CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 24 febbraio 2022
Cassazione n. 10343/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: AGENZIA delle ENTRATE, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato presso i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi 12 è elettivamente domiciliata. - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] presso lo studio dell'Avv.[OSCURATO:PERSONA] e rappresentato e difeso, per procura a margine del controricorso, dall'Avv.[OSCURATO:PERSONA]. -controricorrente - avverso la sentenza n.7610/39/14 della Commissione tributaria regionale del Lazio-sezione staccata di Latina, depositata il 16 dicembre 2014. udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24 febbraio 2022 dal Consigliere dott.ssa [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: nella controversia originata dall'impugnazione da parte di [OSCURATO:PERSONA] di avviso di accertamento, emesso ai sensi dell'art.38 d.P.R. n.600 del 1973 e relativo a Irpef, Iva e Irap dell'anno 2005, la Commissione tributaria regionale del Lazio-Sezione staccata di Latina (d'ora in poi C.T.R.), con la sentenza indicata in epigrafe, dichiarava inammissibile l'appello proposto dall'Agenzia delle entrate avverso la decisione di primo grado con cui, in accoglimento del ricorso proposto dal contribuente, la Commissione tributaria di prima istanza aveva annullato l'atto impositivo in difetto del contraddittorio preventivo con il contribuente. Avverso la sentenza l'Agenzia delle entrate ha proposto ricorso, su tre motivi, cui resiste, con controricorso [OSCURATO:PERSONA]. Con istanza, depositata in data 29.07.2021, il controricorrente, premesso: -di avere depositato, in data 23 maggio 2019, la richiesta di sospensione del processo, ai sensi dell'art.6, comma 10, del d.l. 32 ottobre 2018, allegando il pagamento della prima rata per il perfezionamento del procedimento di definizione; di avere integralmente versato, nelle more, tutte le rate concordate; che L'Agenzia delle entrate non aveva provveduto a notificare al contribuente entro il 31 luglio 2020 atto di diniego; ha chiesto dichiararsi estinto il giudizio e cessata la materia del contendere. Il ricorso è stato avviato alla trattazione, ai sensi dell'art.380 bis- 1 cod.proc.civ., in camera di consiglio. Considerato che: risultano applicabili i principi di diritto desumibili in tesi generale da Sez.U.n.19980 del 2014 e, nella specifica materia, da Cass.n.8567/2017 e che, pertanto, deve essere assegnato un termine per la notificazione dell'elenco dei documenti depositati (tra i quali non risulta in atti la ricevuta di pagamento della prima rata) all'Avvocatura erariale con conseguente rinvio a nuovo ruolo; P.Q.M. Visto l'art.372 cod.proc.civ., rinvia la causa a nuovo ruolo assegnando alla parte ricorrente il termine di giorni sessanta dalla comunicazione della presente ordinanza interlocutoria per la notificazione dell'elenco dei nuovi documenti all'Avvocatura generale dello Stato. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 24 febbraio 2022. IL PRESIDENTE [OSCURATO:PERSONA] rr nti