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CassazionedecretoSezione LDecisione del 23 luglio 2026

Cassazione n. 23918/2026

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gli avvocati [OSCURATO:PERSONA],2779TOMMASO MANFEROCE;- controricorrente –avverso il decreto del TRIBUNALE di VENEZIA, del 28/04/2023R.G.N. 365/2023;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del04/06/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 12641/2023Numero di raccolta generale 23918/2026Data pubblicazione 23/07/20261.

In seguito al [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:PERSONA] l’ammissione al passivo, in relazione ad un «contratto dilavoro subordinato a tempo indeterminato dal giorno 1.1.2010al giorno 31.5.2012», per un importo totale di euro 132.167,07a titolo di spettanze retributive, di cui euro 49.503,51 a titolo diTFR.Allegato anche di aver «instaurato, con decorrenza dal giorno1.2.2013 al giorno 31.12.2019 contratti di collaborazione aprogetto e, dal giorno 1.1.2020 al giorno 31.12.2021, unrapporto di collaborazione coordinata e continuativa», richiesela somma di euro 12.000,00 per compensi non percepitirelativamente a tale ultimo rapporto di collaborazione, per untotale pari ad euro 144.167,07 per sorte capitale, oltreaccessori.2. [OSCURATO:PERSONA] delegato ammise al passivo solo il credito percompensi non pagati per i mesi di novembre e dicembre 2021,escludendo il residuo «per assenza di un valido titolo checomprovi la continuità e la riqualificazione dei rapporti di lavorofra la Società fallita e il creditore istante e, in ogni caso, perintervenuta prescrizione del credito stesso».3.

Il Tribunale di Venezia, con il decreto qui impugnato, harespinto l’opposizione allo stato passivo proposta dal [OSCURATO:PERSONA],condannandolo alle spese.3.1.

In sintesi, il Tribunale ha dichiarato inammissibili, perchéformulate solo in sede di opposizione, le domande volteall’accertamento della «nullità/annullabilità/inefficacia deicontratti di collaborazione a progetto e di collaborazionecoordinata e continuativa stipulati tra il sig. [OSCURATO:PERSONA] ela [OSCURATO:SOCIETA]. dall’anno 2013 all’anno 2021» e dellaNumero registro generale 12641/2023«sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato a tempoN umero sezionale 2779/2026Numero di raccolta generale 23918/2026indeterminato dal giorno 1.1.2010 al giorno 31.12.2021»D;at a pubblicazione 23/07/2026parimenti ha ritenuto nuova la domanda, formulata in viaalternativa, di «accertamento del diritto di credito in quantoiscritto nei bilanci di esercizio della società fallita dal 2012 al2021».3.2.

Il Tribunale ha quindi confermato la prescrizione delcredito, con termine fatto decorrere «quando il rapporto dilavoro subordinato è cessato per intervenuto accesso del sig.[OSCURATO:PERSONA] al trattamento pensionistico di vecchiaia».Ha altresì argomentato: «Né sussistono elementi, atti a farritenere che il rapporto di lavoro subordinato sia proseguitosenza soluzione di continuità dal 2010 al 2021.

Innanzitutto, perstessa ammissione dell’opponente il rapporto di lavoro conSSHG s.r.l. è cessato a maggio 2012 per poi riprendere adistanza di sette mesi nel febbraio 2013.

Un tanto è sufficientead escludere che il rapporto di lavoro subordinato sia stato unicodal 2010 al 2021.

Inoltre, il sig. [OSCURATO:PERSONA] ha prestato attivitàin favore di [OSCURATO:SOCIETA]. da maggio 2012 afebbraio 2013 (allegato C alle osservazioni), rendendo cosìancora più evidente la cesura esistente tra il rapporto di lavorosubordinato svoltosi tra il 2010 e il 2012 e il successivo rapportoinstaurato sempre con [OSCURATO:SOCIETA].

Che si sia trattato di duerapporti di lavoro distinti risulta pacificamente anche dallaimpostazione dell’istanza di ammissione al passivo, in cuil’istante ha avuto cura di distinguere i crediti relativi al primoperiodo di lavoro e quelli residui relativi al secondo periodo dilavoro.

Quanto sin qui affermato rende superfluo ogniapprofondimento circa la natura del nuovo rapporto di lavoroinstaurato a partire dal febbraio 2013 con [OSCURATO:SOCIETA]. (conNumero registro generale 12641/2023conseguente irrilevanza delle prove formulate sul punto dal sigN. umero sezionale 2779/2026Numero di raccolta generale 23918/2026Signoretto)».

Data pubblicazione 23/07/20263.3.

Da ultimo, il decreto ha rilevato «come la missiva del3.9.2021 proveniente dal Presidente del Consiglio diAmministrazione di [OSCURATO:SOCIETA]., nella quale sarebbe statoriconosciuto il debito nei confronti del sig. [OSCURATO:PERSONA], non èopponibile alla procedura in quanto priva di data certa».4.

Per la cassazione di tale decisione, ha proposto ricorso ilsoccombente con quattro motivi; ha resistito con controricorsol’intimato Fallimento.Entrambe le parti hanno comunicato memorie.All’esito della camera di consiglio, il Collegio si è riservato ildeposito dell’ordinanza nel termine di sessanta giorni.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

I motivi possono essere sintetizzati come di seguito:1.1. il primo denuncia: «Art. 360, I comma, n. 3 c.p.c.:violazione dell’art. 99 L.F. in relazione all’art. 342 c.p.c.»; sisostiene che il decreto impugnato avrebbe errato «nel dichiararel’inammissibilità delle domande formulate dal sig. [OSCURATO:PERSONA],poiché esse sono state proposte in ragione della soccombenzadeterminata dall’accoglimento dell’eccezione di prescrizione daparte del [OSCURATO:PERSONA] ed il ricorrente ha esposto, in sededi opposizione, le circostanze di fatto e gli argomenti di dirittofinalizzati a sollecitare l’accoglimento delle pretese disattese insede di verifica dello stato passivo»;1.2. il secondo motivo denuncia: «Art. 360, I comma, n. 3c.p.c.: falsa applicazione dell’art. 99 L.F. in relazione all’art. 345c.p.c. per avere il decreto impugnato dichiarato l’inammissibilitàdella domanda formulata nel giudizio di opposizione in ordineNumero registro generale 12641/2023all’eccezione di interruzione della prescrizione»; si eccepisce cheN umero sezionale 2779/2026Numero di raccolta generale 23918/2026«Il Tribunale, infatti, nel dichiarare l’inammissibilità delDlaat a pubblicazione 23/07/2026domanda formulata dal sig. [OSCURATO:PERSONA], non ha tenuto conto delfatto che l’odierno ricorrente avesse sollevato non l’eccezione diprescrizione, bensì l’eccezione di interruzione della prescrizione,eccezione in senso lato e, dunque, rilevabile d’ufficio»;1.3. il terzo motivo denuncia: «Art. 360, I comma n. 3 c.p.c.:violazione degli artt. 61, I comma e 69 del d.lgs. n. 276/2003applicabili ratione temporis e, per l’effetto, dell’art. 2948, Icomma n. 4 c.c.»; viene dedotto che il primo contratto dicollaborazione stipulato tra le parti nel 2013 era illegittimo permancanza di un progetto specifico, con conseguenteconversione in un rapporto di lavoro subordinato a tempoindeterminato e decorrenza della prescrizione dalla cessazioneavvenuta in data 31.12.2021; si aggiunge che «a conferma dellasussistenza del diritto di credito per cui è causa, veniva dimessain sede di istanza ex art. 93 L.F. una missiva di [OSCURATO:SOCIETA]. didata 3.9.2021 in cui il sig. [OSCURATO:PERSONA], presidente delconsiglio di amministrazione, allegava il prospetto contenente lesomme oggi pretese»;1.4. il quarto motivo denuncia: «Art. 360, I comma, n. 5 c.p.c.:omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio costituitodall’analisi dell’annotazione del debito oggetto di causa presentenei bilanci d’esercizio della Società fallita e, per l’effetto,dall’interruzione anno per anno della prescrizione del diritto dicredito vantato dal ricorrente»; la difesa del ricorrente auspicache, «una volta che [OSCURATO:PERSONA].mo Collegio avrà ritenuto didelibare le domande formulate dal sig. [OSCURATO:PERSONA] in sede diopposizione allo stato passivo», venga riscontrato «l’omessoesame della questione, oggetto di discussione tra le parti,Numero registro generale 12641/2023dell’efficacia ricognitoria dell’annotazione di debito per cui èN umero sezionale 2779/2026Numero di raccolta generale 23918/2026causa nei bilanci di esercizio della Società fallita».

Data pubblicazione 23/07/20262.

Il ricorso non può trovare accoglimento.2.1.

Il primo e il secondo motivo possono essere trattaticongiuntamente, per connessione, in quanto volti a censurarela statuizione del Tribunale di inammissibilità delle domandenuove perché proposte solo in sede di opposizione allo statopassivo.Il decreto impugnato è innanzitutto conforme al condivisoprincipio secondo cui il procedimentodi opposizione allo stato passivo è un giudizio di carattereimpugnatorio e, come tale, in difetto di una previsione espressanell'art. 99 l.fall. che integralmente lo disciplina, non consentené l'introduzione di domande nuove, né la c.d."emendatiolibelli", le quali vanificherebbero l'obiettivo di semplificazione ecelerità perseguito dal procedimento in parola nel rispettodell'art. 24 Cost. (per tutte, v, Cass. n. 32750/2022, con lagiurisprudenza ivi citata).Nella specie, i motivi in scrutinio non confutano adeguatamentel’assunto del Tribunale secondo cui l’opponente aveva formulatouna vera e propria domanda di accertamento della sussistenzadel credito fondata su un fatto costitutivo diverso, e cioèl’iscrizione del debito a bilancio, con una interpretazione deiconfini della domanda riservata al giudice del merito (cfr., tra lealtre, Cass. n. 31546/2019; Cass. n. 29609/2018; Cass. n.18/2015; Cass. n. 21421/2014; Cass. n. 12944/2012; Cass. n.21208/2005).In ordine alla pretesa eccezione di interruzione dellaprescrizione, la stessa pacificamente si configuracome eccezione in senso lato, sicché può essere rilevata ancheNumero registro generale 12641/2023d'ufficio dal giudice, in qualsiasi stato e grado del processo;N umero sezionale 2779/2026Numero di raccolta generale 23918/2026tuttavia, ciò può essere fatto “sulla base delle allegazioni e dDait a pubblicazione 23/07/2026prove ritualmente acquisite o acquisibili al processo” (ex multis,Cass. n. 14755/2018; Cass. n. 23518/2019).Orbene, i motivi del ricorso per cassazione in scrutinio nonriproducono il contenuto degli atti processuali nelle partirilevanti, né specificano con la necessaria puntualità qualiallegazioni fossero state ivi svolte e quali documenti fosserostati ritualmente prodotti a sostegno dell’assunto che il creditorisultasse riconosciuto attraverso le annotazioni contabili o ibilanci della società.In tal modo le censure non soddisfano il requisito di specificitàimposto dall’art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c., poiché nonconsentono a questa Corte di verificare, sulla base del soloricorso, se il fatto storico dedotto quale atto interruttivo dellaprescrizione fosse stato effettivamente e tempestivamenteintrodotto nel procedimento di accertamento del passivo e inquali esatti termini, anche per delibare in limine litis l’effettivaidoneità del fatto a realizzare, per specificità e riferibilità,l’effetto interruttivo.2.2.

Il terzo motivo è inammissibile.Esso non si confronta con la decisiva ratio decidendi delprovvedimento impugnato, rappresentata dal rilievo che lesomme pretese riguardavano un rapporto di lavoro subordinatointercorrente tra le parti dall’[OSCURATO:DATA_NASCITA] al 31.5.2012, che lostesso lavoratore assumeva essere cessato in tale ultima data,al punto da richiedere il trattamento di fine rapporto.

Pertanto,ogni valutazione in ordine alla eventuale illegittimità delsuccessivo contratto a progetto stipulato nel 2013, dopo che ilTribunale aveva anche accertato che il [OSCURATO:PERSONA] avevaprestato attività per terzi per sette mesi, risultava irrilevanteperché non poteva certo far rivivere un rapporto di lNauvmoerroo re gistro generale 12641/2023Numero sezionale 2779/2026oramai cessato.

Numero di raccolta generale 23918/2026Quanto alla missiva del 3.9.2021 del presidente del consiglio dDait a pubblicazione 23/07/2026amministrazione della società fallita, la doglianza contienecritiche che non si confrontano affatto con la statuizione delTribunale che l’ha ritenuta inopponibile alla procedura perchépriva di data certa.2.3.

Il quarto motivo è inammissibile.In primis, viene evocato l’omesso esame di un fatto decisivo aldi fuori dei limiti consentiti secondo la rigorosa interpretazioneofferta al n. 5 dell’art. 360 c.p.c. dalle Sezioni unite di questaCorte con le sentenze nn. 8053 e 8054 del 2014, in particolarenon individuando un fatto trascurato che avrebbe condotto adun esito diverso della controversia con prognosi di certezza enon di mera probabilità.Piuttosto si lamenta la mancata attribuzione di efficaciaricognitiva e interruttiva a risultanze contabili, ma il ricorrenteneanche indica adeguatamente in quali bilanci approvati epubblicati fosse contenuta una posta tale da identificaresimultaneamente l’ammontare del debito, la causale e ilsoggetto creditore, né dimostra la rituale produzione di talibilanci.Inoltre, la censura viene esplicitamente proposta sull’assuntoche questa Corte adita ritenga dovessero essere delibate “ledomande formulate dal Sig. [OSCURATO:PERSONA] in sede di opposizioneallo stato passivo”; assunto, per quanto esposto nel rigetto deiprimi due motivi di impugnazione, invece disatteso.3.

In conclusione, il ricorso deve essere respinto nel suocomplesso; le spese seguono la soccombenza e sono liquidatecome da dispositivo.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 11N5um edroe rle gistro generale 12641/2023Numero sezionale 2779/20262002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della leNugmgereo dni r.a ccolta generale 23918/2026228 del 2012, occorre altresì dare atto della sussistenza dDeait a pubblicazione 23/07/2026presupposti processuali per il versamento, da parte delricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato,pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13 (cfr. Cass., Sez.

Un., n. 4315/2020).

P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamentodelle spese liquidate in euro 5.500,00, oltre euro 200 peresborsi, accessori secondo legge e rimborso spese generali nellamisura del 15%.Ai sensi dell’art. 13, co. 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002 dà attodella sussistenza dei presupposti processuali per il versamento,da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo dicontributo unificato pari a quello per il ricorso a norma delcomma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.Così deciso in Roma nell’adunanza camerale del 4 giugno 2026.La PresidenteDott.ssa Margherita LeoneNumero registro generale 12641/2023Numero sezionale 2779/2026Numero di raccolta generale 23918/2026Data pubblicazione 23/07/2026

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
gli avvocati [OSCURATO:PERSONA],2779TOMMASO MANFEROCE;- controricorrente –avverso il decreto del TRIBUNALE di VENEZIA, del 28/04/2023R.G.N. 365/2023;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del04/06/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 12641/2023Numero di raccolta generale 23918/2026Data pubblicazione 23/07/20261. In seguito al [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:PERSONA] l’ammissione al passivo, in relazione ad un «contratto dilavoro subordinato a tempo indeterminato dal giorno 1.1.2010al giorno 31.5.2012», per un importo totale di euro 132.167,07a titolo di spettanze retributive, di cui euro 49.503,51 a titolo diTFR.Allegato anche di aver «instaurato, con decorrenza dal giorno1.2.2013 al giorno 31.12.2019 contratti di collaborazione aprogetto e, dal giorno 1.1.2020 al giorno 31.12.2021, unrapporto di collaborazione coordinata e continuativa», richiesela somma di euro 12.000,00 per compensi non percepitirelativamente a tale ultimo rapporto di collaborazione, per untotale pari ad euro 144.167,07 per sorte capitale, oltreaccessori.2. [OSCURATO:PERSONA] delegato ammise al passivo solo il credito percompensi non pagati per i mesi di novembre e dicembre 2021,escludendo il residuo «per assenza di un valido titolo checomprovi la continuità e la riqualificazione dei rapporti di lavorofra la Società fallita e il creditore istante e, in ogni caso, perintervenuta prescrizione del credito stesso».3. Il Tribunale di Venezia, con il decreto qui impugnato, harespinto l’opposizione allo stato passivo proposta dal [OSCURATO:PERSONA],condannandolo alle spese.3.1. In sintesi, il Tribunale ha dichiarato inammissibili, perchéformulate solo in sede di opposizione, le domande volteall’accertamento della «nullità/annullabilità/inefficacia deicontratti di collaborazione a progetto e di collaborazionecoordinata e continuativa stipulati tra il sig. [OSCURATO:PERSONA] ela [OSCURATO:SOCIETA]. dall’anno 2013 all’anno 2021» e dellaNumero registro generale 12641/2023«sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato a tempoN umero sezionale 2779/2026Numero di raccolta generale 23918/2026indeterminato dal giorno 1.1.2010 al giorno 31.12.2021»D;at a pubblicazione 23/07/2026parimenti ha ritenuto nuova la domanda, formulata in viaalternativa, di «accertamento del diritto di credito in quantoiscritto nei bilanci di esercizio della società fallita dal 2012 al2021».3.2. Il Tribunale ha quindi confermato la prescrizione delcredito, con termine fatto decorrere «quando il rapporto dilavoro subordinato è cessato per intervenuto accesso del sig.[OSCURATO:PERSONA] al trattamento pensionistico di vecchiaia».Ha altresì argomentato: «Né sussistono elementi, atti a farritenere che il rapporto di lavoro subordinato sia proseguitosenza soluzione di continuità dal 2010 al 2021. Innanzitutto, perstessa ammissione dell’opponente il rapporto di lavoro conSSHG s.r.l. è cessato a maggio 2012 per poi riprendere adistanza di sette mesi nel febbraio 2013. Un tanto è sufficientead escludere che il rapporto di lavoro subordinato sia stato unicodal 2010 al 2021. Inoltre, il sig. [OSCURATO:PERSONA] ha prestato attivitàin favore di [OSCURATO:SOCIETA]. da maggio 2012 afebbraio 2013 (allegato C alle osservazioni), rendendo cosìancora più evidente la cesura esistente tra il rapporto di lavorosubordinato svoltosi tra il 2010 e il 2012 e il successivo rapportoinstaurato sempre con [OSCURATO:SOCIETA]. Che si sia trattato di duerapporti di lavoro distinti risulta pacificamente anche dallaimpostazione dell’istanza di ammissione al passivo, in cuil’istante ha avuto cura di distinguere i crediti relativi al primoperiodo di lavoro e quelli residui relativi al secondo periodo dilavoro. Quanto sin qui affermato rende superfluo ogniapprofondimento circa la natura del nuovo rapporto di lavoroinstaurato a partire dal febbraio 2013 con [OSCURATO:SOCIETA]. (conNumero registro generale 12641/2023conseguente irrilevanza delle prove formulate sul punto dal sigN. umero sezionale 2779/2026Numero di raccolta generale 23918/2026Signoretto)». Data pubblicazione 23/07/20263.3. Da ultimo, il decreto ha rilevato «come la missiva del3.9.2021 proveniente dal Presidente del Consiglio diAmministrazione di [OSCURATO:SOCIETA]., nella quale sarebbe statoriconosciuto il debito nei confronti del sig. [OSCURATO:PERSONA], non èopponibile alla procedura in quanto priva di data certa».4. Per la cassazione di tale decisione, ha proposto ricorso ilsoccombente con quattro motivi; ha resistito con controricorsol’intimato Fallimento.Entrambe le parti hanno comunicato memorie.All’esito della camera di consiglio, il Collegio si è riservato ildeposito dell’ordinanza nel termine di sessanta giorni.RAGIONI DELLA DECISIONE1. I motivi possono essere sintetizzati come di seguito:1.1. il primo denuncia: «Art. 360, I comma, n. 3 c.p.c.:violazione dell’art. 99 L.F. in relazione all’art. 342 c.p.c.»; sisostiene che il decreto impugnato avrebbe errato «nel dichiararel’inammissibilità delle domande formulate dal sig. [OSCURATO:PERSONA],poiché esse sono state proposte in ragione della soccombenzadeterminata dall’accoglimento dell’eccezione di prescrizione daparte del [OSCURATO:PERSONA] ed il ricorrente ha esposto, in sededi opposizione, le circostanze di fatto e gli argomenti di dirittofinalizzati a sollecitare l’accoglimento delle pretese disattese insede di verifica dello stato passivo»;1.2. il secondo motivo denuncia: «Art. 360, I comma, n. 3c.p.c.: falsa applicazione dell’art. 99 L.F. in relazione all’art. 345c.p.c. per avere il decreto impugnato dichiarato l’inammissibilitàdella domanda formulata nel giudizio di opposizione in ordineNumero registro generale 12641/2023all’eccezione di interruzione della prescrizione»; si eccepisce cheN umero sezionale 2779/2026Numero di raccolta generale 23918/2026«Il Tribunale, infatti, nel dichiarare l’inammissibilità delDlaat a pubblicazione 23/07/2026domanda formulata dal sig. [OSCURATO:PERSONA], non ha tenuto conto delfatto che l’odierno ricorrente avesse sollevato non l’eccezione diprescrizione, bensì l’eccezione di interruzione della prescrizione,eccezione in senso lato e, dunque, rilevabile d’ufficio»;1.3. il terzo motivo denuncia: «Art. 360, I comma n. 3 c.p.c.:violazione degli artt. 61, I comma e 69 del d.lgs. n. 276/2003applicabili ratione temporis e, per l’effetto, dell’art. 2948, Icomma n. 4 c.c.»; viene dedotto che il primo contratto dicollaborazione stipulato tra le parti nel 2013 era illegittimo permancanza di un progetto specifico, con conseguenteconversione in un rapporto di lavoro subordinato a tempoindeterminato e decorrenza della prescrizione dalla cessazioneavvenuta in data 31.12.2021; si aggiunge che «a conferma dellasussistenza del diritto di credito per cui è causa, veniva dimessain sede di istanza ex art. 93 L.F. una missiva di [OSCURATO:SOCIETA]. didata 3.9.2021 in cui il sig. [OSCURATO:PERSONA], presidente delconsiglio di amministrazione, allegava il prospetto contenente lesomme oggi pretese»;1.4. il quarto motivo denuncia: «Art. 360, I comma, n. 5 c.p.c.:omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio costituitodall’analisi dell’annotazione del debito oggetto di causa presentenei bilanci d’esercizio della Società fallita e, per l’effetto,dall’interruzione anno per anno della prescrizione del diritto dicredito vantato dal ricorrente»; la difesa del ricorrente auspicache, «una volta che [OSCURATO:PERSONA].mo Collegio avrà ritenuto didelibare le domande formulate dal sig. [OSCURATO:PERSONA] in sede diopposizione allo stato passivo», venga riscontrato «l’omessoesame della questione, oggetto di discussione tra le parti,Numero registro generale 12641/2023dell’efficacia ricognitoria dell’annotazione di debito per cui èN umero sezionale 2779/2026Numero di raccolta generale 23918/2026causa nei bilanci di esercizio della Società fallita». Data pubblicazione 23/07/20262. Il ricorso non può trovare accoglimento.2.1. Il primo e il secondo motivo possono essere trattaticongiuntamente, per connessione, in quanto volti a censurarela statuizione del Tribunale di inammissibilità delle domandenuove perché proposte solo in sede di opposizione allo statopassivo.Il decreto impugnato è innanzitutto conforme al condivisoprincipio secondo cui il procedimentodi opposizione allo stato passivo è un giudizio di carattereimpugnatorio e, come tale, in difetto di una previsione espressanell'art. 99 l.fall. che integralmente lo disciplina, non consentené l'introduzione di domande nuove, né la c.d."emendatiolibelli", le quali vanificherebbero l'obiettivo di semplificazione ecelerità perseguito dal procedimento in parola nel rispettodell'art. 24 Cost. (per tutte, v, Cass. n. 32750/2022, con lagiurisprudenza ivi citata).Nella specie, i motivi in scrutinio non confutano adeguatamentel’assunto del Tribunale secondo cui l’opponente aveva formulatouna vera e propria domanda di accertamento della sussistenzadel credito fondata su un fatto costitutivo diverso, e cioèl’iscrizione del debito a bilancio, con una interpretazione deiconfini della domanda riservata al giudice del merito (cfr., tra lealtre, Cass. n. 31546/2019; Cass. n. 29609/2018; Cass. n.18/2015; Cass. n. 21421/2014; Cass. n. 12944/2012; Cass. n.21208/2005).In ordine alla pretesa eccezione di interruzione dellaprescrizione, la stessa pacificamente si configuracome eccezione in senso lato, sicché può essere rilevata ancheNumero registro generale 12641/2023d'ufficio dal giudice, in qualsiasi stato e grado del processo;N umero sezionale 2779/2026Numero di raccolta generale 23918/2026tuttavia, ciò può essere fatto “sulla base delle allegazioni e dDait a pubblicazione 23/07/2026prove ritualmente acquisite o acquisibili al processo” (ex multis,Cass. n. 14755/2018; Cass. n. 23518/2019).Orbene, i motivi del ricorso per cassazione in scrutinio nonriproducono il contenuto degli atti processuali nelle partirilevanti, né specificano con la necessaria puntualità qualiallegazioni fossero state ivi svolte e quali documenti fosserostati ritualmente prodotti a sostegno dell’assunto che il creditorisultasse riconosciuto attraverso le annotazioni contabili o ibilanci della società.In tal modo le censure non soddisfano il requisito di specificitàimposto dall’art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c., poiché nonconsentono a questa Corte di verificare, sulla base del soloricorso, se il fatto storico dedotto quale atto interruttivo dellaprescrizione fosse stato effettivamente e tempestivamenteintrodotto nel procedimento di accertamento del passivo e inquali esatti termini, anche per delibare in limine litis l’effettivaidoneità del fatto a realizzare, per specificità e riferibilità,l’effetto interruttivo.2.2. Il terzo motivo è inammissibile.Esso non si confronta con la decisiva ratio decidendi delprovvedimento impugnato, rappresentata dal rilievo che lesomme pretese riguardavano un rapporto di lavoro subordinatointercorrente tra le parti dall’[OSCURATO:DATA_NASCITA] al 31.5.2012, che lostesso lavoratore assumeva essere cessato in tale ultima data,al punto da richiedere il trattamento di fine rapporto. Pertanto,ogni valutazione in ordine alla eventuale illegittimità delsuccessivo contratto a progetto stipulato nel 2013, dopo che ilTribunale aveva anche accertato che il [OSCURATO:PERSONA] avevaprestato attività per terzi per sette mesi, risultava irrilevanteperché non poteva certo far rivivere un rapporto di lNauvmoerroo re gistro generale 12641/2023Numero sezionale 2779/2026oramai cessato. Numero di raccolta generale 23918/2026Quanto alla missiva del 3.9.2021 del presidente del consiglio dDait a pubblicazione 23/07/2026amministrazione della società fallita, la doglianza contienecritiche che non si confrontano affatto con la statuizione delTribunale che l’ha ritenuta inopponibile alla procedura perchépriva di data certa.2.3. Il quarto motivo è inammissibile.In primis, viene evocato l’omesso esame di un fatto decisivo aldi fuori dei limiti consentiti secondo la rigorosa interpretazioneofferta al n. 5 dell’art. 360 c.p.c. dalle Sezioni unite di questaCorte con le sentenze nn. 8053 e 8054 del 2014, in particolarenon individuando un fatto trascurato che avrebbe condotto adun esito diverso della controversia con prognosi di certezza enon di mera probabilità.Piuttosto si lamenta la mancata attribuzione di efficaciaricognitiva e interruttiva a risultanze contabili, ma il ricorrenteneanche indica adeguatamente in quali bilanci approvati epubblicati fosse contenuta una posta tale da identificaresimultaneamente l’ammontare del debito, la causale e ilsoggetto creditore, né dimostra la rituale produzione di talibilanci.Inoltre, la censura viene esplicitamente proposta sull’assuntoche questa Corte adita ritenga dovessero essere delibate “ledomande formulate dal Sig. [OSCURATO:PERSONA] in sede di opposizioneallo stato passivo”; assunto, per quanto esposto nel rigetto deiprimi due motivi di impugnazione, invece disatteso.3. In conclusione, il ricorso deve essere respinto nel suocomplesso; le spese seguono la soccombenza e sono liquidatecome da dispositivo.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 11N5um edroe rle gistro generale 12641/2023Numero sezionale 2779/20262002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della leNugmgereo dni r.a ccolta generale 23918/2026228 del 2012, occorre altresì dare atto della sussistenza dDeait a pubblicazione 23/07/2026presupposti processuali per il versamento, da parte delricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato,pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13 (cfr. Cass., Sez. Un., n. 4315/2020). P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamentodelle spese liquidate in euro 5.500,00, oltre euro 200 peresborsi, accessori secondo legge e rimborso spese generali nellamisura del 15%.Ai sensi dell’art. 13, co. 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002 dà attodella sussistenza dei presupposti processuali per il versamento,da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo dicontributo unificato pari a quello per il ricorso a norma delcomma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.Così deciso in Roma nell’adunanza camerale del 4 giugno 2026.La PresidenteDott.ssa Margherita LeoneNumero registro generale 12641/2023Numero sezionale 2779/2026Numero di raccolta generale 23918/2026Data pubblicazione 23/07/2026
Decreto Cassazione n. 23918/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris