CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 5 marzo 2026
Cassazione n. 25053/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA];procedimento trattato ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno proposto ricorso per cassazioneavverso la sentenza in epigrafe con la quale la Corte di appello di Napoli ha riformato lasentenza con la quale il GUP del Tribunale cittadino il 16/1/2025 li aveva riconosciuticolpevoli del reato di cui all’art. 416 cod. pen., nonché di diversi episodi di violazionedegli artt. 110, 644, 629 e 640-bis cod. pen., rideterminando le pene ai sensi dell’art.599-bis cod. proc. pen., in conformità alla richiesta di concordato.A sostegno del ricorso deducono la violazione di legge ed il vizio di motivazione inordine alla determinazione del trattamento sanzionatorio e la nullità della sentenza permancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione con riferimento aldiniego delle circostanze attenuanti generiche.2. I ricorsi sono inammissibili perché presentati per motivi non consentiti: invero,questa Corte (Sez. 5, n. 29243 del 04/06/2018, Casero, Rv. 273194-01), conorientamento ormai consolidato che il Collegio condivide e ribadisce, ha chiarito che èinammissibile il ricorso per cassazione relativo a questioni, anche rilevabili d'ufficio, allequali l'interessato abbia rinunciato in funzione dell'accordo sulla pena in appello, inquanto il potere dispositivo riconosciuto alla parte dal nuovo art. 599-bis cod. proc.pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, non solo limita la cognizione delgiudice di secondo grado, ma ha effetti preclusivi sull'intero svolgimento processuale,ivi compreso il giudizio di legittimità, analogamente a quanto avviene nella rinunciaall'impugnazione. In particolar modo, non sono deducibili con ricorso per cassazioneavverso la sentenza emessa a seguito di concordato in appello i vizi attinenti alladeterminazione della pena che non comportino la sua illegalità, ostandovi la naturaconsensualistica dell'istituto e la sua funzione deflattiva (Sez. 3, n. 41411 del15/12/2025, Tanasi, Rv. 289033-02).3. Alla inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamentodelle spese processuali, nonché, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili dicolpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Cortecost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di eurotremila a favore della Cassa delle ammende. P.Q.MDichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così deciso il 5 marzo 2026L’estensore Il PresidenteLuciano [OSCURATO:PERSONA]