CassazionedecretoSezione 6Decisione del 9 novembre 2022
Cassazione n. 34828/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 21202-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]; -intimata - avverso il decreto n. cronol. 169/2021 del TRIBUNALE di SIRACUSA, depositato il 25/06/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 09/11/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Ric. 2021 n. 21202 sez. ML -ud. 09-11-2022 -2- RILEVATOCHE 1. con decreto 25 giugno 2021 il Tribunale di Siracusa ha rigettato l’opposizione di [OSCURATO:PERSONA] allo stato passivo del [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in liquidazione, da cui era stato in particolare escluso il credito insinuato in via privilegiata di € 26.287,04, a titolo di T.f.r., per difetto di prova; 2. in riferimento al dedotto rapporto di lavoro subordinato dal 1° maggio 2008 al 3 dicembre 2015 e ancora dal 26 gennaio 2016 al 5 aprile 2016, il Tribunale ha, infatti, ritenuto carente la documentazione prodotta (in assenza del contratto di lavoro del periodo dal 2008 al 2015, delle relative buste paga complete e del certificato unilav del periodo) e decisiva l’attestazione, contenuta nel CUD 2016, di avvenuta corresponsione dell’intera somma riconosciuta atitolo di T.f.r., la cui autenticità non è stata mai contestata dall’opponente, che anzi ha prodotto il documento a fondamento della pretesa creditoria; 3. con atto notificato il 21 luglio 2021 il lavoratore ha proposto ricorso per cassazionecon unico motivo, illustrato da memoria ai sensi dell’art. 380bis c.p.c.; il Fallimento intimato non ha svolto difese; [OSCURATO:PERSONA] 1. il ricorrente deduce nullità della decisione per violazione e falsa applicazione degli artt. 2120, 2697 c.c., 115, 132 c.p.c. ed omessa motivazione su un punto decisivo della controversia, per erronea valutazione probatoria del Tribunale alla base dell’esclusione del T.f.r., in riferimento all’attestazione di sua erogazione del CUD 2016, documento fiscale inidoneo a costituire prova in favore della stessa parte che l’abbia formato, in difetto di pagamenti tramite banca e di propria sottoscrizione delle buste paga, peraltro integranti prova di mera consegna (unico motivo); Ric. 2021 n. 21202 sez. ML -ud. 09-11-2022 -3- 2. esso è manifestamente fondato; 3.in via di premessa, giova ribadire l’onere del lavoratore di provare il fatto costitutivo del credito per T.f.r., consistente nell’esistenza del rapporto lavorativo nel corso del quale esso maturi (Cass. 26 novembre 2021, n. 36927) e la natura del procedimento di opposizione allo stato passivo del fallimento di vero e proprio giudizio ordinario di cognizione, in cui trovano applicazione le regole generali in tema dionere della prova; con la conseguenza che l'opponente è tenuto a fornire laprova della fonte negoziale o legale del suo diritto di credito, mentre grava sulla curatela l'oneredi dimostrare l'esistenza di fatti modificativi, impeditivi o estintivi dell'obbligazione (Cass. 3 marzo 2021, n. 5847; Cass. s.u. 30 ottobre 2001, n. 13533); 4. il Tribunale siracusano, piuttosto che sul fatto costitutivo di esistenza e durata del rapporto sostanzialmente risultante dal CUD 2016, ha basato il proprio accertamento sul fatto estintivo del pagamento del credito per T.f.r. (in particolare: dal quint’ultimo al penultimo capoverso di pg. 2 e dal penultimo capoverso di pg. 3 al primo di pg. 4 del decreto), nell’evidente onere probatorio della curatela fallimentare, così incorrendo in un errore di diritto, in particolare di violazione dell’art.2697 c.c., per l’attribuzione dell'onere della prova ad una parte diversa da quella onerata secondo le regole di scomposizione delle fattispecie basate sulla differenza tra fatti costitutivi (Cass. 17 giugno 2013, n. 15107; Cass. 29 maggio 2018, n. 13395; Cass. 3 dicembre 2018, n. 31158); 4.1. più specificamente, esso ha riconosciuto rilevanza probatoria del pagamento del TFR a documenti (in particolare il CUD 2016) provenienti dalla stessa parte interessata, in violazione del consolidato principio, secondo cui il documento proveniente dalla parte che voglia giovarsene non può costituire prova in favore della stessa né determina Ric. 2021 n. 21202 sez. ML -ud. 09-11-2022 -4- inversione dell'onere probatorio in caso di contestazione (Cass. 23 giugno 1997, n. 5573; 24 giugno 2000, n. 9685; 27 aprile 2016, n. 8290). Neppure possono essere invocati i principi elaborati da questa Corte in ordine all’opponibilità al fallimento dei crediti provati dai modelli CUD, essendo evidente che in tali casi il documento fa prova contro la parte che lo ha redatto e non in suo favore; né potrebbe validamente sostenersi che la procedura fallimentare sia terza rispetto al datore di lavoro, posto che il curatore, il quale intenda giovarsi di documenti provenienti dal soggetto fallito (e non opporsi ad essi), non assume la posizione di terzo, ma quella medesima del soggetto fallito, con le relative conseguenze in ordine alla rilevanza probatoria di tali documenti (Cass. 3 dicembre 2018, n. 31173); 5. pertanto il ricorso deve essere accolto, con la cassazione del decreto impugnato e rinvio, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità, al Tribunale di Siracusa in diversa composizione. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso; cassa il decreto impugnato e rinvia, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legi