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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 18 gennaio 2024

Cassazione n. 09057/2024

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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/03/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA

1. Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono, con unico atto, avverso la sentenza della Corte di Appello di Milano che, dichiarando il non doversi procedere in relazione al reato di cui al capo a2) per mancanza di querela e diminuendo il trattamento sanzionatorio per il delitto di furto aggravato di cui al capo al), ha parzialmente riformato la pronuncia di primo grado;

2. Considerato che il primo ed unico motivo di ricorso, con il quale i ricorrenti denunziano congiuntamente la mancanza e manifesta illogicità della motivazione in ordine alla dichiarazione di responsabilità per il reato ascritto, nonché alla affermazione della sussistenza dell'aggravante della destrezza e della mancata concessione delle attenuanti generiche è indeducibile in quanto riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito e non scanditi da specifica critica delle argomentazioni a base della sentenza impugnata che il giudice di merito;

3. Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 18 gennaio 2024 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/03/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA 1. Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono, con unico atto, avverso la sentenza della Corte di Appello di Milano che, dichiarando il non doversi procedere in relazione al reato di cui al capo a2) per mancanza di querela e diminuendo il trattamento sanzionatorio per il delitto di furto aggravato di cui al capo al), ha parzialmente riformato la pronuncia di primo grado; 2. Considerato che il primo ed unico motivo di ricorso, con il quale i ricorrenti denunziano congiuntamente la mancanza e manifesta illogicità della motivazione in ordine alla dichiarazione di responsabilità per il reato ascritto, nonché alla affermazione della sussistenza dell'aggravante della destrezza e della mancata concessione delle attenuanti generiche è indeducibile in quanto riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito e non scanditi da specifica critica delle argomentazioni a base della sentenza impugnata che il giudice di merito; 3. Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 18 gennaio 2024 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 09057/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris