Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE n. 2017/2019
ECLI:EU:C:2019:949
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62019CO0285_INF
Ordinanza della Corte (Decima Sezione) del 6 novembre 2019 – [OSCURATO:PERSONA] / EUIPO
(causa C‑285/19 P)
«Impugnazione – Articolo 181 del regolamento di procedura della Corte – Marchio dell’Unione europea – Domanda di registrazione del segno figurativo SATISFYERMEN – Rigetto della domanda – Impugnazione in parte manifestamente irricevibile e in parte manifestamente infondata»
1.
Impugnazione – Motivi d’impugnazione – Motivi manifestamente irricevibili o manifestamente infondati – Rigetto in qualsiasi momento, con ordinanza motivata, senza trattazione orale
(Regolamento di procedura della Corte, art. 181)
(v. punto 3)
2.
Impugnazione – Motivi d’impugnazione – Erronea valutazione dei fatti e degli elementi probatori – Irricevibilità – Sindacato della Corte sulla valutazione dei fatti e degli elementi probatori – Esclusione, salvo il caso di snaturamento
(Art. 256 TFUE; Statuto della Corte di giustizia, art. 58, comma 1)
(v. punti 5, 6)
3.
Marchio dell’Unione europea – Definizione e acquisizione del marchio dell’Unione europea – Valutazione della registrabilità di un segno – Considerazione soltanto della normativa dell’Unione – Decisioni emesse dalle autorità nazionali non vincolanti per gli organi dell’Unione
(Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2017/1001)
(v. punti 5, 6)
4.
Marchio dell’Unione europea – Definizione e acquisizione del marchio dell’Unione europea – Impedimenti alla registrazione assoluti – Marchi composti esclusivamente da segni o indicazioni che possono servire per designare le caratteristiche di un prodotto o di un servizio – Nozione
[Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2017/1001, art. 7, § 1, c)]
(v. punti 5, 6)
5.
Marchio dell’Unione europea – Definizione e acquisizione del marchio dell’Unione europea – Diniego della registrazione basato su uno degli impedimenti alla registrazione assoluti elencati all’articolo 7, paragrafo 1, del regolamento 2017/1001 – Sufficienza
(Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2017/1001, art. 7, § 1)
(v. punti 5, 6)
Dispositivo
1)
L’impugnazione è respinta in quanto, in parte, manifestamente irricevibile e, in parte, manifestamente infondata.
2)
Il sig. [OSCURATO:PERSONA] sopporterà le proprie spese.