CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 13 gennaio 2023
Cassazione n. 20462/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/03/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; v Ritenuto che l'unico motivo ricorso con cui [OSCURATO:PERSONA], condannato per il reato di cui agli artt. 110 cod. pen., 256 comma 1 lettera a) D. Igs. 152/2006, contesta la violazione di legge e il vizio di motivazione con riguardo al mancato riconoscimento della causa di esclusione della punibilità per la particolare tenuità del fatto ex art.131 bis cod. pen., è manifestamente infondato poiché inerente ad un asserito difetto o contraddittorietà e/o palese illogicità della motivazione nen emergenti dal provvedimento impugnato ed in quanto il motivo in parola si pone in contrasto con il dato normativo e con la consolidata giurisprudenza di legittimità, secondo la quale «la richiesta di applicazione della causa di non punibilità prevista dall'art. 131-bis cod. pen. deve ritenersi implicitamente disattesa dal giudice qualora la struttura argomentativa della sentenza richiami, anche rispetto a profili diversi, elementi che escludono una valutazione del fatto in termini di particolare tenuità.» (Sez. 3, Sentenza n. 43604 del 08/09/2021 Ud., [OSCURATO:PERSONA], Rv. 282097 — 01). Nel caso di specie la lamentata assenza della motivazione sul diniego del riconoscimento della invocata causa di non punibilità non può trovare accoglimento in quanto il giudice dell'appello correttamente e compiutamente ha argomentato la propria decisione, individuando precisi elementi ostativi quali lo svolgimento dell'attività illecita in modo palesemente organizzato e "professionale" (veicoli, magazzino, dipendenti) e duraturo nel tempo, elementi gravi che depongono logicamente in senso contrario rispetto alla particolare tenuità invocata. Tali elementi, anche laddove non fossero stati esplicitati dal giudicante sarebbero comunque stati deducibili dal corpo della sentenza, come secondo la giurisprudenza di questa Corte richiamata sopra; rilevato che pertanto il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende, non potendosi escludere profili di colpa nella proposizione del ricorso. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 13 gennaio 2023 [OSCURATO:PERSONA] igliere estens re Il P