ordine alla validità dell'art. 522, n. 3, del regolamento della [OSCURATO:PERSONA] n. 2454/93, abrogato per effetto del regolamento della [OSCURATO:PERSONA] n. 3254/94, ma in vigore al momento dei fatti. Più precisamente, il giudice tedesco intende sapere se tale disposizione, adottata dalla [OSCURATO:PERSONA] su delega del Consiglio, sia conforme alla normativa sovraordinata contenuta nel codice.
20 Ricordo che la disposizione della cui legittimità si discute concerne il trattamento doganale delle merci sottoposte alle «manipolazioni usuali» indicate all'art. 109 del codice. Essa prevede che, qualora dalla manipolazione risulti un importo di dazi superiore a quello che sarebbe risultato applicabile alle merci prima della manipolazione, l'interessato deve rinunciare a presentare la domanda prevista all'art. 112, n. 2, del codice (14). In altre parole, per effetto dell'art. 522, n. 3, del regolamento della [OSCURATO:PERSONA] l'interessato non potrebbe usufruire del principio della «neutralità» delle manipolazioni e, quindi, ottenere lo stesso trattamento che avrebbe ricevuto qualora, nel momento in cui è sorta l'obbligazione doganale, la merce non avesse subito le manipolazioni anzidette. Ciò mentre il codice prevede che la merce debba essere sottoposta al trattamento doganale corrispondente allo stato in cui essa si trova al momento dell'introduzione nel territorio della Comunità, a nulla rilevando a tal fine eventuali manipolazioni subìte successivamente (15). Nel caso che ci occupa il trattamento subito dai prodotti, qualora lo si intenda tecnicamente come «congelamento», è senz'altro da intendere come «manipolazione usuale» ai sensi dell'art. 109 del codice. Tale trattamento provocherebbe dunque l'applicazione di un dazio del 18%, superiore a quello (8%) al quale la merce sarebbe stata sottoposta qualora non avesse subito le manipolazioni indicate. Secondo questa interpretazione della normativa pertinente, l'art. 112 del codice consentirebbe l'applicazione del dazio corrispondente alle qualità che la merce possedeva prima del trattamento, dunque quello più favorevole di cui alla voce 0802, mentre l'art. 522 del regolamento della [OSCURATO:PERSONA] imporrebbe l'applicazione dell'aliquota più gravosa di cui alla voce 0811.
21 Va in proposito innanzitutto osservato che, come rilevato anche dal giudice a quo, la disciplina del regolamento della [OSCURATO:PERSONA] appare andare in direzione opposta rispetto a quella dell'art. 112 del codice. Invero, se la seconda consente un determinato trattamento favorevole qualora la merce d'importazione venga sottoposta a «manipolazioni usuali», la prima lo esclude. Tuttavia, l'ultima frase dell'art. 112, n. 2, del codice consente l'adozione di «deroghe» alla disciplina a regime, nel rispetto della «procedura del comitato» di cui all'art. 249 del codice stesso. Dunque, posto che il regolamento della [OSCURATO:PERSONA], che contiene l'art. 522 della cui validità si discute, è stato senza dubbio adottato in applicazione dell'art. 249 del codice (16), si tratta in definitiva di valutare se detta disposizione, come sostenuto dalla [OSCURATO:PERSONA], contenga una «deroga» al principio della neutralità, ovvero sia piuttosto da considerare, come sostenuto dalla ricorrente, come una nuova regolamentazione, di portata generale, difforme rispetto alla disciplina del codice. E' evidente che solo nel primo caso la prescrizione di cui si discute potrebbe essere considerata valida in quanto conforme alla disciplina sovraordinata.
22 A sostegno della propria posizione, la [OSCURATO:PERSONA] si riferisce alla ratio del trattamento favorevole concesso all'importatore dall'art. 112 del codice e quindi del potere di deroga attribuito alla [OSCURATO:PERSONA]. Osserva dunque la [OSCURATO:PERSONA] che le merci importate dai paesi terzi si presentano, nei mercati di quei paesi, con delle caratteristiche che non corrispondono necessariamente a quelle proprie dei mercati dei paesi membri. Le merci devono dunque essere adattate alle condizioni del mercato comunitario, attraverso trattamenti (manipolazioni) atti a garantirne la conservazione, migliorarne la presentazione o la qualità commerciale o prepararne la distribuzione o la rivendita; detti trattamenti possono essere effettuati senza che l'interessato debba rinunciare ai benefici del deposito doganale. Tuttavia, aggiunge la [OSCURATO:PERSONA], per evitare che le condizioni economiche, ed in particolare i rapporti concorrenziali rispetto ai corrispondenti prodotti di origine comunitaria, siano falsati a danno di quest'ultimi, le «manipolazioni usuali» ammesse dovrebbero essere di minore entità, non tali dunque da modificare in profondità le caratteristiche e la destinazione del prodotto.
Dunque, a parere della [OSCURATO:PERSONA], la deroga di cui all'art. 522, n. 3, si spiegherebbe in quanto, in tutti i casi in cui le «manipolazioni usuali» abbiano per effetto una modifica della merce tale da provocare l'applicazione di una tariffa più elevata (come nel caso del congelamento), non dovrebbe essere concesso il trattamento più favorevole; una soluzione diversa avrebbe come conseguenza quella di accordare alle merci importate un trattamento più favorevole di quello al quale vengono sottoposti prodotti comunitari corrispondenti.
23 Ritengo corretta la soluzione prospettata dalla ricorrente. Non potrebbe, infatti, ragionevolmente parlarsi di «deroghe» alla disciplina di cui all'art. 112 del codice in presenza di una disposizione che di fatto ne riduce in maniera sostanziale il contenuto precettivo, negando i vantaggi previsti in caso di ricorso alle «manipolazioni usuali». Invero, si è in presenza di una «deroga» ad una norma sovraordinata soltanto qualora quest'ultima rimanga in vigore in quanto regola generale, alla quale la prima apporti, appunto, «deroghe» che eccezionalmente ne limitino il campo di applicazione. Nel caso che ci occupa, invece, la disposizione contenuta nel regolamento della [OSCURATO:PERSONA] ha l'effetto di porre nel nulla il vantaggio offerto dalla disciplina del codice, escludendo che i soggetti sottoposti agli obblighi doganali possano usufruire dei vantaggi che invece l'art. 112 del codice intendeva offrire.
24 Se ciò è vero, va aggiunto che la disciplina di cui all'art. 522 del regolamento della [OSCURATO:PERSONA] non può a fortiori essere giustificata in virtù della delega generale che l'art. 249 del codice prevede per l'attuazione delle «disposizioni necessarie per l'applicazione del presente codice» (17). Basti richiamare in proposito il principio generale per cui la [OSCURATO:PERSONA], nell'adottare misure di applicazione ad una regolamentazione di base del Consiglio, non può derogare ai principi in essa contenuti (18). Nella materia che ci occupa la Corte ha precisato che, se è vero che il Consiglio ha attribuito alla [OSCURATO:PERSONA], che agisce di concerto con gli esperti doganali degli Stati membri, un ampio potere discrezionale quanto alla precisazione del contenuto delle voci doganali ai fini della classificazione di una determinata merce, ciò non consente alla [OSCURATO:PERSONA] di modificare il testo della tariffa (19). Analogamente, il regolamento di applicazione non può derogare alle disposizioni favorevoli ai soggetti sottoposti all'obbligazione doganale contenute nel codice.
25 Per tutte le considerazioni che precedono, propongo alla Corte di rispondere come segue al secondo quesito pregiudiziale rivolto dal Finanzgericht di Brema: l'art. 522 del regolamento (CEE) della [OSCURATO:PERSONA] 2 luglio 1993, n. 2454/93, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, è invalido nella parte in cui, al n. 3, prevede che, qualora da una «manipolazione usuale» risulti un importo di dazi all'importazione superiore all'importo applicabile alle merci prima della manipolazione, l'interessato deve rinunciare a presentare la domanda di cui all'art. 112, n. 3, del codice doganale.
Sul terzo quesito pregiudiziale
26 Con il terzo quesito il giudice a quo chiede alla Corte se, in caso di risposta positiva al secondo quesito - dunque una volta accertata l'invalidità dell'art. 522, n. 3, del regolamento n. 2454/93 - sia possibile applicare alle dichiarazioni in dogana di cui si discute la disciplina contenuta nel regolamento della [OSCURATO:PERSONA] 19 dicembre 1994, n. 3254/94.
27 L'art. 1, n. 16, di detto regolamento, in vigore dal 7 gennaio 1995, sostituisce il testo dell'art. 522 del regolamento n. 2454/93. Nella nuova formulazione, detta disposizione non contiene più le limitazioni all'accesso ai vantaggi del regime delle manipolazioni usuali previste dal testo precedente.
28 Il giudice a quo chiede dunque alla Corte se il nuovo testo dell'art. 522 possa avere un'applicazione retroattiva, potendo quindi regolare il trattamento doganale delle merci ammesse al regime delle «manipolazioni usuali» anche qualora si tratti di dichiarazioni in dogana precedenti alla data di entrata in vigore del nuovo regolamento.
29 Premesso che, in mancanza di chiare indicazioni in tal senso figuranti nel testo, un regolamento non può essere interpretato come avente efficacia retroattiva, ritengo che, nella specie, sia sufficiente osservare, come fa la stessa [OSCURATO:PERSONA], che, una volta dichiarata l'invalidità dell'art. 522, n. 3, nel testo originario, non può che avere applicazione la regola generale di cui all'art. 112, n. 2, del codice. Questa è formulata in maniera da poter essere direttamente invocata dinnanzi alle amministrazioni nazionali. Dunque, il principio della neutralità delle manipolazioni usuali, codificato in quest'ultimo testo, troverà applicazione per le dichiarazioni in dogana di cui si discute.
30 Propongo dunque alla Corte di rispondere al terzo quesito pregiudiziale nel modo seguente: le dichiarazioni in dogana precedenti all'entrata in vigore del regolamento (CE) della [OSCURATO:PERSONA] n. 3254/94 sono regolate dall'art. 112, n. 2, del regolamento del Consiglio 12 ottobre 1992, n. 2913/92, che istituisce un codice doganale comunitario.
[OSCURATO:PERSONA] luce delle osservazioni che precedono, propongo alla Corte di rispondere come segue ai quesiti pregiudiziali rivolti dal Finanzgericht di Brema:
«1) La nomenclatura combinata comune, nel testo di cui all'allegato I del regolamento (CEE) della [OSCURATO:PERSONA] 10 agosto 1993, n. 2551, che modifica l'allegato I al regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla Tariffa doganale comune, va interpretata nel senso che pezzi di noci comuni secche importate da un paese terzo, prima congelate in un deposito doganale e successivamente scongelate al fine di essere immesse in libera pratica, devono essere classificate sotto la voce 0802 3200.
2) L'art. 522 del regolamento (CEE) della [OSCURATO:PERSONA], 2 luglio 1993 n. 2454/93, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, è invalido nella parte in cui, al n. 3, prevede che, qualora da una `manipolazione usuale' risulti un importo dei dazi all'importazione superiore all'importo applicabile alle merci prima della manipolazione, l'interessato è tenuto a rinunciare a presentare la domanda di cui all'art. 112, n. 2, del codice doganale.
3) Le dichiarazioni in dogana precedenti all'entrata in vigore del regolamento (CE) della [OSCURATO:PERSONA] n. 3254/94 sono regolate dall'art. 112, n. 2, del regolamento (CEE) del Consiglio 12 ottobre 1992, n. 2913/92, che istituisce un codice doganale comunitario».
(1) - GU L 241, pag. 1.
(2) - GU L 256, pag. 1.
(3) - GU L 253, pag. 1.
(4) - GU L 346, pag. 1.
(5) - Una definizione dell'espressione «frutta fresca», paraltro concernente un frutto diverso (le bacche), si rinviene nella sentenza 15 giugno 1976, causa 120/75, Riemer (Racc. pag. 1003). La Corte afferma, al punto 3, che il termine «fresc[a]» deve essere interpretato «nel senso che esso designa le bacche che si presentano allo stato naturale in cui sono state raccolte e che non [ha] subito alcuno dei processi di conservazione o dei trattamenti menzionati». La Corte ha quindi precisato che «le bacche sottoposte a congelamento subiscono, per effetto di tale processo, talune alterazioni irreversibili, soprattutto nella struttura tissulare, di modo che esse non possono più tornare al loro stato naturale, neanche dopo scongelamento, parziale o completo».
(6) - GU L 302, pag. 1.
(7) - La stessa definizione viene ripresa nell'allegato 69 al citato regolamento della [OSCURATO:PERSONA] n. 2454/93. Il successivo regolamento n. 3254/94, anch'esso citato in precedenza, ha meglio specificato cosa debba intendersi per «manipolazioni usuali» ai sensi degli artt. 522 e 518. Premesso che «salvo specificazione diversa, nessuna delle seguenti manipolazioni può dar luogo ad un cambiamento del codice ad otto cifre della NC», nell'elenco di cui all'allegato 3 si include, tra le operazioni destinate a garantire la conservazione in buone condizioni delle merci d'importazione per la durata dell'immagazzinamento, «qualsiasi trattamento mediante diminuzione della temperatura, anche se darà luogo ad un cambiamento della classificazione tariffaria di otto cifre della NC».
(8) - Ai sensi di questa disposizione, «1. Salvo disposizioni specifiche contrarie previste nel presente codice e fatto salvo il n. 2, l'importo dei dazi all'importazione o dei dazi all'esportazione applicabili a una merce è determinato in base agli elementi di tassazione propri di detta merce nel momento in cui sorge la relativa obbligazione. 2. Quando non è possibile determinare con esattezza il momento in cui sorge l'obbligazione doganale, il momento da prendere in considerazione per determinare gli elementi di tassazione propri della merce considerata è quello in cui l'autorità doganale constata che la merce si trova in una situazione che fa sorgere l'obbligazione doganale. Tuttavia, quando gli elementi d'informazione di cui dispone le permettono di stabilire che l'obbligazione doganale è sorta in un momento anteriore a quello in cui ha fatto tale constatazione, l'importo dei dazi all'importazione o dei dazi all'esportazione relativi alla merce considerata è determinato in base agli elementi di tassazione ad essa propri nel momento più lontano nel tempo a cui si può far risalire l'obbligazione doganale sulla scorta delle informazioni disponibili. 3. Sono applicati interessi compensativi, nei casi e alle disposizioni stabilite secondo la procedura del comitato, per evitare che si ottenga un vantaggio finanziario a motivo del rinvio della data in cui l'obbligazione doganale sorge o viene contabilizzata».
(9) - Cfr. infra, nota 18.
(10) - V., ad esempio, sentenza 10 ottobre 1985, causa 200/84, Daiber (Racc. pag. 3363); sentenza 14 gennaio 1993, causa C-177/91, Bioforce (Racc. pag. I-45); sentenza 19 maggio 1994, causa C-11/93, [OSCURATO:PERSONA] (Racc. pag. I-1945); sentenza 17 ottobre 1995, cause riunite C-59/94 e C-64/94, Pardo & Fils e Camicas (Racc. pag. I-3159).
(11) - V., ad esempio, sentenza 9 agosto 1994, causa C-393/93, Stanner (Racc. pag. I-4011), ove si legge, al punto 15, che «secondo la giurisprudenza della Corte, le note esplicative della nomenclatura del Consiglio di cooperazione doganale così come le schede di classificazione del comitato per la nomenclatura della Tariffa doganale comune costituiscono strumenti importanti per garantire l'uniforme applicazione della Tariffa e, in quanto tali, forniscono validi elementi per la sua interpretazione. (...) Ai fini dell'interpretazione delle voci doganali summenzionate, si deve pertanto tener conto non solo della lettera e del sistema della Tariffa doganale comune, ma anche del contenuto di dette note esplicative». Si vedano anche le sentenze 9 agosto 1994, causa C-395/93, Neckermann (Racc. pag. I-4027, punto 5); sentenza 10 ottobre 1985, causa 200/84, Daiber (Racc. pag. 3363, punto 14).
(12) - Ricordo che il rapporto del consulente tecnico nominato dal Finanzgericht di Brema specifica che le noci comuni secche non possono «congelarsi» a causa della scarsa quantità di acqua in esse contenuta, e altresì che il congelamento «atecnico» cui sono state nella specie sottoposte non darebbe luogo a modificazioni dei tessuti, ma permetterebbe invece di mantenere inalterato il valore degli olii contenuti nelle noci, stabilizzandone il gusto e migliorandone così la conservazione.
(13) - Sentenza citata, punto 4.
(14) - Ricordo per comodità di lettura il testo di questa disposizione: qualora la merce d'importazione «abbia subito manipolazioni usuali ai sensi dell'articolo 109, la qualità, il valore in dogana e la quantità da prendere in considerazione per determinare l'esatto ammontare dei dazi all'importazione sono, su richiesta del dichiarante, quelli che sarebbero da prendere in considerazione per tale merce se, al momento di cui all'articolo 214, non avesse subito le manipolazioni anzidette. Possono tuttavia essere adottate deroghe a questa disposizione secondo la procedura del comitato».
(15) - Giova ricordare che il ragionamento svolto nel testo parte dal presupposto che la merce di cui si discute debba essere qualificata come «noce congelata» ai sensi della voce 0811 della Tariffa doganale comune.
(16) - V. il preambolo del regolamento della [OSCURATO:PERSONA] n. 2454/93.
(17) - In tale articolo si indica anche la procedura da seguire (c.d. procedura del comitato) per dare attuazione al codice doganale. Il rappresentante della [OSCURATO:PERSONA] sottopone ad un comitato composto di rappresentanti degli Stati membri e da lui stesso presieduto un progetto delle misure da adottare, affinché il comitato possa formulare il suo parere, con la maggioranza prevista dall'articolo 148, n. 2, del Trattato, entro un termine che il presidente può fissare in funzione dell'urgenza della questione in esame. [OSCURATO:PERSONA] adotta le misure previste qualora siano conformi al parere del comitato; diversamente, la [OSCURATO:PERSONA] deve sottoporre, senza indugio, al Consiglio una proposta in merito alle disposizioni da adottare da votarsi a maggioranza qualificata. In mancanza di deliberazione del Consiglio nei tre mesi successivi a decorrere dalla data in cui gli è stata sottoposta la proposta, la [OSCURATO:PERSONA] adotta le misure proposte.
(18) - V., in tal senso, sentenze 30 ottobre 1975, causa 23/75, [OSCURATO:PERSONA] (Racc. pag. 1279), e 13 novembre 1991, causa C-303/90, Francia/[OSCURATO:PERSONA] (Racc. pag. I-5315).
(19) - V. sentenza 18 settembre 1990, Vismans, causa C-265/89 (Racc. pag. I-3411, punto 13), e sentenza 13 dicembre 1994, causa C-401/93, [OSCURATO:PERSONA] (Racc. pag. I-5587, punto 19).