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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 9 gennaio 2026

Cassazione n. 09183/2026

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/05/2025 della Corte d'appello di Catanzaro visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per la inammissibilità del ricorso vista la dichiarazione di rinuncia al ricorso depositata dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] nella sua qualità di difensore del ricorrente; vista la dichiarazione di rinuncia al ricorso resa in data 9/01/2026 da [OSCURATO:PERSONA] alla matricola della [OSCURATO:PERSONA] di Catanzaro; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte di appello di Catanzaro, in riforma della sentenza pronunciata dal Giudice delle indagini preliminari del Tribunale della stessa città, su concorde richiesta delle parti ai sensi dell'art. 599- bis cod. proc. pen., riconosciute le attenuanti generiche, rideterminava in anni dieci e mesi dieci di reclusione la pena nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione ai reati di cui agli artt. 81, 73 e 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n.309.

2. Avverso la sentenza sopra indicata, ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], con atto sottoscritto dal suo difensore, denunciando, con motivo unico, la violazione dell'art. 599-bis cod. proc. pen. per mancato rispetto del termine di quindici giorni precedenti all'udienza previsto a pena di decadenza per la presentazione della proposta [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile per rinuncia formulata personalmente dal ricorrente [OSCURATO:PERSONA], detenuto presso la [OSCURATO:PERSONA] di Catanzaro, mediante dichiarazione resa all'Ufficio matricola in data 9/01/2026.

2. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso, tenuto conto della sentenza Corte cost. 13 giugno 2000, n. 186 e rilevato che nella presente fattispecie non sussistono elementi per ritenere che la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., oltre all'onere del pagamento delle spese del procedimento anche quello del versamento in favore della Cassa delle ammende della somma equitativamente fissata in euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/05/2025 della Corte d'appello di Catanzaro visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per la inammissibilità del ricorso vista la dichiarazione di rinuncia al ricorso depositata dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] nella sua qualità di difensore del ricorrente; vista la dichiarazione di rinuncia al ricorso resa in data 9/01/2026 da [OSCURATO:PERSONA] alla matricola della [OSCURATO:PERSONA] di Catanzaro; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte di appello di Catanzaro, in riforma della sentenza pronunciata dal Giudice delle indagini preliminari del Tribunale della stessa città, su concorde richiesta delle parti ai sensi dell'art. 599- bis cod. proc. pen., riconosciute le attenuanti generiche, rideterminava in anni dieci e mesi dieci di reclusione la pena nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione ai reati di cui agli artt. 81, 73 e 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n.309. 2. Avverso la sentenza sopra indicata, ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], con atto sottoscritto dal suo difensore, denunciando, con motivo unico, la violazione dell'art. 599-bis cod. proc. pen. per mancato rispetto del termine di quindici giorni precedenti all'udienza previsto a pena di decadenza per la presentazione della proposta [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile per rinuncia formulata personalmente dal ricorrente [OSCURATO:PERSONA], detenuto presso la [OSCURATO:PERSONA] di Catanzaro, mediante dichiarazione resa all'Ufficio matricola in data 9/01/2026. 2. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso, tenuto conto della sentenza Corte cost. 13 giugno 2000, n. 186 e rilevato che nella presente fattispecie non sussistono elementi per ritenere che la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., oltre all'onere del pagamento delle spese del procedimento anche quello del versamento in favore della Cassa delle ammende della somma equitativamente fissata in euro tremila. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
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