CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 30139/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/06/2025 della CORTE APPELLO di FIRENZE udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] - imputato del reato di cui all'art. 674 cod. pen. - ha proposto, tramite difensore, ricorso per cassazione avverso la sentenza con cui la Corte di Appello di Firenze, in data 27/06/2025, ha confermato la condanna emessa dal Tribunale della stessa città; rilevato che il ricorso è stato proposto in data 10/12/2025, avverso la sentenza che, ai sensi dell'art. 544 comma 3 cod. proc. pen., aveva indicato il termine di novanta giorni per il deposito della motivazione, decorrente dal 28/06/2025 con scadenza in data 25/09/2025; rilevato che detto termine è stato rispettato, essendo la sentenza stata depositata il 09/09/2025 (cfr. l'attestazione di cancelleria in calce alla sentenza), e che quindi il termine di quarantacinque giorni per proporre ricorso per cassazione, ai sensi dell'art. 585, comma 1, lett. c, cod. proc pen., è iniziato a decorrere dal 26/09/2025, con scadenza alla data del 10/11/2025; ritenuto che il ricorso sia pertanto inammissibile per tardività, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle m mende P.Q.M P.Q.M