CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 30 giugno 2026
Cassazione n. 29457/2026
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
entenza del 10/11/2025 della Corte d'appello di Firenzedato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTOLetto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA];Rilevato che l’unico motivo di ricorso, che contesta l’erronea applicazionedella legge penale e l’illogicità della motivazione in relazione al mancatoriconoscimento dell’attenuante di cui all’art. 62 n. 4 cod. pen., è inammissibile inquanto prospetta deduzioni generiche, prive delle ragioni di diritto e dei dati difatto che sorreggono la richiesta, a fronte di una motivazione sufficiente e nonillogica e di adeguato esame delle deduzioni difensive (si veda, in particolare,pag. 6 della sentenza impugnata);Rilevato che, per le ragioni sin qui esposte, deve essere dichiaratal’inammissibilità del ricorso, alla quale consegue, per il disposto dell'art. 616 cod.proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali,nonché, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa diinammissibilità (Corte cost. sent. n. 186/2000), al versamento in favore dellaCassa delle ammende di una somma che si stima equo quantificare in €3.000,00. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così è deciso, 30/06/2026Il Consigliere estensore Il Presidente