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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 03476/2023

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., elettivamente domiciliata in Roma, piazza Cola di Rienzo, 92, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende per procura in atti; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma, via della Mercede 11, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende congiuntamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] per procura in atti; - controricorrente - avverso la sentenza n. 6810/2015 della Corte d'appello di Roma, depositata il 10 dicembre 2015; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 22/06/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. — [OSCURATO:SOCIETA]., già [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:SOCIETA]., ricorre per un composito motivo, illustrato da memoria, nei confronti Comune di [OSCURATO:PERSONA], contro la sentenza del 10 dicembre 2015, numero 6810, con cui la Corte d'appello di Roma, provvedendo in sede di rinvio a seguito di cassazione disposta con sentenza di questa Corte numero 21028 del 13 settembre 2013, ha dichiarato la nullità di un lodo arbitrale rituale reso tra le parti, regolando le spese di lite.

2. — Per l'intelligenza della vicenda occorre brevemente rammentare quanto segue: -) il Comune di [OSCURATO:PERSONA] ha affidato alla allora [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:SOCIETA]. la realizzazione in appalto di un «nuovo ponte sul canale Gorzone» in forza di contratto del 10 maggio 1996 richiamante tra l'altro il capitolato speciale di appalto; -) insorta controversia, la società ha azionato il giudizio arbitrale in forza di clausola compromissoria contenuta nell'articolo 33 del capitolato speciale di appalto, giudizio arbitrale conclusosi con lodo del 25 ottobre 2002, che, respinta l'eccezione di incompetenza formulata dal Comune, ha dichiarato risolto il contratto di appalto per inadempimento del medesimo, che ha condannato a pagare all'appaltatrice il 100 dei lavori non eseguiti ed a rimborsare le spese, onorari e danni per il complessivo importo di C 44.006,07, oltre accessori e spese; -) il Comune ha impugnato il lodo per nullità dinanzi alla Corte d'appello di Roma, che, con sentenza del 16 ottobre 2006, numero 4352, ha accolto l'impugnazione, ritenendo la carenza di potestas iudicandi degli arbitri per avere il Comune declinato la competenza arbitrale ai sensi dell'articolo 47 del d.p.r. 16 luglio 1962, numero 1063; -) la società ha proposto contro la sentenza ricorso per cassazione, che questa Corte ha accolto con sentenza numero 21028 del 13 settembre 2013, ritenendo per un verso «corretto il rilievo dalla Corte d'appello della retroattività della dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art. 16 della legge n. 741 del 1981 recepito nell'art. 47 del D.P.R. n. 1063 del 1962, per cui già prima della pubblicazione sulla G. U. della sentenza della Corte costituzionale, gli arbitrati obbligatori di cui alla norma del capitolato generale delle opere pubbliche dello Stato erano vietati ed illegittimi», ma, per altro verso, accogliendo il primo motivo di ricorso «per la parte in cui esclude che nel caso sia stata applicata una obbligatorietà imposta per legge dell'arbitrato, essendosi erroneamente ritenuto che la competenza obbligatoria degli arbitri non fosse nel caso di natura "contrattuale" e voluta dalle parti, con esercizio legittimo della scelta volontaria di un arbitrato inderogabile, attraverso il richiamo all'art. 47 del capitolato generale delle opere pubbliche dello Stato che all'epoca così regolava la clausola compromissoria ...

Nei sensi e limiti indicati deve quindi accogliersi il primo motivo del ricorso principale e in ragione di detto accoglimento, deve essere cassata la sentenza impugnata con rinvio della causa alla Corte d'appello di Roma in diversa composizione, perché si pronunci sulla lettera della clausola compromissoria e accerti natura e tipo di arbitrato previsto in concreto nella fattispecie, inderogabile per contratto ovvero per legge»; -) la Corte d'appello di Roma, nella sentenza qui impugnata ha così motivato: «Ritiene questa Corte che nella specie la competenza arbitrale non avesse natura contrattuale.

In primo luogo va evidenziata l'assenza di una clausola compromissoria.

In secondo luogo va posto in luce che l'art. 3 del contratto disponeva: "l'appalto viene accettato a corpo e sotto l'osservanza piena assoluta ed inscindibile delle norme condizioni patti e modalità dedotti risultanti dal capitolato speciale d'appalto, dai disegni di progetto e dal computo metrico estimativo ... nonché dalla legge 109/94 come modificata integrata dalla legge 216/95, atti che servirono di base alla licitazione privata e che la ditta appaltatrice dichiara di conoscere ed accettare ... il capitolato speciale d'appalto si deve intendere integrato con le norme previste dalla legge 2.6.1995, n. 216".

Proprio l'ampiezza e la genericità del richiamo a tutte le norme del capitolato speciale, richiamante a sua volta il capitolato generale, ed alla disciplina legislativa in materia di appalti, costituisce un ulteriore elemento dirimente per escludere che la competenza arbitrale fosse stata prevista per volontà delle parti e che non fosse stata ritenuta applicabile ope legis».

3. — Il Comune di [OSCURATO:PERSONA] resiste con controricorso contenente, da pagina 21 in poi, «ragioni che qui di seguito si riportano, anche a valere come ricorso incidentale», controricorso che si conclude con la richiesta di «accoglimento del ricorso incidentale e per l'effetto la conferma della sentenza della Corte d'appello di Roma». [OSCURATO:PERSONA]

4. — L'unico composito mezzo denuncia: «Omesso esame del fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti, ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c..

Nullità della sentenza ex art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., in relazione all'art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. ed all'art. 118, comma 1, disp. att. c.p.c.».

Il fatto decisivo per il giudizio, che la società ricorrente assume di aver illustrato nel giudizio di rinvio dinanzi alla Corte d'appello di Roma, consisterebbe nel testo della previsione contrattuale recante la clausola compromissoria attraverso il rinvio al capitolato speciale di appalto, richiamante a propria volta il capitolato generale di appalto: si assume che «nel caso di specie non si è in presenza di una clausola compromissoria inserita nel contratto in base ad un generico rinvio a tutte le norme del d.p.r. 16.07.1962 n. 1063 (alle quali rimettere la regolamentazione del rapporto) senza che fosse mai espressamente menzionato l'arbitrato ..., ma di una espressa clausola contenente un esplicito richiamo al capo VI del capitolato generale di appalto.

Al contrario: a) il contratto in esame del relativo capitolato speciale che all'art. 33 "definizione delle controversie" stabiliva in dettaglio le modalità di risoluzione delle controversie sorte tra le parti; b) l'espresso richiamo della clausola compromissoria dell'art. 806 c.p.c. che consente il deferimento ad arbitri delle controversie in presenza di una volontà pattizia confermano che i contraenti per la risoluzione delle controversie nascenti dal contratto hanno previsto uno strumento riconducibile alla volontà negoziale, svincolato dalla fonte legale.

Per quanto precede l'arbitrato previsto dalle parti era inderogabile per contratto e sussisteva la competenza degli arbitri».

Dopo di che si stigmatizza la sostanziale carenza motivazionale della decisione impugnata.

5. — Il ricorso è inammissibile.

5.1. — La denuncia di omessa considerazione di un fatto decisivo e controverso, così come formulata, è difatti palesemente estranea alla previsione normativa.

Questa Corte ha difatti ampiamente chiarito che il fatto cui si riferisce il numero 5 dell'articolo 360 c.p.c. è un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, e che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti, oltre ad avere carattere decisivo (Cass., Sez.

Un., 7 aprile 2014, n. 8053; Cass., Sez.

Un., 18 aprile 2018, n. 9558; Cass., Sez.

Un., 31 dicembre 2018, n. 33679; da ult.

Cass., Sez.

Un., 21 febbraio 2019, n. 5200): nel caso di specie il fatto menzionato nel ricorso altro non è che il testo dell'articolo 3 del contratto di appalto, contenente il rinvio a capitolato speciale di appalto, che, all'articolo 33, recava, sotto la rubrica «Definizione delle controversie», una clausola secondo cui: «Qualora sorgessero contestazioni fra la Direzione lavori e l'Appaltatore, si procederà alla risoluzione di esse per via amministrativa a norma di Regolamento.

Ove ciò non risultasse possibile e salvo il disposto dell'art. 47 del capitolato generale, tutte le controversie sorte sia durante l'esecuzione, e al termine del contratto quale che fosse la loro natura tecnica, amministrativa o giuridica, saranno deferite, giusta gli artt. 806 e seguenti del Codice di procedura civile e 349 della Legge 20 marzo 1865 n. 2248, allegato F, al giudizio di 5 arbitri, con le modalità previste dal capo 6° del capitolato generale».

E d'altronde, oltre a concernere non un fatto nella sua storicità ma un documento, la censura non considera un dato platealmente evidente, e cioè che la Corte d'appello ha esaminato la clausola contrattuale — sicché comunque non può discorrersi, al riguardo, di omessa considerazione di un fatto controverso — ed ha ritenuto che essa, per la sua genericità, in quanto riferita al capitolato speciale nel suo complesso e ad altra normativa in materia di appalto d'opera pubblica, non manifestasse la volontà delle parti di devolvere le insorgende controversie ad arbitrato, ma dimostrasse al contrario che la disciplina arbitrale, al momento dell'introduzione dell'arbitrato, fosse stata ritenuta dalla interessata applicabile per legge.

5.2. — Altrettanto estranea alla previsione normativa è la denuncia di carenza motivazionale.

È difatti sufficiente rammentare che la riformulazione dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., disposta dall'art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134, è stata interpretata da questa Corte, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall'art. 12 delle preleggi, come riduzione al «minimo costituzionale» del sindacato di legittimità sulla motivazione.

Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali.

Tale anomalia si esaurisce nella «mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico», nella «motivazione apparente», nel «contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili» e nella «motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile», esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di «sufficienza» della motivazione (Cass., Sez.

Un., 7 aprile 2014, n. 8053).

Nessuna delle quattro ipotesi menzionate sussiste nella specie, mentre la censura prescinde dalla ratio decidendi, ed è finalizzata a contrastare l'interpretazione che la Corte territoriale ha dato della clausola contrattuale in tesi contenente, attraverso il rinvio al capitolato speciale, la clausola compromissoria.

5.3. — Ma non ha bisogno di essere rammentato che, in tema di interpretazione del contratto, il sindacato di legittimità non può mai investire il risultato interpretativo in sé, che appartiene all'ambito dei giudizi di fatto riservati al giudice di merito, ma afferisce solo alla verifica del rispetto dei canoni legali di ermeneutica e della coerenza e logicità della motivazione addotta, con conseguente inammissibilità di ogni critica alla ricostruzione della volontà negoziale operata dal giudice di merito che si traduca in una diversa valutazione degli stessi elementi di fatto da questi esaminati (Cass. 10 febbraio 2015, n. 2465; Cass. 26 maggio 2016, n. 10891; Cass. 14 luglio 2016, n. 14355), sicché la parte che, con il ricorso per cassazione, intenda denunciare un errore di diritto o un vizio di ragionamento nell'interpretazione di una clausola contrattuale ha l'onere di specificare i canoni che in concreto assuma violati ed il punto ed il modo in cui il giudice del merito si sia dagli stessi discostato (Cass.15 novembre 2013, n. 25728), specificazione nel caso di specie totalmente mancante.

D'altro canto, in tema di arbitrato, la decisione della Corte d'appello sulla impugnazione del lodo per violazione delle norme di legge in tema d'interpretazione dei contratti può essere censurata con ricorso per cassazione per vizi propri della sentenza medesima e non per vizi del lodo, spettando al giudice di legittimità verificare soltanto che la Corte di merito abbia esaminato la questione interpretativa e abbia dato motivazione adeguata e corretta della soluzione adottata (Cass. 2 febbraio 2022, n. 3260).

5.4. — Resta da aggiungere che il ricorso, a pagina 19, sembra svolgere un argomento ulteriore, estraneo al contenuto della rubrica e dall'ambito di applicazione delle norme che la ricorrente ha denunciato come violate: viene sostenuto, cioè, che l'esistenza della clausola compromissoria fosse stata già accertata nella prima sentenza della Corte d'appello, con statuizione non impugnata e quindi coperta da giudicato: ma l'argomento non ha pregio, posto che la Corte d'appello, nella sentenza qui impugnata, ha doverosamente operato nell'ambito della previsione dettata dal secondo comma dell'articolo 384 c.p.c. secondo cui: «La Corte, quando accoglie il ricorso, cassa la sentenza rinviando la causa ad altro giudice, il quale deve uniformarsi al principio di diritto e comunque a quanto statuito dalla Corte», il che rende manifesto come il giudice di merito, lungi dall'incorrere in violazione di un inesistente giudicato, non ha fatto che uniformarsi a quanto stabilito nella sentenza rescindente, che imponeva di indagare «natura e tipo di arbitrato previsto in concreto nella fattispecie, inderogabile per contratto ovvero per legge».

6. — Nessuna statuizione va adottata su ciò che erroneamente il Comune controricorrente ha qualificato come ricorso incidentale, e che tale invece non è, per l'ovvia considerazione che il controricorso si conclude con la richiesta di conferma della sentenza impugnata.

7. — Le spese seguono la soccombenza.

Sussistono i presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato se dovuto. [OSCURATO:PERSONA] dichiara inammissibile il ricorso e condanna la società ricorrente al pagamento, in favore del Comune controricorrente, delle spese sostenute per questo giudizio di legittimità, liquidate in complessivi C 3.200,00, di cui C 200,00 per esborsi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15% ed agli accessori di legge, dando atto, ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, che sussistono i presupposti per il versamento, a car

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., elettivamente domiciliata in Roma, piazza Cola di Rienzo, 92, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende per procura in atti; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma, via della Mercede 11, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende congiuntamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] per procura in atti; - controricorrente - avverso la sentenza n. 6810/2015 della Corte d'appello di Roma, depositata il 10 dicembre 2015; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 22/06/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. — [OSCURATO:SOCIETA]., già [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:SOCIETA]., ricorre per un composito motivo, illustrato da memoria, nei confronti Comune di [OSCURATO:PERSONA], contro la sentenza del 10 dicembre 2015, numero 6810, con cui la Corte d'appello di Roma, provvedendo in sede di rinvio a seguito di cassazione disposta con sentenza di questa Corte numero 21028 del 13 settembre 2013, ha dichiarato la nullità di un lodo arbitrale rituale reso tra le parti, regolando le spese di lite. 2. — Per l'intelligenza della vicenda occorre brevemente rammentare quanto segue: -) il Comune di [OSCURATO:PERSONA] ha affidato alla allora [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:SOCIETA]. la realizzazione in appalto di un «nuovo ponte sul canale Gorzone» in forza di contratto del 10 maggio 1996 richiamante tra l'altro il capitolato speciale di appalto; -) insorta controversia, la società ha azionato il giudizio arbitrale in forza di clausola compromissoria contenuta nell'articolo 33 del capitolato speciale di appalto, giudizio arbitrale conclusosi con lodo del 25 ottobre 2002, che, respinta l'eccezione di incompetenza formulata dal Comune, ha dichiarato risolto il contratto di appalto per inadempimento del medesimo, che ha condannato a pagare all'appaltatrice il 100 dei lavori non eseguiti ed a rimborsare le spese, onorari e danni per il complessivo importo di C 44.006,07, oltre accessori e spese; -) il Comune ha impugnato il lodo per nullità dinanzi alla Corte d'appello di Roma, che, con sentenza del 16 ottobre 2006, numero 4352, ha accolto l'impugnazione, ritenendo la carenza di potestas iudicandi degli arbitri per avere il Comune declinato la competenza arbitrale ai sensi dell'articolo 47 del d.p.r. 16 luglio 1962, numero 1063; -) la società ha proposto contro la sentenza ricorso per cassazione, che questa Corte ha accolto con sentenza numero 21028 del 13 settembre 2013, ritenendo per un verso «corretto il rilievo dalla Corte d'appello della retroattività della dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art. 16 della legge n. 741 del 1981 recepito nell'art. 47 del D.P.R. n. 1063 del 1962, per cui già prima della pubblicazione sulla G. U. della sentenza della Corte costituzionale, gli arbitrati obbligatori di cui alla norma del capitolato generale delle opere pubbliche dello Stato erano vietati ed illegittimi», ma, per altro verso, accogliendo il primo motivo di ricorso «per la parte in cui esclude che nel caso sia stata applicata una obbligatorietà imposta per legge dell'arbitrato, essendosi erroneamente ritenuto che la competenza obbligatoria degli arbitri non fosse nel caso di natura "contrattuale" e voluta dalle parti, con esercizio legittimo della scelta volontaria di un arbitrato inderogabile, attraverso il richiamo all'art. 47 del capitolato generale delle opere pubbliche dello Stato che all'epoca così regolava la clausola compromissoria ... Nei sensi e limiti indicati deve quindi accogliersi il primo motivo del ricorso principale e in ragione di detto accoglimento, deve essere cassata la sentenza impugnata con rinvio della causa alla Corte d'appello di Roma in diversa composizione, perché si pronunci sulla lettera della clausola compromissoria e accerti natura e tipo di arbitrato previsto in concreto nella fattispecie, inderogabile per contratto ovvero per legge»; -) la Corte d'appello di Roma, nella sentenza qui impugnata ha così motivato: «Ritiene questa Corte che nella specie la competenza arbitrale non avesse natura contrattuale. In primo luogo va evidenziata l'assenza di una clausola compromissoria. In secondo luogo va posto in luce che l'art. 3 del contratto disponeva: "l'appalto viene accettato a corpo e sotto l'osservanza piena assoluta ed inscindibile delle norme condizioni patti e modalità dedotti risultanti dal capitolato speciale d'appalto, dai disegni di progetto e dal computo metrico estimativo ... nonché dalla legge 109/94 come modificata integrata dalla legge 216/95, atti che servirono di base alla licitazione privata e che la ditta appaltatrice dichiara di conoscere ed accettare ... il capitolato speciale d'appalto si deve intendere integrato con le norme previste dalla legge 2.6.1995, n. 216". Proprio l'ampiezza e la genericità del richiamo a tutte le norme del capitolato speciale, richiamante a sua volta il capitolato generale, ed alla disciplina legislativa in materia di appalti, costituisce un ulteriore elemento dirimente per escludere che la competenza arbitrale fosse stata prevista per volontà delle parti e che non fosse stata ritenuta applicabile ope legis». 3. — Il Comune di [OSCURATO:PERSONA] resiste con controricorso contenente, da pagina 21 in poi, «ragioni che qui di seguito si riportano, anche a valere come ricorso incidentale», controricorso che si conclude con la richiesta di «accoglimento del ricorso incidentale e per l'effetto la conferma della sentenza della Corte d'appello di Roma». [OSCURATO:PERSONA] 4. — L'unico composito mezzo denuncia: «Omesso esame del fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti, ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.. Nullità della sentenza ex art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., in relazione all'art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. ed all'art. 118, comma 1, disp. att. c.p.c.». Il fatto decisivo per il giudizio, che la società ricorrente assume di aver illustrato nel giudizio di rinvio dinanzi alla Corte d'appello di Roma, consisterebbe nel testo della previsione contrattuale recante la clausola compromissoria attraverso il rinvio al capitolato speciale di appalto, richiamante a propria volta il capitolato generale di appalto: si assume che «nel caso di specie non si è in presenza di una clausola compromissoria inserita nel contratto in base ad un generico rinvio a tutte le norme del d.p.r. 16.07.1962 n. 1063 (alle quali rimettere la regolamentazione del rapporto) senza che fosse mai espressamente menzionato l'arbitrato ..., ma di una espressa clausola contenente un esplicito richiamo al capo VI del capitolato generale di appalto. Al contrario: a) il contratto in esame del relativo capitolato speciale che all'art. 33 "definizione delle controversie" stabiliva in dettaglio le modalità di risoluzione delle controversie sorte tra le parti; b) l'espresso richiamo della clausola compromissoria dell'art. 806 c.p.c. che consente il deferimento ad arbitri delle controversie in presenza di una volontà pattizia confermano che i contraenti per la risoluzione delle controversie nascenti dal contratto hanno previsto uno strumento riconducibile alla volontà negoziale, svincolato dalla fonte legale. Per quanto precede l'arbitrato previsto dalle parti era inderogabile per contratto e sussisteva la competenza degli arbitri». Dopo di che si stigmatizza la sostanziale carenza motivazionale della decisione impugnata. 5. — Il ricorso è inammissibile. 5.1. — La denuncia di omessa considerazione di un fatto decisivo e controverso, così come formulata, è difatti palesemente estranea alla previsione normativa. Questa Corte ha difatti ampiamente chiarito che il fatto cui si riferisce il numero 5 dell'articolo 360 c.p.c. è un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, e che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti, oltre ad avere carattere decisivo (Cass., Sez. Un., 7 aprile 2014, n. 8053; Cass., Sez. Un., 18 aprile 2018, n. 9558; Cass., Sez. Un., 31 dicembre 2018, n. 33679; da ult. Cass., Sez. Un., 21 febbraio 2019, n. 5200): nel caso di specie il fatto menzionato nel ricorso altro non è che il testo dell'articolo 3 del contratto di appalto, contenente il rinvio a capitolato speciale di appalto, che, all'articolo 33, recava, sotto la rubrica «Definizione delle controversie», una clausola secondo cui: «Qualora sorgessero contestazioni fra la Direzione lavori e l'Appaltatore, si procederà alla risoluzione di esse per via amministrativa a norma di Regolamento. Ove ciò non risultasse possibile e salvo il disposto dell'art. 47 del capitolato generale, tutte le controversie sorte sia durante l'esecuzione, e al termine del contratto quale che fosse la loro natura tecnica, amministrativa o giuridica, saranno deferite, giusta gli artt. 806 e seguenti del Codice di procedura civile e 349 della Legge 20 marzo 1865 n. 2248, allegato F, al giudizio di 5 arbitri, con le modalità previste dal capo 6° del capitolato generale». E d'altronde, oltre a concernere non un fatto nella sua storicità ma un documento, la censura non considera un dato platealmente evidente, e cioè che la Corte d'appello ha esaminato la clausola contrattuale — sicché comunque non può discorrersi, al riguardo, di omessa considerazione di un fatto controverso — ed ha ritenuto che essa, per la sua genericità, in quanto riferita al capitolato speciale nel suo complesso e ad altra normativa in materia di appalto d'opera pubblica, non manifestasse la volontà delle parti di devolvere le insorgende controversie ad arbitrato, ma dimostrasse al contrario che la disciplina arbitrale, al momento dell'introduzione dell'arbitrato, fosse stata ritenuta dalla interessata applicabile per legge. 5.2. — Altrettanto estranea alla previsione normativa è la denuncia di carenza motivazionale. È difatti sufficiente rammentare che la riformulazione dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., disposta dall'art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134, è stata interpretata da questa Corte, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall'art. 12 delle preleggi, come riduzione al «minimo costituzionale» del sindacato di legittimità sulla motivazione. Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella «mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico», nella «motivazione apparente», nel «contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili» e nella «motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile», esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di «sufficienza» della motivazione (Cass., Sez. Un., 7 aprile 2014, n. 8053). Nessuna delle quattro ipotesi menzionate sussiste nella specie, mentre la censura prescinde dalla ratio decidendi, ed è finalizzata a contrastare l'interpretazione che la Corte territoriale ha dato della clausola contrattuale in tesi contenente, attraverso il rinvio al capitolato speciale, la clausola compromissoria. 5.3. — Ma non ha bisogno di essere rammentato che, in tema di interpretazione del contratto, il sindacato di legittimità non può mai investire il risultato interpretativo in sé, che appartiene all'ambito dei giudizi di fatto riservati al giudice di merito, ma afferisce solo alla verifica del rispetto dei canoni legali di ermeneutica e della coerenza e logicità della motivazione addotta, con conseguente inammissibilità di ogni critica alla ricostruzione della volontà negoziale operata dal giudice di merito che si traduca in una diversa valutazione degli stessi elementi di fatto da questi esaminati (Cass. 10 febbraio 2015, n. 2465; Cass. 26 maggio 2016, n. 10891; Cass. 14 luglio 2016, n. 14355), sicché la parte che, con il ricorso per cassazione, intenda denunciare un errore di diritto o un vizio di ragionamento nell'interpretazione di una clausola contrattuale ha l'onere di specificare i canoni che in concreto assuma violati ed il punto ed il modo in cui il giudice del merito si sia dagli stessi discostato (Cass.15 novembre 2013, n. 25728), specificazione nel caso di specie totalmente mancante. D'altro canto, in tema di arbitrato, la decisione della Corte d'appello sulla impugnazione del lodo per violazione delle norme di legge in tema d'interpretazione dei contratti può essere censurata con ricorso per cassazione per vizi propri della sentenza medesima e non per vizi del lodo, spettando al giudice di legittimità verificare soltanto che la Corte di merito abbia esaminato la questione interpretativa e abbia dato motivazione adeguata e corretta della soluzione adottata (Cass. 2 febbraio 2022, n. 3260). 5.4. — Resta da aggiungere che il ricorso, a pagina 19, sembra svolgere un argomento ulteriore, estraneo al contenuto della rubrica e dall'ambito di applicazione delle norme che la ricorrente ha denunciato come violate: viene sostenuto, cioè, che l'esistenza della clausola compromissoria fosse stata già accertata nella prima sentenza della Corte d'appello, con statuizione non impugnata e quindi coperta da giudicato: ma l'argomento non ha pregio, posto che la Corte d'appello, nella sentenza qui impugnata, ha doverosamente operato nell'ambito della previsione dettata dal secondo comma dell'articolo 384 c.p.c. secondo cui: «La Corte, quando accoglie il ricorso, cassa la sentenza rinviando la causa ad altro giudice, il quale deve uniformarsi al principio di diritto e comunque a quanto statuito dalla Corte», il che rende manifesto come il giudice di merito, lungi dall'incorrere in violazione di un inesistente giudicato, non ha fatto che uniformarsi a quanto stabilito nella sentenza rescindente, che imponeva di indagare «natura e tipo di arbitrato previsto in concreto nella fattispecie, inderogabile per contratto ovvero per legge». 6. — Nessuna statuizione va adottata su ciò che erroneamente il Comune controricorrente ha qualificato come ricorso incidentale, e che tale invece non è, per l'ovvia considerazione che il controricorso si conclude con la richiesta di conferma della sentenza impugnata. 7. — Le spese seguono la soccombenza. Sussistono i presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato se dovuto. [OSCURATO:PERSONA] dichiara inammissibile il ricorso e condanna la società ricorrente al pagamento, in favore del Comune controricorrente, delle spese sostenute per questo giudizio di legittimità, liquidate in complessivi C 3.200,00, di cui C 200,00 per esborsi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15% ed agli accessori di legge, dando atto, ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, che sussistono i presupposti per il versamento, a car
Sentenza Cassazione n. 03476/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris