CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 21 marzo 2026
Cassazione n. 30420/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
d'appello di Baridato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con l’impugnata sentenza la Corte d’appello di Bari ha condannato [OSCURATO:PERSONA] relazione al reato di cui all’art. 7, d.l. n. 4 del 2019, alla pena di anni due direclusione.2. Avvero la sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell’imputatae ne ha chiesto l’accoglimento violazione di legge in relazione al diniego diriconoscimento della causa di non punibilità ex art. 131 bis cod.pen., allecircostanze attenuanti generiche.3. Il difensore dell’imputato ha depositato certificato di morte dell’imputatadeceduta il [OSCURATO:DATA_NASCITA].[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO4. La sentenza va annullata senza rinvio perché il reato è estinto per mortedell’imputata, come attestato dal certificato di morte, avvenuta il 21 marzo 2026.Ritiene questa Corte che la pronuncia di estinzione del reato, ai sensi dell’art. 150cod.pen., debba essere quella “per morte dell’imputato” e ciò per una dupliceragione: il disposto normativo dell’art. 69 cod.proc.pen., intervenuto in epocasuccessiva alla promulgazione del codice penale che prevede tale formula, e, insecondo luogo, in ragione di un’interpretazione costituzionalmente orientata erispettosa della norma costituzionale di cui all’art. 27 comma 2 Cost. che stabilisceche l’imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva. P.Q.MAnnulla senza rinvio la sentenza impugnata, perche' il reato e' estinto per mortedell'imputata.Così è deciso, [OSCURATO:DATA_NASCITA]Il Consigliere estensore Il PresidenteEMANUELA [OSCURATO:PERSONA]