CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 31 maggio 2024
Cassazione n. 23515/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/05/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA ritenuto che il motivo di ricorso proposto- nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] con il quale si censura il mancato ridimensionamento della pena e la mancata disapplicazione della recidiva è inammissibile perché non deducibile nonché generico e manifestamente infondato a fronte della adeguata motivazione resa, che giustifica lo scostamento dal minimo edittale in ragione della gravità del fatto, della serietà delle minacce dirette ai pubblici ufficiali e della violenza degli atti di autolesionismo minacciati; ritenuto che anche la recidiva reiterata e infraquinquennale, contestata e ritenuta, è sorretta da congrua motivazione, che valorizza i precedenti plurimi e recenti dell'imputato e la ricaduta nel reato, ritenuta espressiva di persistente e più intensa pericolosità sociale; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende, che si stima equo determinare in euro tremila. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 31 maggio 2024 Il consigliere