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CassazionedecretoSezione 1

Cassazione n. 26206/2023

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o, in persona del Ministro pro tempore , per volontà della legge rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato e domiciliato presso i suoi uffici in Roma, Via dei Portoghesi n. 12 controricorrente avverso la sentenzan. 2270/ 20 17 del la Corte di Appello di L’Aquila , pubblicata il 9 dicembre 2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio dell’8 luglio2020 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] 1.Con ordinanza emessa il 14 ottobre 2016, a definizione di processo svoltosi nelle forme del rito sommario di cognizione, il Tribunale di L’Aquila rigettò, per quanto qui ancora interessa, le domande di [OSCURATO:PERSONA] (di nazionalità senegalese) di accertamento del , vantato,diritto: alla protezione sussidiaria di cui all’art. 14, lett. c), del d.lgs. n. 251 del 2007; in subordine, al rilascio di permesso di soggiorno per motivi umanitari.

2. Adita dalla parte soccombente, la Corte di appello di L’Aquila, con sentenza pubblicata il 9 dicembre 2017, rigettò l’appello per la riforma di detta ordinanza.2.1 La motivazione di tale decreto può essere così sintetizzata: alla luce del contenuto di fontequalificata di informazioni acquisita (“rapporto [OSCURATO:PERSONA] 2016”) , il Paese di origine del ricorrente non risulta caratterizzat o da una situazione di violenza generalizzata derivata da conflitto armato, con conseguente non sussistenza del diritto dell’appellante alla protezione sussidiaria di cui all’art. 14, lett. c), del d.lgs. n. 251 del 2007;è da confermare anche la decisione di rigetto della domanda di accertamento del diritto al rilascio di permesso di soggiorno per motivi umanitari (art. 5, comma 6, del t.u. immigrazione recato d.lgs. n. 286 del 1998) che “l’appellante ha ancorato ai suoi timori di essere vittima di vendette private (rispetto a una storia personale che…non risulta neppure efficacemente riportata)”; non si rinvengono, poi, “situazioni di particolarevulnerabilità”, tali non potendo considerarsi “né la giovane età del richiedente né essendo sufficiente, in difetto di elementi individuali significativi, il generico riferimento alle generali condizioni di privazione delle libertà personali del suo Paese; infine “le condizioni economiche precarie non appaiono motivi idonei a concedere la protezione umanitaria, dovendo essere esaminate dall’Autorità amministrativa al fine di offrire ospitalità nell’ambito delle politiche che regolano i flussi migratori”.

2. Gueye chiede la cassazione di tale sentenza con ricorso contenente tre motiv i di impugnazione.

3. Il Ministero dell’Internoresiste con controricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il primo motivo il ricorrente deduce che la sentenza impugnata è caratterizzata da violazione e falsa applicazione dell’art. 8 del d.lgs. 25 del 2008 e degli artt. 3 e 14 del d.lgs. n. 251 del 2007, per non avere la Corte riconosciuto la protezione sussidiaria , omettendo “ogni valutazione sul trascorso in Libia del richiedente”, alla luce della situazione di violenza indiscriminata presente in tale Paese di transito.

2. La deduzione è, per come dedotta, inammissibile per mancanza di specificità, in quanto: il ricorrente ha la nazionalità senegalese e la sentenza impugnata accerta che egli emigrò dal Senegal; in tale Stato egli dovrà essere rimpatriato, con la conseguenza che l’eventuale esistenza di situazione di violenza generalizzata derivante da conflitto armato non poteva che essere accertata in riferimento allo Stato di provenienza ovvero alla regione di tale Stato da cui il ricorrente proviene; nella sentenza impugnata non vi è cenno ad accadimenti in Libia prospettati nel motivo di appello dedicato alla domanda di accertamento del diritto alla protezione sussidiaria di cui all’art. 14, lett. c), del d.lgs. n. 251 del 2007; in questa sede il ricorrente non indica (mediante riproduzione nel motivo del contenuto sul punto dell’atto di appello) in quali termini la questione relativa al suo “trascorso in Libia” sia stata esposta nel motivo di appello relativo al riconoscimento del diritto in questione.

3. Con il secondomotivo il ricorrente contesta il rigetto della domanda di accertamento del diritto al rilascio di permesso di soggiorno per motivi umanitari (art. 5, comma 6,e art. 19, del t.u. immigrazione; art. 32 del d.lgs. 25 del 2008), a suo dire reso in violazione di legge e con omissione di esame di fatto decisivo per il giudizio oggetto di contestazione fra le parti, non avendo la Corte considerato i profili d vulnerabilità derivanti dal “trascorso in Libia” di esso ricorrente.

4. Anche tale motivo è, per come dedotto, inammissibile per mancanza di specificità, in quanto: nella sintesi, contenuta nella sentenza impugnata (pag. 7), del motivo di appello relativo alla contestazione del rigetto della domanda di cui all’art. 5, comma 6, del t.u. immigrazione non vi è traccia di periodo trascorso dal ricorrente in Libia; il ricorrente non indica in questa sede (mediante riproduzione del contenuto sul punto dell’atto di appello) in quali termini la questione relativa al suo “trascorso in Libia” sia stata esposta nel motivo di appello relativo al riconoscimento del diritto in questione.

Per mero debito di ragione, par d’uopo evidenziare che: la giurisprudenza di legittimità considera irrilevanti, ai fini dell’accoglimento delle domande di protezione internazionale (compresa quella, residuale, di protezione umanitaria), le violazioni dei diritti umani commesse in Sato di transito del richiedente prima del suo ingresso in Italia quando costui non indichi quale connessione vi sia tra il transito in tale Paese e il contenuto delle specifiche domande di protezione (in questo senso, cfr.: Cass.n. 31676 del 2018; Cass. 2861 del 2018 ; Cass. n. 13096 del 2019); il rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari (nella disciplina previgente al d.l.n. 113 del 2018, convertito, con modificazioni, in legge n. 132 del 2018) costituisce unamisura atipica e residuale, volta ad abbracciare situazioni in cui, pur nonsussistendo i presupposti per il riconoscimento di una tutela tipica (status di rifugiato o protezione sussidiaria), non può disporsi l’espulsione e deve provvedersi all’ accoglienza del richiedente che si trovi in condizioni di vulnerabilità, da valutare caso per caso, anche considerando le violenze subite nel Paese di transito e di temporanea permanenza del richiedente,potenzialmente idonee, quali eventi in grado di ingenerare un forte grado di traumaticità, ad incidere sulla condizione di vulnerabilità della persona (cfr. Cass., n. 13096 del 2019, cit.).

5. Con il terzo motivo il ricorrente deduce che la sentenza impugnata è caratterizzata da violazione dell’art. 5, comma 6, e dell’art. 19 del d.lgs. 286 del 1998, avendo la Corte territoriale omesso di valutare “l’avvenuta integrazione lavorativa del ricorrente in Italia, avendo reperito una regolare occupazione con ciò realizzando proprio lo spirito e le finalità che le norme sull’integrazione perseguono”.

6. La censura,per come dedotta, è inammissibile per mancanza di specificità, in quanto: nella sintesi, contenuta nella sentenza impugnata (pag. 7), del motivo di appello relativo alla contestazione del rigetto della domanda di cui all’art. 5, comma 6, del t.u. immigrazione non vi è traccia di deduzione di “avvenuta integrazione lavorativa del ricorrente in Italia”; il ricorrente non indica in questa sede (mediante riproduzione del contenuto sul punto dell’atto di appello) in quali termini la questione relativa alla sua “integrazione lavorativa in Italia” sia stata esposta nel motivo di appello relativo al riconoscimento del diritto in questione.

7. La regolamentazione fra le parti delle spese processuali relative al presente giudizio è effettuata in applicazione del principio di soccombenza: il ricorrente è dunque condannato a rimborsare al Ministero dell’Interno le spese processuali da questoanticipate nel giudizio nella misura in dispositivo liquidata.

P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso; condanna il ricorrente a rimborsare al Ministero controricorrente le spese da questoanticipate nel giudizio di cas sazione, liquidate in euro duemilacento per compenso di avvocato, aumentati di spese forfetarie par i al 15% di tale compenso, I.V.A. e C.P.A. come per legge, oltre rimborso delle spese prenotate a debito.

Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, nel testo introdotto dalla legge 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1-bisdello stesso art. 13.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Prima sezione civile, l’8luglio 202 0 . [OSCURATO:PERSONA] Giorgio

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o, in persona del Ministro pro tempore , per volontà della legge rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato e domiciliato presso i suoi uffici in Roma, Via dei Portoghesi n. 12 controricorrente avverso la sentenzan. 2270/ 20 17 del la Corte di Appello di L’Aquila , pubblicata il 9 dicembre 2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio dell’8 luglio2020 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] 1.Con ordinanza emessa il 14 ottobre 2016, a definizione di processo svoltosi nelle forme del rito sommario di cognizione, il Tribunale di L’Aquila rigettò, per quanto qui ancora interessa, le domande di [OSCURATO:PERSONA] (di nazionalità senegalese) di accertamento del , vantato,diritto: alla protezione sussidiaria di cui all’art. 14, lett. c), del d.lgs. n. 251 del 2007; in subordine, al rilascio di permesso di soggiorno per motivi umanitari. 2. Adita dalla parte soccombente, la Corte di appello di L’Aquila, con sentenza pubblicata il 9 dicembre 2017, rigettò l’appello per la riforma di detta ordinanza.2.1 La motivazione di tale decreto può essere così sintetizzata: alla luce del contenuto di fontequalificata di informazioni acquisita (“rapporto [OSCURATO:PERSONA] 2016”) , il Paese di origine del ricorrente non risulta caratterizzat o da una situazione di violenza generalizzata derivata da conflitto armato, con conseguente non sussistenza del diritto dell’appellante alla protezione sussidiaria di cui all’art. 14, lett. c), del d.lgs. n. 251 del 2007;è da confermare anche la decisione di rigetto della domanda di accertamento del diritto al rilascio di permesso di soggiorno per motivi umanitari (art. 5, comma 6, del t.u. immigrazione recato d.lgs. n. 286 del 1998) che “l’appellante ha ancorato ai suoi timori di essere vittima di vendette private (rispetto a una storia personale che…non risulta neppure efficacemente riportata)”; non si rinvengono, poi, “situazioni di particolarevulnerabilità”, tali non potendo considerarsi “né la giovane età del richiedente né essendo sufficiente, in difetto di elementi individuali significativi, il generico riferimento alle generali condizioni di privazione delle libertà personali del suo Paese; infine “le condizioni economiche precarie non appaiono motivi idonei a concedere la protezione umanitaria, dovendo essere esaminate dall’Autorità amministrativa al fine di offrire ospitalità nell’ambito delle politiche che regolano i flussi migratori”. 2. Gueye chiede la cassazione di tale sentenza con ricorso contenente tre motiv i di impugnazione. 3. Il Ministero dell’Internoresiste con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo il ricorrente deduce che la sentenza impugnata è caratterizzata da violazione e falsa applicazione dell’art. 8 del d.lgs. 25 del 2008 e degli artt. 3 e 14 del d.lgs. n. 251 del 2007, per non avere la Corte riconosciuto la protezione sussidiaria , omettendo “ogni valutazione sul trascorso in Libia del richiedente”, alla luce della situazione di violenza indiscriminata presente in tale Paese di transito. 2. La deduzione è, per come dedotta, inammissibile per mancanza di specificità, in quanto: il ricorrente ha la nazionalità senegalese e la sentenza impugnata accerta che egli emigrò dal Senegal; in tale Stato egli dovrà essere rimpatriato, con la conseguenza che l’eventuale esistenza di situazione di violenza generalizzata derivante da conflitto armato non poteva che essere accertata in riferimento allo Stato di provenienza ovvero alla regione di tale Stato da cui il ricorrente proviene; nella sentenza impugnata non vi è cenno ad accadimenti in Libia prospettati nel motivo di appello dedicato alla domanda di accertamento del diritto alla protezione sussidiaria di cui all’art. 14, lett. c), del d.lgs. n. 251 del 2007; in questa sede il ricorrente non indica (mediante riproduzione nel motivo del contenuto sul punto dell’atto di appello) in quali termini la questione relativa al suo “trascorso in Libia” sia stata esposta nel motivo di appello relativo al riconoscimento del diritto in questione. 3. Con il secondomotivo il ricorrente contesta il rigetto della domanda di accertamento del diritto al rilascio di permesso di soggiorno per motivi umanitari (art. 5, comma 6,e art. 19, del t.u. immigrazione; art. 32 del d.lgs. 25 del 2008), a suo dire reso in violazione di legge e con omissione di esame di fatto decisivo per il giudizio oggetto di contestazione fra le parti, non avendo la Corte considerato i profili d vulnerabilità derivanti dal “trascorso in Libia” di esso ricorrente. 4. Anche tale motivo è, per come dedotto, inammissibile per mancanza di specificità, in quanto: nella sintesi, contenuta nella sentenza impugnata (pag. 7), del motivo di appello relativo alla contestazione del rigetto della domanda di cui all’art. 5, comma 6, del t.u. immigrazione non vi è traccia di periodo trascorso dal ricorrente in Libia; il ricorrente non indica in questa sede (mediante riproduzione del contenuto sul punto dell’atto di appello) in quali termini la questione relativa al suo “trascorso in Libia” sia stata esposta nel motivo di appello relativo al riconoscimento del diritto in questione. Per mero debito di ragione, par d’uopo evidenziare che: la giurisprudenza di legittimità considera irrilevanti, ai fini dell’accoglimento delle domande di protezione internazionale (compresa quella, residuale, di protezione umanitaria), le violazioni dei diritti umani commesse in Sato di transito del richiedente prima del suo ingresso in Italia quando costui non indichi quale connessione vi sia tra il transito in tale Paese e il contenuto delle specifiche domande di protezione (in questo senso, cfr.: Cass.n. 31676 del 2018; Cass. 2861 del 2018 ; Cass. n. 13096 del 2019); il rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari (nella disciplina previgente al d.l.n. 113 del 2018, convertito, con modificazioni, in legge n. 132 del 2018) costituisce unamisura atipica e residuale, volta ad abbracciare situazioni in cui, pur nonsussistendo i presupposti per il riconoscimento di una tutela tipica (status di rifugiato o protezione sussidiaria), non può disporsi l’espulsione e deve provvedersi all’ accoglienza del richiedente che si trovi in condizioni di vulnerabilità, da valutare caso per caso, anche considerando le violenze subite nel Paese di transito e di temporanea permanenza del richiedente,potenzialmente idonee, quali eventi in grado di ingenerare un forte grado di traumaticità, ad incidere sulla condizione di vulnerabilità della persona (cfr. Cass., n. 13096 del 2019, cit.). 5. Con il terzo motivo il ricorrente deduce che la sentenza impugnata è caratterizzata da violazione dell’art. 5, comma 6, e dell’art. 19 del d.lgs. 286 del 1998, avendo la Corte territoriale omesso di valutare “l’avvenuta integrazione lavorativa del ricorrente in Italia, avendo reperito una regolare occupazione con ciò realizzando proprio lo spirito e le finalità che le norme sull’integrazione perseguono”. 6. La censura,per come dedotta, è inammissibile per mancanza di specificità, in quanto: nella sintesi, contenuta nella sentenza impugnata (pag. 7), del motivo di appello relativo alla contestazione del rigetto della domanda di cui all’art. 5, comma 6, del t.u. immigrazione non vi è traccia di deduzione di “avvenuta integrazione lavorativa del ricorrente in Italia”; il ricorrente non indica in questa sede (mediante riproduzione del contenuto sul punto dell’atto di appello) in quali termini la questione relativa alla sua “integrazione lavorativa in Italia” sia stata esposta nel motivo di appello relativo al riconoscimento del diritto in questione. 7. La regolamentazione fra le parti delle spese processuali relative al presente giudizio è effettuata in applicazione del principio di soccombenza: il ricorrente è dunque condannato a rimborsare al Ministero dell’Interno le spese processuali da questoanticipate nel giudizio nella misura in dispositivo liquidata. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso; condanna il ricorrente a rimborsare al Ministero controricorrente le spese da questoanticipate nel giudizio di cas sazione, liquidate in euro duemilacento per compenso di avvocato, aumentati di spese forfetarie par i al 15% di tale compenso, I.V.A. e C.P.A. come per legge, oltre rimborso delle spese prenotate a debito. Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, nel testo introdotto dalla legge 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1-bisdello stesso art. 13. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Prima sezione civile, l’8luglio 202 0 . [OSCURATO:PERSONA] Giorgio
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