CassazionedecretoSezione 6
Cassazione n. 01703/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], titolare dell’omonima ditta individuale, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] , rappresentati e difesi dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto in Roma, viale XX Settembre 3, pressolo studio avv. [OSCURATO:PERSONA]–Sandulli - rico rrent i - contro I.N.P.S. -[OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA] -intimato - avverso la sentenza n. 1426 / 202 1 della Corte d ’ appello di Napoli depositata il 16 marzo 2021. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 20 dicembre 2022dal [OSCURATO:PERSONA] . Rilevato che: 1. la Corte d’appello di Napoli ha dichiarato improcedibile per omessa notifica il gravame proposto dai ricorrenti indicati in epigrafe avverso la sentenza del Tribunale di Benevento di rigetto dell’opposizione all’accertamento ispettivo eseguito nel periodo dall’ottobre 2015 all’aprile 2016 ed in esito al quale l’I.N.P.S. aveva annulla to i rapporti di lavoro denunciati dalla ditta individuale [OSCURATO:PERSONA] con i dipendenti [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] , in quanto ritenuti affetti da simulazione assoluta; 2. per quanto qui rileva, la Corte territoriale ha motivato l’assunto sul rilievo che non risultavaessere stato notificato il ricorso unitamente al decreto di fissazione d’udienza ritualmente comunicato in data 15 luglio 2020, escludendo che le generiche mot ivazioni addotte dagli appellanti potessero integrare una causa non imputabile idonea ad autorizzare una rimessione in termini, considera to che, dalla data di comunicazione del decreto di fissazione d’udienza , non sussisteva alcun oggettivo impedimento nemmeno legato alla situazione epidemiologica; 3. avverso tale pronuncia [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno proposto ricorso per cassazione affidato ad unico motivo; 4. l’I.N.P.S. non ha svolto attività difensiva; 5. è stata depositata proposta ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ., ritualmente comunicata unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio. Considerato che: 1. con l’unico motivo i ricorrent i deduc ono la violazione e falsa applicazione,ex art. 360, comma 1 , n. 3 cod. proc. civ. , de ll’art. 111 Cost., degli artt. 415, 421, 156 e 291 cod. proc. civ. nonché incongruità ed illogicità dellamotivazione, sul rilievo che nel giudizio d’appello il legislatore non ha qualificato come perentorio il termine entro cui deve essere notificato il ricorso-decreto, potendosi, al contrario, applicare per analogia il regime di sanatoria delle nullità anche nell’ipotesi di omissione materiale della notifica del ricorso - decreto,vista come elemento composito di una fattispecie complessa che inizia con ildeposito del ricorso stesso; sicché, in caso di omessa notifica del ricorso-decreto, nell’ipotesi di costituzione dell’appellato, dovrebbe trovare applicazione il principio di sanatoria ex art. 156, 3° comma, cod. proc. civ. , mentre, ove il convenuto non si costituisca, per la necessità di conservare gli effettidel potere esercitato, dovrebbe procedersi alla fissazione di un nuovo termine per la notificadel ricorso entro un termine perentorio ex art. 291 cod. proc. civ.; 2. il motivo è infondato, posto che la Corte territoriale ha dichiarato improcedibile l’appello per effetto della mancata notifica del ricorso e del decreto di fissazione di udienza, ritualmente comunicato, in conformità al consolidato orientamento di questa Corte, dal quale non vi sono motivi per discostarsi ed alla cui motivazione si rinvia ai sensi dell’art. 118 disp. att. cod. proc. civ. (Cass. Sez. Sez. L, 14/03/2018, n. 6159: «Nelle controversie di lavoro in grado d’appello, la mancata notificazione del ricorso e del decreto di fissazione dell’udienza determina l’improcedibilità dell’impugnazione, senza possibilità per il giudice di assegnare un termine perentorio per provvedervi, in quanto tale omissione lede la legittima aspettativa della controparte al consolidamento, entro un termine predefinito e ragionevolmente breve, di un provvedimento giudiziario già emesso, a differenza di quanto avviene nel processo del lavoro di primo grado, dove la notifica del ricorso assolve unicamente la funzione di consentire l’instaurazione del contraddittorio.»; in senso conforme, fra molte, Cass. Sez. Sez. L, 07/06/2018, n. 14839): 3. il ricorso va dunque respinto, senza pronuncia sulle spese, in difetto di attività difensiva da parte dell’ente previdenziale;4. occorre dare atto, ai fini e per gli effetti indicati da Cass. Sez. U.20/02/2020, n. 4315, della sussistenza delle condizioni processuali richieste dall’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002. P.Q.M. Rigetta il ricorso. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso art. 13, se do