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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 34354/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( SVIZZERA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/12/2020 della CORTE APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo [OSCURATO:PERSONA] DEPOSITATA E [OSCURATO:PERSONA]. udito il difensore L'[OSCURATO:PERSONA] L'INAMMISSIBILITA' O [OSCURATO:PERSONA] CONCLUSIONI E [OSCURATO:PERSONA]. l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] L'[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA].. [OSCURATO:PERSONA] Con sentenza in data 11 dicembre 2020 la Corte d'appello di Milano confermava la sentenza del Gup del tribunale di Como che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA], all'esito del giudizio abbreviato, per concorso in riciclaggio di una partita di prodotti di pelletteria a marchio Prada, provento di furto commesso il 17 novembre 2015.

Avverso le, indicata sentenza preseita ricorso l'imputato lamentando con il primo motivo nullità della sentenza per violazione del principio di correlazione tra l'imputazione contestata e la sentenza.

Sostiene che i giudici d'appello sono incorsi in una diversità del fatto che avrebbe dovuto determinare la restituzione degli atti al pubblico ministero.

Un conto è vestire di liceità la merce di provenienza illecita, facendola credere di origine giapponese simulando esportazione e successiva reimportazione corredando la documentazione falsa e altra ben diversa è la regolare importazione di merce in Svizzera non conoscendone peraltro la provenienza illecita e il trasferimento in Italia con documentazione autentica.

Sostiene che non corrisponde al vero quanto riportato dalla sentenza impugnata laddove si afferma che l'imputazione contiene in maniera esplicita "i punti della condotta dei coimputati posta in essere in concorso e di concerto tra loro con l'arrivo della merce in Svizzera, attinente al ricevimento della stessa, allo sdoganamento e al suo illecito trasporto in Italia" dal momento che l'arrivo della merce in Svizzera ed il suo sdoganamento simulandone l'importazione (invece realmente avvenuta) sono stati imputati specificatamente alla sola [OSCURATO:PERSONA] poi assolta.

Diverso è invece il fatto accertato nei confronti dell'imputato che riceve la merce con regolare fattura proveniente dall'estero, la sdogana regolarmente pagando i diritti a mezzo di professionista spedizioniereise la fa consegnare a casa ed oltrepassa il confine senza cautele con documentazione autentica e regolare a lui riconducibile in qualsiasi momento e la consegna al proprietario proprio perché non ne conosce la provenienza illecita.

Con il secondo motivo lamenta l'assenza dell'elemento soggettivo del reato di riciclaggio.

Il ricorso è infondato ai limiti dell'inammissibilità.

Con riguardo alla mancata osservanza del principio di correlazione, deve ricordarsi che, come affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte (s.--entenza (cfr. sentenze n. 36551 del 15/07/2010, Carelli e n. 16, del :19/6/1996, [OSCURATO:PERSONA]), per aversi mutamento del fatto occorre una trasformazione radicale, nei suoi elementi essenziali, della fattispecie concreta nella quale si riassume l'ipotesi astratta prevista dalla legge, in modo che si configuri un'incertezza sull'oggetto dell'imputazione da cui scaturisca un reale pregiudizio dei diritti della difesa; ne consegue che l'indagine volta ad accertare la violazione del principio suddetto non va esaurita nel pedissequo e mero confronto puramente letterale fra contestazione e sentenza perché, vertendosi in materia di garanzie e di difesa, la violazione è del tutto insussistente quando l'imputato, attraverso l'"iter' del processo, sia venuto a trovarsi nella condizione concreta di difendersi in ordine all'oggetto dell'imputazione.

Nel caso specifico, non è dato riscontrare alcuna violazione del principio di correlazione, anche perché nello stesso capo di imputazione si fa esplicito riferimento ai punti esplicativi della condotta degli imputati attuata in concorso e di concerto tra loro dopo la ricezione della merce in Svizzera, condotta attinente al ricevimento della stessa, allo sdoganamento e al suo illecito trasporto in Italia E' vero che il pubblico ministero nel capo di imputazione aveva ipotizzato che gli imputati avessero simulato la spedizione in Giappone della merce, provento di furto oggetto di contestazione, allo scopo di reimportarla, in maniera altrettanto fittizia, in Italia attraverso la Svizzera, fornita di documentazione atta a garantirne l'apparente legittima provenienza e dunque la più agevole commerciabilità secondo lo schema tipico del reato di riciclaggio.

Ed è altrettanto vero che i giudici di merito hanno ritenuto che per quanto l'ipotesi della simulazione della spedizione in Giappone fosse suggestiva e non priva di verosimiglianza non poteva però escludersi, come sollevato dalla difesa, che la merce fosse stata effettivamente spedita in Giappone e successivamente restituita in Svizzera.

Correttamente però hanno ritenuto che tale valutazione nessuna incidenza ha avuto sulla configurabilità del delitto di riciclaggio ravvisato con riguardo all'ulteriore condotta contestata, effettivamente accertata, e consistita nella certa reimportazione in Svizzera della merce, risultata rubata, che veniva successivamente introdotta fraudolentemente in Italia eludendo i controlli doganali mediante azioni di contrabbando.

La merce di rilevante valore commerciale pur essendo destinata a [OSCURATO:PERSONA] che ne era il titolare non veniva fatta recapitare direttamente al Ventura ma veniva inviata in Svizzera dove il Fontana si occupava di introdurla clandestinamente in Italia.

La condotta accertata consistita, come contestato, nel ricevere in Svizzera la merce originariamente prodotta In Italia, di sicura provenienza delittuosa in quanto trafugata, e nell'introdurla poi clandestinamente sul territorio dello Stato munita di documentazione ufficiale doganale di origine elvetica che ne attestava la provenienza dal Giappone eludendo, così, i notori e pregnanti controlli delle autorità doganali italiani, certamente in grado di rapportarsi immediatamente col produttore nazionale per le verifiche del caso, ha costituito, come indicato dai giudici di merito, attività volta ad ostacolare l'individuazione dell'illecita provenienza.

Le doglianze che investono il giudizio di responsabilità, da un punto di vista oggettivo e soggettivo, sono diverse da quelle consentite perché non sono volte ad evidenziare violazioni di legge o mancanze argomentative e illogicità percepibili ictu °cui/ della sentenza impugnata, bensì mirano a sollecitare un improponibile sindacato sulle scelte valutative della Corte di appello e reiterano le censure già sollevate dinanzi a quel Giudice, che le ha ritenute infondate sulla base di una lineare e adeguata motivazione, strettamente ancorata ad una completa e approfondita disamina delle risultanze processuali nel rispetto delle regole di cui all'art. 192 cod. proc. pen.

Il ricorso deve pertanto essere respinto e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali.

L'imputato deve essere condannato anche alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile [OSCURATO:SOCIETA] che liquida in complessivi euro 3.510,00 oltre accessori di legge.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile Elia S.r.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( SVIZZERA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/12/2020 della CORTE APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo [OSCURATO:PERSONA] DEPOSITATA E [OSCURATO:PERSONA]. udito il difensore L'[OSCURATO:PERSONA] L'INAMMISSIBILITA' O [OSCURATO:PERSONA] CONCLUSIONI E [OSCURATO:PERSONA]. l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] L'[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA].. [OSCURATO:PERSONA] Con sentenza in data 11 dicembre 2020 la Corte d'appello di Milano confermava la sentenza del Gup del tribunale di Como che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA], all'esito del giudizio abbreviato, per concorso in riciclaggio di una partita di prodotti di pelletteria a marchio Prada, provento di furto commesso il 17 novembre 2015. Avverso le, indicata sentenza preseita ricorso l'imputato lamentando con il primo motivo nullità della sentenza per violazione del principio di correlazione tra l'imputazione contestata e la sentenza. Sostiene che i giudici d'appello sono incorsi in una diversità del fatto che avrebbe dovuto determinare la restituzione degli atti al pubblico ministero. Un conto è vestire di liceità la merce di provenienza illecita, facendola credere di origine giapponese simulando esportazione e successiva reimportazione corredando la documentazione falsa e altra ben diversa è la regolare importazione di merce in Svizzera non conoscendone peraltro la provenienza illecita e il trasferimento in Italia con documentazione autentica. Sostiene che non corrisponde al vero quanto riportato dalla sentenza impugnata laddove si afferma che l'imputazione contiene in maniera esplicita "i punti della condotta dei coimputati posta in essere in concorso e di concerto tra loro con l'arrivo della merce in Svizzera, attinente al ricevimento della stessa, allo sdoganamento e al suo illecito trasporto in Italia" dal momento che l'arrivo della merce in Svizzera ed il suo sdoganamento simulandone l'importazione (invece realmente avvenuta) sono stati imputati specificatamente alla sola [OSCURATO:PERSONA] poi assolta. Diverso è invece il fatto accertato nei confronti dell'imputato che riceve la merce con regolare fattura proveniente dall'estero, la sdogana regolarmente pagando i diritti a mezzo di professionista spedizioniereise la fa consegnare a casa ed oltrepassa il confine senza cautele con documentazione autentica e regolare a lui riconducibile in qualsiasi momento e la consegna al proprietario proprio perché non ne conosce la provenienza illecita. Con il secondo motivo lamenta l'assenza dell'elemento soggettivo del reato di riciclaggio. Il ricorso è infondato ai limiti dell'inammissibilità. Con riguardo alla mancata osservanza del principio di correlazione, deve ricordarsi che, come affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte (s.--entenza (cfr. sentenze n. 36551 del 15/07/2010, Carelli e n. 16, del :19/6/1996, [OSCURATO:PERSONA]), per aversi mutamento del fatto occorre una trasformazione radicale, nei suoi elementi essenziali, della fattispecie concreta nella quale si riassume l'ipotesi astratta prevista dalla legge, in modo che si configuri un'incertezza sull'oggetto dell'imputazione da cui scaturisca un reale pregiudizio dei diritti della difesa; ne consegue che l'indagine volta ad accertare la violazione del principio suddetto non va esaurita nel pedissequo e mero confronto puramente letterale fra contestazione e sentenza perché, vertendosi in materia di garanzie e di difesa, la violazione è del tutto insussistente quando l'imputato, attraverso l'"iter' del processo, sia venuto a trovarsi nella condizione concreta di difendersi in ordine all'oggetto dell'imputazione. Nel caso specifico, non è dato riscontrare alcuna violazione del principio di correlazione, anche perché nello stesso capo di imputazione si fa esplicito riferimento ai punti esplicativi della condotta degli imputati attuata in concorso e di concerto tra loro dopo la ricezione della merce in Svizzera, condotta attinente al ricevimento della stessa, allo sdoganamento e al suo illecito trasporto in Italia E' vero che il pubblico ministero nel capo di imputazione aveva ipotizzato che gli imputati avessero simulato la spedizione in Giappone della merce, provento di furto oggetto di contestazione, allo scopo di reimportarla, in maniera altrettanto fittizia, in Italia attraverso la Svizzera, fornita di documentazione atta a garantirne l'apparente legittima provenienza e dunque la più agevole commerciabilità secondo lo schema tipico del reato di riciclaggio. Ed è altrettanto vero che i giudici di merito hanno ritenuto che per quanto l'ipotesi della simulazione della spedizione in Giappone fosse suggestiva e non priva di verosimiglianza non poteva però escludersi, come sollevato dalla difesa, che la merce fosse stata effettivamente spedita in Giappone e successivamente restituita in Svizzera. Correttamente però hanno ritenuto che tale valutazione nessuna incidenza ha avuto sulla configurabilità del delitto di riciclaggio ravvisato con riguardo all'ulteriore condotta contestata, effettivamente accertata, e consistita nella certa reimportazione in Svizzera della merce, risultata rubata, che veniva successivamente introdotta fraudolentemente in Italia eludendo i controlli doganali mediante azioni di contrabbando. La merce di rilevante valore commerciale pur essendo destinata a [OSCURATO:PERSONA] che ne era il titolare non veniva fatta recapitare direttamente al Ventura ma veniva inviata in Svizzera dove il Fontana si occupava di introdurla clandestinamente in Italia. La condotta accertata consistita, come contestato, nel ricevere in Svizzera la merce originariamente prodotta In Italia, di sicura provenienza delittuosa in quanto trafugata, e nell'introdurla poi clandestinamente sul territorio dello Stato munita di documentazione ufficiale doganale di origine elvetica che ne attestava la provenienza dal Giappone eludendo, così, i notori e pregnanti controlli delle autorità doganali italiani, certamente in grado di rapportarsi immediatamente col produttore nazionale per le verifiche del caso, ha costituito, come indicato dai giudici di merito, attività volta ad ostacolare l'individuazione dell'illecita provenienza. Le doglianze che investono il giudizio di responsabilità, da un punto di vista oggettivo e soggettivo, sono diverse da quelle consentite perché non sono volte ad evidenziare violazioni di legge o mancanze argomentative e illogicità percepibili ictu °cui/ della sentenza impugnata, bensì mirano a sollecitare un improponibile sindacato sulle scelte valutative della Corte di appello e reiterano le censure già sollevate dinanzi a quel Giudice, che le ha ritenute infondate sulla base di una lineare e adeguata motivazione, strettamente ancorata ad una completa e approfondita disamina delle risultanze processuali nel rispetto delle regole di cui all'art. 192 cod. proc. pen. Il ricorso deve pertanto essere respinto e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali. L'imputato deve essere condannato anche alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile [OSCURATO:SOCIETA] che liquida in complessivi euro 3.510,00 oltre accessori di legge. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile Elia S.r.
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