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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 21 dicembre 2021

Cassazione n. 17227/2022

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/05/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO

1. [OSCURATO:PERSONA] è stato dichiarato responsabile del reato di ricettazione.

Avverso la sentenza della Corte d'Appello di Milano, che ha confermato la sentenza di primo grado, l'imputato ha presentato ricorso a mezzo del difensore deducendo la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine alla dichiarazione di responsabilità.

Le doglianze, reiterative delle censure già dedotte con l'atto di appello, sono manifestamente infondate

1.1. La Corte territoriale, con motivazione che si salda e integra con quella del primo giudice, facendo specifico riferimento alla circostanza che il reato di ricettazione non ha solo carattere economico ma può consistere nel conseguimento di qualunque utilità, ha dato conto della sussistenza dell'elemento oggettivo del reato, pure a fronte della circostanza che la tessera sanitaria era scaduta.

Come correttamente evidenziato, infatti, la tessera del servizio sanitario nazionale, anche se scaduta, che può essere utilizzata al fine di ottenere l'erogazione di prestazioni ovvero a fini identificativi, è idonea a produrre un profitto illecito, che può essere anche non patrimoniale (esattamente in termini cfr. Sez. 2, n. 45071 del 14/10/2021, Zaniolo, Rv. 282508).

2. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 21/12/2021 [OSCURATO:PERSONA]• Estensore [OSCURATO:PERSONA] • • aco I" [OSCURATO:PERSONA] DEPOSITATA

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/05/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. [OSCURATO:PERSONA] è stato dichiarato responsabile del reato di ricettazione. Avverso la sentenza della Corte d'Appello di Milano, che ha confermato la sentenza di primo grado, l'imputato ha presentato ricorso a mezzo del difensore deducendo la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine alla dichiarazione di responsabilità. Le doglianze, reiterative delle censure già dedotte con l'atto di appello, sono manifestamente infondate 1.1. La Corte territoriale, con motivazione che si salda e integra con quella del primo giudice, facendo specifico riferimento alla circostanza che il reato di ricettazione non ha solo carattere economico ma può consistere nel conseguimento di qualunque utilità, ha dato conto della sussistenza dell'elemento oggettivo del reato, pure a fronte della circostanza che la tessera sanitaria era scaduta. Come correttamente evidenziato, infatti, la tessera del servizio sanitario nazionale, anche se scaduta, che può essere utilizzata al fine di ottenere l'erogazione di prestazioni ovvero a fini identificativi, è idonea a produrre un profitto illecito, che può essere anche non patrimoniale (esattamente in termini cfr. Sez. 2, n. 45071 del 14/10/2021, Zaniolo, Rv. 282508). 2. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 21/12/2021 [OSCURATO:PERSONA]• Estensore [OSCURATO:PERSONA] • • aco I" [OSCURATO:PERSONA] DEPOSITATA
Sentenza Cassazione n. 17227/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris