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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 23684/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/10/2023 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti.

Esaminati il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e la sentenza impugnata.

Considerato che con il ricorso vengono denunciati la violazione di legge ed il vizio di motivazione, ma in realtà si vuole una differente valutazione del merito non ammessa in sede di legittimità; Rilevato, infatti, che la Corte di appello di Catanzaro ha argomentato, in modo adeguato e privo di vizi logici, rispetto alla mancata declaratoria di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis cod. pen. dando rilievo alla personalità dell'imputato ed alle dimensioni dell'arma sequestrata, che inducevano a ritenere sussistente una marcata pulsione a delinquere; Considerato, quindi, che l'impugnazione non si confronta con il compiuto ragionamento contenuto nella sentenza impugnata e suggerisce una inammissibile lettura alternativa degli elementi processuali, rispetto a quella coerentemente svolta dal giudice a quo; Ritenuto, infine, che anche le censure riguardanti l'invocata prescrizione, oltre ad essere genericamente dedotte senza alcuna indicazione dei riferimenti e del fondamento delle doglianze, sono manifestamente infondate poiché in considerazione della data di commissione del reato (12 febbraio 2018) trova applicazione, come già osservato dalla Corte territoriale, la sospensione dei relativi termini introdotta dall' art. 1, comma 11, lett. b), legge 23 giugno 2017 (c.d. riforma Orlando) che aveva modificato l'art. 159 cod. pen.; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende Così deciso, in Roma il 6 giug

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/10/2023 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti. Esaminati il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e la sentenza impugnata. Considerato che con il ricorso vengono denunciati la violazione di legge ed il vizio di motivazione, ma in realtà si vuole una differente valutazione del merito non ammessa in sede di legittimità; Rilevato, infatti, che la Corte di appello di Catanzaro ha argomentato, in modo adeguato e privo di vizi logici, rispetto alla mancata declaratoria di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis cod. pen. dando rilievo alla personalità dell'imputato ed alle dimensioni dell'arma sequestrata, che inducevano a ritenere sussistente una marcata pulsione a delinquere; Considerato, quindi, che l'impugnazione non si confronta con il compiuto ragionamento contenuto nella sentenza impugnata e suggerisce una inammissibile lettura alternativa degli elementi processuali, rispetto a quella coerentemente svolta dal giudice a quo; Ritenuto, infine, che anche le censure riguardanti l'invocata prescrizione, oltre ad essere genericamente dedotte senza alcuna indicazione dei riferimenti e del fondamento delle doglianze, sono manifestamente infondate poiché in considerazione della data di commissione del reato (12 febbraio 2018) trova applicazione, come già osservato dalla Corte territoriale, la sospensione dei relativi termini introdotta dall' art. 1, comma 11, lett. b), legge 23 giugno 2017 (c.d. riforma Orlando) che aveva modificato l'art. 159 cod. pen.; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende Così deciso, in Roma il 6 giug
Sentenza Cassazione n. 23684/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris