CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 01660/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di BARI udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], il quale ha chiesto annullarsi con rinvio il provvedimento impugnato. Ricorso trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23, comma 8, D.L. n. 137/2020. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] IEE.9\ricorre avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame di Bari del 5/09/2022 con cui è stata confermata la misura cautelare degli arresti domiciliari, applicata al ricorrente dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Foggia in ordine ai reati di cui agli artt. 110, 56-628, commi 1 e 3, n. 1 e 110, 582-585 in relazione all'art. 576 n. 1, cod. pen. Al riguardo, con un unico motivo, deduce la mancanza di motivazione sul rilievo che il provvedimento impugnato - sebbene relativo alla richiesta di riesame proposta dal ricorrente - fa esclusivo riferimento alla posizione del coimputato [OSCURATO:PERSONA]. Si lamenta, quindi, che il Tribunale del riesame abbia proceduto ad un'operazione di "copia incolli. del corpo argomentativo relativo alla diversa ordinanza emessa nei confronti del suddetto correo, per come si evinceva dai chiari riferimenti all'esclusiva posizione di detto coindagato, omettendosi, invece, qualsiasi specifico riferimento al ricorrente ed alle censure da questi svolte con la memoria depositata in sede di riesame, relative all'insussistenza di elementi indiziari idonei dimostrare il coinvolgimento del ricorrente nella contestata rapina. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è fondato sotto il profilo della mancanza di motivazione. 1. Il provvedimento impugnato, infatti, sebbene relativo alla richiesta di riesame proposta dal ricorrente, è corredato da una motivazione che si riferisce ad altro coindagato e, precisamente, a [OSCURATO:PERSONA], per come si ricava dai chiari riferimenti testuali ed argomentativi alla posizione di detto soggetto, facendosi riferimento alla misura cautelare degli arresti domiciliari al medesimo applicata, al contenuto dell'interrogatorio di garanzia da questi reso ed alle censure svolte dalla sua difesa, peraltro incentrate, a differenza di quelle dedotte dal ricorrente, soltanto sulle esigenze cautelari. Nel dispositivo, infine, è rigettato il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]. Evidente è, dunque, l'errore in cui è incorso il giudice del merito il quale - a fronte di molteplici richieste di riesame avanzate dai diversi correi - ha riprodotto la motivazione relativa alla posizione del Messere nell'ambito del corpo argomentativo dell'autonomo provvedimento destinato a quella del [OSCURATO:PERSONA]. 2. Va, pertanto, annullata l'ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale del riesame di Bari per nuovo giudizio con riguardo alla posizione del ricorrente; il giudice del rinvio porrà rimedio alla disattenzione in cui è incorso il collegio del provvedimento annullato. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Bari, competente ai sensi dell'art. 309, comma 7, cod. proc. pen. Sentenza a motivazione semplifi