CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 13 aprile 2026
Cassazione n. 09337/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
contro[OSCURATO:PERSONA] in persona del legale rappresentante protempore, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]Stato .-controricorrente-avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] Grado di Lazio n.2641/2024 depositata il 22/04/2024.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26/02/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 25600/2024Numero sezionale 1769/2026Numero di raccolta generale 9337/2026Data pubblicazione 13/04/20261. Con istanza del 25/07/2019, [OSCURATO:PERSONA] presentava dichiarazionedi adesione al cd. saldo e stralcio, di cui all’art. 1, comma 184 e ss., l.145/2018, in riferimento ai carichi erariali portati da alcune cartelle.Con provvedimento n. 09790201903874396000 del 23/10/2019, l’[OSCURATO:PERSONA] comunicava al contribuente che, non ricorrendo ipresupposti per il cd. saldo e stralcio, lo stesso era ammesso, come perlegge, al diverso istituto della c.d. rottamazione-ter, individuando nellasomma complessiva di euro 57.579,22 l’importo da versare attraversopagamenti rateali.2. Il contribuente adiva la CTR di Roma per sentir annullare il citatoprovvedimento per carenza di motivazione del medesimo, non avendol’agente della riscossione fornito elementi tali da consentire di ricostruirel’iter logico/giuridico che aveva condotto al diniego dell’istanza di saldo estralcio, evidenziando che, in ogni caso, l’indicazione delle somme dovutea titolo di rateazione risultava illegittima sia nel quantum, in quantospropositata, che nel quomodo, essendo il piano di rateazione elaborato inbase a norma incostituzionale.3. La CTP di Roma, con sentenza n. 1453/07/2022, rigettava il ricorso etale pronunzia veniva confermata dalla CGT-2 Lazio, con sentenza n.2641/12/2024.3.1. I giudici di appello precisavano che il contribuente non aveva fornitola prova che i crediti sottesi alle cartelle esattoriali oggetto delprovvedimento opposto rientrassero nel beneficio richiesto e che ilmedesimo si era limitato a paventare insussistenti vizi motivazionali, peraltro verso osservando che apparivano prive di fondamento alcuno lesollevate questioni di costituzionalità.4. Contro detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione, sulla base didue motivi, il contribuente.5. AdER ha resistito con controricorso.Numero registro generale 25600/2024Numero sezionale 1769/2026Numero di raccolta generale 9337/2026Data pubblicazione 13/04/20266. Formulata proposta ai sensi dell’ art. 380-bis c.p.c., il contribuentedepositava istanza di decisione e successiva memoria.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Preliminarmente va osservato che, sulla scorta di quanto statuito dallasentenza delle Sezioni Unite n. 9611/2024, non sussiste alcunaincompatibilità tra il deposito della proposta di definizione accelerata daparte del Presidente di sezione o del Consigliere delegato e la presenzadegli stessi quali componenti del collegio.2. Deve, quindi, rilevarsi che con il primo motivo di ricorso il contribuenteha dedotto, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c., violazione e/ofalsa applicazione degli artt. 3 della l. 241/1990, 7 della l. 212/2000, 1,commi 184 e ss., l. 145/2018, assumendo che l’atto impositivo era deltutto carente di motivazione e che, solo in sede giudiziale, l’agente dellariscossione aveva “sostanziato” le motivazioni sottese al diniego.2.1. Tale motivo è da ritenere manifestamente infondato.Va premesso che i giudici di appello, nel respingere le censure in questasede reiterate dal contribuente, sotto il profilo della paventata violazionedi legge, hanno osservato quanto segue: “Il contribuente, invero, si limitaa dedurre un difetto di motivazione nella decisione dell’ufficio fiscale dinon ammettere una serie di cartelle alla procedura del c.d. “saldo estralcio” di cui alla legge n. 145 del 2018 ed invero, a fronte della precisaindicazione del numero delle cartelle indicate nell’atto impugnato in primogrado (cfr. pg. 5 dell’atto), lo stesso contribuente, anche in questa sede,non ha mai provato che quelle cartelle riguardassero debiti tributariderivanti dall'omesso versamento di imposte risultanti dalle dichiarazioniannuali e dalle attività. Ed invero, per quanto di interesse in questa sede(ovvero le tre cartelle di pagamento n. 097 2011 0049947121 000, n. 0972011 0133834939 000 e n. 097 2011 0158899247 000, posto che le altresi riferiscono a sanzioni amministrative e contravvenzioni al codice dellaNumero registro generale 25600/2024Numero sezionale 1769/2026Numero di raccolta generale 9337/2026Data pubblicazione 13/04/2026strada, non assoggettate alla procedura del c.d. “saldo e stralcio”), non èstato provato dal contribuente (su cui incombeva l'onere) che queste siriferiscono a tributi erariali e contributi INPS oggetto di preliminari avvisidi accertamento e, quindi, assoggettatili unicamente alla procedura dellac.d. “rottamazione ter” di cui al DL n. 119 del 2018. Da tale punto di vista,a fronte – come detto – della indicazione del numero delle cartelle dipagamento nell’atto impugnato in primo grado (cfr. pg. 5 dell’atto),avrebbe dovuto essere onere del contribuente provare che tali pretesederivavano dall'omesso versamento di imposte risultanti dalle dichiarazioniannuali (come previsto dalla citata legge n. 145 del 2018); al contrario,l’appellato continua a trincerarsi dietro lo schermo del difetto dimotivazione quando è egli stesso che ha indicato con precisione gli avvisinell’istanza con cui ha chiesto a suo tempo di accedere alla procedura delc.d. “saldo e stralcio” di cui alla legge n. 145 del 2018 (cfr. doc. 2 dellaproduzione del contribuente nel ricorso di primo grado)”.Orbene appare evidente che il contribuente, nel reiterare l’eccezioneformulata nei gradi di merito in ordine alle carenze motivazionali nell’attoin questione, non coglie appieno la ratio decidendi della sentenzaimpugnata la quale ha chiarito che l’atto conteneva ogni elemento utilesotto il profilo formale della motivazione, ed, in particolare, il riferimentoagli avvisi in relazione ai quali il contribuente medesimo aveva chiesto diaccedere alla diversa procedura di saldo e stralcio.2.2. Sotta altro profilo va rilevato che, a fronte di un accertamento in fattoin ordine alla congruità della motivazione dell’atto impugnato (tipicamentedemandato al giudice di merito), il contribuente si è limitato a riprodurrein ricorso meri stralci dell’atto de quo, apparendo sul punto il ricorso nonautosufficiente (tra le tante: Cass., Sez. 5^, 4 aprile 2013, n. 8312;Cass., Sez. 5^, 19 aprile 2013, n. 9536; Cass., Sez. 5^, 13 febbraio2015, n. 2928; Cass., Sez. 5^, 28 giugno 2017, n. 16147; Cass., Sez. 5^,6 novembre 2019, n. 28570; Cass., Sez. 5^, 10 dicembre 2021, n.Numero registro generale 25600/2024Numero sezionale 1769/2026Numero di raccolta generale 9337/2026Data pubblicazione 13/04/202639283; Cass., Cass., Sez. 5^, 14 marzo 2022, n. 8156; Cass., Sez. 6^-5,11 maggio 2022, n. 14905; Cass., Sez. Trib., 30 novembre 2023, n.33442; Cass., Sez. Trib., 26 agosto 2024, n. 23105; Cass., Sez. Trib., 28aprile 2025, n. 11100). Ciò in quanto non è altrimenti possibile per ilgiudice di legittimità verificare la corrispondenza di contenuto dell’attoimpositivo rispetto alle doglianze del contribuente (Cass., Sez. 5^, 29luglio 2015, n. 16010; Cass., Sez. 5^, 6 novembre 2019, n. 28570).Risulta, infine, di tutta evidenza che l’originaria impugnazione da parte delcontribuente, con dettagliata contestazione nel merito dei contenutidell’atto stesso, comprova, univocamente, la insussistenza di vizi formalidello stesso, in difetto di qualsivoglia apprezzabile pregiudizio del diritto didifesa del contribuente, posto che l'obbligo di idonea ecompleta motivazione dell'atto tributario, previsto dall'art. 7 della l. n. 212del 2000, è volto, fondamentalmente, ad assicurare al contribuente ilpieno esercizio del diritto di difesa nel giudizio di impugnazione, nellaspecie pienamente estrinsecatosi, in alcun modo potendosi ravvisare laprospettata violazione di legge.3. Con il secondo motivo il ricorrente ha dedotto, ai sensi dell’art. 360,primo comma n. 3 c.p.c., violazione e/o falsa applicazione degli artt. 3, 53e 97 Cost., nonché 1, comma 184 e ss., l. 145/2018, prospettando profilidi incostituzionalità della normativa de qua in quanto contraria ai principidi uguaglianza e capacità contributiva.Orbene non può che rilevarsi che condivisibilmente i giudici di meritohanno disatteso la questione di legittimità costituzionale dell’art. 1,comma 184 e ss., l. 145/2018 tenuto conto della peculiarità dellanormativa in esame in relazione alla quale il legislatore gode di ampiadiscrezionalità e considerato che del tutto inconferente si appalesa ladeduzione circa una asserita violazione del principio di capacitàcontributiva di cui all’art. 53 Cost. in quanto la disposizione di leggeNumero registro generale 25600/2024Numero sezionale 1769/2026Numero di raccolta generale 9337/2026Data pubblicazione 13/04/2026oggetto di censura (cioè l’art. 1 commi 184 e segg. L. 145/02018) nonregola, in sé, l’imposizione tributaria in sé considerata.4. Il ricorso va, dunque, respinto.4.1. In forza del principio della soccombenza, parte ricorrente deve esserecondannata al rimborso delle spese di lite, liquidate come in dispositivo.4.2. Essendo la decisione resa in tema di procedimento per la definizioneaccelerata dei ricorsi inammissibili, improcedibili o manifestamenteinfondati, di cui all'art. 380-bis c.p.c. novellato dal d.lgs. n. 149 del 2022,con formulazione di istanza di decisione ai sensi dell’ultimo comma dellanorma citata ed essendo il giudizio definito in piena conformità allaproposta, parte ricorrente deve essere, inoltre, condannata al pagamentodelle ulteriori somme ex art. 96, terzo comma, c.p.c. nonché alpagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, sommeliquidate equitativamente come in dispositivo. Esclusa, come anche haopportunamente precisato la Corte (Cass., Sez. U., n. 36069/2023), «unainterpretazione della norma che conduca ad automatismi non in linea conuna lettura costituzionalmente compatibile del nuovo istituto, dovendol’applicazione in concreto delle predette sanzioni rimanere affidata allavalutazione delle caratteristiche del caso di specie», va, peraltro, precisatoche la fattispecie in esame non presenta alcuna peculiarità o ragione disorta, tale da escludere l’applicabilità dalla sopra menzionata previsionelegale. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente a pagare in favore dellaparte controricorrente le spese del presente giudizio di legittimità cheliquida nell'importo di euro 5.000,00, per compensi, oltre spese prenotatea debito. Condanna, altresì, il ricorrente al pagamento della somma diNumero registro generale 25600/2024Numero sezionale 1769/2026Numero di raccolta generale 9337/2026Data pubblicazione 13/04/2026euro 2.500,00 in favore della parte controricorrente ex art. 96, terzocomma, c.p.c. e di euro 1.250,00 in favore della Cassa delle Ammende.Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà attodella sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della societàricorrente, dell'ulteriore importo pari a quello previsto per il ricorso, anorma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Tributaria, indata 26 febbraio 2026Il Presidente([OSCURATO:PERSONA])