CassazionedecretoSezione 2Decisione del 24 marzo 2022
Cassazione n. 28579/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 21788-2017 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocatogRANCESCO SINISCALCHI, giusta delega in atti; - ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA]() FERDINANDO; - intimato - avverso la sentenza n. 785/2017 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 20/02/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 24/03/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 16. R.G. 21788/2017 [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto opposizione, secondo il rito sommario ex art. 702-bis c.p.c., avverso il decreto con cui il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] gli aveva ingiunto il pagamento di euro 4.327 in favore dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], quale compenso per l'attività di difesa svolta in un procedimento davanti al giudice di pace. Il Tribunale, in composizione monocratica e inaudita altera parte, con provvedimento depositato e comunicato il 23 giugno 2016, ha dichiarato inammissibile il ricorso in opposizione "per assoluta incompatibilità tra il rito sommario di cognizione ex art. 702-bis c.p.c. e l'opposizione a decreto ingiuntivo". 2. Onte ha proposto appello avverso il provvedimento, con atto notificato e iscritto a ruolo il 3 agosto 2016. Con sentenza 20 febbraio 2017, n. 785 la Corte d'appello di Napoli, dopo avere osservato come il provvedimento impugnato appaia "atipico e di difficile inquadramento", lo ha qualificato come ordinanza emessa ai sensi dell'art. 702-quater e come tale appellabile; ha poi dichiarato l'impugnazione inammissibile perché proposta oltre i trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento. 2. Avverso la sentenza [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione. [OSCURATO:PERSONA] non ha proposte difese. [OSCURATO:PERSONA] I. Il ricorso è articolato in quattro motivi fra loro strettamente connessi e dei quali è pertanto opportuna la trattazione congiunta. 1) Il primo motivo denuncia "errata/falsa applicazione dell'art. 702- bis c.p.c.": è erronea la qualificazione del giudice d'appello del provvedimento quale ordinanza, in quanto il giudice di primo grado aveva applicato il rito ordinario di opposizione a decreto ingiuntivo, secondo cui il provvedimento decisorio di rigetto va emesso con sentenza, così che l'impugnazione è stata correttamente proposta nel termine di sei mesi dalla comunicazione del provvedimento, il che sarebbe evidenziato dal fatto che, se il provvedimento di primo grado fosse stato un'ordinanza, l'appello avrebbe dovuto essere dichiarato inammissibile per inappellabilità (l'art. 14 del d.lgs. n. 150/2011 statuisce infatti che l'ordinanza che definisce il giudizio non è appella bile). 2) Il secondo motivo contesta "errata/falsa applicazione dell'art. 702 -quater c.p.c.": il provvedimento del giudice di primo grado va qualificato come sentenza di rigetto; se il provvedimento fosse una ordinanza, il giudice di appello avrebbe dovuto dichiarare l'impugnazione inammissibile in applicazione dell'art. 14 del d.lgs n. 150/2011. 3) Il terzo motivo contesta "errata applicazione dell'art. 131 c.p.c.": anche ritenendo applicabile la disciplina prevista per il procedimento sommario, il provvedimento andrebbe sottoposto alla disciplina prevista dal legislatore in relazione al suo contenuto effettivo, così che il provvedimento del Tribunale va qualificato come sentenza, avendo contenuto decisorio in quanto ha definito un grado di giudizio. 4) Il quarto motivo denuncia "violazione degli artt. 3 e 111 Cost., 153 c.p.c.": l'operato del giudice di secondo grado è in ogni caso contestabile per violazione del principio del giusto processo, essendo stata negata al ricorrente la possibilità di affrontare nel merito la questione; considerata la difficoltà di inquadramento del provvedimento emesso dal Tribunale, la Corte d'appello avrebbe dovuto applicare l'istituto della rimessione in termini. I motivi sono infondati. La tesi del ricorrente, secondo la quale il provvedimento reso dal primo giudice deve essere qualificato come sentenza, essendo stato applicato il rito ordinario di opposizione a decreto ingiuntivo (primo motivo) e avendo in ogni caso il provvedimento chiuso il procedimento davanti al giudice con conseguente carattere decisorio (secondo e terzo motivo), non può essere seguita.È evidente che il Tribunale, sia pure con provvedimento atipico (come ha affermato il giudice d'appello), ha definito con declaratoria di inammissibilità un procedimento sommario di cognizione, avendo appunto affermato l'incompatibilità tra il rito scelto dal ricorrente e l'oggetto del procedimento, ossia l'opposizione a decreto ingiuntivo in materia di liquidazione dei compensi dell'avvocato. In ogni caso, è errata l'impostazione del ricorrente, secondo cui i processi possono essere definiti unicamente con sentenze, dato che da decenni il legislatore, in nome della accelerazione dei processi, prevede anche l'adozione della più snella forma della ordinanza per la definizione dei processi a cognizione piena. Quanto all'ultimo motivo di ricorso, non vi erano gli estremi per l'applicazione dell'istituto della rimessione in termini, discendendo la pretesa del ricorrente dall'erronea riconduzione del provvedimento di primo grado alla sentenza, senza considerare che l'appello nel rito sommario di cognizione va proposto nel termine di trenta giorni dalla comunicazione dell'ordinanza e non certo di sei mesi dalla comunicazione della medesima. II. Il ricorrente ha però ragione laddove evidenzia che, una volta qualificato il provvedimento del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] quale ordinanza, tale provvedimento non poteva considerarsi appellabile. Correttamente la Corte d'appello ha rilevato che, essendo il procedimento stato introdotto con il rito di cui all'articolo 702 -bis e poi trattato e deciso dal giudice monocratico, il provvedimento impugnato va qualificato come ordinanza resa nel procedimento sommario di cognizione di cui agli articoli 702 -bis e segg. del codice di rito. La Corte d'appello ha però qualificato il provvedimento come reso ai sensi dell'articolo 702 -quater e quindi appellabile. In tal modo la Corte d'appello non ha tenuto conto dell'articolo 702 -ter comma 2 c.p.c., a norma del quale "se rileva che la domanda non rientra tra quelle indicate nell'articolo 702 -bis, il giudice, con ordinanza non impugnabile, la dichiara inammissibile".Il provvedimento del Tribunale, che ha appunto ritenuto che la domanda non andasse proposta secondo il rito di cui agli artt. 702 -bis e segg. c.p.c., andava pertanto ritenuto non appellabile. Al riguardo è necessaria una precisazione. L'inappellabilità del provvedimento non significava, nel caso in esame, anche preclusione del ricorso straordinario per cassazione. È vero che questa Corte ha osservato che qualora la pronuncia di inammissibilità sia stata adottata ai sensi dell'art. 702 -ter, comma 2 c.p.c., senza disporre il mutamento del rito - da sommario ordinario ex art. 702 -bis c.p.c. a sommario speciale ex art. 14 d.lgs. n. 150/2011 -, l'ordinanza, dichiarata espressamente non impugnabile, "non è però ricorribile in cassazione, trattandosi di provvedimento che non statuisce in modo definitivo su un diritto soggettivo e che non impedisce la riproposizione della domanda secondo il rito correttamente applicabile" (così Cass. 983/2022). Questa Corte ha infatti ritenuto che la declaratoria di inammissibilità del procedimento sommario di cognizione ex art. 702 -ter c.p.c., comma 2, ha natura meramente processuale, non pregiudica un nuovo esercizio dell'azione e non modifica in alcun modo la situazione giuridica soggettiva fatta valere in giudizio (cfr. Cass. 15860/2013). Nel caso in esame, però, trattandosi di opposizione a decreto ingiuntivo si è in presenza di una decadenza dalla facoltà di adire nuovamente il giudice secondo le regole processuali corrette, ossia quelle dell'articolo 14 del d.lgs. n. 150/2011, così che l'inimpugnabilità del provvedimento non precludeva la proposizione del ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 111 Cost. (cfr. al riguardo Cass., 18331/2019). _.›.24/v7e_ III. La sentenza impugnata va pertanto cassatà laddove ha dichiarato inammissibile l'appello perché tardivo e non invece inammissibile perché non proponibile ai sensi dell'art. 702 -ter, comma 2 c.p.c. Non vi è provvedimento sulle spese, non essendosi l'intimato difeso nel presente giudizio. P.Q.M. La Corte rigetta i motivi proposti dal ricorrente e, decidendo sul ricorso, cassa la sentenza impugnata ai sensi dell'ultima parte del comma 3 dell'art. 382 c.p.c. e dichiara che l'appello proposto era inammissibile in relazione all'art. 702-ter, comma 2 c