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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 28066/2025

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/12/2024 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]' RADDUSA; — / R.G.N. 6382/25 [OSCURATO:PERSONA] OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art. 335 cod. pen.); Esaminato il motivo di ricorso; Ritenuto che il motivo dedotto con il ricorso, avente a oggetto violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla affermazione di penale responsabilità, in particolare, con riferimento all'elemento soggettivo del reato contestato è generico, limitandosi a mere enunciazioni apodittiche senza indicare gli elementi, pretermessi dal giudice del merito e utili alfine di addivenire a una pronuncia assolutoria; che, in ogni caso, il primo giudice ha motivato in maniera logica, coerente e puntuale (cfr. pag. 2 della sentenza impugnata).

Rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 26/0

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/12/2024 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]' RADDUSA; — / R.G.N. 6382/25 [OSCURATO:PERSONA] OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art. 335 cod. pen.); Esaminato il motivo di ricorso; Ritenuto che il motivo dedotto con il ricorso, avente a oggetto violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla affermazione di penale responsabilità, in particolare, con riferimento all'elemento soggettivo del reato contestato è generico, limitandosi a mere enunciazioni apodittiche senza indicare gli elementi, pretermessi dal giudice del merito e utili alfine di addivenire a una pronuncia assolutoria; che, in ogni caso, il primo giudice ha motivato in maniera logica, coerente e puntuale (cfr. pag. 2 della sentenza impugnata). Rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 26/0