CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 05227/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] e da: Ministero dell'Economia e delle Finanze avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte di appello di Milano visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]Auria; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso proposto dal [OSCURATO:PERSONA] e di accogliere quello proposto dal Ministero; ricorso trattato ai sensi dell'art. 611 cod. proc. pen. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] la Corte di appello di Milano respingeva la richiesta di riparazione per ingiusta detenzione avanzata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], il quale è stato sottoposto dal 18/05/2017 al 24/07/2017 alla misura della custodia cautelare in carcere, in relazione ai delitti di cui agli artt. 416, 648-bis e 648 cod. pen., dai quali era stato assolto, ai sensi dell'art. 530, comma 2, cod. proc. pen., perché il fatto non costituisce reato, con sentenza del Tribunale di Monza del 09/02/2022, passata in giudicato in data 25/06/2022; al rigetto dell'istanza non conseguiva, tuttavia, la condanna del [OSCURATO:PERSONA] alla rifusione delle spese processuali in favore del Ministero dell'Economia e delle Finanze sul presupposto della mancata costituzione in giudizio di quest'ultimo.2. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore, ha interposto ricorso per cassazione, affidandolo ad un unico motivo con cui deduce la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen., per manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione. Rileva che il provvedimento impugnato si fonda sugli stessi elementi indiziari che erano stati posti erroneamente a fondamento dell'ordinanza di custodia cautelare, poi categoricamente smentiti dalla sentenza di assoluzione; che, in buona sostanza, la Corte territoriale, non condividendo le conclusioni alle quali era pervenuto il Tribunale nell'assolvere il [OSCURATO:PERSONA], non si è limitata a valutare il comportamento del medesimo ai fini dell'ingiusta detenzione, ma ha "sostituito" la sentenza di assoluzione con il proprio provvedimento, operando come fosse un giudizio di impugnazione; che l'odierno ricorrente non ha tenuto comportamenti gravemente colposi o dolosi che abbiano potuto dar causa o concorso a dar causa alla detenzione; che il [OSCURATO:PERSONA] ha tenuto un comportamento processuale improntato alla collaborazione, avendo reso interrogatorio di garanzia in fase di indagini preliminari ed esame nel corso del processo, negando qualsivoglia responsabilità in ordine ai fatti che gli venivano contestati; che tale assunto ha trovato conferma nelle dichiarazioni dei coimputati e nella documentazione versata in atti; che, anche con riferimento al comportamento processuale, il [OSCURATO:PERSONA] non ha mai posto in essere condotte connotate da colpa grave; che la Corte territoriale, invece, ha fondato il provvedimento di rigetto su mere congetture, risultate smentite nel processo, senza tener conto della documentazione prodotta dall'imputato, tra cui estratti conto e fatture della società, che comprovano che la società operava regolarmente nel periodo oggetto della imputazione; che, analogamente, erra la Corte di appello quando afferma che [OSCURATO:PERSONA] fosse consapevole delle condotte illecite poste in essere dal di lui padre, atteso che tale conclusione è stata esclusa dal giudice della assoluzione, che ha evidenziato come il ricorrente ignorasse il meccanismo truffaldino messo in piedi e l'utilizzo del capannone per traffici illeciti; che in ogni caso detto capannone veniva utilizzato dalla società [OSCURATO:PERSONA] anche per stoccare merce di provenienza lecita regolarmente fatturata, come dimostra la documentazione prodotta in giudizio; che, anche con riferimento alla ricettazione dei due autocarri di provenienza furtiva, il ricorrente ha dimostrato che in passato aveva avuto rapporti commerciali leciti con il soggetto che gli aveva chiesto di stoccare i mezzi nel capannone, per cui non si era insospettito dalla richiesta ricevuta; che, infine, [OSCURATO:PERSONA] non poteva sospettare del padre, imprenditore di enorme successo ] all'epoca dei fatti incensurato.3. Il Ministero dell'Economia e delle Finanze, a mezzo dell'Avvocatura dello Stato, ha proposto ricorso per cassazione, affidandolo ad un unico motivo con cui deduce la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., in relazione agli artt. 91 e 92 cod. proc. civ., nonché contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione. Rappresenta che in data 26/02/2025 riceveva la notifica dell'istanza di riparazione per ingiusta detenzione e del decreto di fissazione dell'udienza camerale per il [OSCURATO:DATA_NASCITA] dal parte della Cancelleria della Corte di appello di Milano; che, dunque, a mente dell'art. 127, comma 2, cod. proc. pen., il termine ultimo per il deposito delle memorie difensive da parte del Ministero risultava essere quello del 19/06/2025; che in data 17/06/2025 l'Avvocatura generale dello Stato depositava telematicamente per il Ministero dell'Economia e delle Finanze /la memoria con cui si costituiva in giudizio; che le spese del procedimento di riparazione per ingiusta detenzione seguono le regole civilistiche di cui agli artt. 91 e 92 cod. proc. civ., per cui la Corte territoriale avrebbe dovuto porle a carico dell'istante risultato soccombente, non ricorrendo le condizioni per compensarle; che, invece, l'omessa condanna del [OSCURATO:PERSONA] alla rifusione delle spese di giudizio è dovuta ad un evidente errore del giudice della riparazione, che ha affermato - pur a fronte della memoria inviata telematicamente nei termini di legge - che il Ministero non si era costituito in giudizio. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è fondato. 1.1. Va, innanzitutto, premesso che il sindacato di legittimità, operato in relazione al provvedimento che decide in tema di riparazione per ingiusta detenzione, è limitato alla correttezza del ragionamento logico›giuridico con cui il giudice è pervenuto ad accertare o negare i presupposti per l'ottenimento del beneficio, restando, invece, nell'esclusiva attribuzione del giudice di merito la valutazione in ordine all'esistenza ed alla gravità della colpa o del dolo, che deve essere oggetto di congrua e logica motivazione (Sez. U, 28/11/2013, n. 51779, Nicosia, Rv. Rv. 257606 - 01, in motivazione). Si tratta all'evidenza di una valutazione che si pone su un piano diverso rispetto a quella effettuata dal giudice nel processo penale sull'imputazione, atteso che quest'ultima è finalizzata ad accertare la sussistenza del reato e la sua commissione ad opera dell'imputato. Il giudice della riparazione, invece, pur valutando lo stesso materiale, deve stabilire - con un giudizio effettuato in piena autonomia - se le condotte poste in essere da colui che chiede la riparazione per l'ingiusta detenzione costituiscano un fattore condizionante (anche nel concorso dell'altrui errore) alla produzione dell'evento "detenzione". A tal fine il giudice della riparazione ha piena ed ampia libertà di valutare il materiale acquisito nel processo, non già per rivalutarlo, ma per controllare la ricorrenza o meno delle condizioni dell'azione (di natura civilistica), sia in senso positivo che negativo, compresa l'eventuale sussistenza di una causa di esclusione del diritto alla riparazione (Sez. 4, n. 27458 del 05/02/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276458 - 01; Sez. 4, n. 3359 del 22/09/2016 - dep. 2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 268952 - 01). Dunque, in tema di riparazione per ingiusta detenzione il giudice di merito, per stabilire se chi l'ha patita vi abbia dato o abbia concorso a darvi causa con dolo o colpa grave, deve valutare tutti gli elementi probatori disponibili, al fine di stabilire, con valutazione "ex ante" - e, come si accennava, secondo un iter logico-motivazionale del tutto autonomo rispetto a quello seguito nel processo di merito - non se tale condotta integri gli estremi di reato, ma solo se sia stata il presupposto che abbia ingenerato, ancorché in presenza di errore dell'autorità procedente, la falsa apparenza della sua configurabilità come illecito penale. Invero, nel giudizio di riparazione, è proprio l'accertato rapporto di causa-effetto che legittima il riconoscimento della rilevanza negativa della strategia difensiva, comunque legittima, dell'imputato. Trattasi di accertamento che va svolto tenendo presente la condotta tenuta dall'istante sia anteriormente che successivamente alla sottoposizione alla misura e, più in generale, al momento della legale conoscenza della pendenza di un procedimento a suo carico (Sez. U, n. 32383 del 27/05/2010, D'Ambrosio, Rv. 247664 - 01). 1.2. Va, tuttavia, precisato che il giudice della riparazione non può ignorare quanto accertato nel giudizio di merito, per cui può affermare e negare solo quanto è stato affermato e negato in quest'ultimo e, comunque, non può attribuire importanza decisiva a condotte escluse o ritenute non sufficientemente provate dal giudice della cognizione; diversamente, uno spazio di manovra più ampio gli è riconosciuto in relazione a quelle circostanze che non sono state escluse dal primo giudice, pur se non positivamente affermate. In altri termini, la condizione ostativa al riconoscimento del diritto all'indennizzo, rappresentata dall'avere il richiedente dato causa all'ingiusta carcerazione, deve concretarsi in. comportamenti che non siano stati esclusi dal giudice della cognizione, condotte che possono essere di tipo extra processuale (grave leggerezza o macroscopica trascuratezza tali da aver determinato l'imputazione) o di tipo processuale (si pensi, a titolo di esempio, all'autoincolpazione); il giudice è pertanto tenuto a motivare specificamente sia in ordine all'addebitabilità all'interessato di tali comportamenti, sia in ordine all'incidenza di essi sulla determinazione della detenzione (Sez. 4, n. 46469 del 14/09/2018, Colandrea, Rv. 274350 - 01; Sez. 4, n. 12228 del 10/01/2017, Quaresima, Rv. 270039 - 01; Sez. 4, n. 11150 del 19/12/2014, dep. 2015, Patanella, Rv. 262957 - 01; Sez. 4, n. 4372 del 21/10/2014, dep. 2015, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 263197 - 01). 1.3. Nel caso di specie, la Corte territoriale non ha fatto buon governo dei principi di diritto sopra sintetizzati, avendo nella sostanza ricelebrato il processo di merito, utilizzando elementi esclusi dalla sentenza di assoluzione (definita "frettolosa"), quali la consapevolezza in capo all'odierno ricorrente dell'attività illecita svolta dal padre [OSCURATO:PERSONA], la predisposizione di falsi documenti di trasporto della merce, la costante presenza nel capannone in occasione delle consegne delle merci di provenienza illecita. In altri termini, il giudice della riparazione - come se si trovasse a giudicare in grado di appello avverso la sentenza di primo grado - ha censurato la valutazione degli elementi probatori effettuata dal Tribunale nel giudizio di merito, sostituendola con le proprie considerazioni, secondo le quali il giudice di prime cure non avrebbe svolto "alcuna analisi sulla credibilità oggettiva e soggettiva delle dichiarazioni dei correi", giungendo ad ipotizzare "una contiguità consapevole" dell'odierno ricorrente rispetto ai traffici illeciti materialmente posti in essere dal padre, che - come si è accennato - è stata esclusa nel giudizio di merito. Emblematica di quanto si sta sostenendo è la valutazione che l'ordinanza impugnata effettua in relazione ai rapporti tra i [OSCURATO:PERSONA] ed alcune importanti aziende con le quali avrebbero avuto rapporti commerciali, laddove afferma che "Sul punto i fratelli [OSCURATO:PERSONA] e lo stesso padre hanno fornito dichiarazioni contraddittorie se non mendaci ed il fatto che il Tribunale di Monza ne abbia dato una diversa lettura non impedisce in questa sede di darne la corretta valutazione", a conferma di una impropria sovrapposizione. Altrettanto significativo è il passaggio nel quale il giudice della riparazione, perseverando nell'utilizzare una circostanza esclusa dalla sentenza di assoluzione, insiste nel sostenere che "[OSCURATO:PERSONA] ben sapeva cosa faceva il padre" e che "È mendace quindi l'affermare dell'imputato secondo cui egli nulla sapeva di quanto accadeva nel capannone" (pag. 9). Orbene, come si è evidenziato, la completa autonomia dei due procedimenti, quello per la riparazione dell'ingiusta detenzione e quello di cognizione, non consente al. giudice del primo di ritenere provati fatti che tali non sono stati considerati dal giudice della cognizione o non provate circostanze che quest'ultimo ha valutato come dimostrate, atteso che la sentenza di assoluzione si pone come necessario ed invalicabile punto di riferimento per il giudice della riparazione quanto all'accertamento storico degli elementi acquisiti al processo di cognizione. Nel caso di specie, invece, l'ordinanza impugnata ha messo in discussione l'esito degli accertamenti del giudizio di merito, ad essi sovrapponendo in modo improprio la sua rivalutazione di circostanze escluse dal giudice dell'assoluzione.2. La doglianza del Ministero dell'Economia e delle Finanze è fondata. Invero, risulta dagli atti che l'Amministrazione ricorrente si è costituita con l'Avvocatura dello Stato tempestivamente, in data 17/06/2025 (il termine scadeva il 19/06/2025, a mente dell'art. 127, comma 2, cod. proc. pen.), per cui la Corte territoriale ha errato nel ritenerlo non costituitO. Tanto impone l'annullamento dell'ordinanza impugnata anche su questo capo. 3. Le considerazioni svolte impongono l'annullamento del provvedimento impugnato con rinvio alla Corte di appello di Milano, che dovrà valutare, alla luce delle indicazioni che precedono, la sussistenza di condotte ostative al riconoscimento del diritto all'indennizzo e tener conto della tempestiva costituzione dell'Amministrazione nel giudizio di riparazione. Al giudice di rinvio deve essere demandata anche la regolamentazione delle spese tra le parti del presente giudizio di legittimità. P. Q. M. Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia, per nuovo giudizio, alla Corte di appello di Milano, cui demanda altresì la regol