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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 20 aprile 2023

Cassazione n. 24519/2026

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dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] del foro di Roma,giusta procura speciale in atti– ricorrente –CONTROAGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE, in persona del Direttoregenerale pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura generaledello Stato- controricorrente–avverso la sentenza n. 2369/2023 della Corte di Giustizia Tributaria disecondo grado del Lazio, sezione n. 5, depositata in segreteria il giorno20/04/2023, non notificata;udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] all’adunanzacamerale del 2.7.2026;1.

La società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. impugna con ricorso per cassazione,affidato a sette motivi, la sentenza in epigrafe, con la quale la Cortedi giustizia di secondo grado del Lazio ( CGT-2) ha respinto l’appelloproposto dalla società avverso la sentenza della C.T.P. di Roma n.Numero registro generale 23254/2023Numero sezionale 5284/2026Numero di raccolta generale 24519/2026Data pubblicazione 07/08/202616695/7/2017, che aveva rigettato il ricorso avente ad oggettol’impugnazione delle seguenti cartelle di pagamento:09720130123336215; 09720140092178261; 09720140236026924;09720140302336530 e 09720150024247509, per un importocomplessivo di euro 343.741,76, notificatele in qualità di responsabilein solido con la società [OSCURATO:SOCIETA], per effetto dell’atto di scissione del10.08.2011.2.

L’Agenzia delle Entrate Riscossione resiste con controricorso.3.

È stata indi fissata l’adunanza camerale del 2.7.2026.MOTIVI DELLA DECISIONE1.

Preliminarmente, va dato atto della parziale cessazione della materiadel contendere, in quanto, come evidenziato dalla partecontroricorrente, le partite di ruolo relative alla cartella esattoriale n.09720140236026924502 (Tasse automobilistiche anno 2008) sonostate interessate dall’annullamento parziale (di interessi e sanzioni) dicui all’art. 1, commi da 222 a 230, della legge n. 197/2022, previstoper i debiti di importo residuo, all’1.01.2023, fino a € 1.000 relativi acarichi affidati all’Agente della riscossione dal 2000 al 2015.2.

Tanto premesso, con il primo motivo, rubricato «Nullità della sentenzaper violazione degli artt. 132 cpc, 118, comma 1, disp. att. cpc, 36 delD.lgs. n.546/92, in relazione all’art.360, primo comma, n. 3 e 4, cpc»,la società ricorrente lamenta motivazione inesistente, contraddittoriao meramente apparente, assumendo che i giudici di appello sisarebbero limitati a richiamare per relationem la decisione di primogrado, senza palesare l’iter logico giuridico seguito.2.1.

Il motivo è infondato.

Come si evince dalla motivazione dellasentenza impugnata, la CGT-2 ha esaurientemente esposto i fattirilevanti della causa nonché fornito in modo esaustivo, in relazione aciascuna delle censure articolate dalla contribuente, le ragioni per lequali ha ritenuto di condividere la decisione di rigetto già assunta dallaNumero registro generale 23254/2023Numero sezionale 5284/2026Numero di raccolta generale 24519/2026Data pubblicazione 07/08/2026C.T.P. in primo grado.

Il percorso argomentativo svolto dal giudice diappello consente di appurare che alla condivisione della pronunciaimpugnata egli sia pervenuto attraverso l’esame e la valutazione diinfondatezza dei motivi di gravame (cfr. Cass. n. 22022/2017,Cass. n. 14877/2020, Cass. n. 6626/2022, Cass. n. 2763/2023, Cass.n. 15978/2024).3.

Con il secondo motivo, rubricato «nullità della sentenza per violazionedell’art. 11 del D.lgs. n. 546/92, in relazione all’art.360, primocomma, n. 3 e 4, cpc.», deduce che i giudici di secondo gradoavrebbero omesso di rilevare la violazione, da parte dell’Agenzia delleEntrate Riscossione, dell’art. 11 del D.lgs. n. 546/92.

L’Agenzia delleEntrate Riscossione si era costituita in giudizio rilasciando procura adun avvocato esterno, in violazione all’art. 11 del D.lgs. n. 546/92.

Talecircostanza avrebbe dovuto essere rilevata d’ufficio dai giudici, con laconseguenza che gli atti difensivi tributari redatti da legali esterni allastruttura del nuovo agente della riscossione avrebbero dovuto esseredichiarati inammissibili.3.1.

Il motivo è infondato, alla luce delle disposizioni introdotte dal d.l.n. 193/2016, convertito con modificazioni dalla l. 225/2016, cui hafatto seguito la stipula del Protocollo d’intesa tra Avvocatura delloStato e Agenzia delle Entrate-Riscossione n. 36437 del 5 luglio 2017,poi modificato nel 2020, nonché alla luce della sentenza n. 30008 del2019 delle Sezioni unite di questa Corte, secondo cui il quid novi dellariforma del 2016 dei soggetti incaricati della riscossione sta nellanotevole ed innovativa peculiarità della devoluzione ad unaconvenzione dell'ambito di concreta operatività del patrocinio c.d.autorizzato, che solo entro quei limiti rimane pur sempre organico edesclusivo; è una forma nuova o speciale di tale patrocinio,verosimilmente imposta dall'assoluta peculiarità del contenzioso dafronteggiare, che evidentemente comporta: da un lato, che, finché laNumero registro generale 23254/2023Numero sezionale 5284/2026Numero di raccolta generale 24519/2026Data pubblicazione 07/08/2026convenzione non vi sia stata, la piena equivalenza tra le due facoltàha reso in concreto esercitabile solo la seconda (l'avvalimento diavvocati del libero foro, sia pure previa l'adozione in concreto avutasi- degli atti di carattere generale di cui all'art. 1, comma 5 Leggeistitutiva) e pertanto senza formalità di alcun genere; al contempo, edall'altro lato, che, una volta adottata quella convenzione, si è avutaun'autolimitazione preventiva e per schemi astratti, ovverogeneralizzata, della facoltà di avvalimento di avvocati del libero foro.4.

Con il terzo motivo, rubricato «Violazione della Legge 241/90,della Legge 212/2000, dell’art.2697 c.c. e dell’art. 7, comma 5 bis, delD.lgs. 546/1992, in relazione all’art.360 primo comma, n. 3, cpc»,sostiene che i giudici del merito avevano omesso di dichiarare lanullità delle cartelle di pagamento per carenza assoluta dimotivazione, essendo le stesse riferite alla [OSCURATO:SOCIETA] e notificate adaltre 3 società, con la semplice applicazione di un’etichettaautoadesiva che qualificava la ricorrente come responsabile in solido.

Igiudici non avrebbero esaminato tale fatto “nel corso del giudizio”,nonostante eccepito in modo specifico e dettagliato dalla ricorrente,né tale fatto era stato contestato dall’ADER nel corso del giudizio, aisensi dell’art. 23 del d.lgs. n.546/92 e dell’art. 115 cpc.4.1.

Il motivo è inammissibile.4.2.

Secondo il consolidato orientamento di legittimità, ai finidell'operatività del principio di non contestazione, spetta al giudice delmerito apprezzare, nell'ambito del giudizio di fatto al medesimoriservato, l'esistenza ed il valore di una condotta di non contestazionedei fatti rilevanti, allegati dalla controparte, poiché taleapprezzamento esige l'interpretazione del contenuto e dell'ampiezzadella domanda e delle deduzioni delle parti; ne deriva che dettoaccertamento è sindacabile in cassazione solo per difetto assoluto, oapparenza, di motivazione o per manifesta illogicità della stessa ( traNumero registro generale 23254/2023Numero sezionale 5284/2026Numero di raccolta generale 24519/2026Data pubblicazione 07/08/2026le più recenti, Cass. 4379/2026).

Inoltre, il principio di “noncontestazione” si applica solo alle circostanze di fatto e non anche alleargomentazioni difensive.5.

Con il quarto motivo, rubricato «Violazione e falsa applicazionedegli artt. 2953, 2946 e 2945 c.c. e 5 D.L. 953/82, come modificatodall’art. 3 D.L. 2/86 convertito dalla L. 60/86, in relazione all’art.360,primo comma, n. 3, cpc.», la ricorrente lamenta che i giudici disecondo grado abbiano erroneamente respinto l’eccezione diprescrizione e decadenza.

I crediti indicati nelle cartelle di pagamentosi dovevano infatti intendere prescritti.

Il pagamento, anche parzialeo qualsiasi atto (istanza di definizione agevolata) non interrompe itermini prescrizionali; la presentazione del “rateizzo” parziale pressol’Agenzia della Riscossione non rappresenta né riconoscimento deldebito esattoriale, né atto interruttivo della prescrizione, comestatuito dal Tribunale di Siracusa, sez. lav., con la sentenza19/05/2022, n. 557.

I Supremi giudici della Corte di Cassazione aSezioni Unite, con la sentenza n. 23397 depositata in data17.11.2016, avevano definitivamente stabilito che le pretese dellaPubblica Amministrazione (Agenzia delle Entrate, Inps, Inail, Comuni,Regioni, etc.) si prescrivono nel termine “breve” di cinque anni.5.1.

La doglianza è inammissibile.

Si richiama, in proposito, ilconsolidato insegnamento di questo [OSCURATO:PERSONA] secondo ilquale, ove di una determinata questione giuridica implicanteaccertamenti di fatto non vi sia cenno alcuno nella sentenzaimpugnata - come nel caso in esame -, il ricorrente per cassazione, alfine di non incorrere in una declaratoria di inammissibilitàper novità della censura, ha l’onere non solo di allegarne l’avvenutadeduzione nei pregressi gradi di giudizio, ma anche di indicare, inossequio al principio di autosufficienza del ricorso, in quale attoprocessuale l’abbia sollevata, in modo da consentire alla Corte diNumero registro generale 23254/2023Numero sezionale 5284/2026Numero di raccolta generale 24519/2026Data pubblicazione 07/08/2026controllare ex actis la veridicità di tale asserzione prima di esaminarela doglianza nel merito (cfr. Cass. n. 864/2023, Cass. n. 21617/2022,Cass. n. 26147/2021, Cass. n. 25056/2020).6.

Con il quinto motivo, rubricato «Violazione e falsa applicazionedell’art. 2697 codice civile per mancata indicazione del calcolo e dellanorma di legge in base alla quale sono stati determinati gli interessi,gli interessi di mora e le sanzioni, nonché i compensi di riscossione, inrelazione all’art.360, comma 1, n. 3 c.p.c.», la società ricorrenteafferma che nel corso del giudizio aveva eccepito la mancataindicazione della metodica di calcolo degli interessi anche di mora edelle sanzioni e la norma di legge in base alla quale erano statideterminati e calcolati, ma i giudici non avevano esaminato taleeccezione.6.1.

La censura è infondata.

I giudici di secondo grado, diversamenteda quanto sostiene la ricorrente, hanno esaminato il motivo digravame, richiamando sul punto la sentenza di primo grado che avevamotivatamente rigettato la doglianza, conformementeall’orientamento di legittimità secondo cui, poiché il criterio diliquidazione degli interessi in materia tributaria è predeterminato exlege (D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 20, per gli interessi finoalla iscrizione a ruolo ad opera dell'ente impositore; D.P.R. 29settembre 1973, n. 602, art. 30, per gli interessi moratori per ilritardato pagamento), risolvendosi il calcolo in una mera operazionematematica, è sufficiente il riferimento contenuto in cartella alledichiarazioni da cui scaturisce il debito di imposta; parimenti, anche inrelazione al computo delle sanzioni, adeguato è il riferimento allanorma di legge che ne prevede i criteri e/o alla tipologia dellaviolazione da cui è possibile desumere i criteri legali di calcolo (intermini: Cass., Sez. 5, 8 marzo 2019, n. 6812; Cass., Sez. 5, 24dicembre 2020, n. 29504; Cass., Sez. 6-5, 14 aprile 2021, n. 9764;Numero registro generale 23254/2023Numero sezionale 5284/2026Numero di raccolta generale 24519/2026Data pubblicazione 07/08/2026Cass., Sez. 5, 11 giugno 2021, nn. 16517 e 16518, Cass. sez. 5,38.11.2021, n. 32488), per cui, il riferimento all'iscrizione a ruolo,all'atto presupposto, al tipo di imposta, alla decorrenza ed all'entitàdegli accessori consente al contribuente di verificare la regolarità delcalcolo da parte dell'amministrazione finanziaria.7.

Con il sesto mezzo di impugnazione, la società denuncia la «nullitàdella sentenza per violazione degli art.115, 116 e 167 cpc, inrelazione all’art.360, primo comma, n. 3 e 4, cpc», assumendo che iGiudici della CGT-2, non avevano esaminato la documentazionepresentata dal contribuente “nel corso del giudizio”.

Essi non avevanodunque posto a fondamento della decisione le prove da essa proposte,che non erano state contestate specificatamente dall’Ufficio.

Lasentenza sarebbe pertanto da considerarsi nulla per violazionedell’art. 115 del cpc.

L’Agenzia delle Entrate Riscossione, in violazionedi legge, nel corso del giudizio non aveva infatti contestatospecificatamente “i motivi di fatto e di diritto” dedotti dallacontribuente nel corso del giudizio e non aveva indicato le prove di cuiintendeva avvalersi.

L’inerte atteggiamento nella fase difensivaassunta dall’Ufficio in seno alle sue controdeduzioni avrebbe dovutoessere considerata ulteriore conferma della legittimità, oltre che dellapalese fondatezza, delle ragioni addotte.7.1.

La censura è inammissibile, sia in quanto priva di specificità, siain quanto, in tema di ricorso per cassazione, può essere dedotta laviolazione dell'art. 115 c.p.c. solo qualora il giudice, in contraddizionecon la prescrizione della norma, abbia posto a fondamento delladecisione prove inesistenti e, cioè, sia quando la motivazione si basisu mezzi di prova mai acquisiti al giudizio, sia quando da una fonte diprova sia stata tratta un'informazione che è impossibile ricondurre atale mezzo (ipotesi diversa dall'errore nella valutazione dei mezzi diprova - non censurabile in sede di legittimità - che attiene allaNumero registro generale 23254/2023Numero sezionale 5284/2026Numero di raccolta generale 24519/2026Data pubblicazione 07/08/2026selezione da parte del giudice di merito di una specifica informazionetra quelle astrattamente ricavabili dal mezzo assunto), a condizioneche il ricorrente assolva al duplice onere di prospettare l'assolutaimpossibilità logica di ricavare dagli elementi probatori acquisiti icontenuti informativi individuati dal giudice e di specificare come lasottrazione al giudizio di detti contenuti avrebbe condotto a unadecisione diversa, non già in termini di mera probabilità, bensì diassoluta certezza ( tra le più recenti, Cass. n. 12971/2022).8.

Con il settimo ed ultimo mezzo, rubricato «Violazione e falsaapplicazione dell’art. 14 del D.lgs. n. 546/92 e dell’art. 354 cpc, inrelazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.» la società ricorrenteafferma che l’Agenzia delle Entrate Riscossione, sin dall’atto dicostituzione del giudizio di primo grado aveva presentato istanza aisensi dell’art.14 del D.Lgs.546/92, al fine di integrare il contraddittorionei confronti degli enti impositori, in quanto litisconsorti necessari e laCGT-2 aveva omesso di provvedervi, con conseguente nullità dellasentenza.8.1.

Il motivo è infondato.8.2.

In tema di contenzioso tributario, secondo la legislazione vigenteratione temporis, il contribuente, qualora impugni una cartellaesattoriale emessa dall'agente della riscossione, deducendo lamancata notifica dei prodromici atti impositivi, può agire,indifferentemente nei confronti dell'ente impositore o dell'agente dellariscossione, senza che sia configurabile alcun litisconsorzio necessario,costituendo l'omessa notifica dell'atto presupposto vizio proceduraleche comporta la nullità dell'atto successivo ed essendo rimessaall'agente della riscossione la facoltà di chiamare in giudizio l'enteimpositore.

La chiamata in causa prevista e disciplinata dal D.lgs. 13aprile 1999, n. 112, art. 39, è preordinata a rendere edotto l'enteimpositore della pendenza della lite e dei motivi di ricorso, così daNumero registro generale 23254/2023Numero sezionale 5284/2026Numero di raccolta generale 24519/2026Data pubblicazione 07/08/2026consentirgli, ove lo ritenga opportuno, di intervenire volontariamentenel giudizio in corso, per spiegare le proprie difese in relazione ai vizidell'atto al medesimo imputabili.

Alla luce di tali considerazioni, ilD.lgs. 13 aprile 1999, n. 112, art. 39 appare qualificabile come litisdenuntiatio.

Pertanto, l'agente della riscossione non necessita dialcuna autorizzazione (da parte del giudice) per chiamare in causal'ente impositore creditore (Cass., Sez. 6, 21 giugno 2019, n. 16685;Cass.

Sez. 5, 11 febbraio 2020, n. 3238; Cass., Sez. 6, 18 febbraio2020, n. 3955; Cass., Sez. 5, 17 novembre 2020, n. 26092; Cass.,Sez. 6-5, 19 marzo 2021, n. 7937; Cass., Sez. 5, 4 maggio 2021, n.11607; Cass., Sez, 5, 12 maggio 2021, n. 12512).

Senza tralasciareche la richiesta di autorizzazione alla chiamata in causa dell'enteimpositore deve essere ricondotta all'art. 106 c.p.c., con laconseguenza che la mancata autorizzazione costituisce oggetto di unavalutazione discrezionale del giudice di primo grado, incensurabile insede d'impugnazione (ex plurimis: Cass., Sez.

Lav., 4 dicembre 2014,n. 25676; Cass., Sez. 1, 28 marzo 2014, n. 7406; Cass., Sez. 2, 19gennaio 2006, n. 984; Cass., Sez. 1, 5 maggio 2016, n. 9016; Cass.,Sez. 1, 22 maggio 2019, n. 13929; Cass., Sez. 1, 2 ottobre 2019, n.24589; Cass., Sez. 5, 17 novembre 2020, n. 26092; Cass., Sez. 6-5,19 marzo 2021, n. 7937, Cass. 8.02.2023 n. 3855, Cass.27737/2024).9.

In conclusione, dato atto della parziale cessazione della materia delcontendere nei limiti di cui sopra, il ricorso va per il resto rigettato.10.

Spese secondo soccombenza.11.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002([OSCURATO:PERSONA] delle spese di giustizia), dà atto della sussistenza deipresupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente diun ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quelloNumero registro generale 23254/2023Numero sezionale 5284/2026Numero di raccolta generale 24519/2026Data pubblicazione 07/08/2026previsto per la proposta impugnazione, a norma del comma 1-bisdello stesso articolo, se dovuto.

P.Q.MLa Corte dichiara la parziale cessazione della materia del contenderenei termini di cui in motivazione e rigetta nel resto il ricorso;condanna la società ricorrente al pagamento delle spese processuali,che liquida in euro 7.800,00, oltre spese prenotate a debito.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002([OSCURATO:PERSONA] delle spese di giustizia), dà atto della sussistenza deipresupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente diun ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quelloprevisto per la proposta impugnazione, a norma del comma 1-bisdello stesso articolo, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 2.7.2026.Il Presidente([OSCURATO:PERSONA])

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] del foro di Roma,giusta procura speciale in atti– ricorrente –CONTROAGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE, in persona del Direttoregenerale pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura generaledello Stato- controricorrente–avverso la sentenza n. 2369/2023 della Corte di Giustizia Tributaria disecondo grado del Lazio, sezione n. 5, depositata in segreteria il giorno20/04/2023, non notificata;udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] all’adunanzacamerale del 2.7.2026;1. La società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. impugna con ricorso per cassazione,affidato a sette motivi, la sentenza in epigrafe, con la quale la Cortedi giustizia di secondo grado del Lazio ( CGT-2) ha respinto l’appelloproposto dalla società avverso la sentenza della C.T.P. di Roma n.Numero registro generale 23254/2023Numero sezionale 5284/2026Numero di raccolta generale 24519/2026Data pubblicazione 07/08/202616695/7/2017, che aveva rigettato il ricorso avente ad oggettol’impugnazione delle seguenti cartelle di pagamento:09720130123336215; 09720140092178261; 09720140236026924;09720140302336530 e 09720150024247509, per un importocomplessivo di euro 343.741,76, notificatele in qualità di responsabilein solido con la società [OSCURATO:SOCIETA], per effetto dell’atto di scissione del10.08.2011.2. L’Agenzia delle Entrate Riscossione resiste con controricorso.3. È stata indi fissata l’adunanza camerale del 2.7.2026.MOTIVI DELLA DECISIONE1. Preliminarmente, va dato atto della parziale cessazione della materiadel contendere, in quanto, come evidenziato dalla partecontroricorrente, le partite di ruolo relative alla cartella esattoriale n.09720140236026924502 (Tasse automobilistiche anno 2008) sonostate interessate dall’annullamento parziale (di interessi e sanzioni) dicui all’art. 1, commi da 222 a 230, della legge n. 197/2022, previstoper i debiti di importo residuo, all’1.01.2023, fino a € 1.000 relativi acarichi affidati all’Agente della riscossione dal 2000 al 2015.2. Tanto premesso, con il primo motivo, rubricato «Nullità della sentenzaper violazione degli artt. 132 cpc, 118, comma 1, disp. att. cpc, 36 delD.lgs. n.546/92, in relazione all’art.360, primo comma, n. 3 e 4, cpc»,la società ricorrente lamenta motivazione inesistente, contraddittoriao meramente apparente, assumendo che i giudici di appello sisarebbero limitati a richiamare per relationem la decisione di primogrado, senza palesare l’iter logico giuridico seguito.2.1. Il motivo è infondato. Come si evince dalla motivazione dellasentenza impugnata, la CGT-2 ha esaurientemente esposto i fattirilevanti della causa nonché fornito in modo esaustivo, in relazione aciascuna delle censure articolate dalla contribuente, le ragioni per lequali ha ritenuto di condividere la decisione di rigetto già assunta dallaNumero registro generale 23254/2023Numero sezionale 5284/2026Numero di raccolta generale 24519/2026Data pubblicazione 07/08/2026C.T.P. in primo grado. Il percorso argomentativo svolto dal giudice diappello consente di appurare che alla condivisione della pronunciaimpugnata egli sia pervenuto attraverso l’esame e la valutazione diinfondatezza dei motivi di gravame (cfr. Cass. n. 22022/2017,Cass. n. 14877/2020, Cass. n. 6626/2022, Cass. n. 2763/2023, Cass.n. 15978/2024).3. Con il secondo motivo, rubricato «nullità della sentenza per violazionedell’art. 11 del D.lgs. n. 546/92, in relazione all’art.360, primocomma, n. 3 e 4, cpc.», deduce che i giudici di secondo gradoavrebbero omesso di rilevare la violazione, da parte dell’Agenzia delleEntrate Riscossione, dell’art. 11 del D.lgs. n. 546/92. L’Agenzia delleEntrate Riscossione si era costituita in giudizio rilasciando procura adun avvocato esterno, in violazione all’art. 11 del D.lgs. n. 546/92. Talecircostanza avrebbe dovuto essere rilevata d’ufficio dai giudici, con laconseguenza che gli atti difensivi tributari redatti da legali esterni allastruttura del nuovo agente della riscossione avrebbero dovuto esseredichiarati inammissibili.3.1. Il motivo è infondato, alla luce delle disposizioni introdotte dal d.l.n. 193/2016, convertito con modificazioni dalla l. 225/2016, cui hafatto seguito la stipula del Protocollo d’intesa tra Avvocatura delloStato e Agenzia delle Entrate-Riscossione n. 36437 del 5 luglio 2017,poi modificato nel 2020, nonché alla luce della sentenza n. 30008 del2019 delle Sezioni unite di questa Corte, secondo cui il quid novi dellariforma del 2016 dei soggetti incaricati della riscossione sta nellanotevole ed innovativa peculiarità della devoluzione ad unaconvenzione dell'ambito di concreta operatività del patrocinio c.d.autorizzato, che solo entro quei limiti rimane pur sempre organico edesclusivo; è una forma nuova o speciale di tale patrocinio,verosimilmente imposta dall'assoluta peculiarità del contenzioso dafronteggiare, che evidentemente comporta: da un lato, che, finché laNumero registro generale 23254/2023Numero sezionale 5284/2026Numero di raccolta generale 24519/2026Data pubblicazione 07/08/2026convenzione non vi sia stata, la piena equivalenza tra le due facoltàha reso in concreto esercitabile solo la seconda (l'avvalimento diavvocati del libero foro, sia pure previa l'adozione in concreto avutasi- degli atti di carattere generale di cui all'art. 1, comma 5 Leggeistitutiva) e pertanto senza formalità di alcun genere; al contempo, edall'altro lato, che, una volta adottata quella convenzione, si è avutaun'autolimitazione preventiva e per schemi astratti, ovverogeneralizzata, della facoltà di avvalimento di avvocati del libero foro.4. Con il terzo motivo, rubricato «Violazione della Legge 241/90,della Legge 212/2000, dell’art.2697 c.c. e dell’art. 7, comma 5 bis, delD.lgs. 546/1992, in relazione all’art.360 primo comma, n. 3, cpc»,sostiene che i giudici del merito avevano omesso di dichiarare lanullità delle cartelle di pagamento per carenza assoluta dimotivazione, essendo le stesse riferite alla [OSCURATO:SOCIETA] e notificate adaltre 3 società, con la semplice applicazione di un’etichettaautoadesiva che qualificava la ricorrente come responsabile in solido. Igiudici non avrebbero esaminato tale fatto “nel corso del giudizio”,nonostante eccepito in modo specifico e dettagliato dalla ricorrente,né tale fatto era stato contestato dall’ADER nel corso del giudizio, aisensi dell’art. 23 del d.lgs. n.546/92 e dell’art. 115 cpc.4.1. Il motivo è inammissibile.4.2. Secondo il consolidato orientamento di legittimità, ai finidell'operatività del principio di non contestazione, spetta al giudice delmerito apprezzare, nell'ambito del giudizio di fatto al medesimoriservato, l'esistenza ed il valore di una condotta di non contestazionedei fatti rilevanti, allegati dalla controparte, poiché taleapprezzamento esige l'interpretazione del contenuto e dell'ampiezzadella domanda e delle deduzioni delle parti; ne deriva che dettoaccertamento è sindacabile in cassazione solo per difetto assoluto, oapparenza, di motivazione o per manifesta illogicità della stessa ( traNumero registro generale 23254/2023Numero sezionale 5284/2026Numero di raccolta generale 24519/2026Data pubblicazione 07/08/2026le più recenti, Cass. 4379/2026). Inoltre, il principio di “noncontestazione” si applica solo alle circostanze di fatto e non anche alleargomentazioni difensive.5. Con il quarto motivo, rubricato «Violazione e falsa applicazionedegli artt. 2953, 2946 e 2945 c.c. e 5 D.L. 953/82, come modificatodall’art. 3 D.L. 2/86 convertito dalla L. 60/86, in relazione all’art.360,primo comma, n. 3, cpc.», la ricorrente lamenta che i giudici disecondo grado abbiano erroneamente respinto l’eccezione diprescrizione e decadenza. I crediti indicati nelle cartelle di pagamentosi dovevano infatti intendere prescritti. Il pagamento, anche parzialeo qualsiasi atto (istanza di definizione agevolata) non interrompe itermini prescrizionali; la presentazione del “rateizzo” parziale pressol’Agenzia della Riscossione non rappresenta né riconoscimento deldebito esattoriale, né atto interruttivo della prescrizione, comestatuito dal Tribunale di Siracusa, sez. lav., con la sentenza19/05/2022, n. 557. I Supremi giudici della Corte di Cassazione aSezioni Unite, con la sentenza n. 23397 depositata in data17.11.2016, avevano definitivamente stabilito che le pretese dellaPubblica Amministrazione (Agenzia delle Entrate, Inps, Inail, Comuni,Regioni, etc.) si prescrivono nel termine “breve” di cinque anni.5.1. La doglianza è inammissibile. Si richiama, in proposito, ilconsolidato insegnamento di questo [OSCURATO:PERSONA] secondo ilquale, ove di una determinata questione giuridica implicanteaccertamenti di fatto non vi sia cenno alcuno nella sentenzaimpugnata - come nel caso in esame -, il ricorrente per cassazione, alfine di non incorrere in una declaratoria di inammissibilitàper novità della censura, ha l’onere non solo di allegarne l’avvenutadeduzione nei pregressi gradi di giudizio, ma anche di indicare, inossequio al principio di autosufficienza del ricorso, in quale attoprocessuale l’abbia sollevata, in modo da consentire alla Corte diNumero registro generale 23254/2023Numero sezionale 5284/2026Numero di raccolta generale 24519/2026Data pubblicazione 07/08/2026controllare ex actis la veridicità di tale asserzione prima di esaminarela doglianza nel merito (cfr. Cass. n. 864/2023, Cass. n. 21617/2022,Cass. n. 26147/2021, Cass. n. 25056/2020).6. Con il quinto motivo, rubricato «Violazione e falsa applicazionedell’art. 2697 codice civile per mancata indicazione del calcolo e dellanorma di legge in base alla quale sono stati determinati gli interessi,gli interessi di mora e le sanzioni, nonché i compensi di riscossione, inrelazione all’art.360, comma 1, n. 3 c.p.c.», la società ricorrenteafferma che nel corso del giudizio aveva eccepito la mancataindicazione della metodica di calcolo degli interessi anche di mora edelle sanzioni e la norma di legge in base alla quale erano statideterminati e calcolati, ma i giudici non avevano esaminato taleeccezione.6.1. La censura è infondata. I giudici di secondo grado, diversamenteda quanto sostiene la ricorrente, hanno esaminato il motivo digravame, richiamando sul punto la sentenza di primo grado che avevamotivatamente rigettato la doglianza, conformementeall’orientamento di legittimità secondo cui, poiché il criterio diliquidazione degli interessi in materia tributaria è predeterminato exlege (D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 20, per gli interessi finoalla iscrizione a ruolo ad opera dell'ente impositore; D.P.R. 29settembre 1973, n. 602, art. 30, per gli interessi moratori per ilritardato pagamento), risolvendosi il calcolo in una mera operazionematematica, è sufficiente il riferimento contenuto in cartella alledichiarazioni da cui scaturisce il debito di imposta; parimenti, anche inrelazione al computo delle sanzioni, adeguato è il riferimento allanorma di legge che ne prevede i criteri e/o alla tipologia dellaviolazione da cui è possibile desumere i criteri legali di calcolo (intermini: Cass., Sez. 5, 8 marzo 2019, n. 6812; Cass., Sez. 5, 24dicembre 2020, n. 29504; Cass., Sez. 6-5, 14 aprile 2021, n. 9764;Numero registro generale 23254/2023Numero sezionale 5284/2026Numero di raccolta generale 24519/2026Data pubblicazione 07/08/2026Cass., Sez. 5, 11 giugno 2021, nn. 16517 e 16518, Cass. sez. 5,38.11.2021, n. 32488), per cui, il riferimento all'iscrizione a ruolo,all'atto presupposto, al tipo di imposta, alla decorrenza ed all'entitàdegli accessori consente al contribuente di verificare la regolarità delcalcolo da parte dell'amministrazione finanziaria.7. Con il sesto mezzo di impugnazione, la società denuncia la «nullitàdella sentenza per violazione degli art.115, 116 e 167 cpc, inrelazione all’art.360, primo comma, n. 3 e 4, cpc», assumendo che iGiudici della CGT-2, non avevano esaminato la documentazionepresentata dal contribuente “nel corso del giudizio”. Essi non avevanodunque posto a fondamento della decisione le prove da essa proposte,che non erano state contestate specificatamente dall’Ufficio. Lasentenza sarebbe pertanto da considerarsi nulla per violazionedell’art. 115 del cpc. L’Agenzia delle Entrate Riscossione, in violazionedi legge, nel corso del giudizio non aveva infatti contestatospecificatamente “i motivi di fatto e di diritto” dedotti dallacontribuente nel corso del giudizio e non aveva indicato le prove di cuiintendeva avvalersi. L’inerte atteggiamento nella fase difensivaassunta dall’Ufficio in seno alle sue controdeduzioni avrebbe dovutoessere considerata ulteriore conferma della legittimità, oltre che dellapalese fondatezza, delle ragioni addotte.7.1. La censura è inammissibile, sia in quanto priva di specificità, siain quanto, in tema di ricorso per cassazione, può essere dedotta laviolazione dell'art. 115 c.p.c. solo qualora il giudice, in contraddizionecon la prescrizione della norma, abbia posto a fondamento delladecisione prove inesistenti e, cioè, sia quando la motivazione si basisu mezzi di prova mai acquisiti al giudizio, sia quando da una fonte diprova sia stata tratta un'informazione che è impossibile ricondurre atale mezzo (ipotesi diversa dall'errore nella valutazione dei mezzi diprova - non censurabile in sede di legittimità - che attiene allaNumero registro generale 23254/2023Numero sezionale 5284/2026Numero di raccolta generale 24519/2026Data pubblicazione 07/08/2026selezione da parte del giudice di merito di una specifica informazionetra quelle astrattamente ricavabili dal mezzo assunto), a condizioneche il ricorrente assolva al duplice onere di prospettare l'assolutaimpossibilità logica di ricavare dagli elementi probatori acquisiti icontenuti informativi individuati dal giudice e di specificare come lasottrazione al giudizio di detti contenuti avrebbe condotto a unadecisione diversa, non già in termini di mera probabilità, bensì diassoluta certezza ( tra le più recenti, Cass. n. 12971/2022).8. Con il settimo ed ultimo mezzo, rubricato «Violazione e falsaapplicazione dell’art. 14 del D.lgs. n. 546/92 e dell’art. 354 cpc, inrelazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.» la società ricorrenteafferma che l’Agenzia delle Entrate Riscossione, sin dall’atto dicostituzione del giudizio di primo grado aveva presentato istanza aisensi dell’art.14 del D.Lgs.546/92, al fine di integrare il contraddittorionei confronti degli enti impositori, in quanto litisconsorti necessari e laCGT-2 aveva omesso di provvedervi, con conseguente nullità dellasentenza.8.1. Il motivo è infondato.8.2. In tema di contenzioso tributario, secondo la legislazione vigenteratione temporis, il contribuente, qualora impugni una cartellaesattoriale emessa dall'agente della riscossione, deducendo lamancata notifica dei prodromici atti impositivi, può agire,indifferentemente nei confronti dell'ente impositore o dell'agente dellariscossione, senza che sia configurabile alcun litisconsorzio necessario,costituendo l'omessa notifica dell'atto presupposto vizio proceduraleche comporta la nullità dell'atto successivo ed essendo rimessaall'agente della riscossione la facoltà di chiamare in giudizio l'enteimpositore. La chiamata in causa prevista e disciplinata dal D.lgs. 13aprile 1999, n. 112, art. 39, è preordinata a rendere edotto l'enteimpositore della pendenza della lite e dei motivi di ricorso, così daNumero registro generale 23254/2023Numero sezionale 5284/2026Numero di raccolta generale 24519/2026Data pubblicazione 07/08/2026consentirgli, ove lo ritenga opportuno, di intervenire volontariamentenel giudizio in corso, per spiegare le proprie difese in relazione ai vizidell'atto al medesimo imputabili. Alla luce di tali considerazioni, ilD.lgs. 13 aprile 1999, n. 112, art. 39 appare qualificabile come litisdenuntiatio. Pertanto, l'agente della riscossione non necessita dialcuna autorizzazione (da parte del giudice) per chiamare in causal'ente impositore creditore (Cass., Sez. 6, 21 giugno 2019, n. 16685;Cass. Sez. 5, 11 febbraio 2020, n. 3238; Cass., Sez. 6, 18 febbraio2020, n. 3955; Cass., Sez. 5, 17 novembre 2020, n. 26092; Cass.,Sez. 6-5, 19 marzo 2021, n. 7937; Cass., Sez. 5, 4 maggio 2021, n.11607; Cass., Sez, 5, 12 maggio 2021, n. 12512). Senza tralasciareche la richiesta di autorizzazione alla chiamata in causa dell'enteimpositore deve essere ricondotta all'art. 106 c.p.c., con laconseguenza che la mancata autorizzazione costituisce oggetto di unavalutazione discrezionale del giudice di primo grado, incensurabile insede d'impugnazione (ex plurimis: Cass., Sez. Lav., 4 dicembre 2014,n. 25676; Cass., Sez. 1, 28 marzo 2014, n. 7406; Cass., Sez. 2, 19gennaio 2006, n. 984; Cass., Sez. 1, 5 maggio 2016, n. 9016; Cass.,Sez. 1, 22 maggio 2019, n. 13929; Cass., Sez. 1, 2 ottobre 2019, n.24589; Cass., Sez. 5, 17 novembre 2020, n. 26092; Cass., Sez. 6-5,19 marzo 2021, n. 7937, Cass. 8.02.2023 n. 3855, Cass.27737/2024).9. In conclusione, dato atto della parziale cessazione della materia delcontendere nei limiti di cui sopra, il ricorso va per il resto rigettato.10. Spese secondo soccombenza.11. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002([OSCURATO:PERSONA] delle spese di giustizia), dà atto della sussistenza deipresupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente diun ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quelloNumero registro generale 23254/2023Numero sezionale 5284/2026Numero di raccolta generale 24519/2026Data pubblicazione 07/08/2026previsto per la proposta impugnazione, a norma del comma 1-bisdello stesso articolo, se dovuto. P.Q.MLa Corte dichiara la parziale cessazione della materia del contenderenei termini di cui in motivazione e rigetta nel resto il ricorso;condanna la società ricorrente al pagamento delle spese processuali,che liquida in euro 7.800,00, oltre spese prenotate a debito.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002([OSCURATO:PERSONA] delle spese di giustizia), dà atto della sussistenza deipresupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente diun ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quelloprevisto per la proposta impugnazione, a norma del comma 1-bisdello stesso articolo, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 2.7.2026.Il Presidente([OSCURATO:PERSONA])
Sentenza Cassazione n. 24519/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris