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Corte costituzionalesentenza

Corte costituzionale n. 142/1979

ECLI:IT:COST:1979:142
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

:

1. - Nel corso del procedimento penale a carico di [OSCURATO:PERSONA] ed altro, imputati della contravvenzione forestale prevista e punita dagli artt. 26 e 29 del r.d. 30 dicembre 1923, n. 3267, 41 e 42 del relativo regolamento, approvato con r.d. 16 maggio 1926, n. 1126, il pretore di [OSCURATO:PERSONA], con ordinanza emessa il 26 novembre 1976, sollevava questione di legittimità costituzionale delle norme citate, in riferimento agli artt. 24 e 25 della Costituzione.

Riteneva il giudice a quo che le disposizioni denunziate, commisurando la pena pecuniaria da irrogarsi al valore del danno commesso o delle piante tagliate, valore accertato in sede amministrativa, senza alcuna possibilità di controllo sia da parte dell'imputato che da parte del magistrato, violassero e il diritto di difesa ed il principio per cui nessuno può essere distolto dal giudice naturale precostituito per legge.

2. - L'ordinanza è stata regolarmente notificata, comunicata e pubblicata nella [OSCURATO:PERSONA]. Nessuno si è costituito dinanzi alla Corte costituzionale né vi è stato intervento del Presidente del Consiglio dei ministri. :

1. - Deve dichiararsi manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 26 e 29 del r.d. 30 dicembre 1923, n. 3267, già ritenuta tale dall'ordinanza n. 67 del 1971 di questa Corte che si richiamava alla precedente sentenza n. 200 del 1970.

In realtà è la premessa da cui muove il giudice a quo a palesarsi errata, essendosi dimostrato nelle ricordate pronunzie che gli apprezzamenti tecnici, operati dagli organi amministrativi in ordine al danno forestale, non vincolano né limitano né i poteri del giudice né i diritti delle parti nel corso del procedimento giurisdizionale.

2. - È inammissibile, d'altra parte, la questione di legittimità costituzionale del r.d. 16 maggio 1926, n. 1126, difettando l'atto denunziato di forza di legge ai sensi dell'art. 134 della Costituzione.

Questo infatti, approvato e qualificato come "regolamento per l'applicazione del r.d. 30 dicembre 1923, n. 3267", è stato adottato udito il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici e del Consiglio di Stato, udito il Consiglio dei ministri, sulla proposta del [OSCURATO:PERSONA] di Stato per l'economia nazionale, di concerto con i Ministri per l'interno, per le finanze, per i lavori pubblici, per la giustizia e gli affari di culto.

Dinanzi a questi univoci elementi nulla sta ad indicare che al decreto in questione si sia attribuita una forza diversa e maggiore rispetto a quella normalmente riconosciuta alle disposizioni emanate dal potere esecutivo, circostanza che, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte (cfr. le sentenze nn. 72, 91 e 118 del 1968; 124 del 1973; 44, 78, 227 del 1974 e da ultima 74 del 1978), dovrebbe invece risultare dalla concorrenza di elementi obbiettivi, certi ed inequivoci.

P.Q.M.

per questi motivi

[OSCURATO:PERSONA]

dichiara: - inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 41 e 42 del r.d. 16 maggio 1926, n. 1126, promossa dall'ordinanza in epigrafe in riferimento agli artt. 24 e 25 della Costituzione; - manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 26 e 29 del r.d. 30 dicembre 1923, n. 3267, sollevata dalla medesima ordinanza in riferimento agli artt. 24 e 25 della Costituzione.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 30 novembre 1979.

F.to: [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] -

[OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] -

[OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] -

[OSCURATO:PERSONA].

[OSCURATO:PERSONA] - Cancelliere

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
: 1. - Nel corso del procedimento penale a carico di [OSCURATO:PERSONA] ed altro, imputati della contravvenzione forestale prevista e punita dagli artt. 26 e 29 del r.d. 30 dicembre 1923, n. 3267, 41 e 42 del relativo regolamento, approvato con r.d. 16 maggio 1926, n. 1126, il pretore di [OSCURATO:PERSONA], con ordinanza emessa il 26 novembre 1976, sollevava questione di legittimità costituzionale delle norme citate, in riferimento agli artt. 24 e 25 della Costituzione. Riteneva il giudice a quo che le disposizioni denunziate, commisurando la pena pecuniaria da irrogarsi al valore del danno commesso o delle piante tagliate, valore accertato in sede amministrativa, senza alcuna possibilità di controllo sia da parte dell'imputato che da parte del magistrato, violassero e il diritto di difesa ed il principio per cui nessuno può essere distolto dal giudice naturale precostituito per legge. 2. - L'ordinanza è stata regolarmente notificata, comunicata e pubblicata nella [OSCURATO:PERSONA]. Nessuno si è costituito dinanzi alla Corte costituzionale né vi è stato intervento del Presidente del Consiglio dei ministri. : 1. - Deve dichiararsi manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 26 e 29 del r.d. 30 dicembre 1923, n. 3267, già ritenuta tale dall'ordinanza n. 67 del 1971 di questa Corte che si richiamava alla precedente sentenza n. 200 del 1970. In realtà è la premessa da cui muove il giudice a quo a palesarsi errata, essendosi dimostrato nelle ricordate pronunzie che gli apprezzamenti tecnici, operati dagli organi amministrativi in ordine al danno forestale, non vincolano né limitano né i poteri del giudice né i diritti delle parti nel corso del procedimento giurisdizionale. 2. - È inammissibile, d'altra parte, la questione di legittimità costituzionale del r.d. 16 maggio 1926, n. 1126, difettando l'atto denunziato di forza di legge ai sensi dell'art. 134 della Costituzione. Questo infatti, approvato e qualificato come "regolamento per l'applicazione del r.d. 30 dicembre 1923, n. 3267", è stato adottato udito il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici e del Consiglio di Stato, udito il Consiglio dei ministri, sulla proposta del [OSCURATO:PERSONA] di Stato per l'economia nazionale, di concerto con i Ministri per l'interno, per le finanze, per i lavori pubblici, per la giustizia e gli affari di culto. Dinanzi a questi univoci elementi nulla sta ad indicare che al decreto in questione si sia attribuita una forza diversa e maggiore rispetto a quella normalmente riconosciuta alle disposizioni emanate dal potere esecutivo, circostanza che, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte (cfr. le sentenze nn. 72, 91 e 118 del 1968; 124 del 1973; 44, 78, 227 del 1974 e da ultima 74 del 1978), dovrebbe invece risultare dalla concorrenza di elementi obbiettivi, certi ed inequivoci. P.Q.M. per questi motivi [OSCURATO:PERSONA] dichiara: - inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 41 e 42 del r.d. 16 maggio 1926, n. 1126, promossa dall'ordinanza in epigrafe in riferimento agli artt. 24 e 25 della Costituzione; - manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 26 e 29 del r.d. 30 dicembre 1923, n. 3267, sollevata dalla medesima ordinanza in riferimento agli artt. 24 e 25 della Costituzione. Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 30 novembre 1979. F.to: [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] - Cancelliere
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