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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 15840/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA]1 FRANCESCO [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/06/2023 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] ' Letti il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e i motivi aggiunti depositati; ritenuto che, quanto al primo motivo di ricorso, si deve rilevare che in tema di concordato con rinuncia ai motivi in appello, non è affetta da nullità la sentenza pronunciata immediatamente dopo il rigetto dell'accordo, senza che il giudice abbia disposto la prosecuzione del dibattimento, qualora l'appellante, all'udienza di discussione, abbia concluso anche nel nnerito, riportandosi ai motivi di gravame per il caso di mancato accoglimento della proposta sulla pena, posto che il predetto ha, in tal modo, rinunziato implicitamente alla proposizione di un nuovo accordo (vedi Sez.1, n. 45287 del 17/10/2023, [OSCURATO:PERSONA]. 285347), il che rende irrilevante la mancanza della relazione; ritenuto che, in quanto al secondo motivo di ricorso, si deve ribadire che "in tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglinnento ex art. 129 cod. proc. pen. ed, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa da quella prevista dalla legge» (Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276102 - 01; si veda, in senso sostanzialmente conforme, anche Sez. 5, n. 15505 del 19/03/2018, Bresciani, Rv. 272853 - 01).

Ritenuto che l'inannmissibilità dei ricorsi) propostbsi estende, ai sensi dell'art.585 comma 4 cod. proc. pen., ai motivi nuovi: infatti, si deve ribadire che "l'inammissibilità dei motivi originari del ricorso per cassazione non può essere sanata dalla proposizione di motivi nuovi, atteso che si trasmette a questi ultimi il vizio radicale che inficia i motivi originari per l'imprescindibile vincolo di connessione esistente tra gli stessi e considerato anche che deve essere evitato il surrettizio spostamento in avanti dei termini di impugnazione" (Sez.5, n. 48044 del 02/07/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 277850); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inannmissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; r\f\ P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così decis

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA]1 FRANCESCO [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/06/2023 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] ' Letti il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e i motivi aggiunti depositati; ritenuto che, quanto al primo motivo di ricorso, si deve rilevare che in tema di concordato con rinuncia ai motivi in appello, non è affetta da nullità la sentenza pronunciata immediatamente dopo il rigetto dell'accordo, senza che il giudice abbia disposto la prosecuzione del dibattimento, qualora l'appellante, all'udienza di discussione, abbia concluso anche nel nnerito, riportandosi ai motivi di gravame per il caso di mancato accoglimento della proposta sulla pena, posto che il predetto ha, in tal modo, rinunziato implicitamente alla proposizione di un nuovo accordo (vedi Sez.1, n. 45287 del 17/10/2023, [OSCURATO:PERSONA]. 285347), il che rende irrilevante la mancanza della relazione; ritenuto che, in quanto al secondo motivo di ricorso, si deve ribadire che "in tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglinnento ex art. 129 cod. proc. pen. ed, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa da quella prevista dalla legge» (Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276102 - 01; si veda, in senso sostanzialmente conforme, anche Sez. 5, n. 15505 del 19/03/2018, Bresciani, Rv. 272853 - 01). Ritenuto che l'inannmissibilità dei ricorsi) propostbsi estende, ai sensi dell'art.585 comma 4 cod. proc. pen., ai motivi nuovi: infatti, si deve ribadire che "l'inammissibilità dei motivi originari del ricorso per cassazione non può essere sanata dalla proposizione di motivi nuovi, atteso che si trasmette a questi ultimi il vizio radicale che inficia i motivi originari per l'imprescindibile vincolo di connessione esistente tra gli stessi e considerato anche che deve essere evitato il surrettizio spostamento in avanti dei termini di impugnazione" (Sez.5, n. 48044 del 02/07/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 277850); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inannmissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; r\f\ P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così decis