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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 18 ottobre 2023

Cassazione n. 02952/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/09/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; t. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Bologna che ne ha confermato la condanna per più fatti di cui all'art. 494 cod. pen.; ritenuto che l'unico motivo di ricorso - che denuncia l'omessa pronuncia sul motivo di appello che invocava il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche - è manifestamente infondato, in quanto la Corte territoriale in effetti lo ha rigettato allorché ha argomentato sulla sussistenza della recidiva reiterata e sulla misura della pena, richiamando l'elevatissimo numero dei precedenti riportati dall'imputato, la commissione delle condotte in imputazione in danno di più persone offese e l'ammontare del danno cagionato (cfr. Sez. 1, n. 12624 del 12/02/2019, Dulan, Rv. 275057 - 01: «la richiesta di concessione delle circostanze attenuanti generiche deve ritenersi disattesa con motivazione implicita allorché sia adeguatamente motivato il rigetto della richiesta di attenuazione del trattamento sanzionatorio, fondata su analogo ordine di motivi»), così dando conto degli elementi che ha considerato preponderanti al riguardo (cfr. Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549 - 02; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269 - 01); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente ex art. 616 cod. proc. pen. al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr.

Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso 11 18 ottobre 2023 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/09/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; t. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Bologna che ne ha confermato la condanna per più fatti di cui all'art. 494 cod. pen.; ritenuto che l'unico motivo di ricorso - che denuncia l'omessa pronuncia sul motivo di appello che invocava il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche - è manifestamente infondato, in quanto la Corte territoriale in effetti lo ha rigettato allorché ha argomentato sulla sussistenza della recidiva reiterata e sulla misura della pena, richiamando l'elevatissimo numero dei precedenti riportati dall'imputato, la commissione delle condotte in imputazione in danno di più persone offese e l'ammontare del danno cagionato (cfr. Sez. 1, n. 12624 del 12/02/2019, Dulan, Rv. 275057 - 01: «la richiesta di concessione delle circostanze attenuanti generiche deve ritenersi disattesa con motivazione implicita allorché sia adeguatamente motivato il rigetto della richiesta di attenuazione del trattamento sanzionatorio, fondata su analogo ordine di motivi»), così dando conto degli elementi che ha considerato preponderanti al riguardo (cfr. Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549 - 02; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269 - 01); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente ex art. 616 cod. proc. pen. al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr. Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso 11 18 ottobre 2023 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]
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