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CassazionedecretoSezione 7Decisione del 26 settembre 2023

Cassazione n. 43734/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/11/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con cui si lamenta una violazione di legge in ordine alla notificazione del decreto di citazione del giudizio di appello, è manifestamente infondato, in quanto prospetta enunciati in palese contrasto con la consolidata giurisprudenza di legittimità (Sez.

U, n. 14573 del 25/11/2021 - dep. 2022, D., Rv. 282848 — 02; Sez.

U, n. 28451 del 28/04/2011, Pedicone, Rv. 250120) di cui la corte di appello ha fatto buon governo alle pagine 3 e 4, valorizzando la validità della notifica eseguita presso il difensore a seguito di irreperibilità dell'imputato al domicilio eletto ed alla dimora successivamente indicata dal difensore; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 26 settembre 2023 Il 9nsigJiere estensore Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/11/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con cui si lamenta una violazione di legge in ordine alla notificazione del decreto di citazione del giudizio di appello, è manifestamente infondato, in quanto prospetta enunciati in palese contrasto con la consolidata giurisprudenza di legittimità (Sez. U, n. 14573 del 25/11/2021 - dep. 2022, D., Rv. 282848 — 02; Sez. U, n. 28451 del 28/04/2011, Pedicone, Rv. 250120) di cui la corte di appello ha fatto buon governo alle pagine 3 e 4, valorizzando la validità della notifica eseguita presso il difensore a seguito di irreperibilità dell'imputato al domicilio eletto ed alla dimora successivamente indicata dal difensore; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 26 settembre 2023 Il 9nsigJiere estensore Il Presidente
Decreto Cassazione n. 43734/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris