CNELTesto definitivoSezione Ccnl Plurisettoriali, Microsettoriali E AltriDecisione del 1 gennaio 2024
CNEL n. V152/2024
Testo integrale del provvedimento
CNEL — Testo definitivo
Codice CCNL: V152
Titolo CCNL: CCNL per il settore dei servizi di ausilio familiare
Titolo accordo: CCNL per il settore dei servizi di ausilio familiare
Ambito: Contratto collettivo nazionale
Settori: CCNL PLURISETTORIALI, MICROSETTORIALI E ALTRI
Sottosettori: CCNL plurisettoriali, microsettoriali, altri e vari
Parti datoriali: CASABASE; PROFESSIONE IN FAMIGLIA
Parti sindacali: CONFSAL; FIALS
Decorrenza: 2024-01-01
Scadenza: 2026-12-31
Stipula: 2024-03-20
Stato: Acquisito
Identificativo: 20258
Fonte ufficiale: https://archiviocontratti.cnel.it/ricerca/?idAccordo=183884
--- Testo contratto ---
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CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO PER IL
SETTORE DEI SERVIZI DI AUSILIO FAMILIARE
ll giorno 20 marzo 2024
Tra
!n rappresentanza dette famigtie e dette imprese committenti
Professione in Famigtia - rappresentata da Atdo Amoretti in quatità di Presidente, Bruno Perin Vice presidente,
Sarah Chiusano responsabite dipartimento imprese, Ornetla Batzani responsabite dipartimento sindacate e
Stefano Pozzo coordinatore nazionale Procuratorid'aiuto. Professione in Famigtia rappresenta famigtie e imprese
datori di lavoro e ospitanti e, per espressa delega, te seguenti associazioni: FIPAC (Federazione ltatiana Pensionati
det Commercio); ANFI (Associazione Nazionale Famigtie ltatiane);AIASS (Associazione ltatiana Amministratori di
Sostegno Sotidate).
GASABASE - Associazione di persone datori di lavoro domestico, rappresentate da Giorgio Mattarozzi in quatità
diPresidente.
e
ln rappresentanza dei lavoratori, dei cottaboratori e degtiospitati
coNFSAL-(Confederazione Sindacate Autonoma Lavoratori) - rappresentata da Giuseppe Carbone
Considerato che:
a. stante ['evo[uzione detta società itatiana, itfenomeno dette diverse forme di ausitio famitiare necessita di '/)
una migtiore regotamentazione contrattual.e e tegistativa; l' ' i'lb. it fabbisogno di assistenza domicitiare non sanitaria atLa persona comporta specifiche competenze'v /professionati, sia nelta predisposizione di piani assistenziati personaLizzati che netta concrelizzazione dei
medesimi;
l'assistenza di ausitio famitiare è caratterizzata da esigenze famitiari mutevoli, urgenti e
programmabiti, it che comporta una organizzazione det servizio particotarmente ftessibite 6
contraddistinto datta permanente cottaborazione informativa e formativa ditutti i soggetti coinvotti;
tati competenze comportano necessariamente specifici percorsi formativi per ['approccio di ausitio a
minori o a soggetti non autosufficienti;
e. it cato detta natatità e ['insufficiente presenza di asiti nido e scuole materne hanno generato forme
ausitiarie di supporto ai genitori per [a cura educativa dei minori per te quati necessitano specifiche
competenze professiona ti;
si evidenzia sempre maggiormente la necessità di forme di conciliazione famiglia-lavoro con servizi che offrano
all'utenza la possibilità di modulare la quantità temporale di servizi a seconda delle esigenze familiari
concordandole direttamente con il fornitore;
[a presenza di estranei nett'ambito domestico suggerisce adeguate verifiche reputazionati;
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h. i[ mercato det [avoro domestico ha subito una radicale trasformazione verso l'assistenza atta persona e
un forte ridimensionamento dei serviziverso [a casa;
i. viste le pecutiarità det tavoro di ausitio famitiare in convivenza, [o stesso coinvotge significativamente
ftussi migratori di personate straniero, [imitate nett'accesso a[ [avoro per Lavoratori extracomunitari;
j. l'osseruatorio statistico dett'lnps sul lavoro domestico denuncia un progressivo invecchiamento dette
assistenti famitiari, pregiudicando per it futuro ['offerta di tavoro;
k. tutti gti osservatori demografici prevedono [a crescita detta quarta età e conseguentemente anche dei
fenomeni connessi alla non autosufficienza;
[. ['intervento detto Stato nella tutela sanitaria e assistenzial.e dei cittadini itatiani subisce
progressivamente un arretramento significativo determinando itsovraccarico di responsabitità e di costi
in capo atte famigtie;
m. te timitate potitiche di sostegno fiscate detto Stato hanno incrementato significativamente it ricorso at
[avoro irregolare e it protiferare diforme ittecite di intermediazione e di somministrazione;
n. la ricerca dette famigtie è sempre più orientata verso imprese speciatizzate che garantiscano servizi
affidabiti di ausitio;
o. una potitica attenta verso itsettore non può che: migtiorare te condizioni dei cittadini e dette toro famigtie,
permettere una maggiore tuteta per gti operatori det settore, contrastare itfenomeno di totate irregolarità
e ctandestinità e riconoscere adeguata dignità ad un Lavoro ancora ricondotto cul.turatmente atta servitù.
p. ta stiputa det presente Ccnt ha visto coinvoLte associazioni nazionati rappresentative dette pecutiarità
sociati, dette professioni, dette origini etniche, delta disabitità e detta non autosufficienza.
Per tati considerazioni, [e Parti sociati che sottoscrivono it presente Ccnt, intendono fornire it proprio contributo
regotamentando in unico testo i rapporti di lavoro destinati att' ausitio famitiare, distinguendo te differenti
fattispecie dei rapporti ma riconducendoti in sintesi comune, net rispetto dette teggi vigenti in materia.
Le Parti considerano infine ta necessità di regotamentare i contratti al.l.a pari, pur consapevoti che non sono
riconducibiti atta fattispecie di lavoro ma sempticemente di scambio tra ['ospitante e t'ospitato. Ciò nonostante,
viste [e pecutiarità previste dalla normativa vigente tendente a regotare te modatità di ospitatità, regimi di orario,
tuteta assicurativa e forme economiche rimborsuati, si ritiene utite fornire modatità più espticite di
regotamentazione det contratto onde evitare it possibite fraintendimento verso forme surrettizie di tavoro
domestico.
Premesso che:
a) lt Decreto Legistativo n. 81 det 15.6.201 5, art.2, comma 1 definisce che, "a far data dal l" gennaio 2016,
si applica la disciplina del rapporto di lavoro subordinato anche ai rapporti di coltaborazione che si
concretano in prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative e te cui modalità
esecuzione sono organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e at tuogo di lavoro...".
b) Atcomma 2 det medesimo D.tgs. si precisa che quanto previsto atcomma 1 non trova appticazione con
riferimento "alle collaborazioni per te quati gti accordi cottettivi nazionati stiputati da associazioni
sindacali comparativamente piit rappresentative sut piano nazionale prevedono discipline specifiche
riguardanti il trattamento economico e normativo, in ragione detle particolari esigenze produttive ed
organizzative del relativo setfore ... ".
c) ln data 28 novembre 2016 è stato sottoscritto tra Professione in Famigtia, UNAI e UlLFpL, specifico
accordo sindacate nazionale che ha regotamentato te forme di cotlaborazione coordinata e continuativa
in ambito ai seruizi famitiari integrativi e sostitutivi e definito conseguentemente un nuovo profito
professionale chiamato "Operatore d'Aiuto". ln data g gennaio 2O2O è stato sottoscritto it CCNL Servizi
di ausitio famitiare tra Professione in Famigtia, CASABASE, DOMUS, UIL FpL e DOMUS Tagesmutter che
ha annuttato e sostituito l'accordo precedente.
d) I suddetti accordi vengono annuttati e sostituiti consensualmente dat presente Ccnl,, pur mantenendo
integrate ta sua vatidità per i contratti sottoscritti fino a[['entrata in vigore de[a nuova normativa.
e) llseguente Ccnl intende regolamentare il rapporto di cococo anche per la figura professionale di T
La Legge 4l2o13ha riconosciuto ta figura professionaLe detta Tagesmutter-DOMUS e alcune Regioni ne l'!,
hanno definito ir profiro professionare.
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che rappresenta un servizio che consente alle famiglie di affidare in modo stabile e continuativo i propri figli a
personale educativo (Tagesmutter) appositamente formato, il quale professionalmente, in collegamento con
organismi della cooperazione sociale o di utilità sociale, fornisce educazione e cura ad uno o più bambini di altri
presso il proprio domicilio o altro ambiente adeguato ad offrire cure familiari, nella fascia di età 0-14;
s)
h)
s)
u)
i)
k)
r)
m)
n)
o)
p)
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ln data 17 luglio 2018 è stato sottoscritto tra l'Associazione nazionale Domus, l'Associazione Professionale
Tagesmutter Domus e la FeLSA Cisl Nazionale un Accordo Quadro che ha regolamentato le forme di
collaborazione coordinata e continuativa per i servizi offerti dalle Tagesmutter collegate ad organismi della
cooperazione sociale o di utilità sociale; il suddetto accordo viene superato e sostituito consensualmente dal
presente Ccnl, pur mantenendo integrale la sua validità per i contratti sottoscritti fino all'entrata in vigore della
nuova normativa. Sono fatte salve le condizioni di,miglior favore in essere.
La Legge 18 maggio 1973, n.304 prevede [a regotamentazione contrattuate dei rapporti atta pari. tt
cottocamento atta pari consiste ne[t'accogtimento temporaneo in seno a famigtie, in contropartita di
alcune prestazioni domestiche e pafticolarmente dicura infantite, digiovani stranierivenuti atto scopo di
perfezionare [e loro conoscenze tinguistiche ed eventuatmente, professionati e di arricchire ta toro
cuttura generate con una migtiore conoscenza det Paese di soggiorno. Esso dovrà essere regotato da
apposito contratto tra te parti.
Professione in Famigtia è una associazione nazionale di categoria che riceve it mandato di
rappresentanza dai nuctei famitiari datori di tavoro domestico, imprese che forniscono seruizi privati di
assistenza domicitiare assumendo [a forma di committenti net rapporto di tavoro e i Procuratori d'aiuto.
Casa Base è una associazione dicategoria nazionate in rappresentanza di datori di lavoro domestico.
CONFSAL è confederazione autonoma nazionate di sindacati
FIALS-CONFSAL è federazione sindacate nazionate per i tavoratori det settore autonomie tocati e sanità.
I collaboratori operano in regime di autonomia tecnica e metodologica presso il domicilio del richiedente,
owero presso le strutture in cui quest'ultimo è ricoverato temporaneamente, come richiesto dalle modalità
con cui sono rese le prestazioni.
I collaboratori sono etero-coordinati dalla committenza e si organizzano nel tempo e nello spazio in piena
autonomia, nei limiti previsti dai piani di ausilio predefiniti con l'utenza;
Ai collaboratori è data la facoltà di non accettare i singoli incarichi proposti dal committente e non hanno vincoli
di esclusivita con esso;
Considerando it tavoro di ausitio famitiare comune nette finatità e differente nette modatità di esecuzione
e nel rapporto instaurato, forme mutuatistiche bitaterati det presente Ccnt saranno destinate att'insieme
dei soggetti rappresentati, ivi compresi i datori ài tavoro e te famigtie utenti.
Atfine dett'espticito riconoscimento ed efficacia contrattuate, [e imprese e i datori di tavoro domestici
ripofteranno nel contratto di assunzione/coltaborazione gti estremi riconducibiti at presente Ccnt.
lI presente contratto non intende sostituirsi a Ccnt che abbiano precedentemente regotamentato te
cococo per te imprese fornitrici di servizi privati di assistenza domicitiare. Sarà quindi auspicabile che te
imprese riportino correttamente gti estremi det presente contratto negti Statuti e Regolamenti aziendati.
Ai collaboratori soci di cooperativa si applica la legge L42 del2001 (rapporto mutualistico e prestazione
lavorativa dei soci di cooperativa) per perseguire lo scopo mutualistico della prestazione lavorativa con le
modalità oggetto del presente accordo, che formeranno parte integrante del Regolamento delle cooperative
aderenti.
Ai collaboratori che intendono chiedere l'adesione come soci della cooperativa, con le modalità sopra descritte,
saranno date le opportune informazioni per consentire una scelta e una adesione consapevole.
Per espressa votontà dette Parti e per te norme vigenti in materia, è fatto divieto it pagamento dette
prestazioni attraverso voucher.
Per quanto riportato nelle considerazioni e netta premessa, facenti parte integrate det presente
contratto, te Parti concordano:
Struttura contrattuate
La struttura deI presente contratto cottettivo nazionate di tavoro (di seguito Ccnt) è costituita
datta Premessa, di quattro Capitoti e dagtiarticoti ad essi riconducibiti:
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1[""":
capitoto 1 - Parte generate; sono gtiarticoti riconducibitiatt'insieme dei rappofii regolamentati,
Capitoto 2 - Rapporti di cottaborazione coordinata e continuativa (di seguito cococo): sono gti articoti
riconducibiti ai rapporti instaurati con [e modatità di cococo tra committenti e cottaboratori.
Capitoto 3 - Rapporti domestici subordinati: sono gti articoti riconducibiti ai rapporti instaurati per it tavoro
domestico destinato alta cura detta persona in regime subordinato.
Capitoto 4 - Contratti atta pari: sono gti articoti riconducibiti atta tegge 18 maggio 1973, n. 304 tra ospitante
e ospitato.
Legenda terminotogica :
Ccnt: acronimo di contratto cottettivo nazionale di tavoro
Le Parti: sono te associazioni firmatarie det presente contratto
Lavorator*- Cottaborator*: termine per uniformare i prestatori d'opera senza distinzione di genere
Attori: temine usato per definire i datori di tavoro/committenti e i tavorator*/cotl.aborator*
EBINAF: acronimo di Ente Bitaterate Nazionate Ausitio Famitiare
Oda: Operatore d'Aiuto
TGM: Operatore di servizi atl'infanzia domicitiare - Tagesmutter
Committente: è iI termine con cui viene definita ['impresa che instaura il contratto di cococo
Cottaboratore: è it termine con cui viene definito it tavorator* in cococo
Cococo: è ['acronimo di cotlaborazione coordinata e continuativa
Famigtia ospitante: è ta famigtia che ospita atta pari t'ospitat*
Ospitat*: è [a persona ospitata atta parisenza distinzione di genere
SPAD è ['acronimo diServizi privati di assistenza domiciare
PDA è t'acronimo di Procuratore d'aiuto
Art. 1-Ambito di applicazione e validità
1. ll presente Ccnl si applica in ambito nazionale ai contratti di collaborazione coordinata e continuativa e in
regime di occasionalità autonoma, regolati dal Decreto Legislativo n.81del 15.6.2015 art, 2 co. 2 lettera a) e
stipulati da imprese che forniscono servizi privati di assistenza domiciliare, ai contratti subordinati di lavoro
domestico destinati all'ausilio della persona e ai contratti alla pari riconducibili alla Legge 18 maggio !913, n.
304.
2, ll presente Ccnl annulla e sostituisce gli accordi sindacali che hanno regolamentato le collaborazioni coordinate
e continuative in ambito ai servizi familiari integrativi e sostitutivi sottoscritto tra Professione in Famiglia, UNAI
e SUL del 7 aprile 20t6,tra Professione in Famiglia, UNAI e UILFPL del 28 novembre 2016 e dal CCNLServizi di
ausilio familiare del 9 gennaio 2020.
3. I lavorator* coinvolti possono essere di nazionalità italiana e straniera o apolide e con eta superiore ai 17 anni.
4. Le norme sottoscritte dal presente Ccnl sono considerate inscindibili tra esse. La mancata osservanza, anche
parziale, delle stesse determina l'inapplicabilità dell'intero Ccnl.
5. Qualora dovessero prodursi normative di legge che incidano sull'attuale Ccnl, le parti si impegnano ad
incontrarsi per ricercare le forme di adeguamento e di armonizzazione.
6. ll Capitolo 3, destinato ai rapporti di lavoro domestici subordinati, potrà essere adottato dalle agenzie di lavoro
in somministrazione qualora il cliente ne richieda l'applicazione. Particolari condizioni potranno essere
concordate con associazioni di rappresentanza delle agenzie in merito ai diritti particolari dei
somministrati.
W
Art.2 - Durata de[ rapporto
(/-
CAPITOLO 1 . PARTE GENERALE
4
vista ta pecutiarità §ettoriate determinata datta straordinarietà, urgenza e non programmabitità det
lavoro di ausitio e assistenza alta persona, [a durata det rapporto di tavoro subordinato o in cococo sarà
definito tra te pani att'atto dett'assunzione.
It rapporto occasionale autonomo non potrà superare quanto previsto datta normativa di tegge in
materia.
Anatoga durata temporate sarà definita tra le parti per itcontratto atla pari, nel rispetto dette norme di
tegge vigenti.
Art.3 - Diritti di informazione
Stante le peculiarità di estrema frammentazione dei rapporti di lavoro, le Parti concordano di costituire un
osservatorio nazionale paritetico che monitori periodicamente i dati statistici del settore, delle normative di
legge e della regolare applicazione contrattuale.
ll lavoro svolto dall'osservatorio sarà reso pubblico attraverso le forme più idonee, stabilite tra le Parti.
Art. 4 - Formazione
1'. Le Parti considerano l'aspetto della formazione fondamentale per lo sviluppo del settore, per la crescita
professionale dei lavorator*, per la fornitura di servizi qualificati e per l'ausilio alla persona. Per tali condizioni
viene costituita una specifica commissione paritetica nazionale che esamini le tematiche connesse e definisca le
priorità formative.
2. Beneficiari della formazione saranno tutti i soggetti coinvolti dal presente Ccnl, ivi comprese le famiglie utenti.
3. La formazione verrà fornita attraverso l'Ente bilaterale contrattuale o attraverso convenzioni dal medesimo
stipulate, anche mediante lo sviluppo e la condivisione di una formazione asincrona.
4. Visto l'intreccio di competenze tra le forme di ausilio regolate dal presente contratto, le Pani potranno costituire
appositi bacini territoriali di formazione e relativi archivi di accesso per lo sviluppo occupazionale nel settore e
per favorire l'incontro tra la domanda e l'offerta di lavoro.
5. A fronte di innovazioni tecnologiche che intervengano in ambito al settore assistenziale di ausilio, si darà luogo
alla costituzione di specifica commissione congiunta finalizzata alla conoscenza del fenomeno, alle ricadute sul
settore e alla conseguente formazione di aggiornamento dei soggetti interessati.
Art.5 - Diritto atto studio per tavorator*
7. I lavorator* hanno il diritto a permessi agevolati per poter frequentare corsi scolastici previsti per il rinnovo del
permesso di soggiorno e per la preparazione e frequenza agli esami per il conseguimento del titolo scolastico.
2. Sarà cura del lavorator* informare con congruo anticipo il datore di lavoro sulla calendarizzazione dei corsi e
degliesami.
Art. 5 - Prestazione del lavoro a distanza
7, ll servizio di assistenza dei lavorator* può essere svolto anche a distanza. Esso può concretizzarsi per i casi in
cui il servizio non possa realizzarsi, anche parzialmente, in presenza,
2, Nel caso di lavoro subordinato, la strumentazione tecnica sarà messa a disposizione dal datore di lavoro.
3. Nel caso di rapporto in cococo la strumentazione tecnica potrà essere fornita direttamente dal cliente all'Oda
owero messa a disposizione dal committente al cliente.
Qualora la strumentazione fosse di proprietà del lavorator*, gli verrà riconosciuta una maggiorazione del
sul valore orario effettuato.
La strumentazione tecnica sarà esclusivamente finalizzata all'assistenza e non potrà essere usata per il
controllo del lavorator*
6. Sarà cura del lavorator* utilizzare con responsabilità la strumentazione consegnata. ln caso di
danneggiamento o perdita della strumentazione sarà attribuita una penale comparabile ai costi di ripara
o sostituzione. L'usura del materiale non è attribuibile al lavorator*.
7. La quantità delle ore prestate per il lavoro a distanza saranno definite preliminarmente da atto scritto tra il
cliente e l'operator*
8. La commisurazione del compenso sarà definita sulla base dell'orario effettuato.
9. La prestazione di lavoro a distanza non potrà superare le 2 ore al giorno.
Art.7 - Rating reputazionale
1,
2.
3.
2.
4.
5.
t5%
1. Nett'ambito dette potitiche sutmercato dettavoro di settore e con ['esotusiva finatità di migtiorare te
conoscenze tra gti attori contrattuati si concorda sutta possibitità di rendere operativa la ricerca retativa
at rating reputazionate e conseguente pubbticazione.
2. Tutti gti attori potranno accedere at rating esclusivamente attraverso espticita e formate autorizzazione.
3. I lavorator* che autorizzeranno it rating reputazionate godranno di una maggiorazione retributiva pari
alto 0,50/o detta retribuzione percepita net primo mese di tavoro.
4. I datori di lavoro che autorizzeranno it rating reputazionate godranno di una riduzione pari atto 0,50/o
detta retribuzione erogata nel primo mese di lavoro.
5. Quatora, entrambe gti attori avessero autorizzato it rating reputazionale, te maggiorazioni e riduzioni di
cui ai commi precedenti si annuttano.
6. Le Parti individueranno di comune accordo it soggetto terzo debitamente quatificato nelta misurazione
det rating reputazionate. (
Art. I - Tentativo facottativo di concitiazione detta tite
1. Ne[ rispetto delle norme vigenti in materia, te Parti istituiscono ta Commissione Paritetica Nazionate per
ta concitiazione extragiudiziate detta tite che potrebbe insorgere tra gtiAttori del presente Ccnt.
2. Le Parti predisporranno apposito Regotamento a cui gti attori dovranno attenersi prima di promuovere il,
ricorso in sede giudiziaria quatora ne facessero ricorso.
Art. 9 - !nterpretazione autentica det Ccnt
1 . Atfine di contenere te possibiti titi tra gti attori, te Parti costituiscono ta Commissione Paritetica
Nazionate per l'interpretazione autentica det Ccn[, condizione pretiminare ad ogni controversia che
diventa motivo di improcedibitità in ambito giudiziario.
2. Le Parti predisporranno apposito Regotamento a cui gti attori dovranno attenersi quatora ne facessero
ricorso.
3 L'inottro dei quesiti dovrà essere presentato tramite un firmatario det presente Ccnt.
Art. 1O - Coperture assicurative
1. Ottre a quanto disposto datta tegistazione vigente in riferimento agti aspetti previdenziati e assistenziati,
le imprese sono obbtigate a stiputare apposita polizza assicurativa che risponda verso danni arrecati a
terzi dai propri cottaborator*.
2. Le Parti si impegnano, attraverso t'ente bitaterate, a ricercare adeguate convenzioni assicurative che Atutetino i rischi connessi a[ lavoro di assistenza di ausitio e di ospitatità non coperti datte normative di Alteggevigenti. l"V
\ir\Art. 11 - Controtti a distanza \-
L' Preso atto delle normative vigenti in tema di controlli audiovisivi sul lavoro, le Parti concordano che i datori di '
lavoro domestici e gli ospitanti che, qualora fossero installati strumenti di controllo audiovisivo all'interno
dell'abitazione in cui viene svolto il lavoro o l'ospitalità, dovranno informare preventivamente i lavorator* o I Igli ospitat* della loro presenza, l'ubicazione, il grado di registrazione temporale e la distruzione dei dati. I L
2. ll committente che invia il collaborator* presso l'abitazione del cliente è tenuto ad assicurarsi dell'esistenz
" yl/V
di videosorveglianza e, nel caso, informare dettagliatamente il collaborator* con le stesse modalità di cui al
comma precedente.
3' Gli impianti audiovisivi non potranno in alcun modo rilevare ambienti destinati alla riservatezza personale dei
competenza emesso da Professione in Famiglia potrà ricevere formale incarico o procura speciale dalle famiglie
per i seguenti atti; I
I
a. lncarico per consulenza per progetti assistenziali individuali o plurimi \t I
H6ti
I
i,
5. Fermo restando il diritto individuale di ricorrere a'vie legali, il mancato rispetto della norma comporterà la
possibilità per i lavorator* di dimissioni pergiusta causa senza preavviso e una penale a carico del datore
lavoro pari ad € 100 e dell'ospitante pari al doppio del compenso settimanale concordato. L'operatore
d'aiuto potrà sospendere il servizio pergiusta causa con informazione preventiva al committente.
tf
b, lncarico per consulenza e supporto familiare durante la fase assistenziale
c. Procura speciale in caso di surroga familiare in struttura residenziale
2. Per tale mandato, il soggetto ricevente viene definito "Procuratore d'aiuto".
3. La procura speciale sarà formalmente redatta dalla persona titolare del diritto o da un suo familiare o
Amministratore di sostegno/ Tutore qualora essa non sia in condizioni di intendere e di volere.
4. ll procuratore d'aiuto potrà ricevere delega specifica per atti amministrativi.
5. È cura del mandante mettere a conoscenza i terzi coinvolti della procura o delega effettuata.
6, La procura non esonera il mandante dalle responsabilità civili e penali, così come i comportamenti adottati
impropriamente dal procuratore d'aiuto arrecanti danni al mandante o a terzi sono attribuiti al medesimo.
7. La forma giuridica della procura trova riferimento nell'art. 1392 del Codice Civile e suoi derivati.
8. Gli atti del procuratore d'aiuto dovranno essere sempre preventivamente concordati con il mandante.
9. Ogni atto del Procuratore d'aiuto dovrà essere trasmesso al mandante in forma scritta o attraverso posta
elettronica.
10. ll Procuratore d'aiuto non si sostituisce allefunzioni professionali previste pergli Ordini oAlbi professionali.
11. ll compenso delle prestazioni fornite dai Procuratori d'aiuto sarà così determinato:
a. Tariffa liberamente definita tra le parti in caso di prestazione autonoma;
b. lnquadramento alla categoria C, posizione economica C3 del CCNL Cooperative sociali in caso di
prestazione subordinata.
c. Tariffa liberamente definita tra le parti in caso di prestazione in cococo con committente
12.la procura si intende cessata con formale recesso di una delle due parti contraenti con preawiso di otto giorni
di calendario.
Art. 13 - Maternità e gravidanza
1. Vengono appticate [e norme di tegge vigenti.
2. Particotari condizioni vengono riportate nei rispettivi Ca pitoti.
Art. 14 - Diritto a[ pasto
1, Tutti i tavorator* e ospitat*, rientranti netta sfera di appticazione det presente Ccnt hanno diritto at
regotare consumo dei pasti quotidiani, intesi come: prima cotazione, pranzo e cena.
2. Le modatità di consumo (orari e quatità detcibo) saranno concordatitra te parti e dovranno permettere bun tempo congruo diatmeno'1 ora e quatità dignitosa atte esigenze atimentari. \l3, lt diritto ai pasti (pranzo o cena) decorrono qual.ora vengano superate Le 6 ore di tavoro consecutive /)l4. lt diritto atta colazione decorre qual.ora i[ lavorator* abbia svotto lavoro notturno. ,1 1X5. ltdiritto al.l.a cotazione, pranzo e cena spetta in condizione di convivenza od ospitatità. L/-'l \
6. Quatora te condizioni rendessero oggettivamente impossibite itconsumo dei pasti, i tavorator*/ ospitat* I
avranno it diritto ad una indennità giornatiera pari a 2,00 euro per ta cotazione, 4,00 euro per it pranzo e
4,00 euro per [a cena. Detta indennità sarà remunerata come etemento distinto detta retribuzione e non
inciderà sut satario indiretto o differito previsto. Detta indennità potrà essere remunerata datte impres
" ,/anche attraverso Buoni pasto. , ./,. ./., /
Art. 15 - Ente biLateral.e ,, L
,
1,.LeParti,considerandoleattivitàdiausiliofamiliareinterconnesSetralevarieformedirapportodilavor9,.,
istituiscono l'Ente Bilaterale Nazionale dl Ausilio Familiare (di seguito EBINAF). <'// ,," ,t
2. Per espressa volontà delle Parti firmatarie, l'ente sarà costituito da Professione in Famiglia e da FIALS L/ 'i I
CONFSAL. / I
CASABASE conferisce totale delega a Professione in Famiglia per rappresentarla nella fase costituente e negli i'' I
organismi.
Le prestazioni dell'EBINAF saranno orientate all'assistenza sanitaria integratlva, alla formazione professionale,
allo sviluppo occupazlonale, alla corretta applicazione del Ccnl, alle forme di sostegno per i lavoratori stranieri,
altre forme coerenti con il presente Ccnl.
Tale Ente dovrà orientare le proprie prestazioni e servizi ad entrambi isoggettl utilizzatori del presente accordo.
L'Ente dovrà prevedere specifico atto costitutivo, statuto e regolamento predisposto dalle parti sociali.
L'Ente non ha finalità lucrative.
La governance dell'Ente dovrà garantire la pariteticità delle parti stipulanti,
llfunzionamento e le prestazioni dell'ente saranno garantiti attraverso ilversamento delle quote di adesione a
carico dei datori di lavoro e dei lavorator* in forma paritetica. i
I
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4.
5.
6.
7.
8.
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9. Possono aderire all'EBINAF anche le famiglie non datori di lavoro in forma volontaria.
10. Le entità e la riscossione delle quote sono definite dall'art. L7.
11. Per espressa volontà delle Parti, l't% del margine operativo netto annuo del bilancio dell'ente bilaterale verrà
destinato a finalità sociali di cura e prevenzione della disabilità e della non autosufficienza.
Art. 16 - Quote di servizio per l'assistenza contrattuate
1. At fine di permettere itfunzionamento e [a piena operatività dette varie commissioni paritetiche definite
dal presente Ccnt, te imprese e i lavorator* verseranno rispettivamente una quota di servizio per
['assistenza contrattuale a favore dette Parti sociatifirmatarie det presente accordo.
2, Le entità e la riscossione delle quote sono definite dall'art. 17.
Att.17 - Riscossione dette quote EBINAF e Assistenza contrattual,e
L, I datori di lavoro e i lavorator*, con l'applicazione integrale del presente Ccnl e con il regolare versamento delle
quote di cui agli art. 15 e 16, conferiscono alle Parti sociali l'onere di rappresentanza per la costituzione e la
gestione dell'EBINAF.
2. La manifestata e comprovata indisponibilità dei singoli attori al versamento delle quote comporta
l'inapplicabilità del presente Ccnl.
3. ll regolare versamento delle quote attesta il diritto ai benefici e alle prestazioni di cui agli articoli 15 e 16.
4. L'onere della trattenuta e del versamento è a carico del committente, del datore di lavoro; all'ospitante spetta
l'onere del solo versamento.
5. L'eventuale riscossione delle quote attraverso l'lnps saranno adeguatamente comunicate dalle Parti sociali.
6. Le quote saranno versate in unica soluzione su apposito conto corrente intestato alle Parti sociali e destinate
per competenza all'EBINAF e alle Parti sociali.
7, L'assenza totale di compenso mensile del lavorator* non comporta vincolo di versamento delle quote a carico
delle parti.
8. La quota mensile destinata all'Ente bilaterale è pari a €4,5O, mentre la quota mensile di servizio perassistenza
contrattuale è pari a € 0,50.
9. La quota onnicomprensiva mensile a carico del lavorator* sarà pari a € 5,00.
10. La quota onnicomprensiva mensile a carico del datore di lavoro per ogni lavorator* sarà pari a € 5,00.
11. ln assenza di compenso mensile del collaborator*, le quote a carico suo e del committente non saranno dovute.
12, ll mancato pagamento della quota onnicomprensiva comporta la responsabilità in carico al datore di lavoro o
committente delle mancate prestazioni verso i lavorator*.
L3. Le prestazioni dell'ente saranno commisurate in proporzione ai versamenti individuali effettuati nei 12 mesi
consecutivi.
14' I versamenti intestati al medesimo lavorator*, provenienti da diversi datori di lavoro sono considerati utili ai
fini delle prestazioni dell'Ente.
15. La quota volontaria a carico della famiglia utente sarà pari a € 10,00 pagabile in unica soluzione annua all'atto n,
dell'attivazione del servizio. L'impresa provvederà alla riscossione della quota del cliente, al relativo llt iversamento e alla trasmissione deidatidelcliente. IilL6. La famiglia ospitante alla pari verserà la quota di adesione all'atto della stipula del contratto alla pari, in forma L/
diretta o tramite la struttura di intermedlazione utilizzata, la quale prowederà alla trasmissione dei dati e /dell'entità economica corrispondente all'ente bilaterale. / 1, ,
Con il pagamento della quota sono iscritti all'ente bilaterale l'ospitante e l'ospitato. L ti{/ /
La quota di adesione è pari a € 1O,OO per ogni ospitalità. L
17' llversamento delle quote avverrà trlmestralmente in seguito alla formale costituzione dell'EBINAF.
18. Le prestazloni dell'ente bilaterale agli iscritti decorreranno dopo sei mesi dall'avvenuta adesione e si I
prolungherannosei mesi successivi allacessazionedel rapporto.Pericontratti allapari eperlefamiglieclienti ,l ,\ -le prestazioni decorrono dal mese successivo della data di adesione. \. ll-i+'
Ky- I
Art. 18 - Riservatezza dei dati personal,i e aziendal,i / , ,, '
1. Fermo restando quanto disposto datte teggi in materia di tuteta netta riservatezza dei dati personali, --:, /quatora venisse riscontrato comportamento lesivo di diffusione non autorizzata di dati aziendati, di dati , I I:rtriluilu, ut uirU / t Ipersonati detdatore di tavoro o dei ctienti assistiti o di dati dei tavorator*, iI responsabite dovrà risarcire € I
'
100,00 atta parte offesa, che potrà risol.vere anticipatamente il. rapporto di Lavoro per giusta causa senza I
preawiso. - I l
\ ,,'
o t'''
2, lt risarcimento non prectude it diritto individuate ad adire per vie tegati at fine di tutelare ta propria
onorabitità e a vedersi riconosciuti i danni morati e materiati subiti.
3. Anatoga responsabitità di cui at punto 1. trova appticazione anche per i contratti atla pari.
Art. 19 - Tuteta contro te molestie, te viotenze e i mattrattamenti
1. Quatora un lavorator*o un ospitat* subisse molestie, viotenze o mattrattamenti in costanza di rapporto
di lavoro, o ad esso ricondotto, owero mentre svotge seruizio presso l'utente o in regime di ospitatità ha
itdiritto di recedere datcontratto per giusta causa senza preawiso.
2. Anatogo recesso nei confronti det tavorator* se dette condizioni venissero riscontrate verso it datore di
lavoro o itctiente assistito.
3. Quanto sopra riportato non esctude it diritto at ricorso tegate individuate detta parte offesa.
4. Quatora i[ lavorator* venisse a conoscenza di mattrattamenti e viotenze nel contesto domestico in cui
opera, sarà tenuto a segnalarlo atte autorità preposte. A tate scopo verrà debitamente informato sutte
forme di prevenzione attraverso it sito web de[['ente bitaterate e durante i corsiformativi a cui parteciperà.
Dichiarazione dette parti sociati
Le Pafti, fermo restando ildiritto individuate atla difesa, quatora in possesso di comprovati indizi riconducibiti
a comportamenti e ad atti di violenza, motestia e maltrattamento verso [a persona, rinunceranno ad
assumere ['incarico difensivo e vatuteranno ta possibitità di costituirsi parte civite.
Art.20 - Indennità in caso di morte
1. ln caso di mone del tavorator*, icompensi maturati devono corrispondersi at coniuge, ai figti o, se
vivevano a carico det lavoratore, ai parenti entro it 3o grado e agti affini entro it 20 grado.
2. La ripartizione dei compensi maturati, se non vi è accordo fra gti aventi diritto, deve effettuarsi secondo
le norme di tegge.
3. ln mancanza dei superstiti sopra indicati, te indennità
successione testamentaria e tegittima.
Att.21- Prevenzione alta sindrome Burnout
sono attribuite secondo [e norme de[ta
1. La sindrome di Burnout è t'esito patotogico di un processo stressogeno protungato che interessa, in varia
misura, diversi operatori e professionisti che sono impegnati quotidianamente e ripetutamente in attività
che impticano le retazioniinterpersonati. ln particotare, si manifesta in persone impegnate nette retazioni
socio-educative, particolarmente motivate e determinate netto svotgimento det proprio tavoro. Ciò
determina una caparbietà net continuare te attività di assistenza anche dopo aver superato i tivetti di
atterta di uno stress
protungato, inducendo l'emergere de[[a sindrome del Burnout, che si caralterizza per ta comparsa di tre
dimensioni negative: esaurimento emotivo, col.venir meno dett'empatia e detta propensione net met:
ner
panni degti attri (assistiti in primis); derealizzazione, caratterizzatodal ridotto investimento sut proprio
Iavoro
e sutte prospettive di carriera, orizzontale o vertical.e; depersonatizzazione, che si manifesta con [a
ditficottà di
percepirsi come individuo portatore di bisogni e di emozioni. La sindrome det Burnout si svituppa in sette
fasi, te prime dette qual.i sono impercettibiti dat soggetto e ciò comporta che iL momento in cui emerge
ormai
ta sindrome è già consotidata. L'esito di tate percorso può essere, net peggiore dei casi, it suicidio corl
possibite omicidio-suicidio nei confronti dett'assistito.
At fine di prevenire tate sindrome i datori di tavoro dovranno predisporre tutte te modatità utiti
contenere
lo stress e permettere ai lavoratori te fasi di recupero psico-fisico o [e cure necessarie. A
esem ptificativo:
a. Evitare l'eccessivo prolungamento dei servizi in convivenza per singota persona;
b. Promuovere momenti di sociatizzazione;
c. Contatta re periodica mente ['operatore sul.l.e condizioni personal.i;
d. Prevedere periodidi permesso programmati;
e. lntrodurre strumenti di riconoscimento sociate del. tavoro svotto.
3. L'EBINAF dovrà predisporre adeguate informazioni sutte modatità di prevenzione detta sindrome nel.l.a fase
di formazione professionate.
,9,
Atl, 22- C0ntrattazione integrativa
1- ln considerazione di particolari e giustificate condizioni regionali o territoriali, le Parti si impegnano a definire
norme integrative al presente accordo.
2- Gli accordi potranno avere valenza territoriale owero interaziendale o di consorzio di imprese.
3- Detti accordi saranno definiti in sede nazionale.
Art.23 - Diritti associativi
1. Ai datori di lavoro iscritti a Professione in Famiglia, nonché ai singoli lavoratorx iscritti alla FIALS, viene garantita
la consulenza sindacale per la certificazione sulla corretta applicazione del presente accordo nell'atto di stipula
del contratto di collaborazione coordinato e continuativo.
2. Parimenti viene garantita l'interpretazione autentica degli articoli che costituiscono il presente Ccnl.
3. ln presenza di contenzioso nel rapporto di lavoro owero del contratto alla pari, le Parti sociali si impegnano a
ricercare adeguate soluzioni conciliative extra giudiziali da proporre alle parti coinvolte nella lite, qualora
espressamente richiesto da questi ultimi in forma congiunta.
4. Per quanto previsto ai punti precedenti sarà costituita apposita Commissione Paritetica Nazionale delle pani
stipulanti il presente accordo.
Art. 24- Diritti sindacali
1'. Ai lavorator* assunti in forma subordinata o attraverso cococo è riconosciuto il diritto di adesione sindacale.
2. L'adesione dovrà essere presentata al datore di lavoro attraverso la compilazione di modulo predisposto dal
sindacato.
3. ll datore di lavoro prowederà ad operare la relativa trattenuta sindacale dalla retribuzione e riversarla
semestralmente al sindacato prescelto.
4. I lavorator* hanno il diritto di riunirsi in assemblea territoriale in orari che non pregiudichino il normale
svolgimento del lavoro, dandone preventivamente informazione al datore di lavoro con almeno otto giorni di
preawiso. Per quanto possibile, i datori di lavoro ricercheranno le soluzioni organizzative per garantire la
partecipazione dei lavoratorx all'assemblea.
5. I lavorator* a cui viene applicato il presente Ccnl hanno diritto ad eleggere una propria rappresentanza
sindacale in ambito provinciale, regionale e nazionale. Le modalità di elezione saranno definite dalle
organizzazioni sindacali e l'esito elettorale comunicato a Professione in Famiglia.
6. I lavorator* hanno il diritto di due ore annue per approfondire le norme contrattuali e di legge giuslavoristica.
Dette ore saranno gestite da FIALS e rientranti nella normativa sulla formazione.
Art. 25 - Decorrenza e durata del Ccnl
1. ll presente Ccnl decorre dal 1" gennaio 2024 e avrà scadenza il 3L dicembre2026.
2. Entro tre mesi dalla scadenza, ognuna delle Parti contraenti potrà dare disdetta formale alla parte awersa.
3. ll Ccnl manterrà la propria validità fino alla sottoscrizione del suo rinnovo.
4. Così come riportato al punto d) della Premessa, i rapporti di cococo instaurati in data precedente all'entrata tn
$f
CAPITOLO 2- RAPPORTI DI COLLABORAZIONE COORDINATA E
CONTINUATIVA
Art.1 - Profitiprofessiona ,, /il
1 . Fermo restando te norme di tegge in vigore, te Parti identif icano i profiti professionati regotament ati aaff//
2 ii;:T:""ff::;*ffij,J?:?a;i::l[;'J,fl:ilxJ]iiliPJ[1ii"1:H?,,o,,o,segui,o oda)e o,u,u,oi",(
domicitiare att'infanzia Tagesmutter (di seguito TGM). """' ; -"" "'; " fl
Art.2 - profito professionale dett'operatore d'Aiut o I L -ilrt.,,
L. tlprofito professionate dett'operatore d'aiuto è itseguente , 4\ l/ AX //
' V 1o/l
t
vigore del presente Ccnl mantengono inalterato il loro status di cococo fino alla scadenza temporale del /contratto individuale stipulato e saranno adeguati nella fase di rinnovo.
,_ /,/aU
CI
L'0da è una figura professionale che presta la propria opera in regime di collaborazione coordinata e
continuativa;
Per tale opera è in possesso di competenze professionali riconducibili all'ausilio familiare quali:
o Raccolta di informazione presso la famiglia sulle abitudini e sulle esigenze dell'assistito;
o Controllo dell'assistito nella corretta assunzione dei farmaci prescritti;
o Aiuto all'assistito nell'igiene personale;
o Aiuto all'assistito nell'igiene ordinaria dell'ambiente domiciliare
o Collaborazione alle attività di approwigionamento e preparazione dei pasti anche
eventualmente seguendo le indicazioni di specifiche diete prescritte (nel rispetto degli usi e
costumi della persona assistita);
o Supporto all'assistito nell'assunzione dei pasti;
o Accompagnamento e sostegno all'assistito nelle commissioni e nelle pratiche burocratiche;
. Compagnia e di aiuto alla persona, anche in caso di ricovero in struttura assistenziale od
ospedaliera nelle veci dei familiari;
r lndividuazione tempestiva di rischi sanitari specifici corsi dall'assistito, segnalando alla famiglia
ed eventualmente ai servizi di emergenza;
o Sostegno ad una corretta deambulazione e mobilizzazione della persona assistita;
o Sostegno alla persona assistita nella corretta vestizione e cura dell'abbigliamento;
o Mantenimento di condizioni di pulizia dell'assistito e sicurezza degli ambienti domestici;
o Capacità di interazione psico-sociale con la persona assistita;
o Capacità di interazione con i familiari dell'assistito e del contesto sociale;
o Competenza sulla prevenzione degli incidenti domestici
L'acquisizione di tali competenze può awenire attraverso l'esperienza pratica acquisita nel settore,
specifici percorsi formativi conseguiti attraverso corsi di formazione forniti dall'EBINAF owero
attraverso un esame attitudinale qualora l'Oda dimostri di aver prestato la professione per almeno 12
mesi precedenti o conseguito attestati come Assistente familiare, Ausiliari Socio-Assistenziali,
Operatori Socio Sanitari o attestati di eguale o superiore competenza socio-sanitaria-assistenziale.
f EBINAF rilascerà all'Oda regolare certificazione di competenza valevole su tutto ilterritorio nazionale
e per la durata massima di L0 anni. Superati i 10 anni, l'Oda dovrà sottoporsi ad un esame di verifica
attitudinale ovvero dimostrare di aver lavorato come oda negli ultimi 24 mesi.
e. La certificazione di competenza sarà archiviata presso l,EBlNAF.
f. Si precisa che il conseguimento di attestato di competenza Oda non sostituisce attestati richiesti dalla
legislazione in vigore per l'esercizio professionale di Ordini o Albi professionali se non espressamente
ri conosci uti.
Dichiarazione delle Parti sociali:
Le Parti sociali auspicano che il conseguimento dell'attestazione professionale di Oda, qualora acquisito attraverso
percorsi riconosciuti da enti accreditati, possa essere riconosciuto quale creditoformativo per la formazione di (." j,r,i/r,operatori socio Sanitari o Auslliari soclo-Assistenziali negli ambiti regionali. a
,//r'
Art.3 - Profito professionate detl'Operatore diservizi al,L'infanzia domicitiare (Tagesmutter)
1. L'Operatore di servizi alt'infanzia domicitiare, chiamato normatmente Tagesmutter, è una
professione non ordinistica riconosciuta datta Legge 4/201A.
2. Per tate riconoscimento, l'esercizio professionate è sottoposto att'acquisizione di specifici
formativi.
4.
3. It presente ccnt si timita a regolamentare it rapporto di tavoro instaurato datta TGM con l,impre
attraverso [a forma di cococo.
It profito professionate detta TGM:
. Adotta uno stite educativo che accompagna it bambino at['autonomia net rispetto dei suoi
tempi di crescita, inserendo it bambino net piccoto gruppo e favorendo un piccoto contestddi
sociatizzazione;
. Adotta un progetto pedagogico ed educativo che prevede, tra t'attro ta centratità delta casa
come luogo che accogtie i bambini in un ambiente famitiare e come ambito simbotiÉo ed
educativo
o Personal.izza il. servizio net rispetto dette scel.te educative detta famigtia;
a,
b.
d.
specifica
attestati
c,
. Adotta tecniche e attrezzature per una corretta igiene det bambino, dei suoi indumenti e degti
strumenti necessari ad accudirto;
. Apptica tecniche per ['organizzazione dei pasti ne[ rispetto dette diete e dette tabelte dietetiche,
variando i menù in modo coerente con [e indicazioni atimentari prescritte dai dietistidetta APSS
e in coerenza con le indicazioni detta famigtia;
o Comprende e decodifica i bisognietementari det bambino (dormire, mangiare, tavarsi, ecc.)
prefigurando it tipo di intervento da realizzare (ad es. tavarlo, cambiarto, dargti da mangiare,
farto dormire, ecc.) in retazione att'età e at diverso grado di autonomia;
o Recepisce te specifiche nutrizionati e te indicazioni atimentari necessarie atta preparazione dei
cibi e atta [oro conservazione; rispetta te norme in materia di sicurezza atimentare adeguando
o i propri comportamenti in modo costante e sistematico;
. Adotta comportamenti e tecniche di comunicazione (vocate, gestuate e psicomotoria) in
sintonia con [e caratteristiche det bambino;
. Apptica tecniche di gioco curando che le attività ed i materiati utitizzati non siano pericotosi e
dannosi per itbambino;
o Definisce attività ludico-ricreative votte a favorire processi di crescita fisica, emotiva,
intettettuate e sociale det bambino;
. Stimota te capacità espressive e psico-motorie det bambino attraverso diverse forme di gioco.
o Adotta modatità e soluzioni idonee alla prevenzione e atta riduzione di situazioni di rischio
ambientate per it bambino;
. Apptica procedure e tecniche di igiene e putizia dett'ambiente divita e di cura det bambino;
o Rileva esigenze di organizzazione e di riordino degti ambienti divita e di cura det bambino,
individuando sotuzionivotte ad assicurarne l'adeguatezza e [a sicurezza;
o Svotge attività pedagogico-didattiche finatizzate att'acquisizione degti obiettivi educativi
programmati
r Programma e prepara lattività educativa e didattica nell'ambito dette conoscenze educative su
cui si aggiorna periodicamente
o Partecipa ai corsi e ad attività di aggiornamento e diformazione nonché di quatificazione
professionate con periodicità per un minimo di 30 ore annue accreditate datt'Associazione
Nazionale Domus.
. Adotta [e necessarie cautele per assicurare [a riservatezza ed it rispetto
o dette norme sutta privacy;
o Protegge [e informazioni pertinenti at proprio [avoro ed atte proprie
. responsabitità;
o Conosce te modatità per l'utitizzo e la protezione dei dati personali, anche
. quando gestiti con suppofti informatici, at fine di evitare accessi non
o aulorizzati e trattamenti non consentiti; Archivia sempre i documenti contenenti dati
e sensibiti in tuoghi sicuri non accessibitia terzi
o Verificare [e condizioni igienico - ambientati e di sicurezza dei tuoghi in cui si ,,
o svotgono te attività e dei beni utitizzati per to svotgimento detta stessa; /o Mantiene una retazione stabile con itcoordinatore psicotogico det ,l +;, //Z/. servizio a garanzia del. suo equitibrio e det mantenimento degti standard di servizio; | /, / '
e Tiene una documentazione det Lavoro in itinere svotto con i bambini; \,/ " ;
-_-_fi -Art.4 - Modatità di esecuzione dett,incarico
Stante [e diverse caratteristiche det servizio tra Oda e TGM, te modatità operativa per l'esecuzione
dett'incarico saranno distinte per competenza: I
lil, ll+
Modatitàpert'operatored'aiuto tI W,r' /,.'
a. lcommittenti raccotgono te richieste di assistenza e definiscono un piano di ausitio. ,1 /'
b. Sutta scorta detle caratteristiche det piano di ausitio, individuano tra i propri cottaboratori co[oro che
rivestono Le condizioni idonee a soddisfare te richieste del. cl.iente e propongono toro ['incarico.
c. lcotl.aboratori interpettati, vatutata [a proposta di incarico, saranno tiberl di accettarto o rifiutarto in
ragione dette proprie disponibitità ditempo.
12
personati e-
ln caso di accettazione dett'incarico, vengono forniti att'0da i dati del cliente, it tuogo presso cui si
svotgerà l'incarico, il piano di ausitio e i[ compenso retativo.
lI committente si premurerà di informare preventivamente il collaboratore di eventuati impianti
audiovisivi presenti su[ luogo ove presterà servizio.
Itcommittente predisporrà un incontro tra it ctiente e itcottaboratore.
ll collaboratore, si reca presso il domicilio dell'assistito o struttura di temporaneo ricovero e concorda
direttamente con quest'ultimo o i familiari, ogni profilo operativo attinente alla tipologia di prestazioni, gli orari
di assistenza, le concrete e mutevoli modalità di erogazione del servizio.
Eventuali difformità che potessero intervenire durante il servizio e che modifichino il contratto di servizio
potranno essere concordate direttamente tra il cliente e l'ODA e segnalati congiuntamente al committente per
la modifica della fatturazione per il cliente e della busta paga per il collaboratore. Salvo diversa indicazione il
committente ne prenderà atto.
Qualora si riscontrasse la necessità di sostituzione del collaboratore, il medesimo verrà esonerato dal servizio
e avrà diritto di precedenza in caso di nuovi incarichi.
It committente metterà a disposizione detL'operatore un servizio di consutenza a cui ricorrere per
superare eventuati criticità o per richiedere itsupporto di personale speciatizzato.
k. Per il rapporto fiduciario che si viene a creare tra collaboratore e assistito e per le modalità con cui il
collaboratore organizza il proprio servizio, sono assenti le condizioni e i presupposti entro cui si manifesta il
vincolo di subordinazione nell'ambito dell'attività svolta, non venendo esercitato alcun potere direttivo da
parte del committente in quanto il collaboratore dovrà prowedere in modo autonomo alla propria auto
organizzazione, gestendo la prestazione nel tempo e nello spazio in ragione delle richieste concordate con
l'assistito, con l'unico vincolo della coordinazione con il committente per eventuale supporto sostitutivo o
integrativo dei servizi offerti.
Modalità per l'Operatore di servizi atl'infanzia domicitiare (Tagesmutter)
a. Adotta uno stite educativo che accompagna it bambino at['autonomia nel rispetto dei suoi tempi di
crescita, inserendo it bambino net piccoto gruppo e favorendo un piccoto contesto di
sociatizzazione;
Adotta un progetto pedagogico ed educativo che prevede, tra ['attro ta centratità detta casa come
luogo che accogtie i bambini in un ambiente famitiare e come ambito simbotico ed educativo
Personatizza it servizio neI rispetto dette scette educative detta famigtia;
Adotta tecniche e attrezzature per una corretta igiene det bambino, deisuoi indumentie degti
strumenti necessari ad accudirto;
e. Apptica tecniche per ['organizzazione dei pasti net rispetto dette diete e dette tabette dietetiche,
variando i menù in modo coerente con [e indicazioni atimentari prescritte dai dietisti detta ApSS e in
coerenza con le indicazioni detta famigtia;
f. Comprende e decodifica i bisognietementari det bambino (dormire, mangiare, tavarsi, ecc.)
prefigurando it tipo di intervento da reatizzare (ad es. lavarlo, cambiarto, dargti da mangiare, farto
dormire, ecc.) in relazione att'età e at diverso grado di autonomia;
g. Recepisce te specifiche nutrizional.i e te indicazioni al.imentari necessarie alla preparazione dei cibi
e alta loro conservazione; rispetta [e norme in materia di sicurezza atimentare adeguando i propri
comportamenti in modo costante e sistematico;
h. Adotta comportamenti e tecniche di comunicazione (vocale, gestuate e psicomotoria) in sintonia
con [e caratteristiche det bambino;
i. Apptica tecniche di gioco curando che te attività ed i materiati utitizzati non siano pericotosi e
dannosi per it bambino;
j. Definisce attività [udico-ricreative votte a favorire processi di crescita f isica, emotiva, intettettuate
sociate det bambino;
k. Stimota te capacità espressive e psico-motorie det bambino attraverso diverse forme di gioco.
t. Adotta modatità e sotuzioni idonee atta prevenzione e atta riduzione di situazioni di rischio
ambientate per it bambino;
m. Apptica procedure e tecniche di igiene e putizia dett'ambiente divita e di cura det bambino;
n. Riteva esigenze di organizzazione e di riordino degti ambienti divita e di cura det bambin
d,
t.
c.
h,
c.
d.
t,
individuando sol.uzionivotte ad assicurarne t'adeguatezza e La sicurezza;
13
(f
o, §v0tge attività pedagogico-didaniche finatizzate att'acquisizione degti obiettivi educativi
programmati
p. Programma e prepara t'attività educativa e didattica nett'ambito dette conoscenze educative su cui
si aggiorna periodicamente
q. Partecipa ai corsi e ad attività di aggiornamento e di formazione nonché di quatificazione
professionale con periodicità per un minimo di 30 ore annue accreditate datl'Associazione
Nazionate Domus.
r. Adotta [e necessarie cautete per assicurare ta riservatezza ed it rispetto dette norme sutta privacy;
s. Protegge te informazioni pertinenti at proprio tavoro ed atte proprie responsabitità;
t. Conosce te modatità per l'utitizzo e la protezione dei dati personali, anche quando gestiti con
supporti informatici, atfine di evitare accessi non autorizzati e trattamenti non consentiti; Archivia
sempre i documenti contenenti dati personati e sensibiti in tuoghi sicuri non accessibiti a terzi
u. Verificare te condizioni igienico - ambientati e di sicurezza dei tuoghi in cui si svotgono te attività e
dei beni utitizzati per to svotgimento detta stessa;
v. Mantiene una retazione stabite con it coordinatore psicotogico detservizio a garanzia det suo
equitibrio e det mantenimento degtistandaid di servizio;
w. Tiene una documentazione det tavoro in itinere svotto con i bambini;
Art. 5 - Forma del conffatto di collaborazione
1. ll contratto di collaborazione è stipulato in forma scritta, in duplice copia e sottoscritto dal Committente e dal
Collaboratore e a questi consegnata copia originale. ll contratto deve includere le seguenti informazioni:
a) L'identità delle parti contraenti;
b) I riferlmenti di legge che regolamentano il rapporto di cococo;
c) Le attestazioni professionali previste per le TGM
d) La descrizione dell'attività;
e) La durata della collaborazione e le modalità di coordinamento con il Committente;
0 L'entità dei compensi e loro modalità di erogazione;
g) ll riferimento all'applicazione del presente Ccnl per tutti gli istituti non riportati nel contratto di
collaborazione;
h) Le modalità di recesso anticipato del contratto e i relativi preawisi;
i) L'assenza di compenso in caso di mancata prestazione o sospensione;
j) Le eventuali modalità di rinnovo riguardanti le collaborazioni;
k) Le forme di diritto alla sospensione del servizio
l) Le clausole sulla riservatezza dei dati personali relativi al collaboratore, a quelli aziendali e a quelli
utenti;
m) Forme assicurative obbllgatorie previdenziali e assistenziali;
n) Forme obbligatorie fiscali;
o) Le responsabilità civili e penali a carico del collaboratore corrispondenti ai comportamenti che possano
arrecare danni morali e materiali al committente;
p) Le forme di godimento dei diritti sindacali;
Art. 5 - Lavoro autonomo occasionale
7. Stante la peculiarità della prestazione autonoma occasionale prevista dalle norme vigenti e le oggettive
situazioni di urgenza e straordinarietà riscontrabili nel servizio di ausilio familiare attraverso la
dell'operatore d'aiuto, le Parti si impegnano ad approfondire con le istituzioni preposte le causali che
applicabile detto istituto.
2. Qualora si rendesse esplicito l'accesso alla forma richiamata, le parti si incontreranno per definirne
regolamentazione contrattuale.
4deg
ll
Art.7 - Determinazione del compenso per Operatori d,aiuto
t. ll compenso minimo lordo corrispondente all,Oda è stabil
richiesto e suddiviso in valori orari, giornalieri e mensili:
dal 1" gennalo
FORMA DEL SERVIZIO lzozq
ito dalla sesuente tabella'" 0rrilr" r,r"rv,.,"M
ill 14
Servizio di veglia e compagnia alla persona
a
Valore orario 5,80
b
Valore giornaliero 47,42
c
Valore mensile 838,68
Servizio di ausilio a persone autosufficienti
d Valore orario 6,83
e Valore siornaliero 46,59
f Valore mensile 942,22
Servizio di ausilio a persone non autosufficienti
o
Valore orario 7,25
h
Valore giornaliero 51,77
I
Valore mensile 1.045,76
Servizio di ausilio a persone con particolari
patologie di non autosufficienza
I
Valore orario 8,59
m Valore giornaliero 62,72
n
Valore mensile 7.473,32
Servizi notturni
o Servizio di veelia notturna oraria 7,25
p Servizio di veglia notturna 12 ore consecutive 72,48
q
Servizio di semplice veglia notturna mensile 76I,02
r Servizio di assistenza notturna mensile 1.180,36
s
semplice presenza notturna mensile senza veglia 569,47
t semplice presenza notturna giornaliera senza veglia 36,24
a. ll servizio di veglia notturna è quantificato nel valore orario corrispondente alla riga "o" per una
presenza di durata inferiore o uguale alle otto ore, mentre sarà corrisposta in cifra forfettaria per una
prestazione continuativa nel limite delle 12 ore consecutive come dalla riga ,,p,,.
Per le ore che non sono destinate alla semplice veglia ma che comportino un impegno di ausilio del
collaboratore all'assistito con una conseguente effettiva prestazione, che si presume in via equitativa ./j 1
pari a tre ore, sarà corrisposto in aggiunta alla cifra forfettaria sopra determinata, una maggiorazion" 14 j ,di euro 15,00. /J '
Perleprestazioni notturnedi duratamensile, paria24giorni di lavorosu30di calendarioedi 288ore,/ /
il compenso sarà corrisposto sulla base della tabella alle righe "q, r, s".
Qualora il servizio notturno venisse svolto senza la veglia e senza impegno di ausilio, la
giornaliera sarà corrispondente alla riga "t".
Le ore eccedenti alle 288 mensili verranno remunerate con valore orario notturno.
b. Qualora il servizio venisse prestato dal collaboratore a più persone, entro la stessa abitazione o
il compenso sarà maggiorato del 10 %.
2. La prestazione di ausilio a persona con particolari patologie di non autosufficienza è determinata
soggetto assistito è nelle condizioni di totale infermità per la quale necessiti intervento qualificato.
prestazione dovrà essere concordata preventivamente con il collaboratore;
3. La prestazione giornaliera è considerata tale quando vengano raggiunte o superate le 8
lavorate anche non consecutive.
4, Le ore eccedenti le 8 ore giornaliere saranno remunerate con il valore orario corrispondente.
tariffa
fi"*p
5, ln caso di prestazione giornaliera protratta nella settimana con orari giornalieri differenti, si potrà remunerare
il collaboratore con il valore forfetario giornaliero assommando le ore prestate per multipli di otto ore e la
differenza pagata con valore orario corrispondente. Condizione preliminare che vengano lavorati almeno 5
giorni e un minimo di 40 ore nella settimana.
6' La remunerazione mensile è considerata tale quando vengano raggiunti o superati i 24 giorni lavorati nell'arco
di 30 giorni di calendario, ovvero 240 ore lavorate nello stesso periodo.
7, Resta salva la facoltà, stante la natura autonoma del rapporto di lavoro, di convenire compensi migliorativi
rispetto a quanto stabilito dal presente Ccnl.
8. I compensi ai collaboratori saranno corrisposti con cadenza mensile entro e non oltre il 20 di ogni mese
successivo a quello di maturazione.
9. ll ritardato pagamento del corrispettivo entro i 15 giorni successivi rispetto ai termini sopra indicati, farà
decorrere gli interessi moratori a carico del committente nella misura degli interessi legali.
10. Sulla somma erogata al collaboratore, il committente è tenuto ad applicare quanto stabilito dalle normative
vigenti in materia fiscale, previdenziale e assicurativa.
11. Non è ammesso il pagamento della prestazione del collaboratore attraverso voucher.
12' ll presente articolo trova applicazione integrale per la remunerazione oraria. La remunerazione giornaliera e
mensile, trattandosi di valori forfettari determinati dalla variabilità della prestazione in relazione all'intensità,
alla qualità e al contesto territoriale in cui viene fornito il servizio, dovrà obbligatoriamente essere ratificata
attraverso apposito accordo aziendale, interaziendale o territoriale tra le rispettive parti nazionali stipulanti il
presente accordo.
13. ln assenza di accordo di ratifica i valori for^fettari giornalieri e mensili non trovano applicazione.
L4. Le imprese aderenti a Professione in Famiglia sono esonerate dalvincolo di ratifica di cui ai commi precedenti.
Art 8 -Dilazione annua del compenso
1. ln considerazione delle particolari condizioni che regolamentano il rapporto in cococo e fermo restando il
compenso riconosciuto per le singole prestazioni orarie, giornaliere o mensili, nonché quanto previsto
dall'art' 1L, comma 5, le parti intendono dilazionare al termine dell'anno legale (dicembre) l'intero
incremento contrattuale.
2, Afar data dal 1'gennaio 2024, ogni collaboratore maturerà un compenso aggiuntivo ai minimi previsti
dall'aft. 7 denominato "Dilazione annua del compenso,,.
3. Detto compenso sarà calcolato in percentuale sulla somma dei compensi lordi percepiti durante il periodo
gennaio/dicembre dell'anno in corso e riconosciuto con la retribuzione di dicembre.
4. La percentuale verrà calcolata sulla base della progressività del rapporto di cococo con la seguente tabella:
durata dei mesi
in cococo
anno2024
%diC,A,
anno 2025
%dic.A,
anno 2026
%dic.A.
Dala3mesi 2% 3% 5%
Da4a6mesi 3% 5% 8%
DaTa12mesi 5% 8% t3%
5. Le percentuali indicate in tabella si incrementano su base annua, prendendo a riferimento la tariffa ind
nella tabella nell'art. 7.1. (vedi tabelle annue allegate)
6.
7.
8.
Qualora venisse a cessare il rapporto di collaborazione prima della scadenza, detto compenso verrà liquid,
con l'ultima mensilità maturata.
Qualora il rapporto di collaborazione dovesse cesdare per giusta causa, di cui all'art. 12 Recesso anticipato del
contratto di collaborazione, per i punti a, b, c, d, ivalori percentuali di cui alla tabella saranno dimezzati.
ln deroga alla "Dilazione annua del compenso", qualora l'impresa intendesse optare per la conversione del
valore medio annuo in valore orario, giornaliero o mensile, si incrementano i valori di cui alla tabella riportata
all'art, 7 del Capitolo secondo, del 4% per l'anno 2024; del 6,5Yo per l'anno 2025 e del 10% per l'anno 2026 sulla
base della tariffa indicata nella tabella dell'art.7,1 (vedi tabelle annue allegate) e dovrà segnalare entro il
30/04/2024 tale opzione alla Commissione Paritetica Nazionale, la quale esaminerà il caso ed emetterà
I6
apposita delibera di ratifica, valevole per tutti i collaborator$ soci e non soci dell'impresa, che dovrà essere
comunicata a tutti i collaborator* in forza.
ln assenza di segnalazione verrà considerata l'applicazione della "Dilazione Annua del compenso".
Detti aumenti verranno conteggiati dal 1" gennaio 2024 e valevoli per tutti i cococo in organico e per le future
assunzioni.
Sarà cura del committente riportare le tabelle aggiornate sui singoli contratti di cococo futuri.
Resta inteso che detta deroga non trova applicazione per i casi di cui al punto 7 del presente articolo.
A seguito di nuova adozione del presente CCNL, l'impresa potrà optare per il valore orario entro 30 giorni con
le modalità sopra previste.
9. Gli incrementi contrattuali definiti nel 2024 assorbonogli eventuali aumenti dei compensi riconosciuti avario
titolo nei singoli rapporti di collaborazione.
AÉ. 9 - Determinazione del compenso per operatori diservizi att'infanzia domicitiare (Tagesmutter)
t, ll compenso delle TGM è commisurato sulla base dei minori accuditi e delle ore prestate.
2. Ferme restando le diverse normative regionali che determinano il numero massimo di minori concomitanti
nell'arco della giornata, il committente riconoscerà alla TGM euro 5,00 orari per ogni singolo minore accudito
nelle giornate feriali e di euro 6,00 nelle giornate festive e nelle ore comprese tra le ore 21:00 e le ore 8:00.
3' lcompensidicuial punto 2 rimangono invariatifino alla data del3L dicembre 2024.Per gli anni 2025 e2026
saranno rivalutati dell'L,5% fino alla scadenza del presente Ccnl.
Art. 10 - Regime diconvivenza Oda
1' La prestazione lavorativa di Oda può essere erogata anche in regime di convivenza presso l'abitazione
dell'assistito.
2. Le procedure relative agli atti amministrativi circa il domicilio temporaneo del collaboratore presso il cliente
dovranno essere definiti preliminarmente tra il committente, il collaboratore e il cliente, nel rispetto delle
norme di legge vigenti.
3. L'orario di lavoro giornaliero in caso di convivenza è pari ad un massimo di 10 ore.
4, ll regime di convivenza può essere concordato anche con orario inferiore alle L0 ore giornaliere (part time
orizzontale).
5. Le ore giornaliere inferiori alle 10 previste, dovranno essere concordate con precisione nell'arco della giornata
e dovranno garantire comunque il diritto al vitto giornaliero.
6. Qualora le ore giornaliere fossero inferiori a 5, i giorni lavorabili nella settimana saranno 6.
7. Qualora le ore fossero inferiori alle L0 previste, le medesime saranno retribuite suddividendo il valore mensile
forfettario per il coefficiente 238.
8. Qualora il servizio venisse svolto in regime di convivenza inferiore ai 24 giorni previsti nell'arco di 30 (part time
verticale), il compenso verrà commisurato suddividendo il valore forfetario mensile corrispondente per il
coefficiente 238 e moltiplicato per le ore effettivamente lavorate.
o Se la prestazione venisse svolta in due giorni consecutivi e per almeno 4 settimane consecutive (part time week
10.
77.
12.
13.
1,4.
15,
16.
Sia nel caso di part time verticale che part time week end restano invariati i diritti di vitto e alloggio per l' O
ll collaboratore avrà diritto ad un riposo di almeno 11 ore consecutive giornaliere.
ll collaboratore avrà il diritto al riposo settimanale pari a una intera giornata e di mezza giornata da concordarsi
con il cliente e dandone comunicazione congiunta al committente.
Detta prestazione dovrà compoftare uno specifico accordo scritto con il cliente del committente ove siano
precisate le condizioni dignitose di vitto e alloggio dell,operatore.
L'assenza di tali condizioni non vincola l'operatore alla prestazione.
ln assenza di condizioni concordate sul vitto, l'operatore avrà il diritto di sospendere il servizio per il consumo
della colazione, del pranzo e della cena pari a 3 ore giornaliere da concordarsi con il cliente e potrà richiedere
17
1
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il rimborso delvitto fino ad un massimo giornaliero di€ 10,00 owero ricevere buoni pasto dal committente di
pari entità.
L7. La presenza del collaboratore nell'abitazione dell'assistito, fuori dall'orario stabilito, dovrà essere rispettosa
della buona creanza e dell'igiene personale.
Art. 11- Norme particolari per prestazioni multiple Oda
1'. Qualora la prestazione dei collaborator* Oda venga fornita a più soggetti e in luoghi di lavoro diversi,
riconducibili ad unico contratto di servizio, verrà considerata "prestazione multipla" e maggiorato del 15%.
2. ll regime orario della prestazione multipla, comprensiva del tempo di spostamento, è commisurato alle 8 ore
giornaliere e alle 40 ore settimanali e il compenso verrà riconosciuto con il valore orario.
3. All'Oda che svolge la prestazione multipla verrà riconosciuto il rimborso delle spese di trasporto nel caso in cui
gli spostamenti comportino un raggio superiore ad 2 km.
4. Qualora la prestazione multipla superi le 6 ore di lavoro giornaliero è riconosciuta all'Oda il rimborso di un
pasto pari a € 3,00 giornaliero.
Ari,, t2 - Corresponsione del compenso
t. I compensi ai collaborator* saranno corrisposti con cadenza mensile entro e non oltre il 15 di ogni mese
successivo a quello di maturazione.
2. ll ritardato pagamento del corrispettivo entro i 15 giorni successivi rispetto ai termini sopra indicati, farà
decorrere gli interessi moratori a carico del committente nella misura degli interessi legali.
3. Sulla somma erogata al collaboratore, il committente è tenuto ad applicare quanto stabilito dalle normative
vigenti in materia fiscale, previdenziale e assicurativa.
4. Non è ammesso il pagamento della prestazione del collaboratore attraverso voucher.
5. Su espticita richiesta scritta detcottaboratore, sarà possibite differire parte det compenso mensite a data
diversa de[[a scadenza naturate. ln tat caso, it differimento non potrà comunque essere erogato ottre a[a
retribuzione di dicembre dett'anno in corso e, in caso di recesso anticipato o atta scadenza det contratto
di cococo, [e somme residue maturate dovranno essere pagate con ['uttima busta paga utite.
Art. 13 - Recesso anticipato det contratto di coltaborazione
1. La durata del rapporto in cococo è definita nel contratto individuale.
2, ll collaborator* e il committente potranno recedere anticipatamente il contratto in qualsiasi momento e senza
motivazione, dandone preawiso alla controparte con almeno 20 giorni di calendario, attraverso l'invio di
raccomandata con ricevuta di ritorno all'indirizzo noto alla controparte, ovvero con consegna brevi mani con
firma di ricevuta.
Qualora non venissero garantiti i 20 giorni di preawiso da parte del collaborator*, il committente è autorizzato
a trattenere dal compenso l'equivalenza di7 giorni corrispondenti al servizio in essere e di 15 giorni qualora
venisse instaurato un rapporto privato tra il cliente e il collaborator* nei 30 giorni successivi alla data di recesso.
4. ll preavviso di 20 giorni non si applica nel caso in cui il collaborator* non presti servizio o non abbia accettato,
l'incarico, nonché negli ultimi 20 giorni precedenti la scadenza naturale del contratto.
5. ll committente potrà recedere il contratto senza preavviso pergiusta causa nei seguenti casi:
a. Comportamento lesivo nei confronti del cliente e/o dell'assistito;
b. Abbandono ingiustificato dell'assistito durante il servizio
c. Divulgazione non autorizzata di dati aziendali e/o del cliente;
d, Comportamento sleale nei confronti dell'azienda che arrechi danno di immagine e/o economico;
e. Periodo di malattia superiore a 6 mesi nell'arco di L2;
f. Reiterato rifiuto di incarico per 3 volte consecutive;
6. ll mancato rispetto del preawiso da parte del committente comporta una penale a favore del collaborator*
pari a7 giorni di retribuzione corrispondenti al servizio in essere.
Art. 14 - Riposo psicofisico
1. Ogni singolo collaborator* ha diritto ad un adeguato periodo di riposo psico-fisico. Esso si realizza durante
l'arco della giornata con la garanzia di un minimo di 11 ore consecutive di riposo, della settimana con almeno
1 giornata e dell'anno con 28 giorni di calendario.
3.
%
18
ll riposo annuo di 28 giorni di calendario sarà concordato con il committente con almeno 3 mesi di anticipo dal
periodo di riposo.
La maturazione del riposo annuo awiene sulla base dei t2 mesi di collaborazione precedentemente
contrattualizzati o in regime di proroga (28 giorni : 12 mesi x i mesi contrattualizzati). ll mese è considerato tale
se superati L5 giorni contrattualizzati.
Art. 15 - Sospensione dall'incarico
t, ll contratto di collaborazione può essere sospeso in determinate condizioni.
2. ll periodo di sospensione interrompe il servizio in essere. Sarà cura del committente predisporre le conseguenti
sostituzioni,
La sospensione si intende quale diritto del collaborator* a non essere coinvolto in proposte di incarico da parte
del committente nel periodo interessato.
ll periodo di sospensione, non interrompe gli istituti contrattuali legati alla durata del rapporto né quelli previsti
dalla legge.
5. ll collaborator* dovrà consegnare adeguata documentazione al committente per giustificare il periodo di
sospensione.
6. Le condizionl che fanno decorrere la sospensione sono;
a) lnfortunio fino a guarigione clinica;
b) Malattia per un periodo non superiore a 6 mesi,
c) Maternità per il periodo obbligatorio e facoltativo in caso di rischio per la gravldanza fino al
compimento di 1 anno del nascituro;
d) Congedo matrimoniale di 15 giorni,
e) Paternità per un periodo di 3 mesl anche non consecutivi;
f) Decesso di familiari fino alsecondo grado per un periodo massimo di l mese;
C) Riposopsico-fisico;
h) Permessi sindacall;
i) Altre forme di sospensione concordate tra committente e collaboratore.
Art. 16 - Forme assicurative e sicurezza sul lavoro
1. ll collaborator* beneflcia delle tutele previdenziali e assistenziali definite dalle leggi in vigore. llcommittente si
renderà obbligato al corretto pagamento delle medesime.
2. ll committente è obbligato alla sottoscrizione di apposita polizza assicurativa a tutela dei danni subiti dal
collaborator* e non coperti dalle prestazioni obbligatorie di cui al punto precedente e per danni arrecati a terzi
nell'esercizio dei servizi.
3. Fermi restando gli obblighi previsti dalla legge in riferimento alla sicurezza sul lavoro e sulla salvaguardia della
salute, il committente garantirà adeguate informazioni al collaborator* sui generici rischi infortunistici che
potrebbero accadere nei luoghi di lavoro in cui prestano servizio. Per i collaborator* che abbiano superato i
mesi di collaborazione, il committente garantirà una visita medica gratuita perverificare lo stato di salute dei
medesimi.
4. Compatibilmente con le esigenze organizzative aziendali, al fine di prevenire la Sindrome di
committente dovrà ricercare tutte le forme atte a contenere lo stress da prestazione del collaborator*.
Art, t7 - Stabilizzazione occupazionale
1. Le parti, net comune obbiettivo di migtiorare ta quatità professionate dei cottaborator* e di creare te
condizioni per ta stabitizzazione dei rapportidicottaborazione coordinata e continuativa, concordano che
i cottaborator* che abbiano prestato attività lavorativa in cococo per atmeno 24 mesi netta stessa
impresa, matureranno it diritto di precedenza per accedere ne[t'organico detta impresa in quatità di
lavoratore su bordinato.
2. lt diritto di precedenza si concretizza esctusivamente nel caso in cui ta società debba sostituire o
integrare l'organico di tavoratori subordinati in essere.
3. L'accesso atto status di lavoratore subordinato dovrà corrispondere atta capacità professionale
acquisita dat cottaborator* e, in assenza, ta società dovrà agevotarne ta formazione professionate, nei
timiti dette proprie possibitità.
2,
3.
3.
W
{
t
t9
4, lt diritto di precedenza trova appticazione soto se it cottaborator* abbia acquisito te adeguate
competenze rich ieste da I nuovo i nquadra mento.
5. lt Committente dovrà comunicare at cottaborator* ['eventuatità di stabitizzazione. lt cottaboratork potrà
segnalare it proprio interesse entro 8 giorni datta data di awenuta comunicazione. Trascorsigti 8 giorni si
intende rinunciato it diritto di precedenza.
Art: 18 - Rimborsi spese e indennità
1' Qualora il regolamento aziendale del committente prevedesse particolari condizioni riferite ad indennità
accessorie, le stesse dovranno essere riconosciute anche ai collaborator*. A titolo esemplificativo:
a) indennità di trasferta forfettaria fuori dal territorio comunale della sede aziendale;
b) trattare ai fini fiscali come trasfertista il collaborator* che in via continuativa effettui la prestazione
presso più clienti in luoghi sempre diversi, trovandosi di fatto nell'impossibilità di utilizzare i mezzi
pubblici;
c) rimborso chilometrico in ragione della impossibilità di conciliare itempi delservizio offerto con l'utilizzo
dei mezzi pubblici;
d) buoni pasto qualora le condizioni di servizio non consentano al collaborator* di usufruire del pasto
presso il domicilio dell'assistito o struttura residenziale od ospedaliera.
Art: 19 - Eventi compoÉanti impossibilita temporanea della prestazione per le TGM
1. La gravidanza, la malattia e l'infortunio non comportano l'estinzione del rapporto contrattuale, la cui
esecuzione rimane sospesa senza diritto al corrispettivo, per un periodo pari a quello della sospensione e
comunque non superiore a 180 giorni. Restano intesi gli obblighi della collaboratrice di riferire
immediatamente dell'infortunio occorsole e di documentare con apposito certificato lo stato di malattia.
2. ln caso di maternità il periodo di sospensione è compreso tra i due mesi precedenti la data presunta del parto
ed i quattro mesi successivi alla data effettiva del parto, fino ad un periodo massimo di 180 giorni.
3. Aisensideldecreto legislativo n.80/20!7, attuativo delc.d. "Jobs Act" in caso di parto anticipato rispetto alla
data presunta (parto prematuro o precoce), ai 4 mesi dopo il parto si aggiungono i giorni non goduti prima del
parto, anche qualora la somma dei 4 mesi post partum e dei giorni compresi tra la data effettiva del parto e la
data presunta del parto, superi il limite complessivo dei 180 giorni. Nel caso in cui la collaboratrice in stato di
gravidanza abbia maturato il diritto alla proroga del rapporto contrattuale, le sarà riconosciuto un diritto di
prosecuzione.
4' E' considerata sospensione giustificata della prestazione anche l'astensione anticipata della maternità dovuta
all'adozione di regolamenti dell'Ente Gestore della collaboratrice che prevedano per la stessa l'astensione per
il periodo di congedo maggiore dei 5 mesi di astensione obbligatoria, ovvero dalla data di notizia di gravidanza
fino ai 2 mesi precedenti la data presunta del parto; in tal caso la collaboratrice avrà diritto ad una proroga del
contratto nell'ambito della durata dell'incarico di riferimento per un periodo pari a quello dell'astensione
anticipata.
5. E' considerata sospensione giustificata della prestazione anche l'astensione anticipata della maternità dovuta
ad eventi che mettano a rischio la gravidanza o la salute della collaboratrice nel periodo compreso tra la data
di inizio della maternità e i due mesi precedenti la data presunta del parto; ln tal caso la stessa avrà diritto ad
una proroga del contratto, nell'ambito della durata dell'incarico di riferimento, per un periodo pari a quellorr rilErililEttLU, pEr uil ptrItuuu pdltd quelllo t
dell'astensione anticipata e con le stesse regole per la maternità non a rischio. Tali eventi dovranno essere l,'.'
debitamente certificati e, comunque, resta ferma la possibilità del committente di richiedere apposita verifica, "- ,/
t
medica nel limite delle possibilità previste. ,t t'
6. Tenuto conto dell'alto valore sociale e della grande considerazione che le parti intendono riservare alla
maternità, il committente si impegna, quale disposizione di miglior favore, a riconoscere anche alle
collaboratrici che nell'anno precedente non abbiano maturato i contributi necessari, la stessa percentuale
corrisposta dall'INPS (80%) a titolo di indennità di maternità. Tale indennità sarà riconosciuta per quota parte
differenziale e, comunque, fino a concorrenza dell80%, qualora la medesima collaboratrice acceda uiV rr'
trattamenti previsto dagliarticoli 74 e75 del Decreto Lgs. N. 151/2001. :/;'
Le collaboratrici che abbiano terminato il periodo di astensione obbligatoria, qualora abbiano reso {. ''
dichiarazione di disponibilità, hanno diritto di precedenza per la stipula di nuovi contratti. I
Per quanto concerne gli aspetti previdenziali, si fa espresso rinvio alle disposizioni di legge in materia.
Le Parti, infine, si danno atto che le norme relative alla maternità contenute nel presente articol{ si
7.
8.
9.
anche ai casi di adozione e affidamento.
20
I
Alt. 1 - Definizione e procedure det rapporto di tavoro
1. lt rapporto di tavoro dette figure professionati di seguito regotamentate è sottoposto atte norme di tegge
in materia di tavoro domestico subordinato
2. Esso si apptica ai prestatori d'opera senza distinzione di nazionatità o apotidi, comunque retribuiti,
purché in età da [avoro.
3. lt rapporto può essere reatizzato presso t'abitazione detdatore di lavoro, in diverso tuogo dichiarato in
forma espticita att'atto de[l'assunzione o in più tuoghi se secondari e non prevatenti a quetto dichiarato
att'atto dett'assunzione.
4. La prestazione può essere fornita anche in regime di convivenza.
5. lt rapporto dovrà essere regotato da apposito contratto di tavoro e segnatato agti Enti competenti con ta
retativa documentazione di supporto in essere. Copia det medesimo dovrà essere consegnata at
lavorator*.
6. È considerato rapporto a tempo determinato quatora ta prestazione comporti una durata inferiore a tre
mesi o per [a sostituzione di personate domestico.
7. I rappotti a tempo determinato inferiori a 30 giorni di catendario sono esonerati det vincoto delta stiputa
contrattuate.
Art.2 - Profiti professionati
1. I tavorator* assunti in forma subordinata
esclusivamente servizi di ausitio famitiare di
categorie:
a. Assistente familiare:
. Lavorator* che svotge attività di ausitio atta persona net disbrigo dette faccende
domestiche.
b. Assistente att'infanzia:
. Lavorator* che svotge attività dicompagnia e assistenza att'infanzia.
c. lstitutore scolastico/cultural.e:
. Lavorator* che svotge attività di recupero di materie scol.astiche o arricchimento cutturate
in genere.
Art.3 - lnquadramento professionale e mansionario
1. L'inquadramento professional.e dei lavorator* è così determinato:
Livetto A1 - Assistente famitiare di semptice presenza e compagnia
Lavorator* che fornisce prestazioni di mera presenza e compagnia senza nessuna attività
di natura assistenziale.
Livetto A2 - Assistente famitiare a persona autosufficiente
Lavorator* che fornisce prestazioni di compagnia, pulizia degti ambienti domestici,
lavatura e stiratura, disbrigo di semptici faccende domestiche e preparazione dei pasti a
persona autosuff iciente.
Livetto A3 - Assistente famitiare a persona non autosufficiente
Lavorator* che fornisce prestazioni di compagnia, putizia degti ambienti domestici,
vestizione, aiuto nett'igiene personal.e, controtto dett'assistito nel.ta corretta assunzione dei
farmaci prescritti, aiuto netta deambutazione, lavatura e stiratura, disbrigo di semptic!
faccende domestiche e preparazione dei pasti a persona non autosufficiente.
certificazione di competenza conseguita tramite enti autorizzati che assista persone con disabitità e/
non autosufficienti.
Ad integrazione dette mansioni previste per it Livetto 43, il. tavorator* garantisce ta capacj,
di interazione psico-sociate con La persona assistita, con i famitiari dett'assistito eM
contesto sociate e competenza sutl.a prevenzione degti incidenti domestici acquisita
attraverso appositi corsi formativi lnait.
Livetto 81 - Assistente att'infanzia senza titoti professionati
Lavorator* in possesso di semptici competenze nett'accudimento di infanti, ricondycibiti
atta compagnia Ludica, att'accompagnamento esterno att'abitazione, alta corretta/igiene
personate, atta vestizione e al.l.a preparazione e/o somministrazione di cibi, operante/presso
direttamente da un datore di tavoro e che svotgono
supporto alta persona sono identificati in tre specifiche
it domicitio det['utente.
2I
Livetto A4 - Assistente famitiare in possesso di requisiti professionati acquisiti attraverso [av,-.
ilÈ
lr
Livetto 82- Assistente att'infanzia con titoti professionati acquisiti attraverso ta certificazione di
competenza conseguita da enti autorizzati.
Ottre a quanto previsto dat mansionario di cui at Livetto 82, it lavorator* è in grado di
interagire correttamente in caso di particotari patotogie delt'infante, con i famitiari e it
contesto sociate e sutta prevenzione degti incidenti domestici, operante presso it domicitio
dett'utente.
Livetto C1 - lstitutore in possesso di ticenzia media superiore
Lavoratore che fornisce te proprie competenze cutturali e scotastiche a persone che
debbano conseguire attestati scotastici di ticenza etementare o media inferiore.
Livetto C2 - lstitutore in possesso di taurea
Lavoratore che fornisce [e proprie competenze cutturati e scotastiche a persone che
debbano conseguire attestati scotastici di ticenza mèdia superiore o esami universitari.
Art. 4 - Trattamento economico
1. ltsatario mini mo orario, giornatiero e mensile per i lavorator*è d ito definito:
Profilo Valore
orario
Valore
giomaliero
con 8 ore
diurne
Valore mensile
con 24 giorni e
240 ore
Assistenza
giomaliera
notturna dalle ore
22 alle ore 6
Assistenza mensile
nottuma dalle ore
21 alle ore 8
Assistente
familiare
Livello A1 6,25 47,00 862,00 50,00
Livello A2 7,00 55,00 995,00 58,00 L 145.00
Livello A3 7,80 60,00 1.127,00 62,00 t.296,00
Livello A4 9,40 70,00 1.392,00 73,00 1.601,00
Assistente
all'infanzia
Livello B1 '7,00 55,00 1.000,00 60,00 1 , 100,00
Livello B2 8,00 62,00 1.1 00,00 70,00 1.250,00
Istitutore
Livello C1 16,00
Livello C2 22,00
2. lt vatore di cui atta tabetta precedente decorre datta data di entrata in vigore det presente Ccnt.
3. Le Parti, preso atto detta rivatutazione ministeriati annuati, si incontreranno per armonizzare [e tretribuzioni del presente capitoto. ll t
4. È oata possibitità atte parti di remunerare to stipendio orario, giornatiero e mensite comprendendo i ratei tl llt
di ferie, festività, tredicesima mensitità e TFR maggiorando i minimitabettari del11o/0. Tate modatità dovrà 'l,ll,
essere prevista ne[ contratto di assunzione. ln tate eventuatità, gti istituti retributivi non saranno
riconosciuti atte toro scadenze naturati. È comunque fatto sa[vo itdiritto del. [avorator* al. godimento dette
ferie maturate. ., /,.,
t/,
Art. 5 - Norme particotari per gti lstitutor* ir' ) fi
1. La figura professionate dett'istitutor* rientra netta normativa general.e det presente Ccnl..
2. ln considerazione det fatto che ta prestazione fornita assume caratteristiche specifiche per
['occasionatità detta prestazione, La retribuzione oraria si considera omnlcomprensiva di rateo ferie,
festività, tredicesima e TFR.
Quatora il. Lavoro svotto riscontri esito scotastico positivo rispetto at.te aspettative didattiche, viene '), ''
riconosciuto att'istitutor* un premio di risuttato pari at 10% dette ore comptessivamente retribuite. //
Sono esctusi dat ruoto di istitutor* insegnanti in organico presso istituti scoLastici.
La redazione det contratto dovrà contenere ottre a quanto previsto datt'art. 1, comma 5 anche i[ numero ,orientativo dette ore destinate al.l.'istruzione ed it periodo entro it quate verranno effettuate. ln sede di /'
pagamento dei contributi previdenziati e assistenzial.i saranno riportate Le ore effettivamente svol.te.
It datore di tavoro redigerà apposita dichiarazione reddituate sut compenso riconosciuto att'istitutoé
termine det periodo contrattuate o entro 60 giornisuccessiviatta chiusura del,t'annofiscate di riferimq
Per tale condizione, it datore di tavoro è esonerato datta redazione di busta paga.
7. lI percorso didattico sarà concordato tra te parti.
8. La prestazione dett'istitutor* potrà essere effettuata, di comune accordo, anche in viOeocoÉ\ferenza.
Art. 6 - Orario di tavoro
1. La durata det tavoro è concordata att'atto dett'erssunzione.
3.
4.
5.
6.
22
2, Le ore tavorate eccedenti a quanto stabitito datt'atto di assunzione s0no considerate: supptementari se
inferiori atte 40 settimanati se non conviventi e a54 se conviventi; sono considerate straordinarie se
venissero superate dette sogtie.
3. l[ [avorator* ha it diritto di riposo giornatiero pari a 11 ore consecutive e 3 ore per it consumo dei pasti
(cotazione, pranzo, cena) se in regime di convivenza.
4. Se superate [e 6 ore consecutive giornatiere, i[ lavorator* ha diritto atta pausa per it consumo det pasto.
5. È considerato [avoro notturno quetto prestato datte ore 22:OO alle ore 06:00, L'orario di tavoro di 10 ore
giornatiere in regime di convivenza, stante ta possibite diversa distribuzione durante ['arco detta giornata,
è considerato ftessibite e non programmabite. Le ore di mancato servizio ma presenti net tuogo di tavoro
sono considerate di attesa e quindi non retribuite.
6. È attresì considerato [avoro notturno protungato quetto prestato datle ore 21:00 atte ore 08:00 disemptice
presenza.
7. lt lavoro notturno discontinuo è consideratotate quandoviene prestato daL l.avorator* per l'assistenza
a[[a persona datle ore 20:00 atte ore 08:00.
8. lI tavoro notturno è vietato ai lavorator* minorenni.
9. L'orario effettuato ottre a quetto stabitito al.l.'atto dett'assunzione potrà essere recuperato durante ['arco
de[ mese o trasformato in permessi retribuiti durante t'anno. lt recupero o [a trasformazione saranno
concordatitra te parti con atto scritto.
10. ln caso di regime di convivenza che comporti un orario inferiore alle 1O ore giornatiere, itvatore detta
retribuzione oraria sarà commisurata suddividendo it corrispondente stipendio mensite con it
coefficiente 234 p$ te ore di lavoro. A tati tavorator* saranno comunque garantiti colazione, pranzo e
cena. ln tale caso ['orario di tavoro sarà definito in forma precisa.
11. Di norma ['orario di tavoro settimanateviene svolto da tunedì a sabato. I lavorator* in regime diconvivenza
avranno it diritto di riposo settimanate pari ad una intera giornata coincidente normatmente con ta
domenica e mezza giornata da concordarsi durante ta settimana.
12. Su richiesta det tavorator* [a giornata intera di riposo potrà essere diversamente concordata con it datore
di tavoro. Anatoga richiesta di sostituzione potrà riguardare te giornate difestività nazionati. Resta inteso
che te giornate diversamente indicate dat tavorator* assumeranno pari vatore contrattuate ai fini
retributivi a quetti previsti per [e domeniche e per te festività nazionati.
Att.7 - Lavoro ripartito
1. È ammesso it tavoro ripartito con attri lavorator* purché riportato espressamente netl'atto diassunzione.
L'orario di lavoro concordato dovrà quindi essere garantito dai tavorator* riportati net contratto di
assunzione. La [oro retribuzione diretta, indiretta e differita sarà subordinata atte ore prestate dat singoto
b. Retribuzione giornatiera: è it saLario riconosciuto pari a B ore lavorate nelta giornat a - ì
c. Retribuzione mensite: è it satario riconosciuto in caso di convivenza pari a 24giorni e di 240 ore - )",
su 30 di catendario ,.[d. Retribuzione notturna: è it satario riconosciuto in caso di prestazione svotta dau.e ore 22 alle oru ' f
8 det giorno seguente
e.
f.
Retribuzione festiva: è itsatario riconosciuto in caso di prestazione nei giorni festivi
Retribuzione straordinaria: è it satario riconosciuto per te ore prestate ottre atte 40 settimanati e
54 se conviventi
g. Retribuzione supptementare: è it sal.ario riconosciuto in caso di tavoro prestato ottre a qu{nt;
stiputato nel contratto di assunzione in regime di tempo parziate fino atta quarantesima
settimanale ,/ .."
h. lndennità diferie: è it satario corrisposto durante it periodo di godimento dette ferie
i. Tredicesima mensil.ità: è ta mensitità aggiuntiva ai 12 mesi dett,anno.
j. Trattamento di fine rapporto: è it satario differito detta retribuzione e percepito at {ermine det
rapporto di lavoro
t.
I
I
i. _,' 23
Iavorator*.
2. I lavorator* coinvotti assumono in sotido t'adempimento di un'unica obbtigazione lavorativa l)3. ln caso dicessazione det rappofto per qual.sivogtia motivo di uno dei tavorator* ripartiti, it contratto di tl
assunzione è considerato estinto per entrambi. "l
/.Art.8 - Rendiconto retributivo ,/..,
1 . Le voci detta retribuzione dei lavorator* presenti in busta paga sono: l,i
\,,,:,1
a. Retribuzione oraria: è it satario riconosciuto per singota ora lavorata t
k. Festività nazionati; è it compenso riconosciuto in coincidenza dette festività nazionati e pari a
1/26esimo detta retribuzione mensite
t. lndennità di mensa: è [a trasformazione in denaro det mancato consumo det pasto, quatora
previsto
m. Scatti di anzianità: è it riconoscimento economico degti anni lavorati presso to stesso datore di
lavoro
n. lndennità di matattia: è it riconoscimento economico nei periodidi matattia
o. lndennità sostitutiva detvitto e dett'attoggio: è ta trasformazione in dena ro det mancato consu mo
de[ pasto e dett'attoggio, quatora previsto
p. lndennità di trasferta: è it riconoscimento economico in caso di spostamento temporaneo det
tuogo di lavoro
q. lndennità ditrasferimento: è it riconoscimento in denaro in caso ditrasferimento definitivo det
tuogo di [avoro
r. lndennità pturiassistenziale: è it riconoscimento satariate in caso di seruizio prestato a più
persone netto stesso ambiente di lavoro
s. Etemento distinto delta retribuzione: è itsatario che non incide sugti istituti indiretti e differiti
t. Superminimo: è it satario che supera quetto del Ccnt
u. Ad Personam: è itsatario riconosciuto ad un solo dipendente
v. Una Tantum: è itsatario riconosciuto per una sota votta nelta retribuzione
2. La retribuzione dei lavorator* ha cadenza mensite e dovrà essere tiquidata entro 1s giorni det mese
successivo a quetto tavorato.
3. lt datore di tavoro consegnerà con cadenza mensite o trimestrate ta busta paga at tavorator* e il
rendiconto retributivo annuo per finatità fiscali. L'eventuate cadenza trimestrate dovrà coincidere con it
pagamento dei contributi assistenziati e previdenziati.
4. I lavorator* che venissero assunti con contratto a tempo determinato per una durata inferiore a 30 giorni
di catendario, fermi restando gti obbtighi di tegge, saranno esonerati datta stiputa det contratto di tavoro
e it datore di tavoro si timiterà a fornire ta dichiarazione reddituate utite aifinifiscati.
Art. 9 - Tredicesima mensitità
1 . La tredicesima mensitità dovrà essere corrisposta entro i primi 15 giorni di dicembre.
2. La sua maturazione awerrà per anno tegate (1o gennaio-31 dicembre).
3. L'entità detta tredicesima sarà catcotata sutta base detto stipendio mensite corrispondente at
di assunzione e maturato per dodicesimi o frazione di giorni effettivamente tavorati nel mese.
Art. 10 - Ferie
1. l[ [avorator* ha diritto ad un massimo di 28 giornidi catendario diferie att'anno per it recupero psico-fisico.
te ferie saranno retribuite in coincidenza dei giorni o dette settimane utitizzate a tate scopo dat lavorator*.
2. La maturazione dette ferie avrà decorrenza con it 1o settembre di ognianno fino at31 agosto de[t,anno
successivo. lt tavorator* avrà it diritto di usufruire dei giorni di ferie maturati entro e non ottre it 31
dicembre de[t'anno in corso.
3' lt periodo dette ferie sarà concordato con it datore di tavoro e non potrà essere trasformato in satario. ./
A
Art. 11 - Trattamento di fine rapporto di tavoro U
1 . lt TFR sarà riconosciuto con l'uttima retribuzione utite e comunque non ottre 30 giorni datta cessazione
det rapporto di lavoro. Per it catcolo det TFR si rimanda atta tegge in materia. Eventuati anticipazioni det
TFR potranno essere riconosciute al lavorator* che ne farà richiesta e riportate separatamente suI
rendiconto retributivo mensite e sutta dichiarazione reddituate annua.
Art. 12 - Retribuzione giornatiera
1. È considerata retribuzione giornatiera quetta retativa atta prestazione svolta dat lavoratore per
otto ore.
2. Le eventuati ore eccedenti te 8 saranno retribuite con it vatore orario corrispondente.
3. Viene considerata retribuzione giornatiera anche se [e ore lavorate nei 5 giorni settimanati siano
diversificate ma comptessivamente non inferiori a 40.
4. ln quatsiasi caso, le ore eccedenti te 40 ore settimanati saranno considerate ore straordinarie.
5. ln caso ditrasformazione diorario, te ore superiori a muttipti di I saranno retribuite con itvator/ orano
Iil
corrispondente.
24
Art. 13. Retribuzione mensile
1. È considerata retribuzione mensil.e quando it tavorator* svotge it proprio lavoro in regime di convivenza
per un periodo di 24 giorni e con 240 ore nell'arco dei 30 di catendario.
2. Eventuati ore eccedenti te 54 settimanati saranno considerate straordinarie e catcotate con it vatore
orario corrispondente e con le maggiorazioni previste.
3. Quatora it rapporto di tavoro cessasse durante ['arco del mese, ta retribuzione spettante at tavorator*
sarà catcotata suddividendo ta retribuzione mensite per it coefficiente 23,4, mottipticato i giorni lavorati
net mese.
4. Net caso di ticenziamento in tronco, senza preawiso, itvatore detta giornata sarà suddivisa per 1o e
mottipticata per [e ore lavorate.
5. Ne[ caso di lavoro prestato in regime di convivenza ma inferiore atte 10 ore previste, ta retribuzione verrà
riproporzionata suddividendo it vatore mensile corrispondente per 234 e mottipticato per [e ore lavorate.
Le ore eccedenti ['orario parziale concordato saranno considerate supptementari se inferiori atte 40 ore
settimanali e straordinarie se superano detta sogtia.
Art. 14 - Retribuzione supptementare e straordinaria
1. Fermo restando che it tavoro supplementare è quetto prestato dat tavorator* assunto con orario inferiore
atte 40 ore settimanati e che svolga ore superiorifino atte 40 ore, e che ittavoro straordinario è considerato
tate quando it tavoratore svotge i[ tavoro ottre te 40 ore, o di 54 se in regime di convivenza, [a retribuzione
sarà così corrisposta:
a. Lavoro supptementare: [a paga oraria corrispondente maggiorata det 10 0/o
b. Lavoro straordinario feriale: ta paga oraria corrispondente maggiorata del21o/o
c. Lavoro straordinario festivo: ta paga oraria corrispondente maggiorata det 600/o
d. Lavoro straordinario notturno svotto datte ore 22 aLe ore 6 det giorno successivo: ta paga
oraria corrispondente maggiorata det 50 o/o
2. Su richiesta del datore di lavoro, te ore supptementari e straordinarie potranno essere recuperate con
permessi retribuiti di pari entità senza atcuna maggiorazione prevista alcomma precedente.
Art. 15 - Festività nazionati
1 . Sono considerate festive te giornate riconosciute tati datta tegistazione vigente; esse attualmente sono:
- 1o gennaio,
- 6 gennaio,
- tunedì di Pasqua,
- 25 aprile,
- 1o maggio,
- 2 giugno,
- 1 5 agosto,
- 1o novembre,
- 8 dicembre,
- 25 dicembre,
- 26 dicembre,
- S. Patrono.
ln tati giornate sarà osservato il. compteto riposo, fermo restando l.'obbl.igo di corrispondere ta normate
retribuzione.
2. Per it rappotto ad ore te festività di cui at comma 1 verranno retribuite sutta base detta normate paga
oraria ragguagtiata ad un 1/6 delt'orario settimanate contrattuatizzato. Le festività da retribuire
tutte quette cadenti nel periodo interessato, indipendentemente dat fatto che in tati giornate fo
prevista, o meno, ta prestazione Lavorativa.
ln caso di prestazione lavorativa è dovuto, ottre atta normale retribuzione giornatiera, it pagamento dette
ore lavorate con [a retribuzione globate difatto maggiorata det600/0.
ln caso di festività coincidente con [a domenica, il. lavoratore avrà diritto aL recupero det riposo in attra
giornata o, in alternativa, aI pagamento di 1/26 detta retribuzione gtobate difatto mensil.e.
Le giornate che hanno cessato di essere considerate festive agti effetti civiti, ai sensi detta tegge 5 marzo
1977,n.54, sono state compensate mediante it riconoscimento at lavoratore det godimento det['intera
giornata nette festività di cui a[ comma 1. I6. Per motivi civiti o retigiosi de[ lavorator* i giorni di festività di cui at comma ''l potranno essffe sostituiti /t
con attre ricorrenze, mantenendo inarterato it vatore contrattuate. Tate modifica oovà ;#;; it"r*ri" L'(
nel contratto di assunzione. I
br 2s
iltu(
4.
5.
Art. 16 - Trasferte e trasferimenti
1. Si considera trasferta [o spostamento temporaneo det tuogo di lavoro indicato net contratto di
assu nzione.
2. Si considera trasferimento [o spostamento definitivo del tuogo di lavoro indicato net contratto di tavoro.
3. NeIcaso in cuivenga prevista att'atto dett'assunzione, [a trasferta, deve essere riconosciuta a[ lavorator*
l'eventuate rimborso dette spese di trasferimento. Ne[ caso di cui ìt tempo di trasferimento comporti it
pernottamento e superi te 6 ore di trasferta, te parti concorderanno iI costo detvitto e dett'attoggio. ln
caso di mancato accordo, iI tavorator* non sarà obbtigato atta trasferta.
4. Nelcaso di mancata previsione ditrasferta e previo consenso det Lavorator*, in aggiunta a quanto previsto
nett'afticoto precedente in merito attrasporto, vitto e attoggio, sarà riconosciuta un e.d.r. pari at10o/o detta
retri buzione corrispondente at periodo di trasferta.
5. ln quatsiasi caso di trasferta, i[ lavoratore dovrà essere preawisato con almeno 30 giorni di catendario.
6, NeI caso di trasferimento in local.ità distante dal.l.'abitazione precedente superiore a 20 km, it Lavorator*
avrà diritto at rimborso dette spese ditrasporto, vitto e attoggio quatora fossero a carico det medesimo.
7. Previa accettazione det trasferimento, it datore di tavoro riconoscerà un e.d.r. pari at 200lo detta
retribuzione mensite de[ lavoratore per it primo mese successivo attrasferimento.
8. NeI caso di rifiuto attrasferimento o atta trasferta non prevista dat contratto di assunzione, it tavorator*
non sarà soggetto alvincolo di preawiso in caso di dimissioni.
Art.17 - Matattia e infortunio
1. ln caso di matattia o infortunio, i[ [avorator* non convivente sarà obbtigato, quatora [e circostanze [o
permettano, a comunicare tempestivamente it datore di tavoro dett'assenza.
2. Successivamente, it lavorator* non convivente dovrà consegnare atdatore di tavoro it retativo certificato
medico owero di ricovero in struttura ospedatiera con annesse prognosi.
3. ln caso di matattia o infortunio, a[ lavorator* spetta [a conservazione det posto di lavoro per un periodo di
30 giorni di catendario datta data dett'evento.
4. I periodi retativi a[[a conservazione det posto di tavoro si catcol.ano ne[t'anno sotare, intendendosi pertate
it periodo di 365 giorni decorrentì daLl.'evento. /1
5. ln caso di interruzione anticipata det periodo di matattia e infortunio, it tavorator* dovrà segnatarto / n
tempestivamente a[datore di tavoro concordandone i[ rientro aL Lavoro. U]6. La matattia o t'infortunio occorso durante it periodo di prova sospende it periodo medesimo. Y ,l7. Nel. caso di matattia o infortunio in regime diconvivenza saranno garantiti ipasticoncordati durante it M\
rapporto [avorativo. lt diritto dei pasti non trova appticazione neI caso in cui it lavorator* non risieda net J \
domicitio dett'assistito.
8. Nei casi di matattia o infortunio superiori a 7 giorni in regime di convivenza, i[ lavorator* dovrà tiberare gti , /rspazi occupati per garantire ta continuità assistenzial.e con attro lavorator*. i /l/
,' ,Ll/
Dichiarazione dette partisociati , U ''
Le Parti sociali, firmatarie del presente Ccnt, considerano inadempiente to Stato ltatiano per ta mancata
osservanza della Convenzione n. 189 e [a Raccomandazione n.201 detta Organizzazione lnternazionate det
Lavoro del 1o giugno 201'1 retative a "Lavoro dignitoso e per te tavoratrici e itavoratori domestici", recepita
integratmente det Partamento ltatiano. Auspicano quindi che vengano superati quanto prima gti ostacoti c
discriminano e impediscano it peno diritto dei lavorator* domestici net beneficiare de[e indennità Oi matattiS
come prevista per tutti i lavorator* itatiani.
Art. 18 - Periodo di prova e preawiso di ticenziamento
1. lt rapporto di tavoro domestico si intermedia con il. periodo di prova iniziate e dal. preawiso in caso di
cessazione det rapporto. Entrambe i periodi sono considerati rapporto di tavoro a tutti gti etfetti.
2. lt periodo di prova pertutti i rapportidi tavoro sono paria 10 giornitavorativi.
3. Superato it periodo di prova e senza ta comunicazione di mancato superamento da parte datoriate o da
parte det lavorator*, it rapporto di lavoro si considera confermato.
4. lt rapporto di tavoro può essere risotto da entrambe te parti con i seguenti termini di preawiso:
a. nel caso di rapporto di Lavoro senza convivenza 8 giorni di catendario
b. nel caso di rapporto di lavoro in convivenza 16 giorni di catendario
5, Per te caratteristiche derivanti dat rapporto di tavoro con istitutor*, non è previsto it periodo di prova e di
preawiso. Ne[ caso in cui t'istitutor*instauri un rapporto di Lavoro differente dal. regime orario promiscuo,
vatgono [e norme previste dai punti precedenti. ,l
tl, r'
Y'/ 26
1./
t
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/,(
6, Netcaso di lavorator* che beneficino di attoggi in f0resteria, it preawiso sarà pari a 30 giorni di catendario.
7. ln caso di mancato preawiso verrà riconosciuta ['equivatenza economica det periodo non concesso atta
pafte awersa.
8. lt preawiso non viene riconosciuto quatora i[ licenziamento o [e dimissioni awengano per giusta causa.
9. ln caso di morte del datore di lavoro it rapporto di tavoro è considerato cessato datta data detdecesso.
Quatora it rapporto di tavoro fosse instaurato da terze persone, te medesime permangono quati titotari
det rapporto fino atta tormalizzazione delta cessazione det medesimo.
10. Net caso in cui it deceduto fosse ittitotare det rapporto di tavoro ma non it beneficiario det seruizio, it
rappolto rimane attivo per la durata non superiore a 30 giorni di catendario, satvo accordi deversi con
eredi o Giudice Tutetare in caso diAmministrazione di sostegno.
Art. 19 - Fideiussione assicurativa
1. Ne[ caso in cui it rapporto di tavoro venisse instaurato da soggetto non beneficiario det servizio, it
medesimo sarà tenuto a garantire attraverso fideiussione assicurativa pari a 30 giorni detta retribuzione
pattuita at fine di garanzia del tavorator* per La prosecuzione det tavoro di assistenza in caso di
premorienza det titotare det rapporto di tavoro.
Art.20 - Scattl di anzianità
1. I tavorator* che mantengano un rapporto di tavoro continuativo con [o stesso datore di tavoro per più di
un biennio matureranno uno scatto di anzianità pari al4o/o detta retribuzione base percepita.
2. Gtiscatti biennati saranno un massimo di sette.
Art.21 - Permessie assenze
1. I lavorator* hanno diritto a permessi individuati retribuiti per ['effettuazione divisite mediche
documentate, purché coincidenti anche parziatmente con l'orario di tavoro. I permessi spettano nette
quantità di seguito indicate:
a. tavoratori conviventi: 16 ore annue;
b. lavoratori non conviventi con orario non inferiore atte 30 ore settimanati: 12 ore annue.
2. Per i [avoratori non conviventi con orario settimanale inferiore a 30 ore, te 12 orc saranno
riproporzionate in ragione dett'orario di tavoro prestato.
3. La maturazione dette ore di permesso retribuito sarà catcotata sulta base ditanti dodicesimi tavorati
nett'arco dett'anno sotare.
4. Gli eventuali permessi maturati e non goduti non sono cumutabiti e decadono trascorsi 12 mesi datta
maturazione.
I [avoratori potranno, inottre, fruire di permessi non retribuiti su accordo tra te parti.
l[ lavoratore cotpito da comprovata disgrazia a famitiari conviventi o parenti entro it 20 grado ha diritto a
un permesso retribuito pari a 3 giorni tavorativi.
7. At tavoratore padre spettano 2 giornate di permesso retribuito in caso di nascita di un figtio, anche per
5.
6.
8.
9.
10.
11.
Le assenze det lavorator* non riconducibiti a maLattia, infortunio o matattia professionate debbono
essere in ogni caso tempestivamente giustificate aI datore di tavoro.
Le assenze non giustificate entro it quinto giorno, ove non si verifichino cause di forza maggiore, sono
considerarsi giusta causa di ticenziamento.
12. ln caso di matrimonio, i[ lavorator* ha diritto ad un permesso non retribuito pari a 15 giorni di
catendario. Sarà cura del lavorator* fornire quanto prima ta documentazione attestante ta data di
matrimonio e iI suo compimento
Le Parti sociati sono consapevoti che it contratto atta pari non è riconducibite ad un rapporto di tavoro ma piuttosto
ad un accogtimento temporaneo in seno a famigtie, come contropartita di al.cune prestazioni, di giovani gtranieri
venutiatto scopo di perfezionare [e toro conoscenze tinguistiche ed eventuatmente professionati e di arrif'cfrire ta
rutr
,1,
l'adempimento degti obbtighi di tegge. i,
At lavoratore che ne faccia richiesta potranno essere comunque concessi, per giustificati motivi, ;;1./permessi di breve durata non retribuiti. ,-'i :/
ln caso di permesso non retribuito, non è dovuta t'indennità sostitutiva detvitto e dett'attoggio. \t
[oro cuttura generate con una migtiore conoscenza det paese di ospitatità.
27
CAPITOLO 4. CONTRATTI ALLA PARI
Pertaticondizioni, te Paftisociatiintendono regolamentare dirittie doveriche potrann0 essere presia riferimento
datt'ospitante e dat['ospitat* e riportati netta redazione detcontratto atta pari.
La seguente normativa si riferisce atta Legge 18 maggio 1973, no 304 e atte norme ad essa cottegate.
Art. 1 - Ambito di appticazione
1. lI contratto si apptica sutt'intero territorio nazionale e coinvotge in quatità di ospitat* tutte te persone
straniere con età compresa ::ai 17 e i30 anni munite di certificato medico ritasciato non ottre 3 mesi
prima det cotlocamento e attestante l'assenza di impedimenti psico-fisici alta cura dei bambini.
Art.2 - Forma contrattuale di ospitatità
1. lt rapporto atta pari deve essere formatizzato attraverso apposito contratto.
2. lt contratto atta pari assume carattere di "Scrittura privata".
3. ltcontratto atta pari è considerato atto formate che regota it rapporto tra l'ospitante e t'ospitato, qualora
gti interessati intendessero adottare iI presente Ccnt, dovrà essere ripoftato espticitamente suL contratto
atta pari.
4. La durata del contratto potrà essere di 12 mesi di catendario o frazione e potrà essere protungato di
utteriori 12 mesi o f razione.
5. lt contratto atta pari dovrà contenere i seguenti dati:
a. Gti estremi personati dei contraenti;
b. I doveri degti ospitanti e degti ospitat*
c. Le modatità diospitatità
d. Le motivazioni cutturati professionati o scotastiche
e. Le prestazioni di aiuto dell'ospitat*
f . ltcompenso riconosciuto
g. Le norme obbtigatorie previste datta tegge 304/73
h. La durata dett'ospitatità
i. lt foro competente in caso di contenzioso
j. La polizza assicurativa adottata
k. Esistenza o assenza di cottegamento a internet presso t'abitazione detl.'ospitante
6. lt contratto sottoscritto dovrà essere redatto in duptice copia.
Art. 3 - Diritti di informazione
1. L'ospitante e ['ospitat* potranno richiedere [e condizioni reputazionati quate elemento volontario e
integrativo atte norme di tegge, prima di sottoscrivere itcontratto atta pari.
2. ltrating reputazionate dovrà essere prodotto da struttura terza in possesso di regotare autorizzazione.
3. Quatora una dette parti acconsenta e renda pubbtico it proprio rating reputazionate, l'attra parte
riconoscerà l'equivatenza di € 20 quate rimborso forfettario dette spese sostenute. /4. Se entrambe te pafti rendessero pubbtico it rating reputazionate, si annutta it rimborso forfettario. I n
Art.4 - Prestazioni di aiuto /'k1. ln considerazione de[ fatto che l'effetto del contratto atta pari si estrinseca attraverso uno scambio l( / '
reciproco di favori riconducibiti att'ospitatità con vitto, attoggio, piccoto compenso economico e att'aiuto L)/'
nel. disbrigo di faccende domestiche sempl.ici e [a cura di minori, t'attività svotta dail.'ospitat* non può
sostituirsi al lavoro svotto da lavoratori domestici assimitabiti.
2. Per quanto riportato aI punto precedente, ta tipotogia di aiuto fornito dal.l.'ospitat* dovrà rientrare nette
seguenti funzioni:
a. Cottaborazione net riassetto generico dette aree comuni dett'ambiente domestico; I Ib. Riordino degtispazidei bambini; A-L/c. Lavaggio e stiratura dei capi di abbigtiamento dei bambini; M l/.Jd. Preparazione dei pastidei bambini; L/e. Compagnia e sorvegtianza difigti minoridegtiospitanti; '/,/f. Supporto nett'apprendimento di una tingua straniera attraverso itgioco e comunque nonin^oy'{/strutturato; // Ig. Aiuto netta cura dianimatidomestici; t t ,V., /',/h. Aiuto netta spesa quotidiana; I I .r/t/hfri. Piccote commissioniesterne I I t )" ,/fl/j. Vigitanza del.t'abitazione in assenza degtiospitanti JU | " ryk. Al.tre forme di aiuto che non comportino responsabitità tegati o commerciati
'b{ 28
Le prestezioni dovranno gerentire atl'ospitat* ta possibitità di eoncretizzare gti impegni che stanno alla
base del contratto atta pari.
Quatora ricorressero te condizioni di trasferimento temporaneo del nucteo famitiare come ad esemplo i
periodidivacanza, e che comporti ittrasferimento det['ospitat*, gti oneri sopportati datt'ospitat* saranno
a totale carico dett'ospitante.
L'ospitat* ha diritto a 14 giorni, owero 336 ore, divacanza ogni 12 mesi di ospitatità contrattuatizzata.Per
periodi di ospitatità inferiori a 12 mesi, igiorni o [e ore di vacanza saranno conseguentemente
riproporzionati. Nei periodi divacanza verrà comunque garantito itcompenso orario concordato.
Art.5 - Responsabitità dei contraenti
1. lcontraenti rispondono in prima persona perfatti che abbiano comportato danni atta controparte e a
terzi.
2, Dovranno tenere un comportamento reciprocamente rispettoso tra [oro e verso terzi.
3. L'ospitante dovrà garantire it tempo sufficiente che permetta att'ospitat* di frequentare tuoghi adibiti at
conseguimento delte finatità cutturati e scotastiche precisate ne[ contratto.
4. L'ospitat* dovrà garantire di mantenere putito e ordinato l.'ambiente occupato, preawisare per quanto
possibite di eventuali ritardi di rientro e di rispettare te regote detta famigtia diaccogtienza.
5. L'ospitante dovrà garantire it rispetto detta tibertà di cutto deLL'ospitat*, ta differenza cutturate e te
conseguenti eventuati differenti necessità a ti mentari.
Art. 6 - Corresponsione e compenso
t, Fermo restando quanto previsto all'art 4, punto 1 e che le qualità e quantità di impegno possono essere
differenti e indicate nel contratto alla pari, la famiglia ospitante riconoscerà all'ospitat* il compenso orario non
inferiore a quanto previsto per il livello A Super in regime di convivenza mensile del Ccnl lavoro domestico e
suddiviso per il coefficiente 212.
ll valore orario per la durata del presente Ccnl sarà pertanto non inferiore a € 5,00. Eventuali riconoscimenti
difformi dal compenso potranno essere assorbiti fino a concorrenza economica.
2, La corresponsione del compenso dovrà avvenire con cadenza settimanale e attraverso bonifico o in moneta
corrente.
Art. 7 - Forme assicurative per ta tuteta su infortuni e matattie
1 . Le Parti, preso atto che itsistema sanitario nazionale itatiano garantisce i tivetti minimi previsti datta Legge
e, ferme restando te norme di tegge in materia di immigrazione extracomunitaria, tasciano tiberi gti
ospitanti e gti ospitat* di stiputare potizze assicurative sanitarie integrative.
2. L'ente bitaterate di settore potrà ricercare possibiti convenzioni assicurative da proporre ai contraenti it
contratto atta pari.
Art. 8 - Recesso del contratto
1 . lt contratto di ospitatità potrà essere rescisso anticipatamente dalta data di scadenza da ambe te parti
senza atcuna motivazione.
2. Satvo casi di evidente incompatibitità, il. recesso anticipato dovrà essere consegnato atta pafte
interessata con preawiso di 15 giorni di catendario, brevi mani e controfirmato per ricevuta. ln mancanza
di controfirma per presa d'atto det recesso, it medesimo dovrà essere spedito con modatità
documenta biti.
3. L'ospitat* dovrà liberare t'abitazione entro e non ottre ta data di cessazione e consegnare quanto in
possesso di proprietà detta famigtia ospitante.
4. La famigtia ospitante dovrà comunque garantire il. compenso pattuito per te ore prestate fino at
deI contratto.
5. lt contratto di ospitatità si considera cessato at suo termine owero per cause non imputabiti atte pa
impediscano [a prosecuzione dett'ospitatità.
6. ln caso di contenzioso riconducibite at presente Ccn[, [e pafti potranno chiedere [a convocazione detta
Commissione Paritetica Nazionate per ittentativo di concitiazione detta tite in sede di Ente bitaterate se
aderenti. Per tutti gti attri casi di carattere penate e civite it foro competente è itTribunate più vicino af(a
residenza in cui si è svotta t'ospitatità.
q
3.
5.
Art. 9 - Ruoto soggetti intermediari
Considerando it ruoto positivo svotto da agenzie o associazioni cutturati di facititazione nett'incontro tra
ospitanti e ospitat* che intervengono in ambito internazionale attraverso reti coordinate, te parti
intendono coinvolgerte at fine di proporre ai toro utenti ['adozione det presente Ccnt.
Per gti scopi precipui dette organizzazioni intermediarie, potranno assotvere ruoti di facititazione per gti
studenti itatiani che si recano att'estero con [e modatità di contratto atta pari, rispettando un codice
deontotogico.
3. Le suddette organizzazioni potranno essere coinvotte ai fini statistici e di monitoraggio de[ settore
att'interno dett'EBINAF.
Art. 10 - Norma particol,are per la durata
1. Considerando che è la prima votta che si intende regol.amentare [a materia per via contrattuate, il.
Capitoto che norma [a materia detcontratto atta parisarà osservato da apposita commissione paritetica
e potrà essere aggiornato con cadenza annuate datta sua decorrenza. ln assenza di modifiche itCapitoto
si intende prorogato di un utteriore anno.
2. Le eventuati integrazioni o modificazionicostituiranno parte integrante detCcnt sottoscritto.
Letto, confermato e sottoscritto
CASABASE
644/
/
1.
2.
30
ALLEGATI
ALLEGATO 1 -facsimite opzione retributiva
C a rta i ntestata de ll' i m pre sa
Atta Commissione Paritetica Nazionale
CCNL servizi di ausitio famitiare
Oggetto: Opzione contrattuate
Spett.te Commissione,
::: ::::::::llil : : : ;;;;;i;;,1.':"tità
di tesate rappresentante dett'impresa
.., consultati gti organismi detta medesima, presa visione det
nuovo CCNL servizi di ausitio famitiare det 20 marzo 2024 e in particoLare itCapitoto 2, art. B (Dilazione annua del
compenso), punto B, segnala [a propria intenzione di optare per ta sotuzione di incremento retributivo dei minimi tabettari
dei propri co[[aboratori previsti datt'aft. 7 netta forma oraria, giornatiera e mensite con te rivatutazioni in percentuale ivi
contenute.
L impresa è consapevole che:
1 . Gti aumenti verranno rìconosciuti ai propri cottaboratori in forza atta data det '1 o gennaio 2024 con i retativi
arretrati per competenza;
2. La suddetta opzione e [a vostra risposta verrà comunicata a tutti i cottaboratori;
3' De[ta mancata decurtazione del compenso in caso di recesso anticipato per giusta causa previsto dat punto 7
del medesimo art. B.
Si precisa che [a presente dichiarazione è,stata inottrata tramite Professione in Famigtia in data e che si desidera
ricevere risposta di ratifica presso itseguente indirizzo e-mait...........
Data
Timbro e firma
P S : i n a lt r a r e la c a m u n i c a z i o n e a i n f.o @ pr.orÉessioneinroa r!1 i*^ila. it
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