CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 26173/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/03/2021 della CORTE APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; ud)to il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] cKe ha concluso chiedendo It61.Q4A14. udito il d' ensore [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1.Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] la Corte di Appello di Milano, in parziale riforma della pronuncia emessa nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], che lo aveva dichiarato colpevole del reato di cui all'art. 494 cod. pen., ha rideterminato, riducendola, la pena al predetto inflitta previo riconoscimento delle attenuanti generiche. 2.Ricorre per cassazione l'imputato, tramite il difensore di fiducia, deducendo con l'unico motivo articolato la violazione del principio del ragionevole dubbio anche in relaizone all'art. 192 del codice di rito, oltre che la contraddittorietà e illogicità della motivazione. Il ricorrente si duole delle argomentazioni sulla cui base la corte d'appello ha ritenuto provata la sua responsabilità penale, fondata sul collegamento tra la sua posta elettronica istituzionale e l'account fittizio creato per inviare, apparentemente da un indirizzo riconducibile alla persona offesa [OSCURATO:PERSONA], dei messaggi a contenuto pornografico verso altri indirizzi, tanto da fare subire alla predetta un procedimento disciplinare. Evidenzia che, trattandosi di un luogo di lavoro ad accesso promiscuo e non essendo il p.c. dell'imputato protetto da password, qualunque altro dipendente avrebbe potuto compiere tale condotta, che richiedeva pochissimo tempo per essere eseguita. Lamenta anche la contraddittorietà della motivazione della pronuncia impugnata nella parte in cui, da un lato, adduce l'argomento dell'assenza di ragioni di risentimento con altri colleghi (che renderebbe solo congetturale - come affermato dalla corte d'appello - la sua tesi dell'accesso di terzi al suo p.c. per nuocergli) e, dall'altro, omette, però, di valutare l'analoga circostanza della serenità di rapporti con la parte civile - dalla stessa ammessa. Sostiene, inoltre che il minimo dubbio circa la riferibilità della condotta rende la decisione manifestamente illogica. 3. Il ricorso è stato trattato, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n.176, senza l'intervento delle parti che hanno così concluso per iscritto: il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale presso questa Corte ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso. 4.11 ricorso è inammissibile. 4.1.Esso, nella sostanza, si fonda su una possibile ricostruzione alternativa del fatto, meramente congetturale e già vagliata dai giudici di merito nelle pronunce di primo e secondo grado che in quanto costituenti cd. "doppia conforme" si integrano quanto a motivazioni espresse. Ed invero, nel giudizio presso la Corte di cassazione non è consentito invocare una valutazione o rivalutazione degli elementi probatori al fine di trarne proprie conclusioni in contrasto con quelle del giudice del merito, chiedendo alla Corte di legittimità un giudizio /ti di fatto che non le compete. Esula, infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello di una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez. U, n. 22242 del 27/01/2011, Scibé, Rv. 249651, in motivazione; Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260). Neanche ha rilievo, per forzare i tradizionali limiti del giudizio di legittimità, la regola dell'oltre ogni ragionevole dubbio. Ed invero, tale regola dell'<< al di là di ogni ragionevole dubbio», secondo cui il giudice pronuncia sentenza di condanna solo se è possibile escludere ipotesi alternative dotate di razionalità e plausibilità, impone all'imputato che, deducendo il vizio di motivazione della decisione impugnata, intenda prospettare, in sede di legittimità, attraverso una diversa ricostruzione dei fatti, l'esistenza di un ragionevole dubbio sulla colpevolezza, di fare riferimento ad elementi sostenibili, cioè desunti dai dati acquisiti al processo, e non meramente ipotetici o congetturali (Sez. 5, n. 18999 del 19/02/2014 - dep. 08/05/2014, C e altro, Rv. 26040901). Detto principio, introdotto nell'art. 533 cod. proc. pen. dalla legge n. 46 del 2006, come pure ha già avuto modo di osservare questa Corte, non ha quindi mutato la natura del sindacato della Corte di cassazione sulla motivazione della sentenza e non può essere utilizzato per valorizzare e rendere decisiva la duplicità di ricostruzioni alternative del medesimo fatto, eventualmente emerse in sede di merito e segnalate dalla difesa, una volta che tale duplicità sia stata oggetto di attenta disamina da parte del giudice dell'appello; rimane il fatto che la Corte è chiamata ad un controllo sulla persistenza o meno di una motivazione effettiva per mezzo di una valutazione unitaria e globale dei singoli atti e dei motivi di ricorso su di essi imperniati, non potendo la sua valutazione sconfinare nel merito (Sez. 2, n. 29480 del 07/02/2017, Camnnarata e altro, Rv. 270519; in termini Sez. 1, n. 53512 del 11/07/2014, Gurgone, Rv. 261600; Sez. 5, n. 10411 del 28/01/2013, Viola, Rv. 254579). 4.2.Ciò posto, si osserva che nel caso di specie la corte di appello non si è affatto limitata a rilevare l'assenza di colleghi che potessero provare sentimenti di astio nei confronti dell'imputato, peraltro valorizzata nell'ottica di rispondere alla prospettazione alternativa della difesa che fondava il suo assunto - costituente il principale motivo di doglianza - sul possibile uso del computer dell'imputato da parte di terzi, ma ha anche pienamente confermato la ricostruzione contenuta nella pronuncia di prima grado, che si fonda, innanzitutto, sulle dichiarazioni della persona offesa. D'altronde la pronuncia di primo grado aveva già affrontato gli argomenti sollevati in appello e aveva non solo dato atto che la postazione di lavoro del ricorrente fosse quella dalla quale erano partiti i messaggi inoltrati all'account fittizio - dato peraltro pacifico - ma anche già escluso, sulla base di una pluralità di elementi, che ad accedere abusivamente alla postazione dell'imputato, e a inviare i messaggi a contenuto pornografico, potessero essere stati colleghi del medesimo. In particolare, la sentenza di primo grado indica che: nel giudizio innanzi al giudice del lavoro nel quale l'imputato aveva impugnato il licenziamento disciplinare subito, lo stesso non aveva neppure allegato tale circostanza; gli accessi erano stati almeno tre, per cui era altamente improbabile che in ripetute occasioni qualcuno avesse potuto accedere al p.c. dell'imputato senza essere notato, trattandosi di un ufficio ad uso promiscuo; la password di accesso era personale e nota solo al suo responsabile. La corte territoriale ha anche escluso che potessero assurgere a elementi di contraddizione o illogicità della motivazione, tali da indurre un dubbio giuridicamente rilevante, i tempi rapidi di inoltro dei messaggi indicati dal perito e l'assenza di contrasti con la persona offesa, evidenziando piuttosto come non vi sarebbe stata ragione per un terzo che intendeva nuocere al Carvelli di creare un indirizzo di posta elettronica dal quale inviare i messaggi, perché sarebbe stato più efficace mandare i messaggi direttamente da quella dell'imputato, e come in ogni caso la difesa, nel prospettare l'attribuibilità a terzi del fatto foriero di danno per il Carvelli, non avesse neppure allegato una qualche ragione di risentimento che avrebbe potuto giustificare un siffatto comportamento da parte del terzo nei confronti dell'imputato. Sicchè i motivi oltre che aspecifici e meramente reiterativi sono manifestamente infondati denunziando asseriti vizi di difetto, contraddittorietà e/o palese illogicità della motivazione, che la lettura del provvedimento impugnato dimostra essere esistente e connotata da lineare e coerente logicità. 5. Dalle ragioni sin qui esposte deriva la declaratoria di inammissibilità del ricorso, cui consegue, per legge, ex art. 606 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese di procedimento, nonché, trattandosi di causa di inammissibilità determinata da profili di colpa emergenti dal medesimo atto impugnatorio, al versamento, in favore della cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo determinare in Euro 3.000,00 in relazione alla entità delle questioni trattate. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese process