CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 16 dicembre 2021
Cassazione n. 03077/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/03/2021 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letti i ricorsi proposti nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; Esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; Ritenuto che i ricorsi sono inammissibili: il primo motivo declina doglianze generiche, non correlate alla effettiva motivazione della sentenza impugnata, che ha vagliato e disatteso con corretti argomenti giuridici e non viziati i profili di censura avanzati dai ricorrenti (si vedano, in particolare, pp. 4-5, ove si rinviene congrua giustificazione, supportata da plurimi e convergenti elementi, in ordine alla destinazione illecita dello stupefacente); il secondo motivo, avente ad oggetto il medesimo punto, è meramente oppositivo al ragionamento probatorio seguito dalla Corte di appello e mira a parcellizzare e svilire in chiave atomistica gli elementi evidenziati dal giudice di merito, replicando le medesime censure già affrontate adeguatamente dalla sentenza impugnata; l'ultimo motivo sul trattamento sanzionatorio articola censure non consentite e manifestamente infondate, posto che la scelta della dosimetria della pena è stata adeguatamente spiegata dalla Corte di appello (cfr. p. 6) e ciò la rende immune da censure in questa sede; rilevato che all'inammissibilità dei ricorsi conseguono le pronunce di cui all'art.616 cod. proc. pen. indicate in dispositivo. P.Q. II. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 16/12/2021. [OSCURATO:PERSONA] re estensore