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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 23 aprile 1985

Cassazione n. 15430/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], nato il 23/04/1985 in Jugoslavia avverso la ordinanza del 19/08/2022 del Tribunale di Bologna, Sezione per il riesame.

Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo dichiararsi il ricorso inammissibile. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'impugnato provvedimento il Tribunale del riesame di Bologna ha rigettato l'appello proposto dal difensore di [OSCURATO:PERSONA] (condannato in primo grado, con sentenza pronunciata 1'11 luglio 2022 all'esito di rito abbreviato, alla pena di anni 2 e mesi 6 di reclusione per i delitti di cui agli artt. 337-61, comma 1 n. 6 e 11-bis, e 497-ter cod. pen.) avverso l'ordinanza del 15 luglio 2022 del Tribunale di Rimini, reiettiva dell'istanza di revoca o sostituzione della misura custodiale in carcere applicata allo stesso il 10 luglio 2022.

Circa il primo motivo di gravame, concernente l'omesso o tardivo avviso al difensore di fiducia dell'udienza di convalida dell'arresto, con conseguente nullità dell'interrogatorio di garanzia e del relativo provvedimento coercitivo, i Giudici del riesame hanno ribadito che l'Avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore di fiducia di Jovanovic, arrestato alle ore 22,25 del 30 giugno 2022, era stato avvertito telefonicamente alle ore 0,45 all'utenza mobile personale dai CC. di Rimini in ordine alla data e all'ora (1° luglio 2022 ore 10) fissati per la celebrazione dell'udienza di convalida e del giudizio direttissimo nei confronti dell'assistito, in un orario quindi compatibile con la sua partecipazione all'udienza, richiamando sul punto il contenuto del verbale di arresto, confermato dal [OSCURATO:PERSONA] e fidefaciente fino a querela di falso.

Con riguardo al secondo motivo di gravame, avente ad oggetto la sussistenza del presupposto delle esigenze cautelari, il Tribunale, premessa la mancata allegazione di fatti nuovi o modificativi a sostegno di un diverso apprezzamento del quadro cautelare, rilevava da un lato l'alto pericolo di recidivanza, desumibile dalle spregiudicate modalità della condotta criminosa e dalla caratura delinquenziale emergente dai vari precedenti penali di cui il soggetto era gravato.

Dall'altro, sottolineava che l'imputato era stato già definitivamente condannato per il reato di evasione (ritenuta di non lieve entità) con sentenza irrevocabile il 28 dicembre 2017, sì che era applicabile il divieto assoluto di concessione degli arresti domiciliari ex art. 284, comma 5-bis, cod. proc. pen. 2.

Ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato ribadendo gli argomenti a sostegno dell'appello e denunziando il vizio di motivazione dell'ordinanza impugnata, con riferimento sia alla prima censura di omesso o tardivo avviso al difensore di fiducia dell'udienza di convalida, con conseguente nullità dell'interrogatorio di garanzia e del relativo provvedimento coercitivo, sia all'altra doglianza concernente il diniego della misura meno grave degli arresti domiciliari.

3. Il ricorso è stato trattato, ai sensi dell'art. 23, commi 8 e 9, d.l. n. 137 del 2020, senza l'intervento delle parti.[OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso si palesa generico e manifestamente infondato, atteso che esso si sostanzia nella mera riproduzione letterale dei medesimi argomenti posti alla base dell'appello, già analiticamente presi in esame e disattesi dal Tribunale del riesame con motivazione logica e adeguata, perciò incensurabile in sede di scrutinio di legittimità.

Il provvedimento impugnato, per un verso, evidenzia con precisione che il difensore è stato espressamente e personalmente avvisato alle ore 00.45 dell'avvenuto arresto del suo assistito e della data e ora della udienza per la convalida e il giudizio direttissimo, fissata per le ore 10 della mattina, giusta il riscontro documentale sul punto del verbale di arresto dei CC. di Rimini, il cui contenuto è stato altresì confermato dal [OSCURATO:PERSONA].

Secondo la giurisprudenza di legittimità, in tema di giudizio direttissimo susseguente all'arresto in flagranza, la disposizione di cui all'art. 450, comma 5 cod. proc. pen., che stabilisce la notifica al difensore della data fissata per l'udienza, deve ritenersi osservata quando l'avviso — dato a mezzo telefono da un ufficiale di polizia giudiziaria, il quale abbia deposto sul punto in conformità — sia stato ricevuto personalmente dal difensore, senza la necessità che l'avviso stesso sia stato seguito da conferma mediante telegramma (Sez. 4, n. 12252 del 19/01/2005, Stramaglia, Rv. 231214).

Sicché, accertata l'adeguatezza del mezzo telefonico usato e il congruo tempo disponibile per il difensore di fiducia, correttamente il Tribunale ha concluso nel senso che nella specie quel difensore ha avuto conoscenza dell'avviso dell'udienza ed è stato messo in condizione di parteciparvi.

2. Per altro verso, quanto al profilo delle esigenze cautelari, il Tribunale ha innanzitutto rimarcato l'elevato rischio di recidivanza, desumibile dalle spregiudicate modalità della condotta criminosa descritte nella sentenza di condanna e dalla caratura criminale dell'imputato, gravato da numerosi precedenti penali.

Ed ha inoltre evidenziato che lo stesso risultava condannato con sentenza divenuta irrevocabile il 28 dicembre 2017 per il delitto di evasione (ritenuta — con motivazione in fatto insindacabile — di non lieve entità), sì che ostava il divieto di concessione degli arresti domiciliari ex art. 284, comma 5-bis, cod. proc. pen.

Soluzione, quest'ultima, ineccepibile, atteso che il divieto di concessione degli arresti domiciliari al condannato per evasione, previsto dall'art. 284, comma 5-bis, ha carattere assoluto e, pertanto, prevale sulla disposizione di cui all'art. 275, comma 2-bis, cod. proc. pen., in base alla quale non può essere applicata la misura cautelare della custodia in carcere quando il giudice ritiene che la pena irrogata non sarà superiore a tre anni (Sez. 2, n. 14111 del 12/03/2015, Rondinone, Rv. 262960; Sez. 2, 16/09/2021 n. 45078, non mass.).

L'art. 284, comma-5 bis. cod. proc. pen. costituisce infatti una presunzione assoluta d'inaffidabilità del soggetto che, avendo violato le prescrizioni allo stesso già in precedenza imposte, sulla base di quanto risulta da una sentenza definitiva di condanna per il delitto di evasione, appare immeritevole dell'applicazione della misura degli arresti donniciliari, non avendo il giudice discrezionalità in ordine all'individuazione della misura cautelare da applicare, in ragione della presunzione di adeguatezza della sola misura della custodia in carcere.

Detta presunzione, del resto, ha già superato il vaglio di costituzionalità avendo, il giudice delle leggi espressamente ritenuto incomprimibile il potere del legislatore, nel rispetto dei limiti della ragionevolezza e del corretto bilanciamento dei valori costituzionali coinvolti, di procedere in termini generali alla valutazione dell'adeguatezza del tipo di misura cautelare in concreto necessaria in relazione a casi o particolari situazioni, non potendosi disconoscere al legislatore la facoltà di vincolare, con scelte non irragionevoli, il potere in concreto del giudice di adottare una specifica misura cautelare, fra quelle previste dalla legge (Corte Cost., ord. n. 130 del 2003).

Di talché, il richiamato principio di diritto, unitamente all'apprezzamento di merito in ordine alla inadeguatezza di una misura meno afflittiva degli arresti domiciliari, palesa ulteriormente la fondatezza delle valutazioni svolte sul punto dal provvedimento impugnato.

3. Il ricorso va dichiarato inammissibile con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma ritenuta equa di euro tremila alla Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara il ricorso inammissibile e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Manda alla Cancelleria per gli

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], nato il 23/04/1985 in Jugoslavia avverso la ordinanza del 19/08/2022 del Tribunale di Bologna, Sezione per il riesame. Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo dichiararsi il ricorso inammissibile. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'impugnato provvedimento il Tribunale del riesame di Bologna ha rigettato l'appello proposto dal difensore di [OSCURATO:PERSONA] (condannato in primo grado, con sentenza pronunciata 1'11 luglio 2022 all'esito di rito abbreviato, alla pena di anni 2 e mesi 6 di reclusione per i delitti di cui agli artt. 337-61, comma 1 n. 6 e 11-bis, e 497-ter cod. pen.) avverso l'ordinanza del 15 luglio 2022 del Tribunale di Rimini, reiettiva dell'istanza di revoca o sostituzione della misura custodiale in carcere applicata allo stesso il 10 luglio 2022. Circa il primo motivo di gravame, concernente l'omesso o tardivo avviso al difensore di fiducia dell'udienza di convalida dell'arresto, con conseguente nullità dell'interrogatorio di garanzia e del relativo provvedimento coercitivo, i Giudici del riesame hanno ribadito che l'Avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore di fiducia di Jovanovic, arrestato alle ore 22,25 del 30 giugno 2022, era stato avvertito telefonicamente alle ore 0,45 all'utenza mobile personale dai CC. di Rimini in ordine alla data e all'ora (1° luglio 2022 ore 10) fissati per la celebrazione dell'udienza di convalida e del giudizio direttissimo nei confronti dell'assistito, in un orario quindi compatibile con la sua partecipazione all'udienza, richiamando sul punto il contenuto del verbale di arresto, confermato dal [OSCURATO:PERSONA] e fidefaciente fino a querela di falso. Con riguardo al secondo motivo di gravame, avente ad oggetto la sussistenza del presupposto delle esigenze cautelari, il Tribunale, premessa la mancata allegazione di fatti nuovi o modificativi a sostegno di un diverso apprezzamento del quadro cautelare, rilevava da un lato l'alto pericolo di recidivanza, desumibile dalle spregiudicate modalità della condotta criminosa e dalla caratura delinquenziale emergente dai vari precedenti penali di cui il soggetto era gravato. Dall'altro, sottolineava che l'imputato era stato già definitivamente condannato per il reato di evasione (ritenuta di non lieve entità) con sentenza irrevocabile il 28 dicembre 2017, sì che era applicabile il divieto assoluto di concessione degli arresti domiciliari ex art. 284, comma 5-bis, cod. proc. pen. 2. Ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato ribadendo gli argomenti a sostegno dell'appello e denunziando il vizio di motivazione dell'ordinanza impugnata, con riferimento sia alla prima censura di omesso o tardivo avviso al difensore di fiducia dell'udienza di convalida, con conseguente nullità dell'interrogatorio di garanzia e del relativo provvedimento coercitivo, sia all'altra doglianza concernente il diniego della misura meno grave degli arresti domiciliari. 3. Il ricorso è stato trattato, ai sensi dell'art. 23, commi 8 e 9, d.l. n. 137 del 2020, senza l'intervento delle parti.[OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso si palesa generico e manifestamente infondato, atteso che esso si sostanzia nella mera riproduzione letterale dei medesimi argomenti posti alla base dell'appello, già analiticamente presi in esame e disattesi dal Tribunale del riesame con motivazione logica e adeguata, perciò incensurabile in sede di scrutinio di legittimità. Il provvedimento impugnato, per un verso, evidenzia con precisione che il difensore è stato espressamente e personalmente avvisato alle ore 00.45 dell'avvenuto arresto del suo assistito e della data e ora della udienza per la convalida e il giudizio direttissimo, fissata per le ore 10 della mattina, giusta il riscontro documentale sul punto del verbale di arresto dei CC. di Rimini, il cui contenuto è stato altresì confermato dal [OSCURATO:PERSONA]. Secondo la giurisprudenza di legittimità, in tema di giudizio direttissimo susseguente all'arresto in flagranza, la disposizione di cui all'art. 450, comma 5 cod. proc. pen., che stabilisce la notifica al difensore della data fissata per l'udienza, deve ritenersi osservata quando l'avviso — dato a mezzo telefono da un ufficiale di polizia giudiziaria, il quale abbia deposto sul punto in conformità — sia stato ricevuto personalmente dal difensore, senza la necessità che l'avviso stesso sia stato seguito da conferma mediante telegramma (Sez. 4, n. 12252 del 19/01/2005, Stramaglia, Rv. 231214). Sicché, accertata l'adeguatezza del mezzo telefonico usato e il congruo tempo disponibile per il difensore di fiducia, correttamente il Tribunale ha concluso nel senso che nella specie quel difensore ha avuto conoscenza dell'avviso dell'udienza ed è stato messo in condizione di parteciparvi. 2. Per altro verso, quanto al profilo delle esigenze cautelari, il Tribunale ha innanzitutto rimarcato l'elevato rischio di recidivanza, desumibile dalle spregiudicate modalità della condotta criminosa descritte nella sentenza di condanna e dalla caratura criminale dell'imputato, gravato da numerosi precedenti penali. Ed ha inoltre evidenziato che lo stesso risultava condannato con sentenza divenuta irrevocabile il 28 dicembre 2017 per il delitto di evasione (ritenuta — con motivazione in fatto insindacabile — di non lieve entità), sì che ostava il divieto di concessione degli arresti domiciliari ex art. 284, comma 5-bis, cod. proc. pen. Soluzione, quest'ultima, ineccepibile, atteso che il divieto di concessione degli arresti domiciliari al condannato per evasione, previsto dall'art. 284, comma 5-bis, ha carattere assoluto e, pertanto, prevale sulla disposizione di cui all'art. 275, comma 2-bis, cod. proc. pen., in base alla quale non può essere applicata la misura cautelare della custodia in carcere quando il giudice ritiene che la pena irrogata non sarà superiore a tre anni (Sez. 2, n. 14111 del 12/03/2015, Rondinone, Rv. 262960; Sez. 2, 16/09/2021 n. 45078, non mass.). L'art. 284, comma-5 bis. cod. proc. pen. costituisce infatti una presunzione assoluta d'inaffidabilità del soggetto che, avendo violato le prescrizioni allo stesso già in precedenza imposte, sulla base di quanto risulta da una sentenza definitiva di condanna per il delitto di evasione, appare immeritevole dell'applicazione della misura degli arresti donniciliari, non avendo il giudice discrezionalità in ordine all'individuazione della misura cautelare da applicare, in ragione della presunzione di adeguatezza della sola misura della custodia in carcere. Detta presunzione, del resto, ha già superato il vaglio di costituzionalità avendo, il giudice delle leggi espressamente ritenuto incomprimibile il potere del legislatore, nel rispetto dei limiti della ragionevolezza e del corretto bilanciamento dei valori costituzionali coinvolti, di procedere in termini generali alla valutazione dell'adeguatezza del tipo di misura cautelare in concreto necessaria in relazione a casi o particolari situazioni, non potendosi disconoscere al legislatore la facoltà di vincolare, con scelte non irragionevoli, il potere in concreto del giudice di adottare una specifica misura cautelare, fra quelle previste dalla legge (Corte Cost., ord. n. 130 del 2003). Di talché, il richiamato principio di diritto, unitamente all'apprezzamento di merito in ordine alla inadeguatezza di una misura meno afflittiva degli arresti domiciliari, palesa ulteriormente la fondatezza delle valutazioni svolte sul punto dal provvedimento impugnato. 3. Il ricorso va dichiarato inammissibile con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma ritenuta equa di euro tremila alla Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara il ricorso inammissibile e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla Cancelleria per gli
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