Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 21 aprile 2023

Cassazione n. 19413/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

to la seguente ORDINANZA O 1;/ sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/12/2022 del GIP TRIBUNALE di MODENAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza di cui in epigrafe, pronunciata ai sensi degli artt. 444 e ss. cod.proc.pen., il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Modena applicava ad [OSCURATO:PERSONA], in relazione al reato ex art. 416 cod.pen. di cui al capo A) dell'imputazione, la pena di mesi 6 di reclusione e 200 euro di multa in aumento a titolo dì continuazione sulla pena di anni 4 mesi 2 di reclusione ed euro 1.000 di multa di cui alla sentenza n. 154 del 2020 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Rimini, irrevocabile in data 11 luglio 2020.

2. Avverso tale sentenza, di cui chiede l'annullamento, ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, lamentando violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod.proc.pen. per erronea qualificazione giuridica del fatto di reato che avrebbe dovuto essere invece ricondotto a quello di concorso di persone nel reato continuato e non di associazione per delinquere essendo l'accordo volto a commettere uno o più reati determinati nell'ambito di un medesimo disegno criminoso con la realizzazione dei quali cessa ogni allarme sociale. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile. eQ Come questa Corte ha più volte affermato, infatti, a seguito dell'introduzione dell'art. 448, comma 2-bis, cod.proc.pen., la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo l'erronea qualificazione giuridica del fatto è limitata alle ipotesi nelle quali tale qualificazione risulti, con indiscussa immediatezza, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione, dovendo escludersi l'ammissibilità dell'impugnazione che richiami errori valutativi in diritto che non risultino evidenti dal testo del provvedimento impugnato (cfr. Cass., Sez. 3, n. 23150 del 17/04/2019, Rv. 275971).

Nel caso in esame non ricorrono le predette condizioni, poiché la qualificazione giuridica dei fatti contestati non risulta eccentrica rispetto al contenuto del capo d'imputazione, dal quale si evince che il ricorrente e altri due soggetti avevano organizzato e promosso un articolato consorzio criminoso volto alla commissione di una serie delitti contro il patrimonio (e, in particolare, furti di orologi di valore) nel Nord Italia.

Invero, secondo la prospettazione accusatoria, al fine di commettere detti delitti essi avevano acquistato e poi intestato a soggetti non pregiudicati o noleggiato a nome degli stessi i mezzi per commettere i delitti e si erano avvalsi di altri partecipi all'associazione criminosa per il trasporto dei motocicli e l'individuazione della base logistica.

In sostanza, la qualificazione giuridica del delitto in quello associativo è coerente con il capo di imputazione dal quale si evince che tra gli associati vi era nella fattispecie per cui è processo un accordo fondato su un vasto programma criminoso, per la commissione di una serie indeterminata di delitti, con la permanenza di un vincolo associativo tra i partecipanti (cfr., ex plurimis, Sez. 5, n. 1964 del 07/12/2018, dep. 2019, Rv. 274442 - 01; Sez. 2, n. 933 del 11/10/2013, dep. 2014, Rv. 258009 - 01).

2. Alla dichiarazione di inammissibilità segue la condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod.proc.pen., al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende, atteso che l'evidente inammissibilità dei motivi di impugnazione, non consente di ritenere il ricorrente medesimo immune da colpa nella determinazione delle evidenziate ragioni di inammissibilità (cfr.

Corte Costituzionale, n. 186 del 13.6.2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma il 21 aprile 2023 I

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA O 1;/ sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/12/2022 del GIP TRIBUNALE di MODENAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza di cui in epigrafe, pronunciata ai sensi degli artt. 444 e ss. cod.proc.pen., il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Modena applicava ad [OSCURATO:PERSONA], in relazione al reato ex art. 416 cod.pen. di cui al capo A) dell'imputazione, la pena di mesi 6 di reclusione e 200 euro di multa in aumento a titolo dì continuazione sulla pena di anni 4 mesi 2 di reclusione ed euro 1.000 di multa di cui alla sentenza n. 154 del 2020 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Rimini, irrevocabile in data 11 luglio 2020. 2. Avverso tale sentenza, di cui chiede l'annullamento, ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, lamentando violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod.proc.pen. per erronea qualificazione giuridica del fatto di reato che avrebbe dovuto essere invece ricondotto a quello di concorso di persone nel reato continuato e non di associazione per delinquere essendo l'accordo volto a commettere uno o più reati determinati nell'ambito di un medesimo disegno criminoso con la realizzazione dei quali cessa ogni allarme sociale. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. eQ Come questa Corte ha più volte affermato, infatti, a seguito dell'introduzione dell'art. 448, comma 2-bis, cod.proc.pen., la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo l'erronea qualificazione giuridica del fatto è limitata alle ipotesi nelle quali tale qualificazione risulti, con indiscussa immediatezza, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione, dovendo escludersi l'ammissibilità dell'impugnazione che richiami errori valutativi in diritto che non risultino evidenti dal testo del provvedimento impugnato (cfr. Cass., Sez. 3, n. 23150 del 17/04/2019, Rv. 275971). Nel caso in esame non ricorrono le predette condizioni, poiché la qualificazione giuridica dei fatti contestati non risulta eccentrica rispetto al contenuto del capo d'imputazione, dal quale si evince che il ricorrente e altri due soggetti avevano organizzato e promosso un articolato consorzio criminoso volto alla commissione di una serie delitti contro il patrimonio (e, in particolare, furti di orologi di valore) nel Nord Italia. Invero, secondo la prospettazione accusatoria, al fine di commettere detti delitti essi avevano acquistato e poi intestato a soggetti non pregiudicati o noleggiato a nome degli stessi i mezzi per commettere i delitti e si erano avvalsi di altri partecipi all'associazione criminosa per il trasporto dei motocicli e l'individuazione della base logistica. In sostanza, la qualificazione giuridica del delitto in quello associativo è coerente con il capo di imputazione dal quale si evince che tra gli associati vi era nella fattispecie per cui è processo un accordo fondato su un vasto programma criminoso, per la commissione di una serie indeterminata di delitti, con la permanenza di un vincolo associativo tra i partecipanti (cfr., ex plurimis, Sez. 5, n. 1964 del 07/12/2018, dep. 2019, Rv. 274442 - 01; Sez. 2, n. 933 del 11/10/2013, dep. 2014, Rv. 258009 - 01). 2. Alla dichiarazione di inammissibilità segue la condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod.proc.pen., al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende, atteso che l'evidente inammissibilità dei motivi di impugnazione, non consente di ritenere il ricorrente medesimo immune da colpa nella determinazione delle evidenziate ragioni di inammissibilità (cfr. Corte Costituzionale, n. 186 del 13.6.2000). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 21 aprile 2023 I
Sentenza Cassazione n. 19413/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris