Corte costituzionalesentenza
Corte costituzionale n. 142/1979
ECLI:IT:COST:1979:142
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
:
1. - Nel corso del procedimento penale a carico di [OSCURATO:PERSONA]
ed altro, imputati della contravvenzione forestale prevista e punita
dagli artt. 26 e 29 del r.d. 30 dicembre 1923, n. 3267, 41 e 42 del
relativo regolamento, approvato con r.d. 16 maggio 1926, n. 1126, il
pretore di [OSCURATO:PERSONA], con ordinanza emessa il 26 novembre 1976,
sollevava questione di legittimità costituzionale delle norme citate,
in riferimento agli artt. 24 e 25 della Costituzione.
Riteneva il giudice a quo che le disposizioni denunziate,
commisurando la pena pecuniaria da irrogarsi al valore del danno
commesso o delle piante tagliate, valore accertato in sede
amministrativa, senza alcuna possibilità di controllo sia da parte
dell'imputato che da parte del magistrato, violassero e il diritto di
difesa ed il principio per cui nessuno può essere distolto dal giudice
naturale precostituito per legge.
2. - L'ordinanza è stata regolarmente notificata, comunicata e
pubblicata nella [OSCURATO:PERSONA].
Nessuno si è costituito dinanzi alla Corte costituzionale né vi
è stato intervento del Presidente del Consiglio dei ministri.
:
1. - Deve dichiararsi manifestamente infondata la questione di
legittimità costituzionale degli artt. 26 e 29 del r.d. 30 dicembre
1923, n. 3267, già ritenuta tale dall'ordinanza n. 67 del 1971 di
questa Corte che si richiamava alla precedente sentenza n. 200 del
1970.
In realtà è la premessa da cui muove il giudice a quo a palesarsi
errata, essendosi dimostrato nelle ricordate pronunzie che gli
apprezzamenti tecnici, operati dagli organi amministrativi in ordine al
danno forestale, non vincolano né limitano né i poteri del giudice
né i diritti delle parti nel corso del procedimento giurisdizionale.
2. - È inammissibile, d'altra parte, la questione di legittimità
costituzionale del r.d. 16 maggio 1926, n. 1126, difettando l'atto
denunziato di forza di legge ai sensi dell'art. 134 della Costituzione.
Questo infatti, approvato e qualificato come "regolamento per
l'applicazione del r.d. 30 dicembre 1923, n. 3267", è stato adottato
udito il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici e del
Consiglio di Stato, udito il Consiglio dei ministri, sulla proposta del
[OSCURATO:PERSONA] di Stato per l'economia nazionale, di concerto con
i Ministri per l'interno, per le finanze, per i lavori pubblici, per la
giustizia e gli affari di culto.
Dinanzi a questi univoci elementi nulla sta ad indicare che al
decreto in questione si sia attribuita una forza diversa e maggiore
rispetto a quella normalmente riconosciuta alle disposizioni emanate
dal potere esecutivo, circostanza che, secondo la costante
giurisprudenza di questa Corte (cfr. le sentenze nn. 72, 91 e 118 del
1968; 124 del 1973; 44, 78, 227 del 1974 e da ultima 74 del 1978),
dovrebbe invece risultare dalla concorrenza di elementi obbiettivi,
certi ed inequivoci.
P.Q.M.
per questi motivi
[OSCURATO:PERSONA]
dichiara:
- inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli
artt. 41 e 42 del r.d. 16 maggio 1926, n. 1126, promossa dall'ordinanza
in epigrafe in riferimento agli artt. 24 e 25 della Costituzione;
- manifestamente infondata la questione di legittimità
costituzionale degli artt. 26 e 29 del r.d. 30 dicembre 1923, n. 3267,
sollevata dalla medesima ordinanza in riferimento agli artt. 24 e 25
della Costituzione.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 30 novembre 1979.
F.to: [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] -
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[OSCURATO:PERSONA].
[OSCURATO:PERSONA] - Cancelliere