CassazionedecretoSezione 3Decisione del 17 ottobre 2023
Cassazione n. 32636/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.16030/2020 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA in [OSCURATO:PERSONA] 38, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA in [OSCURATO:PERSONA] 43, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- nonché conto [OSCURATO:PERSONA]; intimata- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO VENEZIA n. 509/2020 depositata il12/02/2020. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17/10/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre, sulla base di due motivi, corredati da memoria, per la cassazione della sentenza n. 509 del 2020 della Corte di appello di Venezia, esponendo che: - la [OSCURATO:SOCIETA]. aveva ottenuto un decreto ingiuntivo del pagamento di somme di denaro contro la [OSCURATO:SOCIETA] i suoi soci illimitatamente responsabili tra cui la deducente, in ragione di un contratto di affitto d’azienda; - nel giudizio di susseguente opposizione, cui era riunito altro pure introdotto per il pagamento dei complessivi canoni dell’affitto menzionato, il Tribunale di Verona, con sentenza n. 1483 del 2008, aveva regolato i rapporti di dare-avere tra le parti, dichiarando inammissibile per tardività l’opposizione al monito; - la s.r.l. aveva azionato il titolo in via esecutiva; - la deducente aveva introdotto causa di responsabilità professionale nei confronti del proprio legale, in specie in relazione alla tardività dell’opposizione all’ingiunzione, poi abbandonandola dopo il decesso dell’avvocato; - [OSCURATO:PERSONA], madre dell’avvocato, aveva quindi convenuto in giudizio la s.r.l. e la deducente per l’accertamento negativo della responsabilità del figlio, e dunque per l’insussistenza di obbligazioni passive dell’eredità; - la deducente aveva chiesto, in via riconvenzionale, l’accertamento dell’estinzione del proprio debito nei confronti della s.r.l., in conseguenza dell’accertamento contenuto nella richiamata sentenza del Tribunale di Verona, passata in giudicato; - il giudice di primo grado aveva ritenuto fondata la domanda di accertamento dell’insussistenza del debito di cui era stato ingiunto il pagamento alla deducente; - la Corte di appello aveva riformato la decisione dichiarando inammissibili le domande della deducente nei confronti della s.r.l., per essere precluse dalla definitività del decreto ingiuntivo e dalla sopravvenuta e suddetta sentenza del Tribunale di Verona, atteso, al contempo, che l’interpretazione del titolo costituito da quest’ultima decisione era vicenda processuale riservata alla fase esecutiva; resiste con controricorso la [OSCURATO:SOCIETA]; le parti hanno depositato memorie; Rilevato che con il primo motivo si prospetta l’errore in diritto della Corte di appello che avrebbe mancato di considerare che il giudicato derivante dalla tardiva opposizione a decreto ingiuntivo non aveva per oggetto i fatti successivi alla pronuncia dello stesso, il cui esame non poteva essere precluso da una pronuncia in rito quale quella della tardività dell’opposizione, sicché poteva chiedersi il relativo accertamento non solo né necessariamente in sede esecutiva; con il secondo motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione degli artt. 324, cod. proc. civ., 2909, cod. civ., poiché la Corte di appello avrebbe altresì errato sia, per le stesse ragioni di cui alla prima censura, nel valutare il perimetro del giudicato correlato all’ingiunzione, sia nel mancare di considerare che la sentenza del Tribunale di Verona, anch’essa definitiva e soprattutto successiva al monito, aveva regolato i rapporti di dare-avere tra le parti; Considerato che i motivi di ricorso, da esaminare congiuntamente per connessione, sono inammissibili; parte ricorrente invoca il principio di Cass., 19/03/2014, n. 6337, secondo cui il passaggio in giudicato della sentenza che dichiari l’inammissibilità, per ragioni di rito, di un’opposizione a decreto ingiuntivo, al pari dell’estinzione del giudizio incardinato dall’opposizione, la quale riguarda solo l’opposizione al decreto in quanto accertativo del credito al momento della sua pronuncia, non preclude al debitore ingiunto di far valere - con un’azione di accertamento negativo o, se sia minacciata o iniziata l’esecuzione sulla base del decreto, attraverso gli strumenti, secondo i casi, dell’opposizione al precetto o all’esecuzione - eventuali fatti modificativi, impeditivi o estintivi del diritto azionato in via monitoria verificatisi tra l’emissione del decreto ingiuntivo e il termine per proporre opposizione, ovvero sopravvenuti nel corso del giudizio ex art. 645 cod. proc. civ., ancorché gli stessi fossero stati introdotti in tale sede senza formare oggetto di una specifica domanda di accertamento; il ricorso, però, non spiega né dimostra di quali specifici fatti –fermo quanto si sta per dire in ordine alla sentenza del Tribunale di Verona – si sarebbe trattato, mentre nella sentenza impugnata in questa sede si discorre di nullità di una clausola penale (pag. 12), non meglio specificata e correlabile in ipotesi al contratto sotteso alla medesima ingiunzione e perciò non successivo ad essa, così come, parimenti, si fa riferimento all’inefficacia del decreto in parola; sul punto le censure non si misurano compiutamente con la ragione decisoria e risultano aspecifiche; quanto al successivo giudicato contenuto nella sentenza del Tribunale di Verona, nessuna preclusione è stata correlata dal provvedimento oggetto del ricorso per cassazione a un accertamento di fatti estintivi successivi all’ingiunzione, proprio perché tale accertamento, per quel che appare dal ricorso, risulta esservi stato proprio con tale decisione, ossia la stessa in ragione della quale, infatti, si vorrebbe (pag. 5 del ricorso) un’ulteriore declaratoria che, pertanto, è all’evidenza questione d’interpretazione della portata dei titoli, propria, in ipotesi, delle sedi coattive, come tale insuscettibile di divenire presupposto di altro titolo giudiziale avente per oggetto non tantol’opponibilità del correlato giudicato ivi contenuto a un’altra pretesa di statuizione giurisdizionale sul merito di obbligazioni tra le parti, quanto la stessa e mera interpretazione del primo, pena un ricorso sul punto alla giurisdizione irrazionalmente protraibile “ad libitum”; parte ricorrente, sul punto, fa riferimento a una procedura coattiva avviata sulla base dell’ingiunzione provvisoriamente esecutiva, e conclusa – si afferma – con corrispondente “assegnazione” (2006) precedentemente alla decisione del Tribunale di Verona (2008), senza però dimostrare tale circostanza nel ricorso, specificando il quando e il come tutti gli atti processuali menzionati siano stati in ipotesi allegati e prodotti nelle fasi di merito, con conseguente aspecificità della censura (Cass., Sez. U., 27/12/2019, n. 34469); al contempo, neppure si specifica se, intervenuta l’assegnazione, la stessa fosse stata o meno oggetto di deduzione, come possibile, nel giudizio su cui si è poi pronunciato il Tribunale di Verona regolando proprio i complessivi rapporti di dare e avere, con statuizione costituente anch’essa titolo per le correlate restituzioni; sul punto le censure non si misurano compiutamente con la ragione decisoria e risultano aspecifiche; spese secondo soccombenza; P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese processuali di parte controricorrente, liquidate in euro 4.000,00, oltre a 200,00 euro per esborsi, 15% di spese forfettarie e accessori legali. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da