CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 00949/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.9161/2023 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] -AGENZIA DELLE ENTRATE –RISCOSSIONE, con l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], con l’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso la sentenza della CGT2 della Sicilia, sede di MESSINA n. 9155/2022depositata il 28/10/2022 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 02/12/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. La contribuente ha impugnato l’intimazione di pagamento n. 29520179002683645000, notificata in data 19/10/2017, limitatamente alla sottesa cartella di pagamento n. 29520030011448856000, notificata in data 19/12/2005, dell’ammontare di € 57.003,43, comprensivo di accessori, sanzioni ed interessi. 2. Con sentenza n. 5918/18, depositata in data 22/10/2018, la [OSCURATO:PERSONA] di Messinaha rigettato il ricorso. 3. La contribuente ha interposto appello. 4. La CGT2, con la sentenza meglio in epigrafe indicata, ha accolto l’impugnazione. In particolare, nell’esaminare la questione della prescrizione del credito, ha stabilito ch e tra l e notifiche della cartella (19/12/2005) e dell’avviso di intimazione ([OSCURATO:DATA_NASCITA]) era trascorso il termine decennale, per cui ha dichiarato il credito prescritto. 5. Avverso la suddetta sentenza di gravame l’Agenzia delle Entrate Riscossione ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi, cui ha resistito con controricorso il contribuente. [OSCURATO:PERSONA] 1. In via preliminare la contribuente eccepisce la inammissibilità del ricorso per violazione dell’art. 366, comma 1, n. 2 c.p.c., poiché manca l’indicazione corretta della sentenza impugnata. In epigrafe e nello svolgimento dei motivi l’ufficio erariale ha infatti richiamato la sentenza n. 9156/16/2022, mentre l’atto di ricorso avrebbe dovuto riguardare la sentenza n. 9155/16/2022. L’errore, ad avviso della ricorrente, non si limita a un mero refuso formale, ma si riflette in tutto il contenuto del ricorso, che fa costante riferimento alla cartella di pagamento e agli atti relativi al giudizio definito con la sentenza n. 9156/16/2022, senza alcun collegamento con la sentenza effettivamente oggetto di gravame. Ne consegue che l’atto non consentirebbe di individuare con certezza la decisione impugnata e, pertanto, deve ritenersi inammissibile. 1.1. L’eccezione non merita accoglimento. 1.2. Pur sussistendo gli error i material i , reiterat i nel corso dell’intero atto introduttivo, gli stess i dev ono ritenersi chiaramente percepiti dalla controricorrente e , quindi, tali da non invalidare il ricorso. Il carattere seriale del contenzioso ha evidentemente determinato un errore nell’inserimento dei dati (numero della sentenza, della cartella impugnata, dell’importo), ma non vi è dubbio che l’oggetto dell’impugnazione sia stato ben colto ed individua t o in ragione della partecipazione del contribuente ai precedenti gradi di giudizio(Cass. 21277/2025). Difatti, come dedotto dalla stessa Ridolfo, vi è un altro ricorso tra le stesse parti -recante n. 9163/23 - dal contenuto identico, chiamato alla stessa udienza, ma riferito alla sentenza n. 9156 e relativa impugnazione-cartella. 1.3. Ad avviso del collegio, nel ricorso in esame i dedotti errori materiali non hanno reso l’indicazione del provvedimento impugnato del tutto incerto ed equivoco, avendone l’Agenzia riportato il contenuto decisorio (peraltro identico a quello dell’altro giudizio) ed indicando a pagina n. 2 del ricorso anche l’esatta cartella di riferimento. Nella concretezza e singolarità della fattispecie, costituita dalla duplicità delle sentenze impugnate e dei ricorsi entrambi dai contenuti sovrapponili, la contribuente è stata, quindi,posta in grado di avvedersi dei chiari errori materiali commessi dall’Agenzia nella stesura del ricorso, i quali non le hanno impedito di poter individuare il provvedimento impugnato. 1.4. L’eccezione va quindi respinta. 2. Con il primo motivo di ricorso, si deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 2946 c.c., in relazione all’art. 360, co. 1, n. 3, c.p.c. 2.1. La sentenza di appello sarebbe erronea perché ha applicato il termine di prescrizione quinquennale adun credito erariale derivante da imposta di registro, laddove la giurisprudenza costante e la disciplina codicistica impongono il termine ordinario decennale previsto dall’art. 2946 c.c. La CGT2 avrebbe male interpretato la pronuncia delle Sezioni Unite n. 23397/2016, la quale non avrebbe mai sancito che la mancata impugnazione di una cartella comporti automaticamente l’applicazione della prescrizione breve, ma ha piuttosto ribadito che il termine decennale costituisce la regola generale, salvo diversa previsione di legge. L’art. 2948, n. 4, c.c., invocato dai giudici di secondo grado, non è applicabile ai crediti erariali perché le obbligazioni tributarie non hanno natura periodica: ogni anno di imposta genera infatti un’obbligazione autonoma, frutto di una nuova valutazione dei presupposti impositivi. Nel caso di specie, inoltre, va considerata la sospensione del termine prescrizionale prevista dalla legge in occasione della “rottamazione dei ruoli” del 2014, nonché l’interruzione dovuta alla procedura fallimentare in cui l’Ente si era insinuato. Alla luce di tali elementi, il termine decennale non risulterebbedecorso tra la notifica della cartella del 2005 e l’intimazione del 2017, sicché la sentenza impugnata, fondata su una non corretta applicazione dell’art. 2946 c.c., deve essere annullata. 2.2. Il motivo è inammissibile. 2.3. Parte ricorrente non si avvede, in realtà, che è stata applicata dal giudice del gravame -come risulta chiaramente anche dal dispositivodella decisione impugnata - la prescrizione decennale . Nello specifico, la Corte territoriale ha accertato che la cartella risulta notificata il 19 dicembre 2005, mentre la notifica delsuccessivo atto interruttivo (l’intimazione di pagamento) risulta perfezionatail 19 ottobre 2017 ed ha, dunque, considerato trascorsi più di dieci anni tra i due atti. Chiaro, in tal senso, è poi il dispositivo, in cui il riferimento alla prescrizione decennale è inequivoco. 2.4. La censura non coglie detta, dirimente, ratiodella decisione, che è stata evidentemente equivocata. Ne consegue la sua inammissibilità. 3. Con il secondo motivo di ricorso, parte ricorrente contesta l’omesso esame di un fatto controverso e decisivo per il giudizio, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. 3.1. La sentenza della CGT2 risulta viziata perché ha ritenuto maturato il termine prescrizionale dei crediti portati dalla cartella sottesa all’intimazione senza considerare l’effetto interruttivo e sospensivo derivante dalla domanda di insinuazione al passivo fallimentare presentata dall’Ente di riscossione il 21 dicembre 2005. Tale domanda interrompe la prescrizione con effetti permanenti sino alla chiusura della procedura fallimentare, avvenuta per la contribuente il 20 novembre 2012 con la revoca del fallimento, e per la società con il decreto del Tribunale di Patti del 28 gennaio 2016. L’Ente aveva documentato tali circostanze sin dal primo grado di giudizio, depositando istanza, sentenza e decreto di chiusura, ma la Corte d’appello ha omesso di esaminarle, incorrendo in vizio di omesso esame di un fatto decisivo ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. Considerato che dalla chiusura della procedura al 19 ottobre 2017, data di notifica dell’intimazione, non è decorso alcun termine prescrizionale, neppure decennale, anche tenendo conto della sospensione introdotta dalla “rottamazione dei ruoli”, la decisione impugnata deve essere annullata. 3.2. Il secondo motivo è fondato. 3.3. La domanda di insinuazione allo stato passivo del fallimento determina l'interruzione della prescrizione del credito con effetti permanenti che, protraendosi dalla proposizione della domanda fino alla chiusura della procedura concorsuale, possono essere fatti valere anche nei confronti del debitore tornato "in bonis", con decorrenza di un nuovo periodo prescrizionale dalla chiusura della medesima procedura (si vedano, tra le tante, Cass. 16415/2023 e Cass.5428/2019 in tema di revoca del fallimento). 3.4. Ne consegue, quindi, che il termine va ritenuto interrotto sino al 20/11/2012 (data della revoca del fallimento). 3.5. Ne derivache sussiste il vizio lamentato e il secondo motivo va accolto.La controversia va dunque restituita al giudice a quo per il rinnovato esame sull’eccezione di prescrizione. 4. Alla luce delle argomentazioni che precedono, il ricorso va accolto relativamente al secondo motivo, dichiarando inammissibile il primo, e la causa, previo annullamento della sentenza, va rinviata alla CGT2 della Sicilia, in diversa composizione, per la verifica sulla suindicata questione. P.Q.M la Corte accoglie il secondo motivo di ricorso e dichiara inammissibile il primo, cassa la sentenza impugnata,con rinvio della causa alla Corte di gius