CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 30 aprile 2026
Cassazione n. 26318/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso la sentenza del 22/01/2026 del TRIBUNALE di BERGAMOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l’annullamento senza rinvio dellasentenza impugnata limitatamente alla omessa espulsione dell’imputato dalterritorio dello Stato, espulsione da disporre a cura della stessa Corte diCassazione.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con sentenza resa in data 22 gennaio 2026 il Tribunale di Bergamodichiarava l’imputato [OSCURATO:PERSONA] colpevole dei reati di danneggiamentoaggravato e tentato furto in abitazione e lo condannava alle pene di legge.2. Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il [OSCURATO:PERSONA] presso la Corte d’appello di Brescia chiedendone l’annullamento earticolando un unico motivo di doglianza con il quale deduceva violazionedell’art. 235 cod. pen. in relazione alla omessa applicazione nei confrontidell’imputato della misura di sicurezza dell’espulsione dal territorio dello Stato.Osservava che l’[OSCURATO:PERSONA] era stato condannato alla pena di anni tre di reclusioneed euro 800,00 di multa – dunque a una pena detentiva maggiore rispetto aquella di anni due e giorni uno di reclusione prevista dalla citata disposizionequale limite minimo per l’applicazione della misura di sicurezza -, che risultavairregolare e senza fissa dimora in Italia, che era stato arrestato in due diverseoccasioni per i delitti di resistenza a pubblico ufficiale, danneggiamento,violazione di domicilio e furto, che era stato destinatario di un provvedimento diespulsione emesso dal prefetto di Novara in data 25 agosto 2025 e che la suapericolosità emergeva chiaramente dalla condotta particolarmente violenta cheaveva caratterizzato il delitto di danneggiamento.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è fondato.Secondo l’orientamento del Giudice di legittimità già espresso da questaSezione, l'espulsione dello straniero dal territorio dello Stato, nel caso dicondanna alla reclusione per un tempo superiore a due anni, prevista dall'art.235 cod. pen., costituisce una misura di sicurezza personale di caratterefacoltativo applicabile dal giudice solo nel caso in cui, con adeguatamotivazione, abbia verificato la sussistenza della pericolosità sociale; pertanto,nel caso in cui tale misura non venga applicata con la sentenza di condanna,deve ritenersi implicita la valutazione negativa in ordine alla pericolosità delcondannato (v., in tal senso, Sez. 2, n. 16400 del 17/02/2021, Jamal,Rv. 281123 – 01).Nel caso di specie, tuttavia, non può ritenersi che il Tribunale abbiaeffettuato implicitamente una valutazione negativa in ordine alla pericolositàdell’imputato, considerato che ha elencato in maniera specifica gli elementi cheha ritenuto significativi della pericolosità dell’[OSCURATO:PERSONA], richiamando in particolarel’assenza di segni di ravvedimento e i precedenti penali, recenti e specifici,gravanti sul medesimo, elementi che ha ritenuto “indicativi di una maggiorepericolosità sociale” (v. pag. 3 del provvedimento impugnato) dell’[OSCURATO:PERSONA].Nondimeno, a fronte di tali valutazioni, il Tribunale omesso di esprimere ungiudizio in relazione all’espulsione dell’imputato, in tal modo incorrendo neldenunciato vizio di erronea applicazione dell’art. 235 cod. pen.2. Alla stregua di tali rilievi la sentenza impugnata deve essere annullatalimitatamente alla valutazione inerente all’espulsione dell’imputato, con rinvio alTribunale di Bergamo in diversa composizione per l’ulteriore corso. P.Q.MAnnulla la sentenza impugnata limitatamente alla valutazione inerenteall’espulsione dell’imputato, con rinvio al Tribunale di Bergamo in diversacomposizione per l’ulteriore corso.Così deciso il 30/04/2026.Il Consigliere estensore Il PresidenteMichele [OSCURATO:PERSONA]