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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 16073/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]) [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/03/2022 del TRIBUNALE di CATANIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, Dott. [OSCURATO:PERSONA], il quale ha chiesto l'annullamento con rinvio.

Ritenuto in fatto

1. Con sentenza indicata in epigrafe, il Tribunale di Catania in composizione monocratica ha confermato la decisione con cui il Giudice di Pace -sezione distaccata di Bronte- condannava [OSCURATO:PERSONA] alla multa di euro 200,00 e al risarcimento dei danni per il reato di cui all'art. 582 cod. pen., per le lesioni provocate in data 29.02.2016 a [OSCURATO:PERSONA], giudicate guaribili in giorni 8.

2. Nell'interesse dell'imputato è stato proposto ricorso per cassazione, per il tramite del difensore di fiducia, Avv. [OSCURATO:PERSONA], affidato ai motivi di seguito enunciati nei limiti richiesti dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1.

Con il primo motivo, si deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla condanna generica al risarcimento del danno a favore della persona offesa, vista la mancata costituzione di parte civile della persona offesa. 2.2 Con il secondo motivo, si censura l'impugnata sentenza per non avere il Tribunale valutato in alcun modo i motivi aggiunti tempestivamente proposti dalla difesa, con cui si rimarcava la difformità tra la sentenza del Giudice di pace e il provvedimento del Questore di Catania, emesso in data 23.07.2020, avente a oggetto l'ammonimento indirizzato al convivente della p.o. a desistere da ogni futura "condotta che, attraverso atteggiamenti persecutori e vessatori, anche sotto forma di minaccia e molestia, comportino alla persona offesa un perdurante e grave stato d'ansia o di paura". 2.3 Con il terzo motivo, si eccepisce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla mancata acquisizione della prova decisiva avente a oggetto il certificato medico di Pronto soccorso attestante le lesioni, con prognosi di giorni 30, cagionate all'imputato dalla p.o. nello stesso giorno (29.02.2016) in cui l'imputato aveva cagionato lesioni a quest'ultima, per cui pende separato processo dinnanzi al Tribunale di Catania.

Nel rigettare la richiesta di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, il Giudice dell'appello avrebbe irragionevolmente definito «ininfluente» l'istanza, senza ulteriormente motivare il diniego, così arrecando grave vulnus al diritto di difesa dell'imputato, dato il rilievo che, ai fini dell'esito del giudizio, il mezzo di prova richiesto avrebbe dispiegato.

La documentazione del P.S., dimostrando la gravità delle lesioni patite dall'imputato, avrebbe infatti inciso sulla valutazione dei fatti, gettando ulteriore luce non soltanto sulle dichiarazioni dell'imputato, ma anche del teste [OSCURATO:PERSONA], che aveva dichiarato di aver assistito ai fatti fin dall'inizio e di aver visto l'odierno ricorrente aggredito per primo dalla p.o. e dal di lei compagno.2.4 Col quarto e ultimo motivo, si deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla contraddittorietà della sentenza rispetto alle prove in atti e all'omessa valutazione delle prove testimoniali, segnatamente dei testi Minissale e Rapisarda, nonché di prove documentali quali il provvedimento del Questore di Catania, di cui supra (motivo 2.2).

3. Sono state trasmesse, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 137, conv. con I. 18/12/2020, n. 176, le conclusioni scritte del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, Dott. [OSCURATO:PERSONA], il quale ha chiesto l'accoglimento con rinvio dell'impugnata sentenza.

Considerato in diritto

1. Il ricorso è fondato in tutti i suoi motivi e merita, pertanto, accoglimento. 1.1 Il primo motivo è fondato, non risultando dagli atti che la persona offesa si sia mai costituita parte civile.

Di conseguenza, non è immaginabile che vi sia stata la "domanda per il risarcimento del danno" che, ai sensi dell'art. 538, comma 1, cod. proc. pen., costituisce indefettibile presupposto processuale della eventuale condanna, da parte del giudice, al risarcimento del danno.

Nel caso, invece, che domanda vi sia stata, e il giudice di pace l'abbia accolta, la statuizione costituisce comunque, un atto abnorme, in quanto non previsto dall'ordinamento processuale (Sez. 5, n. 7416 del 26/05/1998, Kwiatkowska, Rv. 211849 - 01).

In entrambi i casi, la condanna cosi disposta rende il motivo di ricorso inattaccabile, in vista della censura di abnormità a esso sotteso.

L'odierno ricorrente aveva già sollevato tale eccezione in sede d'appello; ciononostante, la Corte territoriale ha omesso qualsivoglia valutazione sul punto. 1.2 Il secondo motivo è fondato.

I motivi aggiunti, presentati dall'allora appellante, dovevano essere esaminati dal Giudice d'appello, posto che essi erano stati tempestivamente proposti e non erano apparentemente inammissibili (cfr. Sez. 6, n. 36206 del 30/09/2020, Tobi, Rv. 280294 - 01: «in materia di impugnazioni, la facoltà del ricorrente di presentare motivi nuovi incontra il limite del necessario riferimento ai motivi principali, di cui i primi devono rappresentare mero sviluppo o migliore esposizione, ma sempre ricollegabili ai capi e ai punti già dedotti, sicché sono ammissibili soltanto motivi aggiunti con i quali si alleghino ragioni di carattere giuridico diverse o ulteriori, ma non anche motivi con i quali si intenda allargare l'ambito del predetto "petitum", introducendo censure non tempestivamente formalizzate entro i termini per l'impugnazione). [OSCURATO:PERSONA] 2 d'appello non ha fornito alcuna replica sul punto; pertanto, essendo a tal proposito la motivazione del tutto mancante, la sentenza deve essere riformata. 1.3 II terzo motivo è, del pari, fondato.

Nel rigettare la richiesta di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, il Giudice dell'appello ha definito «ininfluente» l'istanza, senza ulteriormente motivare il diniego, pur a fronte di deduzioni difensive non apparentemente infondate (in quanto tese non già a negare il fatto ascritto, bensì a dimostrare l'aggressione patita anche dall'imputato e certificata da documentazione medica).

Al di là del merito delle eccezioni difensive, che non possono essere vagliate dal Giudice di legittimità, quel che decisamente va censurato è la netta insufficienza della motivazione dell'impugnata sentenza (cfr. Sez. 3, n. 17339 del 04/12/2012, dep. 2013, G. Rv. 255284 - 01, per la necessità che, con congrua motivazione, vengano analizzati i punti di criticità dedotti con l'atto di impugnazione in caso di rigetto della richiesta di rinnovazione dell'istruzione dibattimentale in grado di appello).

Benché la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale in appello sia istituto eccezionale che si giustifica in relazione alla rigorosa valutazione della sua indispensabilità per la decisione, il diniego da parte del giudice di secondo grado di procedere alla detta rinnovazione è, sì, sottratto al sindacato di legittimità, a condizione, però, che esso sia congruamente motivato (Sez. 2, n. 3609 del 18/01/2011, Sermone, Rv. 249161 - 01; Sez. 1, n. 2157 del 02/12/1993, [OSCURATO:PERSONA], dep. 1994, Rv. 197560 - 01) e che non vi siano lacune concernenti punti di decisiva rilevanza, le quali sarebbero state presumibilmente evitate qualora fosse stato provveduto, come richiesto, all'assunzione o alla riassunzione di determinate prove in sede di appello (Sez. 1, n. 9151 del 28/06/1999, Capitani, Rv. 213923). 1.4 Anche il quarto motivo è fondato, sulla base di considerazioni non dissimili da quelle esposte sub ,3 di questo "considerato in diritto".

Al di là della «accertata responsabilità dell'imputato che ha cagionato alla p.o. le lesioni in atti certificate», la Corte territoriale ha omesso totalmente di motivare sulla ritenuta irrilevanza delle prove testimoniali e di quelle documentali proposte dal ricorrente.

2. [OSCURATO:PERSONA] ritiene, pertanto, che l'impugnata sentenza vada annullata con rinvio per un nuovo esame al Tribunale di Catania.

P.Q.M. (73 Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]) [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/03/2022 del TRIBUNALE di CATANIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, Dott. [OSCURATO:PERSONA], il quale ha chiesto l'annullamento con rinvio. Ritenuto in fatto 1. Con sentenza indicata in epigrafe, il Tribunale di Catania in composizione monocratica ha confermato la decisione con cui il Giudice di Pace -sezione distaccata di Bronte- condannava [OSCURATO:PERSONA] alla multa di euro 200,00 e al risarcimento dei danni per il reato di cui all'art. 582 cod. pen., per le lesioni provocate in data 29.02.2016 a [OSCURATO:PERSONA], giudicate guaribili in giorni 8. 2. Nell'interesse dell'imputato è stato proposto ricorso per cassazione, per il tramite del difensore di fiducia, Avv. [OSCURATO:PERSONA], affidato ai motivi di seguito enunciati nei limiti richiesti dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo motivo, si deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla condanna generica al risarcimento del danno a favore della persona offesa, vista la mancata costituzione di parte civile della persona offesa. 2.2 Con il secondo motivo, si censura l'impugnata sentenza per non avere il Tribunale valutato in alcun modo i motivi aggiunti tempestivamente proposti dalla difesa, con cui si rimarcava la difformità tra la sentenza del Giudice di pace e il provvedimento del Questore di Catania, emesso in data 23.07.2020, avente a oggetto l'ammonimento indirizzato al convivente della p.o. a desistere da ogni futura "condotta che, attraverso atteggiamenti persecutori e vessatori, anche sotto forma di minaccia e molestia, comportino alla persona offesa un perdurante e grave stato d'ansia o di paura". 2.3 Con il terzo motivo, si eccepisce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla mancata acquisizione della prova decisiva avente a oggetto il certificato medico di Pronto soccorso attestante le lesioni, con prognosi di giorni 30, cagionate all'imputato dalla p.o. nello stesso giorno (29.02.2016) in cui l'imputato aveva cagionato lesioni a quest'ultima, per cui pende separato processo dinnanzi al Tribunale di Catania. Nel rigettare la richiesta di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, il Giudice dell'appello avrebbe irragionevolmente definito «ininfluente» l'istanza, senza ulteriormente motivare il diniego, così arrecando grave vulnus al diritto di difesa dell'imputato, dato il rilievo che, ai fini dell'esito del giudizio, il mezzo di prova richiesto avrebbe dispiegato. La documentazione del P.S., dimostrando la gravità delle lesioni patite dall'imputato, avrebbe infatti inciso sulla valutazione dei fatti, gettando ulteriore luce non soltanto sulle dichiarazioni dell'imputato, ma anche del teste [OSCURATO:PERSONA], che aveva dichiarato di aver assistito ai fatti fin dall'inizio e di aver visto l'odierno ricorrente aggredito per primo dalla p.o. e dal di lei compagno.2.4 Col quarto e ultimo motivo, si deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla contraddittorietà della sentenza rispetto alle prove in atti e all'omessa valutazione delle prove testimoniali, segnatamente dei testi Minissale e Rapisarda, nonché di prove documentali quali il provvedimento del Questore di Catania, di cui supra (motivo 2.2). 3. Sono state trasmesse, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 137, conv. con I. 18/12/2020, n. 176, le conclusioni scritte del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, Dott. [OSCURATO:PERSONA], il quale ha chiesto l'accoglimento con rinvio dell'impugnata sentenza. Considerato in diritto 1. Il ricorso è fondato in tutti i suoi motivi e merita, pertanto, accoglimento. 1.1 Il primo motivo è fondato, non risultando dagli atti che la persona offesa si sia mai costituita parte civile. Di conseguenza, non è immaginabile che vi sia stata la "domanda per il risarcimento del danno" che, ai sensi dell'art. 538, comma 1, cod. proc. pen., costituisce indefettibile presupposto processuale della eventuale condanna, da parte del giudice, al risarcimento del danno. Nel caso, invece, che domanda vi sia stata, e il giudice di pace l'abbia accolta, la statuizione costituisce comunque, un atto abnorme, in quanto non previsto dall'ordinamento processuale (Sez. 5, n. 7416 del 26/05/1998, Kwiatkowska, Rv. 211849 - 01). In entrambi i casi, la condanna cosi disposta rende il motivo di ricorso inattaccabile, in vista della censura di abnormità a esso sotteso. L'odierno ricorrente aveva già sollevato tale eccezione in sede d'appello; ciononostante, la Corte territoriale ha omesso qualsivoglia valutazione sul punto. 1.2 Il secondo motivo è fondato. I motivi aggiunti, presentati dall'allora appellante, dovevano essere esaminati dal Giudice d'appello, posto che essi erano stati tempestivamente proposti e non erano apparentemente inammissibili (cfr. Sez. 6, n. 36206 del 30/09/2020, Tobi, Rv. 280294 - 01: «in materia di impugnazioni, la facoltà del ricorrente di presentare motivi nuovi incontra il limite del necessario riferimento ai motivi principali, di cui i primi devono rappresentare mero sviluppo o migliore esposizione, ma sempre ricollegabili ai capi e ai punti già dedotti, sicché sono ammissibili soltanto motivi aggiunti con i quali si alleghino ragioni di carattere giuridico diverse o ulteriori, ma non anche motivi con i quali si intenda allargare l'ambito del predetto "petitum", introducendo censure non tempestivamente formalizzate entro i termini per l'impugnazione). [OSCURATO:PERSONA] 2 d'appello non ha fornito alcuna replica sul punto; pertanto, essendo a tal proposito la motivazione del tutto mancante, la sentenza deve essere riformata. 1.3 II terzo motivo è, del pari, fondato. Nel rigettare la richiesta di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, il Giudice dell'appello ha definito «ininfluente» l'istanza, senza ulteriormente motivare il diniego, pur a fronte di deduzioni difensive non apparentemente infondate (in quanto tese non già a negare il fatto ascritto, bensì a dimostrare l'aggressione patita anche dall'imputato e certificata da documentazione medica). Al di là del merito delle eccezioni difensive, che non possono essere vagliate dal Giudice di legittimità, quel che decisamente va censurato è la netta insufficienza della motivazione dell'impugnata sentenza (cfr. Sez. 3, n. 17339 del 04/12/2012, dep. 2013, G. Rv. 255284 - 01, per la necessità che, con congrua motivazione, vengano analizzati i punti di criticità dedotti con l'atto di impugnazione in caso di rigetto della richiesta di rinnovazione dell'istruzione dibattimentale in grado di appello). Benché la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale in appello sia istituto eccezionale che si giustifica in relazione alla rigorosa valutazione della sua indispensabilità per la decisione, il diniego da parte del giudice di secondo grado di procedere alla detta rinnovazione è, sì, sottratto al sindacato di legittimità, a condizione, però, che esso sia congruamente motivato (Sez. 2, n. 3609 del 18/01/2011, Sermone, Rv. 249161 - 01; Sez. 1, n. 2157 del 02/12/1993, [OSCURATO:PERSONA], dep. 1994, Rv. 197560 - 01) e che non vi siano lacune concernenti punti di decisiva rilevanza, le quali sarebbero state presumibilmente evitate qualora fosse stato provveduto, come richiesto, all'assunzione o alla riassunzione di determinate prove in sede di appello (Sez. 1, n. 9151 del 28/06/1999, Capitani, Rv. 213923). 1.4 Anche il quarto motivo è fondato, sulla base di considerazioni non dissimili da quelle esposte sub ,3 di questo "considerato in diritto". Al di là della «accertata responsabilità dell'imputato che ha cagionato alla p.o. le lesioni in atti certificate», la Corte territoriale ha omesso totalmente di motivare sulla ritenuta irrilevanza delle prove testimoniali e di quelle documentali proposte dal ricorrente. 2. [OSCURATO:PERSONA] ritiene, pertanto, che l'impugnata sentenza vada annullata con rinvio per un nuovo esame al Tribunale di Catania. P.Q.M. (73 Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo
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