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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 03682/2024

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza emessa il [OSCURATO:DATA_NASCITA] nei suo confronti dal Tribunale della libertà di Catanzaro visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta con cui il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza del 16 giugno 2023, il Tribunale ha confermato il provvedimento con cui il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catanzaro ha applicato a [OSCURATO:PERSONA] la misura cautelare della custodia in carcere limitatamente ai reati ex artt. 81, comma 2, 110, cod. pen. e 2 e 7 legge 2 ottobre 1967 n. 895 (capi 82 e 89), artt. 81, comma 2, 110 cod. pen. e 23 legge 1975 n. 110 (capo 84 , artt. 81, comma 2, 110 e 648 cod. pen. (capi 91 e 92) delle imputazioni provvisorie.

Invece, l'ha annullata relativamente al capo 143.

2. Nel ricorso presentato dal difensore di [OSCURATO:PERSONA] si chiede l'annullamento dell'ordinanza deducendo violazione di legge e vizio della motivazione relativamente alle esigenze cautelari rappresentando che per i reati per i quali il Tribunale ha ritenuto sussistenti gravi indizi di colpevolezza è stata esclusa l'aggravante della agevolazione mafiosa e che si tratta di fatti non posteriori al 23/07/2019, sicché manca l'attualità e la concretezza del rischio di reiterazione del reato.

Inoltre, si osserva che soltanto con generiche formule è stata giustificata l'applicazione della misura cautelare più restrittiva.

3. Con dichiarazione del suo difensore, avvocato [OSCURATO:PERSONA], munito di procura speciale, Barbieri ha rinunciato al ricorso per cassazione per una «sopravvenuta carenza di interesse» che non viene collegata a un accoglimento delle sue richieste nel procedimento di merito.

Ne deriva la declaratoria di inammissibilità del ricorso per rinuncia all'impugnazione, a cui consegue la condanna al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende, che si valuta equo determinare nella misura di tremila euro, perché l'art. 616 cod. proc. pen. non fa distingue tra le ipotesi di inammissibilità previste dall'art. 606, comma 3, cod. proc., pen. e quelle contemplate dall'art. 591 cod. proc. pen. (Sez. 5, n. 28691 del 6/06/2016, Arena, Rv. 267373; Sez. 6, n. 26255 del 17/06/2015, Degennaro, Rv. 263921).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammend

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza emessa il [OSCURATO:DATA_NASCITA] nei suo confronti dal Tribunale della libertà di Catanzaro visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta con cui il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 16 giugno 2023, il Tribunale ha confermato il provvedimento con cui il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catanzaro ha applicato a [OSCURATO:PERSONA] la misura cautelare della custodia in carcere limitatamente ai reati ex artt. 81, comma 2, 110, cod. pen. e 2 e 7 legge 2 ottobre 1967 n. 895 (capi 82 e 89), artt. 81, comma 2, 110 cod. pen. e 23 legge 1975 n. 110 (capo 84 , artt. 81, comma 2, 110 e 648 cod. pen. (capi 91 e 92) delle imputazioni provvisorie. Invece, l'ha annullata relativamente al capo 143. 2. Nel ricorso presentato dal difensore di [OSCURATO:PERSONA] si chiede l'annullamento dell'ordinanza deducendo violazione di legge e vizio della motivazione relativamente alle esigenze cautelari rappresentando che per i reati per i quali il Tribunale ha ritenuto sussistenti gravi indizi di colpevolezza è stata esclusa l'aggravante della agevolazione mafiosa e che si tratta di fatti non posteriori al 23/07/2019, sicché manca l'attualità e la concretezza del rischio di reiterazione del reato. Inoltre, si osserva che soltanto con generiche formule è stata giustificata l'applicazione della misura cautelare più restrittiva. 3. Con dichiarazione del suo difensore, avvocato [OSCURATO:PERSONA], munito di procura speciale, Barbieri ha rinunciato al ricorso per cassazione per una «sopravvenuta carenza di interesse» che non viene collegata a un accoglimento delle sue richieste nel procedimento di merito. Ne deriva la declaratoria di inammissibilità del ricorso per rinuncia all'impugnazione, a cui consegue la condanna al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende, che si valuta equo determinare nella misura di tremila euro, perché l'art. 616 cod. proc. pen. non fa distingue tra le ipotesi di inammissibilità previste dall'art. 606, comma 3, cod. proc., pen. e quelle contemplate dall'art. 591 cod. proc. pen. (Sez. 5, n. 28691 del 6/06/2016, Arena, Rv. 267373; Sez. 6, n. 26255 del 17/06/2015, Degennaro, Rv. 263921). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammend
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