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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 29055/2025

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A CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA CIVILEcomposta dai signori magistrati: Oggetto: dott. [OSCURATO:PERSONA] Presidente [OSCURATO:PERSONA] ELETTRICA dott.[OSCURATO:PERSONA] Consigliere dott.[OSCURATO:PERSONA] Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] Consigliere relatore A d. 16 / 10/2025 C .

C . dott.Antonella PELLECCHIA Consiglier a R.G. n. 15951 /20 24 ha pronunciato la seguente Rep. _________________ ORDINANZA sul ricorso iscritto al numero 15951del ruolo generale dell’anno 2024, proposto SECAB [OSCURATO:PERSONA](P.I.: 00154050306), in per- sona del Presidente, legale rappresentante pro tempore, [OSCURATO:PERSONA] rappresentata e difes a dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] (C.F. : NSS MRA61P24 L483F ) e [OSCURATO:PERSONA] (C.F. : [OSCURATO:PERSONA] 73L10 L483B) -ricorrente- nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA]. (P.I.:02013740309), in persona del legale rappresentante pro tempore,[OSCURATO:PERSONA] rappresentatae difesa dall’avvocat o [OSCURATO:PERSONA] (C.F. : CLV SRG56M10 D999V) -controricorrente- per la cassazione della sentenza della Corte d’appello di Trieste n. 573/2023, pubblicatain data 27 dicembre 2023; udita la relazione sulla causa svolta alla camera di consiglio del 16 ottobre 2025dal consigliere [OSCURATO:PERSONA].

Fatti di causa [OSCURATO:SOCIETA]ha agito in giudizio nei confronti dell’impresa sua fornitrice dell’energia elettrica SECAB Soc. coop. per ottenere il rimborso dell’importo di € 20.597,96 , che questa le aveva Ric. n. 15951/2024 –Sez. 3 – A d. 16 ottobre 2025 – Ordinanza – Pagina 2 di 3 addebitato a titolo di imposta addizionale provinciale all’accisa sull’energia elettrica,ai sensi dell’art. 6, co. 2, d.l. n. 511/1988.

La domanda è stata accolta dal Tribunale di Udine.

La Corte d’appello di Triesteha confermatola decisione di primo grado.

Ricorre SECAB Soc.

Coop., sulla base di duemotivi.

Resiste con controricorso [OSCURATO:SOCIETA]..

Èstata disposta la trattazione in camera di consiglio, in appli- cazione degli artt. 375e 380 bis .1 c.p.c. .

Le parti hanno depositato memorie ai sensi dell’art. 380 bis.1 c.p.c.. [OSCURATO:PERSONA] si è riservato il deposito dell’ordinanza decisoria nei sessanta giorni dalla data della camera di consiglio.

Ragioni della decisione 1.Con il primo motivo del ricorso si denunzia « Nullità della sen- tenza per violazione delle norme di cui agli artt. 111 Cost. e 132, n. 4 c.p.c., ai sensi dell’art. 360, numero 4) del c.p.c.».

Con il secondo motivo si denunzia « Violazione e/o falsa appli- cazione delle norme di cui agli artt. 6 del D.L. n. 511/1988, conv. nella legge n. 11/1989, 2033 c.c., 2, 53, 56, comma 1 del d.lgs. n. 504/1995, 117, comma 1 Cost., 288, comma 3 del TFUE, nonché del principio fondamentale del diritto dell’Unione che sancisce l’efficacia diretta delle direttive (per come inter- pretato dalla 2 giurisprudenza della Corte di Giustizia UE) e del principio fondamentale del diritto dell’Unione di proporzionalità, ai sensi dell’art. 360, numero 3) del c.p.c.».

I due motivi del ricorso possono essere esaminati congiunta- mente, in quanto connessi.

Il ricorso va rigettato.

Su vicenda in tutto sovrapponibile è di recente intervenuta, in conseguenza della declaratoria di illegittimità costituzionale della norma di riferimento, una serie di pronunce di questa Corte (Cass. nn. 13740, 13741, 16992, 16993, 17642 e 17645 Ric. n. 15951/2024 –Sez. 3 – A d. 16 ottobre 2025 – Ordinanza – Pagina 3 di 3 del 2025), alla motivazione della prima delle quali è sufficiente –ai sensi dell’art. 118, co. 1, ultimo inciso, disp. att. c.p.c. – fare integrale richiamo per giustificare il rigettodel ricorso oggi esaminato, con opportuna correzione della motivazione della sentenza gravata, in uno alla compensazione delle spese del presente giudizio di legittimità. 2.Il ricorso è rigettato.

Le spese del giudizio di legittimità possono essere integral- mente compensate tra le parti, sussistendo motivi gravi ed ec- cezionali che lo giustificano, per più sopra chiarito.

Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibi- lità dell’impugnazione) di cui all’art. 13, co. 1quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115.

P.Q.M La Corte: - rigetta il ricorso; - dichiara integralmente compensate tra le parti le spese del giudizio di legittimità. - dà atto della sussistenza dei presupposti processuali di cui all’art. 13, co.1-quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, per il versamento al competente ufficio di merito, da parte della societàricorrente, dell’ulteriore importo a ti- tolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ri- corso (se dovuto e nei limiti in cui lo stesso sia dovuto), a norma del co. 1-bisdello stesso art. 13.

Così decis

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
A CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA CIVILEcomposta dai signori magistrati: Oggetto: dott. [OSCURATO:PERSONA] Presidente [OSCURATO:PERSONA] ELETTRICA dott.[OSCURATO:PERSONA] Consigliere dott.[OSCURATO:PERSONA] Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] Consigliere relatore A d. 16 / 10/2025 C . C . dott.Antonella PELLECCHIA Consiglier a R.G. n. 15951 /20 24 ha pronunciato la seguente Rep. _________________ ORDINANZA sul ricorso iscritto al numero 15951del ruolo generale dell’anno 2024, proposto SECAB [OSCURATO:PERSONA](P.I.: 00154050306), in per- sona del Presidente, legale rappresentante pro tempore, [OSCURATO:PERSONA] rappresentata e difes a dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] (C.F. : NSS MRA61P24 L483F ) e [OSCURATO:PERSONA] (C.F. : [OSCURATO:PERSONA] 73L10 L483B) -ricorrente- nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA]. (P.I.:02013740309), in persona del legale rappresentante pro tempore,[OSCURATO:PERSONA] rappresentatae difesa dall’avvocat o [OSCURATO:PERSONA] (C.F. : CLV SRG56M10 D999V) -controricorrente- per la cassazione della sentenza della Corte d’appello di Trieste n. 573/2023, pubblicatain data 27 dicembre 2023; udita la relazione sulla causa svolta alla camera di consiglio del 16 ottobre 2025dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Fatti di causa [OSCURATO:SOCIETA]ha agito in giudizio nei confronti dell’impresa sua fornitrice dell’energia elettrica SECAB Soc. coop. per ottenere il rimborso dell’importo di € 20.597,96 , che questa le aveva Ric. n. 15951/2024 –Sez. 3 – A d. 16 ottobre 2025 – Ordinanza – Pagina 2 di 3 addebitato a titolo di imposta addizionale provinciale all’accisa sull’energia elettrica,ai sensi dell’art. 6, co. 2, d.l. n. 511/1988. La domanda è stata accolta dal Tribunale di Udine. La Corte d’appello di Triesteha confermatola decisione di primo grado. Ricorre SECAB Soc. Coop., sulla base di duemotivi. Resiste con controricorso [OSCURATO:SOCIETA].. Èstata disposta la trattazione in camera di consiglio, in appli- cazione degli artt. 375e 380 bis .1 c.p.c. . Le parti hanno depositato memorie ai sensi dell’art. 380 bis.1 c.p.c.. [OSCURATO:PERSONA] si è riservato il deposito dell’ordinanza decisoria nei sessanta giorni dalla data della camera di consiglio. Ragioni della decisione 1.Con il primo motivo del ricorso si denunzia « Nullità della sen- tenza per violazione delle norme di cui agli artt. 111 Cost. e 132, n. 4 c.p.c., ai sensi dell’art. 360, numero 4) del c.p.c.». Con il secondo motivo si denunzia « Violazione e/o falsa appli- cazione delle norme di cui agli artt. 6 del D.L. n. 511/1988, conv. nella legge n. 11/1989, 2033 c.c., 2, 53, 56, comma 1 del d.lgs. n. 504/1995, 117, comma 1 Cost., 288, comma 3 del TFUE, nonché del principio fondamentale del diritto dell’Unione che sancisce l’efficacia diretta delle direttive (per come inter- pretato dalla 2 giurisprudenza della Corte di Giustizia UE) e del principio fondamentale del diritto dell’Unione di proporzionalità, ai sensi dell’art. 360, numero 3) del c.p.c.». I due motivi del ricorso possono essere esaminati congiunta- mente, in quanto connessi. Il ricorso va rigettato. Su vicenda in tutto sovrapponibile è di recente intervenuta, in conseguenza della declaratoria di illegittimità costituzionale della norma di riferimento, una serie di pronunce di questa Corte (Cass. nn. 13740, 13741, 16992, 16993, 17642 e 17645 Ric. n. 15951/2024 –Sez. 3 – A d. 16 ottobre 2025 – Ordinanza – Pagina 3 di 3 del 2025), alla motivazione della prima delle quali è sufficiente –ai sensi dell’art. 118, co. 1, ultimo inciso, disp. att. c.p.c. – fare integrale richiamo per giustificare il rigettodel ricorso oggi esaminato, con opportuna correzione della motivazione della sentenza gravata, in uno alla compensazione delle spese del presente giudizio di legittimità. 2.Il ricorso è rigettato. Le spese del giudizio di legittimità possono essere integral- mente compensate tra le parti, sussistendo motivi gravi ed ec- cezionali che lo giustificano, per più sopra chiarito. Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibi- lità dell’impugnazione) di cui all’art. 13, co. 1quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115. P.Q.M La Corte: - rigetta il ricorso; - dichiara integralmente compensate tra le parti le spese del giudizio di legittimità. - dà atto della sussistenza dei presupposti processuali di cui all’art. 13, co.1-quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, per il versamento al competente ufficio di merito, da parte della societàricorrente, dell’ulteriore importo a ti- tolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ri- corso (se dovuto e nei limiti in cui lo stesso sia dovuto), a norma del co. 1-bisdello stesso art. 13. Così decis
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