Torna alla ricerca
CassazionedecretoSezione 3Decisione del 2 novembre 2023

Cassazione n. 38809/2024

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 11 [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di REGGIO CALABRIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG dottor [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto l'annullamento senza rinvio [OSCURATO:PERSONA] 1.Con ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], il Gip del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] ha convalidato, accogliendo la richiesta del PM, il decreto emesso dal Questore della stessa città in data 02/11/2023, ritualmente notificato all'interessato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] alle ore 9,15, con cui, ad integrazione del Daspo del 08/02/2019, si è disposta a carico di [OSCURATO:PERSONA] l'estensione dell'obbligo di presentazione presso la questura di [OSCURATO:PERSONA], mezz'ora dopo l'inizio del primo tempo e mezz'ora dopo l'inizio del secondo tempo, per la durata di otto anni, alle manifestazioni sportive in cui è impegnata a qualunque titolo la compagine calcistica della A.S.D. [OSCURATO:PERSONA], squadra che, a seguito dell'esclusione della società Reggina 1914, ha di fatto sostituito la precedente.

2. Avverso tale decisione, il sottoposto ha presentato ricorso per cassazione, tramite il difensore, articolando tre motivi con i quali lamenta:

2.1. Con il primo motivo di ricorso, violazione del termine a difesa, posto che il provvedimento questorile è stato notificato al ricorrente il 07/11/2023 alle ore 9,15, che la richiesta del Pm è stata depositata nei termini e che la convalida da parte del G.i.p. risulta disposta in data 09/11/2023 alle ore 9,05 e depositata in cancelleria in pari data alle ore 9.10, malgrado non fosse decorso il termine di 48 ore decorrente dalla notifica del suddetto provvedimento all'interessato.

2.2. Con il secondo motivo, il ricorrente lamenta violazione di legge in quanto il giudice ha convalidato un provvedimento del Questore integrativo di precedente Daspo già convalidato, ove si dà atto che la squadra Reggina 1914 è di fatto soStituita dalla sqùadra [OSCURATO:PERSONA].

Il ricorrente evidenzia che il provvedimento emesso dal Questore nel 2019 ha perso efficacia in ragione della scomparsa della squadra calcistica [OSCURATO:PERSONA] 1914.

Il provvedimento impugnato ha sostanzialmente imposto un nuovo divieto e una rinnovata prescrizione di presentazione, con riferimento, tuttavia, a una differente squadra di calcio, senza che siano state verificate e vagliate in concreto le ragioni del mantenimento delle prescrizioni imposte dal Questore.

Il ricorrente evidenzia che la squadra [OSCURATO:PERSONA] costituisce una nuova autonoma formazione che milita in una diversa categoria della serie D, e pertanto, deduce l'illegittimità della reiterazione, automatica ed immotivata, delle valutazioni effettuate con riferimento agli incontri calcistici della squadra Reggina 1914.

2.3. Con il terzo motivo di ricorso, il ricorrente lamenta il difetto assoluto di motivazione in ordine alla esplicitazione delle ragioni che giustificano una misura restrittiva talmente afflittiva che prevede, per ben due volte nella medesima giornata, che l'imputato debba recarsi presso l'ufficio della questura di [OSCURATO:PERSONA], per tutti gli incontri di calcio della squadra [OSCURATO:PERSONA], compresi quelli disputati al di fuori della città e in luoghi distanti dall'ambito cittadino.:it

3. Il Procuratore generale presso questa Corte, con requisitoria scritta, ha chiesto l'annullamento senza rinvio. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il primo motivo ricorso è fondato ed è assorbente.

1.1. In proposito, la giurisprudenza di legittimità è ferma nel ritenere che il termine concesso all'interessato per depositare memorie e deduzioni al G.i.p. competente per la convalida del provvedimento del questore, impositivo dell'obbligo di presentazione ad un ufficio o comando di polizia, non può essere inferiore a quello di quarantotto ore, previsto dalla legge, entro cui il P.M. deve richiedere la convalida di detto provvedimento (ex nnultis, Sez. 3, n. 6440 del 27/01/2016, Michelotto, Rv. 266223; Sez. 3, n.3740 del 10/12/2020, Rv. 281321).

Si è, infatti, ritenuto di riconoscere a colui al quale è stato notificato il provvedimento del questore, il diritto ad . un contraddittorio cartolare, da esercitare, secondo un principio di parità delle armi, nel medesimo intervallo di tempo di cui dispone il PM per richiedere la convalida.

Il termine suddetto, concesso all'interessato nel rispetto del suo diritto al contraddittorio, decorre dalla notifica del provvedimento del questore all'interessato, che, invero, reca espressamente l'avviso della facoltà di produrre memorie o deduzioni.

La giurisprudenza di legittimità ha quindi stabilito che, la violazione di detto termine di quarantotto ore, posto a garanzia del contraddittorio cartolare, è causa di nullità ai sensi dell'art. 178, lett. c), cod. proc. pen. e che pertanto deve essere annullata senza rinvio l'ordinanza .di convalida del provvedimento del Questore, impositivo dell'obbligo di presentazione all'autorità di polizia, intervenuta prima del decorso del termine a difesa di quarantotto ore, decorrente dalla notifica di detto provvedimento all'interessato, con conseguente decadenza della misura dell'obbligo di presentazione del sottoposto (Sez. 3, n.20366 del 02/12/2020, Rv. 281341; Sez. 3, n. 15973 del 04/03/2020, Rv. 280796; Sez. 3, n. 8678 del 04/02/2016, Rv. 266769).

1.2. Nel caso in disamina, il provvedimento di integrazione del precedente Daspo, disposto dal Questore di [OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA], è stato notificato all'interessato in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] alle ore 09.15; il Gip del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] ha disposto la convalida in data 09/11/2023 alle ore 9,05 e ha depositato il provvedimento in pari data alle ore 9,10.

Si è quindi verificata una violazione del diritto al contraddittorio, non avendo il Giudice di merito rispettato il termine minimo a difesa di 48 ore decorrente dalla notifica del provvedimento del Questore.

Da qui la nullità ex art. 178, lett. c) cod. proc. pen., con conseguente annullamento dell'ordinanza impugnata.

2. L'impugnata ordinanza deve dunque essere annullata senza rinvio limitatamente all'obbligo di presentazione.

Tale epilogo decisorio, comportando un pronunciamento di natura rescindente, determina l'ultroneità della disamina degli ulteriori motivi di ricorso.

Vanno effettuate le comunicazioni di rito al Questore di [OSCURATO:PERSONA] PQM Annulla senza rinvio la ordinanza impugnata e dichiara l'inefficacia del provvedimento del Questore di [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA], limitatamente all'obbligo di presentazione.

Manda alla cancelleria di comunicare il presente dispositivo al Questore di [OSCURATO:PERSONA].

Così deciso all'udienza del 17 m

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 11 [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di REGGIO CALABRIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG dottor [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto l'annullamento senza rinvio [OSCURATO:PERSONA] 1.Con ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], il Gip del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] ha convalidato, accogliendo la richiesta del PM, il decreto emesso dal Questore della stessa città in data 02/11/2023, ritualmente notificato all'interessato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] alle ore 9,15, con cui, ad integrazione del Daspo del 08/02/2019, si è disposta a carico di [OSCURATO:PERSONA] l'estensione dell'obbligo di presentazione presso la questura di [OSCURATO:PERSONA], mezz'ora dopo l'inizio del primo tempo e mezz'ora dopo l'inizio del secondo tempo, per la durata di otto anni, alle manifestazioni sportive in cui è impegnata a qualunque titolo la compagine calcistica della A.S.D. [OSCURATO:PERSONA], squadra che, a seguito dell'esclusione della società Reggina 1914, ha di fatto sostituito la precedente. 2. Avverso tale decisione, il sottoposto ha presentato ricorso per cassazione, tramite il difensore, articolando tre motivi con i quali lamenta: 2.1. Con il primo motivo di ricorso, violazione del termine a difesa, posto che il provvedimento questorile è stato notificato al ricorrente il 07/11/2023 alle ore 9,15, che la richiesta del Pm è stata depositata nei termini e che la convalida da parte del G.i.p. risulta disposta in data 09/11/2023 alle ore 9,05 e depositata in cancelleria in pari data alle ore 9.10, malgrado non fosse decorso il termine di 48 ore decorrente dalla notifica del suddetto provvedimento all'interessato. 2.2. Con il secondo motivo, il ricorrente lamenta violazione di legge in quanto il giudice ha convalidato un provvedimento del Questore integrativo di precedente Daspo già convalidato, ove si dà atto che la squadra Reggina 1914 è di fatto soStituita dalla sqùadra [OSCURATO:PERSONA]. Il ricorrente evidenzia che il provvedimento emesso dal Questore nel 2019 ha perso efficacia in ragione della scomparsa della squadra calcistica [OSCURATO:PERSONA] 1914. Il provvedimento impugnato ha sostanzialmente imposto un nuovo divieto e una rinnovata prescrizione di presentazione, con riferimento, tuttavia, a una differente squadra di calcio, senza che siano state verificate e vagliate in concreto le ragioni del mantenimento delle prescrizioni imposte dal Questore. Il ricorrente evidenzia che la squadra [OSCURATO:PERSONA] costituisce una nuova autonoma formazione che milita in una diversa categoria della serie D, e pertanto, deduce l'illegittimità della reiterazione, automatica ed immotivata, delle valutazioni effettuate con riferimento agli incontri calcistici della squadra Reggina 1914. 2.3. Con il terzo motivo di ricorso, il ricorrente lamenta il difetto assoluto di motivazione in ordine alla esplicitazione delle ragioni che giustificano una misura restrittiva talmente afflittiva che prevede, per ben due volte nella medesima giornata, che l'imputato debba recarsi presso l'ufficio della questura di [OSCURATO:PERSONA], per tutti gli incontri di calcio della squadra [OSCURATO:PERSONA], compresi quelli disputati al di fuori della città e in luoghi distanti dall'ambito cittadino.:it 3. Il Procuratore generale presso questa Corte, con requisitoria scritta, ha chiesto l'annullamento senza rinvio. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo ricorso è fondato ed è assorbente. 1.1. In proposito, la giurisprudenza di legittimità è ferma nel ritenere che il termine concesso all'interessato per depositare memorie e deduzioni al G.i.p. competente per la convalida del provvedimento del questore, impositivo dell'obbligo di presentazione ad un ufficio o comando di polizia, non può essere inferiore a quello di quarantotto ore, previsto dalla legge, entro cui il P.M. deve richiedere la convalida di detto provvedimento (ex nnultis, Sez. 3, n. 6440 del 27/01/2016, Michelotto, Rv. 266223; Sez. 3, n.3740 del 10/12/2020, Rv. 281321). Si è, infatti, ritenuto di riconoscere a colui al quale è stato notificato il provvedimento del questore, il diritto ad . un contraddittorio cartolare, da esercitare, secondo un principio di parità delle armi, nel medesimo intervallo di tempo di cui dispone il PM per richiedere la convalida. Il termine suddetto, concesso all'interessato nel rispetto del suo diritto al contraddittorio, decorre dalla notifica del provvedimento del questore all'interessato, che, invero, reca espressamente l'avviso della facoltà di produrre memorie o deduzioni. La giurisprudenza di legittimità ha quindi stabilito che, la violazione di detto termine di quarantotto ore, posto a garanzia del contraddittorio cartolare, è causa di nullità ai sensi dell'art. 178, lett. c), cod. proc. pen. e che pertanto deve essere annullata senza rinvio l'ordinanza .di convalida del provvedimento del Questore, impositivo dell'obbligo di presentazione all'autorità di polizia, intervenuta prima del decorso del termine a difesa di quarantotto ore, decorrente dalla notifica di detto provvedimento all'interessato, con conseguente decadenza della misura dell'obbligo di presentazione del sottoposto (Sez. 3, n.20366 del 02/12/2020, Rv. 281341; Sez. 3, n. 15973 del 04/03/2020, Rv. 280796; Sez. 3, n. 8678 del 04/02/2016, Rv. 266769). 1.2. Nel caso in disamina, il provvedimento di integrazione del precedente Daspo, disposto dal Questore di [OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA], è stato notificato all'interessato in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] alle ore 09.15; il Gip del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] ha disposto la convalida in data 09/11/2023 alle ore 9,05 e ha depositato il provvedimento in pari data alle ore 9,10. Si è quindi verificata una violazione del diritto al contraddittorio, non avendo il Giudice di merito rispettato il termine minimo a difesa di 48 ore decorrente dalla notifica del provvedimento del Questore. Da qui la nullità ex art. 178, lett. c) cod. proc. pen., con conseguente annullamento dell'ordinanza impugnata. 2. L'impugnata ordinanza deve dunque essere annullata senza rinvio limitatamente all'obbligo di presentazione. Tale epilogo decisorio, comportando un pronunciamento di natura rescindente, determina l'ultroneità della disamina degli ulteriori motivi di ricorso. Vanno effettuate le comunicazioni di rito al Questore di [OSCURATO:PERSONA] PQM Annulla senza rinvio la ordinanza impugnata e dichiara l'inefficacia del provvedimento del Questore di [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA], limitatamente all'obbligo di presentazione. Manda alla cancelleria di comunicare il presente dispositivo al Questore di [OSCURATO:PERSONA]. Così deciso all'udienza del 17 m
Decreto Cassazione n. 38809/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris