CassazionesentenzaSezione LDecisione del 9 giugno 2022
Cassazione n. 30549/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso 9734-2016 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., in persona dei legali rappresentanti pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 25/B, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], CANNAVO' DOMENICO, [OSCURATO:PERSONA] 2307 ENZO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], tutti elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 108, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - controrícorrenti - nonchè contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - intimati - avverso la sentenza n. 5431/2015 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 20/07/2015 R.G.N. 6561/2010; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 09/06/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. R.G.9734/2016 [OSCURATO:PERSONA]: la Corte d'appello di Roma, in parziale riforma della pronuncia del Tribunale della stessa città, prestando adesione alla decisione delle Sez. Un. n. 477/2015, ha dichiarato la portabilità delle posizioni individuali previdenziali relative ad alcuni ex dipendenti della Cassa di Risparmio di Roma trasferiti alla [OSCURATO:SOCIETA], dal Fondo aziendale di quiescenza e previdenza per il personale istituito presso Cassa di provenienza al Fondo istituito presso la Banca di destinazione; la cassazione della sentenza è domandata da [OSCURATO:SOCIETA]. quale successore a titolo universale della [OSCURATO:SOCIETA]. a seguito di fusione per incorporazione di quest'ultima, sulla base di quattro motivi; [OSCURATO:PERSONA] ed i suoi litisconsorti hanno depositato controricorso; il [OSCURATO:PERSONA] per il personale della [OSCURATO:SOCIETA] è rimasto intimato. [OSCURATO:PERSONA]: il primo motivo, formulato ai sensi dell'art. 360, co.1, n. 3 cod. proc. civ., contesta "Violazione dell'art. 100 Cod. Proc. Civ. - Contraddittorietà ed insufficienza della motivazione della sentenza della Corte di Appello di Roma n. 5431/2015, e, quindi, violazione dell'art. 132 Cod. Proc. Civ. e dell'art. 118 Disp. Att. Cod. Proc. Civ. - Violazione dell'art. 10 D.Lgs. n.124/1993 - Violazione dell'art. 14 D.Lgs. n. 252/2005 - Violazione dell'art. 20 D.Lgs. n. 252/2005"; la Banca ricorrente sostiene che la sentenza d'appello erroneamente abbia ritenuto sussistente l'interesse ad agire degli odierni controricorrenti, già pensionati, la cui domanda di portabilità della posizione individuale avrebbe dovuto, di contro, essere dichiarata inammissibile stante il difetto di status di lavoratore in servizio attivo in capo agli interessati; l'erroneità della statuizione rileverebbe anche sotto il profilo della violazione dell'art. 10 del d.lgs. n. 124 del 1993, la cui applicazione presuppone quale requisito fondamentale che il richiedente sia un lavoratore in servizio attivo con un rapporto di previdenza complementare in corso; il secondo motivo, formulato ai sensi dell'art. 360, co.1, n. 3 cod. proc. civ., denuncia "Violazione dell'art. 1362 Cod. Civ. - Violazione dell'art. 10 D.Lgs. n.124/1993; Violazione dell'art. 18 D.Lgs. n.124/1993; Violazione dell'art. 14 D.Lgs. n. 252/2005 - Violazione dell'art. 20 D.Lgs. n. 252/2005"; il motivo denuncia la palese violazione dei criteri ermeneutici dei Regolamenti disciplinanti il Fondo pensione istituito presso l'ex Cassa di risparmio di Roma di cui agli accordi aziendali 30.07.1971 e 28.10.1976, sì come contrastante con la volontà, espressa dalle parti, di istituire una forma di previdenza complementare operante secondo il regime della "prestazione definita", caratterizzata dal regime dell'indisponibilità, da parte degli iscritti, dei flussi di finanziamento al Fondo; prospetta che qualora la Corte d'appello avesse correttamente interpretato le fonti costitutive del Fondo istituito presso l'ex Cassa di Risparmio di Roma, avrebbe dovuto respingere le istanze di "portabilità" della posizione individuale proposte dagli odierni controricorrenti; il terzo motivo, formulato ai sensi dell'art. 360, co.1, n. 3 cod. proc. civ., "Violazione dell'art. 1362 Cod. Civ. - Violazione dell'art. 10 D.Lgs. n.124/1993; Violazione dell'art. 14 D.Lgs. n. 252/2005 e, quindi, violazione dell'art. 132 Cod. Proc. Civ. e dell'art. 118 Disp. Att. Cod. Proc. Civ."; le doglianze si appuntano sui criteri di quantificazione delle posizioni individuali da utilizzare in riferimento a ciascuno dei dipendenti, dei quali la maggior parte già pensionati, ricavati dall'Accordo sindacale di cui al verbale del 22.12.2009 e malamente interpretati; il quarto motivo, formulato ai sensi dell'art. 360, co.1, n. 3 e n. 5 cod. proc. civ., lamenta "Violazione dell'art. 1362 Cod. Civ. - violazione dell'art. 18 d.lgs. n. 124/1993. Contraddittorietà ed insufficienza della motivazione della sentenza della Corte di Appello di Roma n. 5431/2015, e, quindi, violazione dell'art. 132 Cod. Proc. Civ. e dell'art. 118 Disp. Att. Cod. Proc. Civ. - Omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su di un fatto controverso e decisivo per il giudizio"; contesta l'affermazione della Corte d'appello secondo la quale il Fondo della ex Cassa di Risparmio di Roma non costituirebbe una posta del bilancio societario di [OSCURATO:SOCIETA]., attribuendo l'errore a un difetto di interpretazione dell'Accordo sindacale del [OSCURATO:DATA_NASCITA] ove il riferimento è al [OSCURATO:PERSONA] come istituto di tipo interno, iscritto all'Albo dei [OSCURATO:PERSONA] tenuto presso la COVIP, Sezione Speciale III, con il n. 9096; a sostegno della doglianza richiama l'art. 18 del d.lgs. n. 124 del 1993, commi 3 e 4, e l'art. 4 d.lgs. n. 124 del 1993, denunciandone l'avvenuta violazione da parte della Corte d'Appello, dal cui combinato disposto avrebbe dovuto di contro dedursi che le forme di previdenza complementare di tipo interno possono essere istituite anche come "poste di bilancio" societario; infine, la censura è formulata anche quale omesso esame del fatto decisivo, costituito dai bilanci societari in atti, dai quali si evincerebbe che il Fondo dell'ex Cassa di Risparmio di Roma è iscritto quale posta del bilancio della capogruppo [OSCURATO:SOCIETA].; il primo motivo è infondato; in base ai principi di diritto affermati da questa Corte "L'interesse ad agire in un'azione di mero accertamento non implica necessariamente l'attualità della lesione di un diritto, essendo sufficiente uno stato d'incertezza oggettiva, anche non preesistente al processo, in quanto sorto nel corso di giudizio a seguito della contestazione sull'esistenza di un rapporto giuridico o sull'esatta portata dei diritti e degli obblighi da esso scaturenti, che non sia superabile se non con l'intervento del giudice" (così Cass. n. 16262 del 2015); nel caso in esame, la Corte d'appello ha correttamente affermato che il bene della vita di cui si chiede l'accertamento è costituito dalla posizione previdenziale aziendale, rientrante nel più ampio bene della vita costituito dalla posizione previdenziale di ciascun lavoratore, alla cui determinazione partecipa lo stesso assicurato con le sue scelte, e, pertanto, quest'ultima resta strettamente connessa alla prima (p. 5 sent.); l'azione di accertamento appare, perciò, rivolta ad ottenere un giudizio "esterno" il quale renda oggettiva, conferendovi concretezza ed attualità, la situazione di incertezza della quale si intende rimuovere l'effetto pregiudizievole che l'attore subirebbe in assenza di una pronuncia di accertamento; i successivi tre motivi, da esaminarsi congiuntamente per connessione, sono infondati, anche a voler obliterare gli svariati profili di inammissibilità che gli stessi presentano, quali l'aver prospettato quale violazione di legge la violazione dei criteri ermeneutici dei Regolamenti disciplinanti il Fondo pensione istituito presso l'ex Cassa di risparmio di Roma di cui agli accordi aziendali 30.07.1971 e 28.10.1976, nonché dell'Accordo sindacale di cui al verbale del 22.12.2009, tutti atti di natura pattizia; ovvero l'assenza di specificità per aver mancato di trascrivere e/o produrre integralmente i Regolamenti disciplinanti il Fondo pensione istituito presso l'ex Cassa di risparmio di Roma di cui agli accordi aziendali 30.07.1971 e 28.10.1976 e dell'Accordo sindacale di cui al verbale del 22.12.2009; sulla questione di diritto posta all'attenzione di questa Corte si sono già pronunciate non solo le Sezioni Unite con la sentenza n. 477 del 2015 (cfr., altresì, Cass. n.18426 del 2015), alla quale la Corte d'appello fa espresso richiamo, ma ancora, di recente, le Sez. Un. n. 12209 del 2022, le quali hanno ribadito che "In tema di previdenza complementare, il diritto alla portabilità della posizione previdenziale individuale, previsto originariamente dall'art. 10 del d.lgs. n. 124 del 1993 ed oggi dall'art. 14 del d.lgs. n. 252 del 2005, comportante il trasferimento dei contributi maturati da un dipendente, cessato prima di aver conseguito il diritto alla pensione complementare, verso un fondo cui il medesimo acceda in relazione ad una nuova attività, si applica a tutti i fondi complementari preesistenti all'entrata in vigore della I. n. 421 del 1992, indipendentemente dalle loro caratteristiche strutturali, ivi compresi quelli funzionanti secondo il sistema cd. a ripartizione o a capitalizzazione collettiva e a prestazione definita, essendo comunque ravvisabile una posizione individuale di valore determinabile, la cui consistenza va parametrata ai contributi versati al fondo, compresi quelli datoriali, ed ai rendimenti provenienti dal loro impiego produttivo"; non residuano, pertanto, margini di accoglimento della tesi difensiva proposta dall'odierna ricorrente, considerato che il modello interpretativo ormai prevalente, confermato dal d.lgs. n. 252 del 2005 (artt.1, 3, co.3 e 14 co. 6) ed esteso, ad opera dell'orientamento interpretativo espresso dalla giurisprudenza di questa Corte, ai fondi complementari di più antica istituzione, volge nel senso di garantire la facoltà dell'aderente al fondo di trasferire l'intera posizione individuale maturata ad altra forma pensionistica, sancendo l'inefficacia di eventuali disposizioni "limitative" contenute nelle fonti istitutive, ponendosi la portabilità come principio inderogabile anche per l'autonomia negoziale collettiva; in definitiva, il ricorso va rigettato; le spese, come liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza nei confronti della parte costituita; in considerazione del rigetto del ricorso, sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al rimborso delle spese del giudizio di legittimità in favore della parte controricorrente, che liquida in Euro 200,00 per esborsi, Euro 3.000,00 a titolo di compensi professionali, oltre spese generali nella misura forfetaria del 15 per cento e accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art.1, comma 17 della I. n.228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove