CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 11 maggio 2021
Cassazione n. 38533/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso 11824-2016 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 69, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]; - intimata - avverso la sentenza n. 1963/2015 della CORTE D'APPELLO di TORINO, depositata il 05/11/2015; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 11/05/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che: [OSCURATO:PERSONA] ha impugnato per cassazione la sentenza della Corte d'appello di Torino, che aveva confermato la sentenza del Tribunale di Torino, con la quale era stato condannato, in proprio e quale legale rappresentante della [OSCURATO:PERSONA] sas al pagamento della somma di € 151.541,40 oltre interessi e spese in favore del fallimento [OSCURATO:PERSONA] s.r.I.; il fallimento [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. è rimasto intimato; con atto del 7.4.2021 , [OSCURATO:PERSONA], in proprio e quale legale rappresentante della [OSCURATO:PERSONA] sas ha rinunciato al ricorso per cassazione; ai sensi dell'art.390 c.p.c., la rinuncia è stata effettuata dal difensore munito di mandato speciale a tale effetto; la rinuncia determina l'estinzione del giudizio di legittimità; il giudizio di cassazione va, pertanto, dichiarato estinto, senza alcune statuizione sulle spese. P.Q.M. Dichiara estinto il giudizio. Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Seconda Sezione Civile della Corte di cassazione, in data 11 maggio 2021. [OSCURATO:PERSONA] ruzzi [OSCURATO:PERSONA] ogg, 06 Ole 2021 !L CAr;C. Sabrin,