CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 23 febbraio 2022
Cassazione n. 20482/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di NOLAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG dott. [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza depositata in data 29 giugno 2021 il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Nola, quale giudice dell'esecuzione, ha respinto la richiesta presentata da [OSCURATO:PERSONA], ed avente ad oggetto il riconoscimento della continuazione fra i reati di cui alle sentenze pronunciate, in data 11 luglio 2013, dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Milano e, in data 5 giugno 2019, dalla Corte di appello di Napoli. L'ordinanza ha osservato che l'istanza era stata proposta e respinta anche nel grado di appello del giudizio di cognizione e che, comunque, si trattava di reati fallimentari commessi a distanza di oltre un anno, in luoghi diversi e in relazione a diverse società. 2. Hanno proposto ricorso per cassazione i difensori di [OSCURATO:PERSONA], chiedendo l'annullamento dell'impugnata ordinanza. Con l'unico motivo vengono denunciati violazione dell'art. 81 cod. pen. e difetto di motivazione della decisione. L'istanza di riconoscimento della continuazione non era mai stata proposta nel giudizio di cognizione. I reati erano stati commessi nell'esecuzione del progetto di spoliazione delle risorse della R.E.D. [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. - il cui fallimento aveva costituito il contesto dei fatti giudicati dalla prima sentenza - attuato utilizzando altre società del Benigni - fra le quali [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. cui si riferiscono i fatti della seconda condanna -, nelle quali erano stati trasferiti flussi di denaro giustificati, solo cartolarmente, mediante fatturazione di operazioni inesistenti. Il dato cronologico doveva essere considerato con riguardo all'epoca di commissione delle condotte distrattive, e non in relazione alla data di pronuncia della sentenza di fallimento. La condotta di bancarotta fraudolenta documentale, di cui alla seconda condanna, era stata finalizzata alla realizzazione della distrazione del patrimonio della [OSCURATO:SOCIETA]. La diversità di luogo di consumazione dei reati era dovuta alla diversità della sede di ciascuna società. 3. Il Procuratore generale ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] Il ricorso ha contenuto di merito e va, perciò, dichiarato inammissibile. 1. Innanzitutto, si deve rilevare che la difesa ha documentato di non aver proposto la medesima istanza di riconoscimento della continuazione nel giudizio di appello celebrato avanti la Corte di appello di Napoli: dalla relativa sentenza risulta che la difesa aveva chiesto la riunione con altro procedimento pendente nel medesimo grado, ma relativo a reati diversi da quelli oggetto della prima sentenza di condanna. L'ordinanza impugnata, comunque, ha fondato la decisione nel merito nell'istanza, e non solo in relazione ad una preclusione processuale, ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen., insussistente. 2. La difesa, con l'originaria istanza, aveva rappresentato, a sostegno della medesima, che le condanne avevano riguardato reati tra loro omogenei - trattandosi, nel primo caso, di concorso nella bancarotta fraudolenta patrimoniale relativa a società amministrata da [OSCURATO:PERSONA] e, nella seconda condanna, di bancarotta fraudolenta documentale relativa ad altra società rappresentata dallo stesso Benigni -, commessi in arco temporale tra il 2009 e il 2011, in rapporto tra loro di strumentalità - dato che le condotte distrattive avevano consistito nel trasferimento di denaro a favore della società del Benigni - in vista di un unico fine - consistito nel conseguimento di profitti illeciti. Il provvedimento impugnato ha rilevato che proprio la distanza cronologica tra le condotte criminose e le differenti realtà imprenditoriali erano dati significativi di distinte deliberazioni dei reati. 3. Il ricorso ha riproposto, e sviluppato, le argomentazioni svolte nell'istanza, rimanendo nell'ambito di una prospettiva attinente al merito, al di là dei limiti del sindacato motivazionale consentito nel giudizio di legittimità. La difesa ha proposto una lettura alternativa dei dati fattuali considerati dal giudice dell'esecuzione, lettura nella quale è stato valorizzato, come elemento unificante, il fine di profitto posto a base della condotta del Benigni, finalità che l'ordinanza ha rilevato non emergere dalle sentenze di condanna. Il sindacato motivazionale è consentito in relazione alla struttura delle argomentazioni poste a giustificazione della decisione, e in relazione ai parametri della effettività, coerenza e congruità logica, prospettiva che il ricorso non ha inteso coltivare, rimanendo nell'ambito di una motivata manifestazione di dissenso rispetto al merito della decisione, e dunque al di fuori dei limiti del giudizio di legittimità. 4. Va dunque dichiarata la inammissibilità del ricorso, cui consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sentenza n. 186 del 2000), anche al versamento di una somma a favore della Cassa delle ammende, che si reputa equo determinare in euro tremila. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 23 febbraio 2022. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]