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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 29 settembre 2022

Cassazione n. 01982/2023

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/07/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo, che ha confermato la condanna del ricorrente in ordine al reato di cui agli artt. 477 e 482 cod. pen; Considerato che il primo motivo di ricorso, con cui si denunzia l'insussistenza dell'elemento soggettivo del reato, non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché costituito da mere doglianze in punto di fatto e finalizzate a prefigurare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, avulse da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito; Ritenuto che il secondo motivo di ricorso, con cui si censura la carenza motivazionale della sentenza di appello, è affetto da conclamata genericità, essendo, le deduzioni cui esso è affidato, indeterminate, atteso che non è dato comprendere quali siano i capi o i punti della sentenza d'appello impugnati, e aspecifiche, in quanto sviluppate tramite argomentazioni del tutto astratte, prive di qualsivoglia addentellato concreto alla motivazione della sentenza censurata; Rilevato che il terzo motivo di ricorso, con cui si lamenta il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondato in quanto inedito, non essendo stato proposto con i motivi di appello; Considerato, comunque, che il diniego delle suddette circostanze attenuanti generiche risulta congruamente e logicamente motivato nella sentenza di primo grado, con specifico riferimento ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen.; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, e che il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 29 settembre 2022 Il Con9gliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/07/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo, che ha confermato la condanna del ricorrente in ordine al reato di cui agli artt. 477 e 482 cod. pen; Considerato che il primo motivo di ricorso, con cui si denunzia l'insussistenza dell'elemento soggettivo del reato, non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché costituito da mere doglianze in punto di fatto e finalizzate a prefigurare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, avulse da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito; Ritenuto che il secondo motivo di ricorso, con cui si censura la carenza motivazionale della sentenza di appello, è affetto da conclamata genericità, essendo, le deduzioni cui esso è affidato, indeterminate, atteso che non è dato comprendere quali siano i capi o i punti della sentenza d'appello impugnati, e aspecifiche, in quanto sviluppate tramite argomentazioni del tutto astratte, prive di qualsivoglia addentellato concreto alla motivazione della sentenza censurata; Rilevato che il terzo motivo di ricorso, con cui si lamenta il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondato in quanto inedito, non essendo stato proposto con i motivi di appello; Considerato, comunque, che il diniego delle suddette circostanze attenuanti generiche risulta congruamente e logicamente motivato nella sentenza di primo grado, con specifico riferimento ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen.; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, e che il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 29 settembre 2022 Il Con9gliere estensore [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 01982/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris