CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 1 dicembre 2021
Cassazione n. 09625/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sull'istanza per correzione di errore materiale iscritta al nr. 32032/2021 proposta da: [OSCURATO:PERSONA]UUOLO, domiciliata in ROMA, presso lo studio dell'avv.to [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - istante - nei confronti di MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA; - intimata - in relazione all'ordinanza n. 37711/2021 emessa dalla CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, depositata il 01/12/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 02/03/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] DELL'UTRI; Ric. n. 32032/2021 sez. M3 - ud. 02-03-2022 -2- Rilevato che, con istanza iscritta a ruolo in data 29/12/2021, [OSCURATO:PERSONA] ha richiesto la correzione dell'errore materiale comparente nell'ordi- nanza n. 37711/2021, depositata il 1° dicembre 2021, con cui questa Corte, in accoglimento del ricorso proposto dalla Maiuolo nei confronti del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, ha disposto la cassazione della sentenza impugnata, con il conseguente rinvio della causa al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA]; tale pronuncia della Corte di cassazione sarebbe incorsa nell'erro- nea identificazione del giudice del rinvio, dovendo lo stesso identificarsi nel Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] - autore del provvedimento impugnato in sede di legittimità - e non già nel Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], solo erroneamente indicato nel provvedimento in questa sede proposto per la correzione; considerato che, effettivamente, secondo quanto risultante dagli atti del giudizio (con particolare riferimento alla comunicazione, mediante posta elet- tronica certificata proveniente dalla Cancelleria del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], relativa all'emissione della sentenza impugnata nel giudizio di legittimità a quo), l'indicazione relativa al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] comparente nell'ordinanza della Corte di cassazione di cui è in questa sede richiesta la correzione costituisce un evidente errore materiale, tanto della parte motiva, quanto del dispositivo dell'ordinanza indicata per la correzione; deve pertanto provvedersi alla correzione dell'errore materiale ri- levato, disponendo che, là dove nella parte motiva e nel dispositivo dell'ordinanza di questa Corte di cassazione n. 37711/2021, depositata il 1° dicembre 2021, compare la dizione "Tribunale di [OSCURATO:PERSONA]", debba leggersi "Tribunale di [OSCURATO:PERSONA]";Adunanza del 2 marzo 2022 - R.G. n. 32032/2021 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri P.Q.M. La Corte dispone la chiesta correzione materiale, nel senso che, là dove nella parte motiva e nel dispositivo dell'ordinanza di questa Corte di cassazione n. 37711/2021, depositata il 1° dicembre 2021, compare la dizione "Tribunale di [OSCURATO:PERSONA]", debba leggersi "Tribunale di [OSCURATO:PERSONA]". Dispone, altresì, che la correzione sia annotata, a cura della Can- celleria, sull'originale della predetta ordinanza. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta Sezione Civile - 3, della Corte Suprema di Cassazione del 2/3/2022. i residente C - Adunanza