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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 26 febbraio 2021

Cassazione n. 39191/2021

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE DI CASSAZIONE di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. e [OSCURATO:PERSONA]

1. Con atto depositato in data 26 febbraio 2021 [OSCURATO:PERSONA], tramite il difensore di fiducia, ha presentato ricorso straordinario avverso l'ordinanza, pronunciata in data 8 luglio - 2 settembre 2020, con cui la Corte di cassazione, sezione settima, aveva dichiarato l'inammissibilità del ricorso dal medesimo presentato avverso la sentenza pronunciata in data 17 aprile 2019 dalla Corte di appello di Salerno.

La decisione impugnata era stata determinata da errore di fatto nella percezione delle risultanze processuali, dato che al collegio della settima sezione non era stata trasmessa, prima della decisione, la memoria presentata, in data 4 giugno 2020, dal difensore del ricorrente.

2. Procedendo alla trattazione in forma scritta ai sensi dell'art. 23 d.l. 28 ottobre 2020, n. 137 il Procuratore generale ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso, non risultando la decisività dell'errore percettivo dedotto dal ricorrente.

Il difensore del ricorrente, insistendo per l'accoglimento del ricorso, ha depositato memoria che evidenzia come la memoria non valutata dal collegio della settima sezione aveva inteso replicare alle segnalazioni di inammissibilità in base alle quali il procedimento era stato assegnato alla settima sezione e quindi in essa erano svolte "argomentazioni difensive ... all'evidenza costituite da puntuali ed (inevitabilmente) nuove censure che il collegio non ha minimamente considerato e che - se esaminate - avrebbero indotto il collegio a diverse determinazioni". [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è generico e ne va perciò dichiarata la inammissibilità.

1. Con l'istituto del ricorso straordinario è consentito far valere eventuali errori materiali o di fatto contenuti nei provvedimenti della Corte di cassazione.

Posto che per errore materiale si intende la "divergenza del tutto formale ed esteriore tra volontà effettiva del giudice e volontà manifestata, nel caso in esame viene prospettato un errore di fatto consistito nella parziale lettura degli atti processuali determinata dal mancato inserimento nel fascicolo processuale sottoposto al collegio decidente di una memoria presentata dal difensore dell'imputato ricorrente.

La giurisprudenza ha precisato che l'errore che può essere fatto valere con ricorso straordinario, non solo deve essere "di fatto" - e quindi con esclusione di ogni errore valutativo o di giudizio -, ma anche "decisivo", nel senso che ove non vi fosse stato la decisione sarebbe stata certamente diversa.

Con riguardo al tema della omessa disamina di uno o più motivi di ricorso ovvero della omessa considerazione di argomentazioni svolte nell'ambito di un motivo di ricorso o in una memoria difensiva, si è precisato che ricorre l'errore di fatto che legittima la proposizione del ricorso straordinario solo nel caso in cui non si possa ritenere che i motivi o gli argomenti siano stati, implicitamente, disattesi, risultando il loro accoglimento incompatibile con la struttura della motivazione (Sez. 5, n. 11752 del 16.12.2008, Quaranta, Rv. 243773).

In ogni caso, anche quando sia certo che il collegio della Corte di cassazione abbia, per mera svista, omesso di considerare un motivo di ricorso ovvero una particolare argomentazione svolta dalla difesa nel giudizio di cassazione, si deve trattare di errore percettivo decisivo, in quanto ricadente su argomento che avrebbe determinato, ove preso in considerazione, una diversa decisione (Sez.

U, n. 16103 del 27.3.2002, Basile, Rv. 221283).

2. Nel caso in esame, con il ricorso straordinario viene prospettata la decisività dell'errore, nella percezione degli atti processuali, in cui sarebbe incorso il collegio della settima sezione, in quanto la decisione sarebbe stata fondata sulla considerazione che "si richiede una mera generica rivalutazione del compendio probatorio del giudice di secondo grado non consentita" mentre "nella nota difensiva si segnalavano specifici vizi di legittimità quali l'erronea applicazione della legge penale in tema di configurabilità del reato di violenza privata (con tanto di citazione delle correlative pronunce della S. C. ...), la contraddittorietà del percorso argomentativo del giudice gravato (rispetto agli atti del processo specificamente richiamati nei motivi di appello) e l'illogicità della motivazione (perché fondata su una ricostruzione dei fatti incoerente)".

Il ricorso è generico.

A fronte della motivazione della decisione impugnata - che aveva fondato la declaratoria di inammissibilità del ricorso sul rilievo che con esso veniva proposta "in realtà una mera e del tutto generica rivalutazione del compendio probatorio" e sulla considerazione che il ricorso "in ultima analisi, non si confronta realmente" con il percorso motivazionale della sentenza di appello - il ricorso straordinario evidenzia che la memoria difensiva non valutata aveva segnalato violazioni della legge penale e carenze motivazionali.

Ora, con la presentazione di memoria difensiva la parte ricorrente può illustrare i motivi proposti con il ricorso, ma non può né proporre ulteriori motivi di ricorso né può integrare l'esposizione dei motivi dedotti in ricorso che siano i na m m issibili.

Il ricorrente, invece, argomenta la decisività dell'errore percettivo di cui si discute sul rilievo che la memoria difensiva avrebbe dedotto violazioni della legge penale e difetti motivazionali con i quali il collegio della settima sezione si sarebbe dovuta confrontare.

Il ricorso straordinario è dunque generico, in quanto non rappresenta la decisività dell'errore di fatto in relazione al giudizio formulato dal collegio della settima sezione in ordine alla genericità e al contenuto di merito delle doglianze motivazionali proposte con il ricorso.

3. Va dunque dichiarata la inammissibilità del ricorso, cui consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sentenza n. 186 del 2000), anche al versamento di una somma a favore della Cassa delle ammende, che si reputa equo determinare in euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così decis

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE DI CASSAZIONE di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. e [OSCURATO:PERSONA] 1. Con atto depositato in data 26 febbraio 2021 [OSCURATO:PERSONA], tramite il difensore di fiducia, ha presentato ricorso straordinario avverso l'ordinanza, pronunciata in data 8 luglio - 2 settembre 2020, con cui la Corte di cassazione, sezione settima, aveva dichiarato l'inammissibilità del ricorso dal medesimo presentato avverso la sentenza pronunciata in data 17 aprile 2019 dalla Corte di appello di Salerno. La decisione impugnata era stata determinata da errore di fatto nella percezione delle risultanze processuali, dato che al collegio della settima sezione non era stata trasmessa, prima della decisione, la memoria presentata, in data 4 giugno 2020, dal difensore del ricorrente. 2. Procedendo alla trattazione in forma scritta ai sensi dell'art. 23 d.l. 28 ottobre 2020, n. 137 il Procuratore generale ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso, non risultando la decisività dell'errore percettivo dedotto dal ricorrente. Il difensore del ricorrente, insistendo per l'accoglimento del ricorso, ha depositato memoria che evidenzia come la memoria non valutata dal collegio della settima sezione aveva inteso replicare alle segnalazioni di inammissibilità in base alle quali il procedimento era stato assegnato alla settima sezione e quindi in essa erano svolte "argomentazioni difensive ... all'evidenza costituite da puntuali ed (inevitabilmente) nuove censure che il collegio non ha minimamente considerato e che - se esaminate - avrebbero indotto il collegio a diverse determinazioni". [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è generico e ne va perciò dichiarata la inammissibilità. 1. Con l'istituto del ricorso straordinario è consentito far valere eventuali errori materiali o di fatto contenuti nei provvedimenti della Corte di cassazione. Posto che per errore materiale si intende la "divergenza del tutto formale ed esteriore tra volontà effettiva del giudice e volontà manifestata, nel caso in esame viene prospettato un errore di fatto consistito nella parziale lettura degli atti processuali determinata dal mancato inserimento nel fascicolo processuale sottoposto al collegio decidente di una memoria presentata dal difensore dell'imputato ricorrente. La giurisprudenza ha precisato che l'errore che può essere fatto valere con ricorso straordinario, non solo deve essere "di fatto" - e quindi con esclusione di ogni errore valutativo o di giudizio -, ma anche "decisivo", nel senso che ove non vi fosse stato la decisione sarebbe stata certamente diversa. Con riguardo al tema della omessa disamina di uno o più motivi di ricorso ovvero della omessa considerazione di argomentazioni svolte nell'ambito di un motivo di ricorso o in una memoria difensiva, si è precisato che ricorre l'errore di fatto che legittima la proposizione del ricorso straordinario solo nel caso in cui non si possa ritenere che i motivi o gli argomenti siano stati, implicitamente, disattesi, risultando il loro accoglimento incompatibile con la struttura della motivazione (Sez. 5, n. 11752 del 16.12.2008, Quaranta, Rv. 243773). In ogni caso, anche quando sia certo che il collegio della Corte di cassazione abbia, per mera svista, omesso di considerare un motivo di ricorso ovvero una particolare argomentazione svolta dalla difesa nel giudizio di cassazione, si deve trattare di errore percettivo decisivo, in quanto ricadente su argomento che avrebbe determinato, ove preso in considerazione, una diversa decisione (Sez. U, n. 16103 del 27.3.2002, Basile, Rv. 221283). 2. Nel caso in esame, con il ricorso straordinario viene prospettata la decisività dell'errore, nella percezione degli atti processuali, in cui sarebbe incorso il collegio della settima sezione, in quanto la decisione sarebbe stata fondata sulla considerazione che "si richiede una mera generica rivalutazione del compendio probatorio del giudice di secondo grado non consentita" mentre "nella nota difensiva si segnalavano specifici vizi di legittimità quali l'erronea applicazione della legge penale in tema di configurabilità del reato di violenza privata (con tanto di citazione delle correlative pronunce della S. C. ...), la contraddittorietà del percorso argomentativo del giudice gravato (rispetto agli atti del processo specificamente richiamati nei motivi di appello) e l'illogicità della motivazione (perché fondata su una ricostruzione dei fatti incoerente)". Il ricorso è generico. A fronte della motivazione della decisione impugnata - che aveva fondato la declaratoria di inammissibilità del ricorso sul rilievo che con esso veniva proposta "in realtà una mera e del tutto generica rivalutazione del compendio probatorio" e sulla considerazione che il ricorso "in ultima analisi, non si confronta realmente" con il percorso motivazionale della sentenza di appello - il ricorso straordinario evidenzia che la memoria difensiva non valutata aveva segnalato violazioni della legge penale e carenze motivazionali. Ora, con la presentazione di memoria difensiva la parte ricorrente può illustrare i motivi proposti con il ricorso, ma non può né proporre ulteriori motivi di ricorso né può integrare l'esposizione dei motivi dedotti in ricorso che siano i na m m issibili. Il ricorrente, invece, argomenta la decisività dell'errore percettivo di cui si discute sul rilievo che la memoria difensiva avrebbe dedotto violazioni della legge penale e difetti motivazionali con i quali il collegio della settima sezione si sarebbe dovuta confrontare. Il ricorso straordinario è dunque generico, in quanto non rappresenta la decisività dell'errore di fatto in relazione al giudizio formulato dal collegio della settima sezione in ordine alla genericità e al contenuto di merito delle doglianze motivazionali proposte con il ricorso. 3. Va dunque dichiarata la inammissibilità del ricorso, cui consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sentenza n. 186 del 2000), anche al versamento di una somma a favore della Cassa delle ammende, che si reputa equo determinare in euro tremila. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così decis
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