CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 14 aprile 2023
Cassazione n. 35565/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/10/2022 del GIP TRIBUNALE di VITERBOfato avviso alle parti udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che i ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], condannati alla pena anni 3 di reclusione ed euro 11.800,00 di multa per Martino e 11.650,00 per Sasso per i reati di cui agli artt. 110 cod. pen. e 73 commi 1, 1 bis lettera a) e 4 del d.P.R. 309/1990, sono inammissibili in primo luogo perché proposti da soggetti privi di legittimazione ossia dagli interessati personalmente e non da difensore abilitato al patrocinio in Cassazione ed in secondo luogo perché proposti avvers entenza emessa ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. (da trattarsi ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen.). Deve invero rammentarsi che, secondo quanto previsto dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. - disposizione introdotta con la legge 23 giugno 2017, n. 103 -, il pubblico ministero e l'imputato possono ricorrere per Cassazione contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato stesso, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza. Nel caso in esame i ricorrenti hanno allegato una generica violazione di legge con riguardo al mancato riconoscimento della causa di proscioglimento di cui all'art.129 cod. proc. pen., ma non hanno posto a sostegno del loro ricorso alcuna della ipotesi per le quali è attualmente consentito il ricorso per Cassazione avverso sentenze di applicazione della pena su richiesta, non avendo sollevato questioni attinenti all'espressione della volontà dell'imputato stesso, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza. Si tratta, dunque, di doglianze non consentite nel giudizio di legittimità avverso sentenze di applicazione della pena su richiesta. Rilevato che pertanto che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 14 aprile 2023 [OSCURATO:PERSONA] estensore Il P